Corte IV
D-6817/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn e Gérald Bovier,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 1° ottobre 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6817/2007
Fatti:
A.
Il 20 agosto 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione dell'11 e del 27 settembre 2007) d'essere
espatriato il [...] per timore d'essere ucciso dai Mullah afghani. Per [...]
o [...] anni avrebbe lavorato come guardia del corpo del B._______ di
Kunduz, C._______, fino ad un venerdì nel [...] o [...]. Quel giorno
l'interessato era a casa con degli amici ed aveva bevuto delle bibite
alcoliche, prima d'essere chiamato dal B._______, al fine di farsi
accompagnare alla Moschea per la preghiera. Prima di recarsi alla
Moschea, l'interessato avrebbe indossato un ciondolo a forma di croce
- ignaro del suo significato - regalatogli da un conoscente. Nella
Moschea, gli altri credenti avrebbero notato lo stato d'ebrietà
dell'interessato ed il ciondolo che portava al collo. Il Generale
D._______ l'avrebbe quindi fatto catturare e portare alla sede del
E._______. Dopo essere stato interrogato per cinque o sei giorni,
l'interessato sarebbe stato condotto al carcere F._______, dove lo
avrebbero torturato per conoscere la provenienza del ciondolo.
Durante la detenzione sarebbe altresì stato dichiarato infedele e
condannato a morte da parte dei Mullah. Dopo [...] anni di detenzione,
il B._______ avrebbe ordinato la sua liberazione per poi aiutarlo a
lasciare il paese. Ha dichiarato di non avere mai posseduto un
passaporto e di aver lasciato la sua carta d'identità a casa, a Kunduz.
B.
Il 1° ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato verso l'Afghanistan siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
L'8 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della domanda
d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
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versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
D.
L'8 ottobre 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento
presentato come la sua carta d'identità (agli atti; A12/1).
E.
Il 20 febbraio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
F.
Il 22 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
G.
Il 18 marzo 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
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decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'insorgente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva
esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, riguardo
al suo viaggio, quest'ultimo non avrebbe saputo indicare alcuna città
tra G._______ e H._______, se non I._______ e J._______, e non
sarebbe stato in grado di specificare con quale compagnia aerea
avrebbe viaggiato da K._______ ad L._______. Detto Ufficio ha altresì
qualificato il racconto del ricorrente come contrario alla realtà,
generico, stereotipato e privo di qualsiasi elemento in grado di
avvalorare i suoi motivi d'asilo. Inoltre, l'insorgente avrebbe risposto in
modo impreciso, lapidario ed incoerente a delle domande riguardanti
punti essenziali del suo racconto. Infatti, egli sarebbe sì stato in grado
di fornire le date precise del suo arresto e del suo rilascio, come anche
la data dell'espatrio, tuttavia, non avrebbe saputo determinare né la
propria età, né quella dei suoi fratelli. Inoltre, l'insorgente avrebbe
dichiarato con insistenza di essere analfabeta, mentre, durante le
audizioni, avrebbe corretto le annotazioni dell'interprete. L'UFM ha
peraltro ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, l'insorgente fa valere di avere consegnato il 27 o 28
settembre 2007, a seconda delle versioni rilasciate dal servizio di
sorveglianza del Centro di registrazione e di procedura (CRP) di
Chiasso, due certificati originali, tra i quali si sarebbe trovata anche la
sua carta d'identità. Contesta che nel caso concreto siano dati i
presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi per escludere la necessità
d'ulteriori chiarimenti, al fine di determinare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In
particolare, conto tenuto della situazione di sicurezza decisamente
peggiorata negli ultimi mesi nel suo Paese d'origine (richiamato in
proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR nel dicembre 2006), non
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sarebbe consentito affermare semplicemente che non sussistono
indizi per ritenere che in caso di rimpatrio il ricorrente possa essere
esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, la cronaca quotidiana
darebbe atto dell'assenza di sicurezza nell'interno del Paese, come
mostrano degli attentati ai danni di convogli militari statunitensi,
proprio a Kabul. In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il
suo Paese d'origine sarebbe manifestamente contraria all'art. 3 CEDU.
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame
ed ha rilevato, in particolare, che il ricorrente ha prodotto
tardivamente, in data 8 ottobre 2007, il documento presentato come
l'originale della sua carta d'identità. Inoltre, l'autorità inferiore ha
osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo
elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione
impugnata.
7.
Nella replica, il ricorrente ha sottolineato di avere contattato lo zio
subito dopo la prima audizione, pertanto, avrebbe fatto tutto quanto
era nelle sue possibilità, al fine di far giungere la carta d'identità
all'UFM. Ha osservato infine che il fatto d'aver dovuto contattare i
parenti in patria giustificherebbe la mancata presentazione nel termine
di 48 ore.
8.
8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
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8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente d'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
9. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente era stato
invitato a presentare tali documenti già l'11 settembre 2007.
Nonostante egli abbia sostenuto di avere contattato lo zio paterno
qualche giorno prima dell'audizione federale (cfr. verbale d'audizione
del 27 settembre 2007 pag. 2), dagli atti di causa risulta che l'originale
della carta d'identità è giunto al CRP di Chiasso soltanto in data 8
ottobre 2007 (formulario agli atti; A12/1), ovvero ben quattro settimane
dopo l'invito dell'UFM a produrre tali documenti, rispettivamente una
settimana dopo l'emanazione da parte dell'UFM della decisione
oggetto del presente ricorso. Pertanto, non soccorre la generica
affermazione ricorsuale, secondo la quale, in data 27 o 28 settembre
2007, il ricorrente avrebbe consegnato due certificati originali tra i
quali dovrebbe essersi trovata anche la carta d'identità (v. gravame
pag. 3), visto che dagli atti di causa risulta che, in data 28 settembre
2007, sono state rimesse due fotocopie stampate da Internet, le quali
notoriamente non costituiscono dei documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge. Questo Tribunale ha, infatti, già avuto modo di precisare
che una semplice fotocopia di una carta d'identità non costituisce un
valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (v., fra le tante,
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la sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 13
novembre 2007 consid. 3.1). In virtù di quanto precedentemente
esposto, non può essere condivisa l'opinione secondo cui l'insorgente
si sarebbe impegnato, al fine di procurarsi in tempi brevi un documento
di viaggio o d'identità. Per di più, non può essere rimproverato
all'autorità inferiore di non avere menzionato la carta d'identità nel
provvedimento litigioso, né di avere leso alcuna norma di diritto
federale, né di avere accertato erroneamente o in maniera incompleta
i fatti giuridicamente rilevanti. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che
se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per
procurarsi tempestivamente un tale documento, detti sforzi non
avrebbero potuto avere esito favorevole in tempi ragionevoli. Infine,
questo Tribunale osserva che, se un richiedente l'asilo non aveva
ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di
viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo
d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse
a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
10.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate s'esauriscono,
infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109
cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In
particolare, nel corso delle audizioni, il ricorrente ha ripetutamente
risposto in modo evasivo, vago e lacunoso alle domande postegli dai
collaboratori dell'autorità inferiore. A titolo d'esempio, non ha saputo
riferire con esattezza il numero di anni trascorsi come guardia del
corpo del B._______ di Kunduz, affermando nell'audizione dell'11
settembre 2007 di avere lavorato per [...] o [...] anni per il B._______,
mentre nell'audizione su motivi d'asilo non era più in grado di
rispondere a tale domanda (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre
2007 pag. 4). Inoltre, non ha fornito una versione completa e credibile
della propria biografia, non conoscendo l'età dei fratelli (cfr. verbale
d'audizione del 27 settembre 2007 pag. 3), i dettagli dei presunti
spostamenti effettuati dalla propria famiglia verso M._______,
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N._______ ed il loro ritorno a Kunduz (cfr. ibidem) come pure l'anno
approssimativo dell'invasione talebana di Kunduz. Non sembra, altresì,
credibile il fatto che l'insorgente, primogenito di un'insegnante ed un
alto funzionario del governo, non abbia appreso a leggere ed a
scrivere. Il fatto che, durante l'audizione del 27 settembre 2007, egli
abbia sbirciato gli appunti dell'interprete e corretto le date esposte
difficilmente si sposa con la versione fornita dal ricorrente (pag.5).
Infine, se l'insorgente fosse stato, come affermato, la guardia del corpo
di fiducia del B._______, mal si comprende come quest'ultimo non
l'abbia aiutato più celermente, invece di permettere che scontasse [...]
anni di detenzione, prima di farlo rilasciare ed aiutarlo a lasciare il
Paese (cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2007 pag. 6).
11.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano
elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi).
12.
12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan, più precisamente
nella provincia di Kunduz, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105).
12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in
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materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
12.3
12.3.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, questo Tribunale
osserva che per quanto attiene alla situazione generale regnante in
Afghanistan, secondo la recente giurisprudenza (GICRA 2006 n. 9),
l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente
esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal
2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad
un'instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site
a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz,
Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di
Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di
Herat nell'ovest del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro
ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali
regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a
GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida
rete familiare o sociale in grado d'assicurare loro un adeguato
reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre,
essere rimpatriate solo le persone giovani, non sposate oppure le
coppie senza figli, a condizione che non soffrano di alcun grave
problema medico.
12.3.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
afghano di etnia tagica e di avere vissuto sin dalla nascita a Kunduz
Egli è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale (per
circa quattro o cinque anni come guardia del corpo; cfr. verbale
d'audizione dell'11 settembre 2007 pag. 2). Secondo le sue
dichiarazioni, in patria risiedono ancora i genitori, sei fratelli e tre
sorelle (cfr. ibidem pag. 3). In particolare, prima dell'espatrio egli
avrebbe vissuto con i suoi genitori a Kunduz. In caso di rinvio nel suo
Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di essere nuovamente
ospitato dai genitori. Peraltro, egli potrebbe pure beneficiare degli aiuti
offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA
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2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in
Afghanistan.
12.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
13.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
15.
L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan, più
precisamente la provincia di Kunduz, è ammissibile, esigibile e
possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente
giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed
esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata
decisione confermata.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- O._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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