B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6824/2013
S e n t e n z a d e l 1 0 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), alias
C._______, nato il (...),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 dicembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
11 novembre 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo,
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 15 novembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del
25 novembre 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 2 dicembre 2013, notificata all'interessato il
giorno medesimo (cfr. atto A 14/1), con la quale detto Ufficio non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della
legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 4 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 5 dicembre 2013);
copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) via fax il 5 dicembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere im-
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pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di un mese dalla presenta-
zione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adem-
pia ai citati criteri;
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che durante l'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di non
avere mai avuto o richiesto né una carta d'identità né un passaporto; che
dal deposito della domanda egli non avrebbe fatto nulla per presentare i
documenti richiesti in quanto semplicemente non li avrebbe (cfr. verba-
le 1, pagg. 5 seg.); che in occasione della seconda audizione ha dichiara-
to di avere un passaporto e una carta d'identità, che si troverebbero in
Tunisia; che egli ha ammesso di avere, durante l'audizione precedente,
mentito a questo proposito; che ha anche dichiarato che non gli sarebbe
possibile consegnare questi documenti in quanto si troverebbero in Tuni-
sia (cfr. verbale 2, pag. 3);
che nel ricorso egli ha ritenuto che vi sarebbero, nella fattispecie, ragioni
obiettive che avrebbero reso impossibile il deposito tempestivo dei docu-
menti richiesti; che infatti, questi si troverebbero in Tunisia; che, nono-
stante ciò non sia affatto semplice, egli cercherà di farseli inviare da amici
e familiari;
che, considerato anche il cambiamento di versione da un'audizione all'al-
tra, simili argomentazioni non convincono; che infatti, il Tribunale osserva
che agli atti non vi è traccia di alcun genere di tentativo, da parte dell'inte-
ressato, di procurarsi i documenti richiesti, nonostante egli abbia presen-
tato la sua domanda d'asilo da un mese; che quindi il Tribunale ha ragio-
ne di concludere che egli non si sia adoperato per adempiere all'invito di
presentare tali documenti per i bisogni della causa e che quanto allegato
in sede ricorsuale possa avere quale unico scopo quello di guadagnare
del tempo;
che non avendo né esibito un documento d'identità né fornito una valida e
verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista
all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
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che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata deci-
sione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che, in base all'audizione e
giusta gli art. 3 e 7 LAsi, la qualità di rifugiato del richiedente non è accer-
tata; che nemmeno sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'al-
lontanamento;
che infatti, motivi di natura socioeconomica quali la mancanza di un lavo-
ro o l'invalidità del padre (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 5) sono,
come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai sensi delle norme in materia
di concessione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi;
che le allegazioni relative a una presunta condanna da parte dalle autori-
tà tunisine per consumo e traffico di sostanza stupefacenti (cfr. verbale 2,
pagg. 4 seg. e 7) sono, manifestamente, inverosimili; che infatti, questa
vicenda, oltre che ad essere stata esposta in modo approssimativo, non è
in alcun modo stata menzionata dal richiedente in occasione dell'audizio-
ne precedente; che inoltre, se è vero che da un lato le dichiarazioni rila-
sciate durante l'audizione sulle generalità, considerato il carattere som-
mario della stessa, hanno valore probatorio più limitato, dall'altro lato va
considerato che se determinati avvenimenti, in casu il timore del carcere
a seguito dell'allegata condanna, vengono invocati in seguito tra i motivi
principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria
non sono stati nemmeno accennati, la contraddizione può essere ritenuta
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricor-
so in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 3);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza;
che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scola-
rizzato e vanta delle esperienze professionali quale calzolaio e carpentie-
re nonché nell'edilizia; che inoltre egli dispone di una rete familiare in pa-
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tria, dove vivono la madre adottiva, il padre e la sorella (cfr. verbale 1,
pagg. 4-6); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza
che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che pertanto l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevol-
mente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respin-
te;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: