Corte IV
D-682/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, Russia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 gennaio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-682/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
23 gennaio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale
lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
il verbale del 29 gennaio 2009 dell'audizione sommaria, nonché quello
relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 34 cpv. 2 lett.d della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31),
l'analisi LINGUA effettuata il (...) e il relativo rapporto del (...)
dell'esaminatore che l'ha effettuata,
i verbali d'audizione del 16 marzo 2009 e del 7 dicembre 2009,
il verbale d'audizione del 7 gennaio 2010, in occasione del quale al
richiedente è stato altresì conferito il diritto di essere sentito sulle
risultanze del rapporto LINGUA,
la decisione dell'UFM del 28 gennaio 2010, notificata all'interessato al
più presto il medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 4 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (TAF) in data 5 febbraio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
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e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda
altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere nato a B._______ (Sud Ossezia), ma di essere
d'etnia russa rispettivamente ossettina; che egli avrebbe avuto ultimo
domicilio a C._______ (Russia) dal (...) al suo espatrio definitivo,
che, nell'(...), l'interessato avrebbe lasciato inizialmente il suo Paese,
per recarsi in Ungheria, dove avrebbe chiesto l'asilo e, dopo (...) o (...),
alla fine del mese di (...), sarebbe ritornato a casa sua a C._______,
rispettivamente a B._______,
che egli ha dichiarato di aver lasciato definitivamente il suo Paese alla
fine del mese di (...), rispettivamente nell'(...), perché, da un lato, in
Russia sarebbe ricercato dai Ceceni, in quanto avrebbe partecipato
alla guerra in Abkhazia nel (...), rispettivamente nel (...), nonché in
Ossezia nel (...) o (...) e infine in Cecenia, dove nel (...) – combattendo
per i russi e dopo essere stato tasferito a C._______ – avrebbe dovuto
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difendere la frontiera tra Russia e Cecenia; che, nell'(...) alla frontiera
tra (...) e la Cecenia, egli sarebbe stato catturato dai ceceni, i quali gli
avrebbero tolto i suoi denti in oro e l'avrebbero picchiato nonché
torturato, perché egli era il maggiore di grado; che, dopo (...), nel (...),
sarebbe stato rilasciato, grazie al pagamento del riscatto di
USD 5'000.- da parte di sua moglie; che, altresì, egli non potrebbe
ritornare in Georgia, poiché sarebbe ricercato dal KGB (Komitet
Gossoudarstvennoï Bezopasnosti), avendo combattutto contro di loro;
che, dall'altro lato, egli avrebbe lasciato il suo Paese, per il timore di
essere incarcerato fino alla fine dei suoi giorni, poiché – a fine (...),
inizio (...) – si sarebbe rifiutato di prestare servizio militare a sostengo
dell'esercito russo nella guerra contro i ceceni,
che, al momento dell'espatrio, alla fine del mese di (...),
rispettivamente nell'(...), egli si sarebbe recato in treno, attraversando
il confine con una carta d'identità russa falsa che riportava le sue
generalità, in Ucraina dove sarebbe rimasto illegalmente per un anno
vivendo in diverse città; che, da D._______ (Ucraina), avrebbe
viaggiato in bus per dieci giorni, pagando i passatori e senza subire
controlli, fino ad arrivare in Svizzera,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 28 gennaio 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) è realizzata nel caso di specie, ritenuto che, in virtù delle
risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, le allegazioni del
richiedente in merito alla sua regione di provenienza sono considerate
contrarie alla realtà e quindi inverosimili, così come le sue allegazioni
in merito ai suoi motivi d'asilo siccome contraddittorie e divergenti su
punti essenziali,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
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che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi oggettivi che
giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità e che,
di conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda d'asilo; che, infatti, egli ribadisce che per il suo
passaporto avrebbe pagato USD 2'000.- ai passatori, i quali avrebbero
organizzato il suo viaggio e non avrebbero poi voluto restituirglielo;
che, per quanto concerne il suo passaporto interno, egli sottolinea di
averlo buttato via su consiglio dei passatori; che, d'altronde, egli
avrebbe chiamato diverse volte sua madre per farsi inviare un
documento che comprovasse la sua identità, in particolare egli le
avrebbe richiesto una copia del passaporto, ciò che pertanto non
sarebbe contraddittorio con il fatto che il passaporto in originale
sarebbe rimasto nelle mani dei passatori, mentre che quello interno
l'avrebbe buttato; che, inoltre, in merito alle risultanze dell'esame
LINGUA, il ricorrente fa valere che l'UFM si sarebbe concentrato solo
su quegli aspetti a cui egli non sarebbe riuscito a fornire risposte
convincenti, mentre che avrebbe tralasciato tutte quelle risposte che
renderebbero verosimili le sue dichiarazioni circa la sua provenienza;
che, a tal proposito, l'autore del gravame conferma quanto già
dichiarato e sottolinea che non parlerebbe bene l'ossetino in quanto la
sua scolarizzazione – all'epoca ancora dell'Unione Sovietica – si
sarebbe svolta nella lingua russa, che pertanto meglio
padroneggerebbe, nonostante il suo accento caucasico,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una nuova decisione, senza contestare la pronuncia e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine; che ha, altresì,
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
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base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che
sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato
o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di
condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, oltre a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione
impugnata, in merito all'attraversamento del confine tra Russia e
Ucraina, l'insorgnete si è limitato ad affermare di aver avuto a
disposizione una carta d'identità russa falsa, la quale avrebbe riportato
le sue generalità (cfr. verbale d'audizione sommaria del
29 gennaio 2009 pag. 8), senza tuttavia apportare alcuna prova o
indizio suscettibile di corroborare tale affermazione,
che, peraltro, quanto al proseguimento del suo viaggio in bus
dall'Ucraina alla Svizzera, il ricorrente non ha saputo indicare
qualsivoglia dettaglio circa i Paesi attraversati, nonché circa le
circostanze in cui avrebbe potuto attraversare tali confini senza
controlli (cfr. ibidem); che, a tal proposito, non soccorrono l'insorgente
le allegazioni vaghe e stereotipate secondo cui egli non saprebbe nulla
sui documenti con i quali avrebbe viaggiato, poiché i passatori
avrebbero fatto tutto loro (cfr. ibidem) e gli avrebbero ritirato il
passaporto che loro gli avrebbero fatto per USD 2'000.- (cfr. ricorso
pag. 2), ritenuto che egli ha invece affermato che l'asserito passaporto
gli sarebbe stato fatto per andare in Ungheria nel (...) e che gli
sarebbe stato ritirato in detto Paese (cfr. ibidem pagg. 4-5), e non in
riferimento al suo espatrio definitivo dal suo Paese,
che, infine, non soccorre il ricorrente l'allegazione secondo cui egli
avrebbe gettatto il suo passaporto interno (rispettivamente carta
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d'identità) su consiglio dei passatori (cfr. ibidem pag. 5); che, infatti,
tale affermazione è inconcepibile, ritenuto che lo stesso documento gli
sarebbe servito proprio per attraversare il confine tra Russia e
Ucraina, senza bisogno di procurarsi una carta d'identità russa falsa,
secondo quanto affermato (cfr. ibidem pag. 8),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte, indipendentemente
che, inoltre, non soccorrono l'insorgente gli sforzi che avrebbe
intrapreso, telefonando alla madre per farsi inviare un suo documento
d'identità (cfr. ricorso pag. 2), considerato che, a fronte delle
circostanze sopradescritte, egli doveva essere per forza di cose in
possesso dei suoi documenti d'identità e che, ad ogni modo, le sue
allegazioni costituiscono delle semplice affermazioni di parte; che,
pertanto, v'è motivo di concludere che l'assenza di presentazione di
documenti d'identità sia un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti, dato che, di regola, chi è già in possesso di un suo
documento d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende
alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
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accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che sostanzialemente il ricorrente ha fatto valere, da un lato, il timore
di essere ricercato dai ceceni che l'avrebbero torturato e sequestrato,
nonché dal KGB, per aver combattutto contro di loro, rispettivamente,
dall'altro lato, ha invocato il timore di essere incarcerato fino alla fine
dei suoi giorni, poiché si sarebbe rifiutato di prestare servizio militare a
sostegno dell'esercito russo nella guerra contro i ceceni,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in particolare, come rettamente rilevato dall'UFM, l'insorgente ha
reso dichiarazioni contraddittorie e divergenti su alcuni punti essenziali
del suo racconto, che rendono manifestamente inverosimile l'intera
vicenda a fondamento della sua domanda d'asilo; che, infatti, basti
rilevare che egli ha inizialmente allegato di essere stato sequestrato
nonché torturato dai ceceni alla frontiera tra C._______ (Russia) e la
Cecenia nell'(...) quando aveva l'ordine di difendere la frontiera russa
(cfr. verbale d'audizione sommaria del 29 gennaio 2009 pagg. 6- 7),
mentre che successivamente ha affermato di aver rifiutato di prestare
il servizio militare per l'esercito russo tra la fine del (...) e l'inizio del
(...), allorquando era iniziata la guerra con i ceceni e, per questa
ragione, di essere fuggito in Ungheria (cfr. verbale d'audizione del 7
gennaio 2010 D28-30 e D35); che, oltre alla palese discrepanza tra le
vicende invocate dal ricorrente, a comprova dell'inverosimiglianza
manifesta dei suoi motivi d'asilo, si rileva altresì che, da un lato,
quanto all'asserita cattura, il ricorrente non ha saputo indicare né la
data esatta in cui sarebbe avvenuta, né come e da chi sua moglie
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avrebbe saputo che egli sarebbe stato catturato (cfr. verbale
d'audizione sommaria del 29 gennaio 2009 pag. 7); che, dall'altro lato,
quanto al rifiuto di prestare servizio militare, l'insorgente si è limitato
ad affermazioni assolutamente vaghe circa la ricezione di una lettera
di convocazione, che non saprebbe nemmeno chi l'avrebbe mandata
(cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 D31-33); che, ad ogni
modo, il ricorrente si limita a mere congetture non corroborate da
alcun indizio fondato e oggettivo circa il timore di essere ricercato in
Russia sia dai ceceni (cfr. verbale d'audizione sommaria del
29 gennaio 2009 pagg. 6 e 8) che dai militari dell'esercito russo,
considerato che dopo il suo rientro dall'Ungheria, egli non avrebbe né
ricevuto altre lettere né avrebbe avuto contatti con i militari (cfr. verbale
d'audizione del 7 gennaio 2010 D37-38); che, aggiungasi ancora, che
l'insorgente si è contraddetto crassamente e più volte sulla data del
suo espatrio, affermando che sarebbe avvenuto nell'(...) (cfr. verbale
d'audizione sommaria del 29 gennaio 2009 pag. 1), o in generale nel
(...) (cfr.verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 D40) oppure nel (...),
alla fine di (...) (cfr. ibidem pagg. 2 e 8); che, di conseguenza,
qualsivoglia circostanza che ha condotto all'espatrio del ricorrente
dalla Russia – che non si sa nemmeno quando sia avvenuto con
certezza – è da ritenersi inverosimile; che, infine, non risulta nemmeno
che vi siano indizi fondati e verosimili circa l'esistenza per il ricorrente
di eventuali pregiudizi in Georgia; che, infatti, egli si è limitato ad
evocare la guerra del (...) o (...) senza alcuna giustificazione ed a
rendere allegazioni assolutamente vaghe circa il timore di essere
ricercato in detto Paese (cfr. verbale d'audizione sommaria del 29
gennaio 2009 pag. 7),
che, visto quanto sopra, v'è ragione di concludere alla palese
inverosimiglianza dei motivi asilo addotti dal ricorrente sia in
riferimento alla Russia che alla Georgia, senza che sia necessario
evocare ulteriori elementi inattendili e contraddittori del racconto reso,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, inoltre, in virtù delle risultanze dell'esame LINGUA - il quale va
sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile),
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soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un
mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32
cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) –
l'autorità inferiore ha rettamente considerato che le allegazioni del
richiedente in merito alla sua regione di provenienza sono inverosimili,
che, infatti, da un lato il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in
merito allo svolgimento dell’esame LINGUA, segnatamente alla
prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà
d’esprimersi al riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento
d'ufficio da parte del TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio
grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso,
che, dall'altro lato, le allegazioni dell'insorgente nell'ambito del diritto di
essere sentito sul rapporto LINGUA, nonché in sede ricorsuale non
sono suscettibili di apportare una diversa valutazione alle risultanze
inequivocabili e incontestabili del suddetto esame, le quali hanno
condotto l'esaminatore a ritenere che la socializzazione del ricorrente
sia avvenuta in maniera certa non in un contesto Ossetino, bensì in
Georgia (cfr. agli atti A 10/9) e, di conseguenza, hanno condotto l'UFM
a ritenere che – in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso a cui può essere rimandato – le allegazioni del ricorrente
anche in merito al suo Paese di provenienza sono inverosimili,
che, segnatamente, basti rilevare che, con vaghe e inconsistenti
affermazioni, il ricorrente si è limitato a ribadire in maniera del tutto
illogica che egli non sarebbe russo, bensì che la sua lingua madre
sarebbe l'ossetino, nonostante egli non lo parli bene, mentre che
parlerebbe bene il georgiano poiché avrebbe studiato in tale lingua
(cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 D46 e segg.); che tali
affermazioni però risultano in contrapposizione con quanto egli
dichiarato in sede di ricorso secondo cui la sua scolarizzazione
sarebbe avvenuta in russo (cfr. ricorso pag. 3),
che, visto tutto quanto precede, v'è ragione di concludere l'autorità
inferiore ha rettamente considerato inverosimili anche le allegazioni
del ricorrente in merito al suo Paese di provenienza,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
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che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1;
GICRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del
carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata
d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8
cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale
D- 975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262);
che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA,
che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente
con riferimento all'indicazione del suo vero Paese di provenienza, a lui
senza dubbio noto, non spetta alle autorità in materia d'asilo
determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese,
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
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enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di
un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere
esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un
trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA
1996 n. 18),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è
ammissibile,
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il
suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero Paese di
provenienza, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine,
che, d'altronde, l'insorgente è in buona salute; che infatti egli non ha,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), come invece aveva fatto in sede d'audizione,
invocando – senza alcun fondamento – di soffrire addirittura di
epatite C (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 D61-64),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è
respinta,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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D-682/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
La presente sentenza è indirizzata:
- al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di pagamento)
- all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per
corriere interno; in copia)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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