B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6823/2013
S e n t e n z a d e l 2 6 g i u g n o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn, Gérald Bovier,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Stato sconosciuto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 5 novembre 2013 / N […].
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Fatti:
A.
Il richiedente, di etnia curda, è nato a B._______ nella provincia di
C._______ (Siria). Egli ha dichiarato di appartenere alla categoria di curdi
siriani denominati "Ajanib" e, pertanto, non avrebbe la cittadinanza siriana
ma sarebbe registrato in Siria nel registro degli stranieri (cfr. verbale d'au-
dizione del 18 aprile 2011 [di seguito: verbale 1], pp.1 e 4). Il 29 luglio
2010 avrebbe lasciato la Siria attraversando il confine turco e giungendo
in Grecia dove, il (…), sarebbe stato incarcerato per (…) giorni prima di
essere espulso verso la Turchia. Le autorità turche lo avrebbero a loro
volta incarcerato per (…) giorni prima di rinviarlo in Grecia dove sarebbe
stato nuovamente incarcerato per (…) giorni. Il (…) sarebbe stato liberato
dalle autorità greche e avrebbe raggiunto Atene dove avrebbe vissuto
presso un passatore sino all'aprile del 2011. In data 10 aprile 2011 avreb-
be raggiunto la Svizzera, dove ha depositato la
domanda d'asilo in oggetto, attraversando il confine con l'Italia
(cfr. verbale 1, pp. 8-10).
Sentito sui motivi d'asilo l'interessato ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto in Siria, quale curdo,
non avrebbe alcun diritto. Egli ha inoltre aggiunto di essere perseguitato
in ragione della sua militanza nel partito Yeketi (Partito dell'unione demo-
cratica) [di seguito: PYD] (cfr. verbale 1, pp. 5 e 7 e verbale d'audizione
del 24 ottobre 2013 [di seguito: verbale 2], D12, p. 3).
B.
Con decisione del 5 novembre 2013, notificata all'interessato in data
6 novembre 2013 (cfr. Atto A19/1), l'UFM ha respinto la succitata doman-
da d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera. Il medesimo ufficio ha tuttavia ritenuto attualmente non ra-
gionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente
verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria.
C.
In data 4 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entra-
ta: 5 dicembre 2013), l'interessato è insorto contro la summenzionata de-
cisione dell'UFM con ricorso dinanzi al Tribunale. Egli ha chiesto l'annul-
lamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifu-
giato e la concessione dell'asilo. Il medesimo ha altresì presentato una
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domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese
processuali.
D.
Con decisione incidentale del 18 febbraio 2014, il Tribunale ha respinto la
succitata domanda di assistenza giudiziaria invitando il ricorrente a versa-
re, entro il 6 marzo 2014, un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali.
E.
In data 25 febbraio 2014, l'insorgente ha tempestivamente versato al Tri-
bunale l'anticipo a copertura delle presunte spese processuali.
F.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
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Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata
in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea fede-
rale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della mo-
difica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento
dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono
rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizio-
ni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al mo-
mento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale
applica il nuovo diritto.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 con-
sid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5,
pag. 300 e seg.).
4.
Conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio
degli scritti.
5.
5.1 Nella decisione contestata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato come non verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
In particolare il ricorrente avrebbe omesso di citare, nel corso dell'audi-
zione sui motivi d'asilo, due fermi di polizia che avrebbe invece evocato
nell'audizione sulle generalità. Egli avrebbe pure fornito versioni divergen-
ti in merito al trattamento subito nel carcere siriano e circa i motivi della
propria scarcerazione. A mente dell'UFM, l'insorgente avrebbe inoltre for-
nito dichiarazioni contrastanti circa il proprio ruolo nel PYD. Oltre a quan-
to precede, l'autorità inferiore rimprovera al ricorrente di non avere moti-
vato a sufficienza le proprie allegazioni, segnatamente egli avrebbe reso
dichiarazioni troppo generiche circa gli asseriti interrogatori e maltratta-
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menti subiti dalle autorità siriane, inducendo l'UFM a concludere che egli
non avrebbe realmente vissuto i fatti descritti.
5.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM, il ricorrente ribadisce l'as-
senza di diritti nel paese d'origine e le persecuzioni che avrebbe subito in
ragione dell'appartenenza al PYD. Egli smentisce le contraddizioni rileva-
te dall'autorità inferiore sostenendo che i fatti che avrebbe omesso nella
seconda audizione sarebbero semplici dimenticanze non tali da inficiare il
racconto dettagliato che avrebbe reso nelle audizioni. Per quanto concer-
ne le modalità del suo rilascio, l'insorgente spiega che entrambe le ver-
sioni sarebbero vere e complementari l'una all'altra. In particolare, egli sa-
rebbe stato rilasciato contro il pagamento di una cifra in denaro ma le au-
torità carcerarie, onde nascondere l'avvenuta corruzione, avrebbero moti-
vato il rilascio con l'assenza di prove nei suoi confronti. Anche per quanto
concerne i maltrattamenti subiti in carcere non si tratterebbe di vere con-
traddizioni, come sostenuto dall'UFM, ma dello stesso racconto rispetti-
vamente con più e meno dettagli. Il ricorrente sostiene inoltre che l'avere
dichiarato in un'occasione di essere militante e in un'altra di essere ap-
partenente al PYD non sarebbe una contraddizione quanto al suo ruolo in
tale partito, bensì una semplice imprecisione terminologica. Infine, l'insor-
gente contesta l'interpretazione dell'UFM circa la mancanza di dettagli nel
proprio racconto sostenendo che tali considerazioni da parte dell'autorità
inferiore sarebbero del tutto soggettive.
6.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato po-
sto al beneficio dell'ammissione provvisoria, oggetto del litigio in questa
sede risulta essere unicamente la questione del mancato riconoscimento
della qualità di rifugiato e il conseguente rifiuto della sua domanda di asi-
lo, nonché la pronuncia dell'allontanamento.
7.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
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Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà
riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente
riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo)
di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una
persecuzione (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/44 consid. 3.3). Sul
piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti
dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori,
nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso,
sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di
future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha
dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni
più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta
(cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo,
tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano
apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi
che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi
in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, pagg. 447 segg.; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 1999, pagg. 69 segg.).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In
altre parole, per potere ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni
devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero
non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o
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più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non
esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da
consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il
pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante
(cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3).
8.
Nel caso concreto, come rettamente rilevato dall'UFM, le dichiarazioni del
ricorrente, oltre che stereotipate, risultano essere ricche di contraddizioni
e, pertanto, inverosimili.
A titolo d'esempio, l'insorgente ha dapprima sostenuto che anche dopo il
secondo arresto le autorità siriane avrebbero continuato a tormentarlo,
precisando che sarebbe stato prelevato in due occasioni per essere por-
tato in un centro petrolifero ed interrogato. Inoltre, le medesime autorità
avrebbero continuato a telefonargli chiedendogli dove fosse e con chi
fosse (cfr. verbale 1, p. 7). Contrariamente a quanto precede, nella se-
conda audizione il ricorrente ha invece affermato che solo il giorno dopo il
suo rilascio due uomini sarebbero venuti a cercarlo ma, dopo essere stati
pagati dal padre, non avrebbe più avuto alcun contatto con le autorità si-
riane sino al suo espatrio (cfr. verbale 2, D76-82, p. 8). Appare evidente
che, circostanze così marcanti quali quelle descritte nella prima audizio-
ne, non sarebbero state dimenticate nella seconda audizione se effetti-
vamente vissute. L'insorgente si è inoltre contraddetto circa le date degli
asseriti arresti, segnatamente egli ha dapprima sostenuto che sarebbe
stato arrestato il (…) e rilasciato in data (…)
(cfr. verbale 1, p. 6), allorché, nella seconda audizione, ha affermato che
sarebbe stato rilasciato tra il 20 e il 22 luglio 2010 (cfr. verbale 2, D34,
p. 4). Oltre alle date, vi sono versioni discordanti anche in merito alle mo-
dalità del secondo rilascio, infatti nell'audizione sulle generalità il ricorren-
te ha dichiarato che sarebbe stato rilasciato contro il pagamento di una
cauzione da parte dei genitori (cfr. verbale 1, p.6), mentre che nell'audi-
zione sui motivi d'asilo la motivazione del rilascio viene ricondotta all'as-
senza di elementi nei suoi confronti (cfr. verbale 2, D35, p. 4). Anche in
questo caso le giustificazioni ricorsuali non convincono, d'altronde se si
fosse trattato di due motivi complementari, come da egli sostenuto, mal si
comprende perché non sono stati evocati entrambi nelle due audizioni. Le
dichiarazioni del ricorrente non sono credibili nemmeno circa l'asserito
ruolo nel PYD, infatti l'insorgente ha dapprima precisato di essere stato
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inizialmente solo un simpatizzante di tale partito e, nel 2010, ne sarebbe
divenuto membro (cfr. verbale 1, p. 7), allorché, in seguito, ha dichiarato
che egli sarebbe sempre stato solo un simpatizzante del partito, negando
nel contempo di esserne stato membro (cfr. verbale 2, D 31, p. 4). Come
si può facilmente intuire dalle frasi riportate a verbale, l'interessato distin-
gue perfettamente l'essere membro di un partito dall'esserne un semplice
simpatizzante, motivo per cui, anche in questo caso, la tesi ricorsuale se-
condo cui le differenti versioni sarebbero semplicemente frutto di un'im-
precisione terminologica non può essere condivisa. Infine, anche l'accusa
generica secondo cui quale curdo sarebbe discriminato in Siria e non
avrebbe alcun diritto non può condurre al riconoscimento di una persecu-
zione ai sensi dell'art. 3 LAsi. D'altronde, è lo stesso interessato a ricono-
scere che il governo siriano, come già noto al Tribunale (cfr. decisioni del
Tribunale D-1497/2012 dell'11 luglio 2013 p. 5 e E-2475/2010 del
29 agosto 2009 consid. 3.4.2), ha ampliato i diritti della minoranza curda
"Ajanib" rilevando che i suoi famigliari hanno ottenuto la cittadinanza si-
riana e che egli stesso potrebbe ottenerla nel caso in cui tornasse in Siria
(cfr. verbale 2, D9, p. 2);
In conclusione, visto quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha ret-
tamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d'asilo
quali inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di
questione dell'asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata
va confermata.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato
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in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono
compensate con l'anticipo tempestivamente versato il 25 febbraio 2014.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo versato in data 25 febbraio 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: