Corte IV
D-6825/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 settembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6825/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 14 luglio 2010 (di seguito: verbale 1) e del
29 luglio 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 15 settembre 2010, notificata all'interessato
lo stesso giorno (cfr. atto A20/1, Avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 21 settembre 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato), con contestuale domanda di esenzione dal
pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data
23 settembre 2010, nonché l'originale del medesimo pervenuto il
giorno seguente,
la decisione incidentale del 28 settembre 2010, mediante la quale il
Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a
conclusione della procedura ed ha accolto la domanda di esenzione
dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali, nonché ha concesso al medesimo un termine di 15 giorni
per produrre i mezzi di prova presentati in corso di procedura con la
relativa traduzione in una delle lingue ufficiali elvetiche, come pure la
traduzione dei mezzi di prova inoltrati con il ricorso del
21 settembre 2010,
l'inoltro in data 12 ottobre 2010 da parte del ricorrente, per il tramite
del suo attuale patrocinatore, di otto documenti, tradotti in una delle
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lingue ufficiali svizzere, ovvero in tedesco, con la contestuale richiesta
che la presente procedura venga svolta in lingua tedesca,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino turco, d'etnia curda,
originario di B._______, nella provincia di C._______(Turchia), dove
avrebbe vissuto dalla nascita sino al 2008, rispettivamente al 2009,
quando si sarebbe trasferito ad D._______, dove avrebbe soggiornato
fino al suo espatrio nel (...) 2010,
che l'interessato ha affermato di essere espatriato a causa delle
minacce di morte proferite a lui e alla sua famiglia da parte di una
famiglia filostatale di B._______, di nome E._______, la quale sarebbe
responsabile dell'uccisione di suo padre – sindaco di B._______ –
avvenuta nel 2007; che, inoltre, a causa delle sue attività politiche
legate ad un'associazione studentesca, nonché della sua
appartenenza al Partito della pace e della democrazia (BDP) ed
essendo simpatizzante del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK),
l'interessato avrebbe subito delle pressioni da parte dello Stato, come
pure sarebbe stato arrestato più volte tra il 2005 e il 2008; che, dopo la
fine del processo dell'uccisione di suo padre con il rilascio di tre
membri della famiglia E._______, nel 2008 l'interessato e la sua
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famiglia sarebbero stati costretti a lasciare il loro villaggio ed a
trasferirsi ad D._______, dove l'interessato sarebbe stato minacciato
indirettamente e avrebbe saputo di essere ricercato,
che l'interessato sarebbe partito, da D._______, nascosto in un TIR,
fino ad arrivare in una località a lui sconosciuta, da dove, in seguito,
avrebbe preso un treno e sarebbe giunto in Svizzera, senza i suoi
documenti, bensì munito di una carta d'identità (...), e senza subire
controlli,
che l'interessato ha esibito in data 20 luglio 2010 tre documenti in
copia presentati come la sua carta d'identità, inviatagli via fax da suo
fratello F._______ (cfr. atto A9/4 e verbale 2 D4-7; Doc. A), lo stato di
famiglia (Doc. B) e la ricevuta d'iscrizione al partito BDP (Doc. C),
che egli ha altresì esibito altri tre documenti in copia – presentati come
il certificato di laurea (Doc. D), il certificato della scuola in cui avrebbe
lavorato durante gli anni 2007/2008 e 2009/2010 (Doc. E), nonché la
procura conferita a suo fratello per autorizzarlo ad occuparsi delle sue
attività (Doc. F) – che l'UFM ha riconsegnato all'interessato in data
5 agosto 2010, in quanto irrilevanti ai fini della sua domanda d'asilo
(cfr. A 13/1),
che, in data 12 agosto 2010, il ricorrente ha esibito le fotocopie di altri
documenti – presentati come il certificato della scuola in cui avrebbe
lavorato durante gli anni 2007/2008 e 2009/2010 (Doc. E), il rapporto
del (...) della Gendarmeria di C._______ relativa all'uccisione del
padre dell'interessato, G._______ (Doc. G), diverse udienze della
Corte d'Assise di C._______ del 2008/2009 (Doc. H), la
comunicazione dell'avvocato di H._______ (zio dell'interessato) alla
Corte d'Assise di C._______ (Doc. I), la sentenza della Corte d'Assise
di Dyarbakir del (...) (Doc. J), la comunicazione inviata dall'avvocato di
H._______ alla Corte d'Assise di C._______ del (...) (Doc. K), nonché
una comunicazione inviata dalla Procura di C._______ alla Corte di
Cassazione di tale città del (...) (Doc. L); che, fatto salvo il
documento E, i suddetti documenti sono stati riconsegnati dall'UFM al
ricorrente in quanto considerati irrilevanti (cfr. A 14/1),
che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo
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relativa a questioni pregiudiziali (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia, siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente preliminarmente contesta lo svolgimento
della procedura d'asilo, in quanto non gli sarebbe stata data la
possibilità durante le audizioni di descrivere nel dettaglio i suoi motivi
d'asilo e di verificare le sue allegazioni, nonché invoca la violazione
del suo diritto di essere sentito, in ragione dell'accertamento
incompleto e arbitrario dei fatti di rilievo da parte dell'UFM, in
particolare riguardo all'assunzione dei mezzi di prova da lui forniti,
i quali non sarebbero stati né adeguatamente valutati dall'autorità
inferiore, né menzionati nei verbali d'audizione e nella decisione
impugnata, dove non sarebbero stati nemmeno indicati i motivi per cui
i medesimi sarebbero stati considerati irrilevanti e sarebbero stati
restituiti al ricorrente; che, in secondo luogo, richiamato quanto già
affermato in sede di prima istanza, il ricorrente fa valere che vi
sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili che giustificano la
mancata presentazione dei documenti d'identità e che egli avrebbe
fatto il possibile per collaborare al meglio alla verifica della sua
identità; che, a tal proposito, allega nuovamente al presente ricorso
copia della procura conferita in favore di suo fratello (Doc. F), della sua
carta d'identità (Doc. A), unitamente all'originale del diploma di laurea
(Doc. D1), dell'attestazione del partito BDP (Doc. C1) e del certificato
di lavoro come insegnante (Doc. E1); che, inoltre, sostiene che la
motivazione dell'UFM – la quale richiamerebbe approssimativamente
le sue allegazioni e le considererebbe a priori vaghe, lacunose e
contraddittorie – sarebbe carente e priva di ogni forza logica; che,
pertanto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della
sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere
annullata; che, in terzo luogo, il ricorrente ritiene che sarebbero
quantomeno necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo
statuto di rifugiato e all'esecuzione del suo allontanamento; che, infatti,
riepilogati e precisati i fatti di rilievo a sostegno del suo espatrio, che
avrebbe esposto in maniera dettagliata per quanto possibile,
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l'insorgente invoca anche in questo contesto una carente motivazione
della decisione dell'UFM – la quale si baserebbe sostanzialmente su
una valutazione atomizzata e incompleta dei suoi motivi d'asilo, dei
fatti addotti, nonché dei mezzi di prova – e le cui argomentazioni, circa
la mancanza di dettagli nei confronti delle sue allegazioni, sarebbero
arbitrarie e infondate, nonché si baserebbero su un accertamento
incompleto dei fatti di rilievo, non essendovi alcun accenno ad eventi
importanti, come l'uccisione di I._______, a causa della quale la sua
situazione si sarebbe aggravata, in quanto temerebbe la vendetta da
parte della famiglia E._______, che l'avrebbe altresì costretto a
lasciare il suo lavoro; che, il ricorrente contesta di non aver
sufficientemente dettagliato le circostanze delle minacce ricevute e le
ragioni dei suoi timori, quando non sarebbe possibile per una persona
ricordare le date esatte di ogni fatto, e quando non vi sarebbero altri
dettagli; che il ricorrente ha altresì allegato al ricorso di nuovo uno
stampato di tre articoli di giornale concernente l'uccisione del padre e
le relative indagini (Doc. M), nonché uno relativo all'uccisione di
I._______, appartenente all'altra famiglia (Doc. N), ribadendo e
sottolineando che tutti questi documenti sarebbero già stati offerti
all'UFM, ma di cui detto Ufficio non avrebbe fatto menzione, ad
eccezione della copia della carta d'identità, dello stato di famiglia e
della ricevuta di iscrizione al BDP; che, inoltre, il ricorrente fa valere
che, ritenute le discriminazioni di cui sarebbero vittime i curdi in
Turchia, nonché il rischio di persecuzioni a cui sarebbe esposto, egli
avrebbe assoluto bisogno della protezione della Svizzera, essendo
ricercato dalle autorità turche, secondo quanto gli sarebbe stato
confermato da suo fratello e come figurerebbe dalla copia dello
stampato che allega al presente ricorso (Doc. O), nonché come lo
attesterà un altro documento che starebbe cercando di farsi inviare;
che, ad ogni modo, il ricorrente sostiene che l'esecuzione del suo
allontanamento in Turchia sarebbe illecita ed inesigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per il completamento delle indagini e per una
nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha,
altresì, presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,
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che, preliminarmente, trovandosi il ricorrente al momento della notifica
della decisione impugnata presso il Centro di registrazione di
procedura di J._______, è determinante nella fattispecie la lingua
italiana, la quale è la lingua della decisione impugnata, nonché del
ricorso presentato dall'insorgente (cfr. sulla tematica art. 33a PA e
Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2009/56); che l'attuale attribuzione ad un cantone di lingua
tedesca, così come la rappresentazione da parte di un legale di lingua
tedesca – il quale peraltro è reputato conoscere tutte le lingue di
procedura – non implicano la modifica della lingua della presente
procedura; che, di conseguenza, la richiesta del ricorrente, avanzata il
12 ottobre 2010, tendente al proseguo della procedura in lingua
tedesca è respinta,
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di
essere sentito è di natura formale; che tale diritto esiste infatti
indipendentemente dal suo grado d'influenza sul risultato della
decisione; che, pertanto, il suo mancato rispetto conduce di principio
all'annullamento della decisione impugnata, quand'anche il contenuto
di quest'ultima sarebbe stato identico, se il diritto di essere sentito
fosse stato concesso (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero
[DTF] 122 II464 consid. 4a, pag. 469); che, tuttavia, è possibile
rinunciare all'annullamento della decisione, se tale lacuna può venire
riparata in sede di ricorso e se lo scopo di questa garanzia
procedurale può essere così realizzato successivamente, senza che la
parte interessata ne sia seriamente lesa; che, tale riparazione
presuppone comunque che l'autorità di ricorso disponga dello stesso
potere cognitivo dell'autorità di prima istanza sui punti litigiosi, come
nel caso del Tribunale; che, in tale circostanza, l'interessato può infatti
far valere in sede di ricorso i suoi argomenti con la medesima
efficacia; che ciò, è solitamente il caso in materia di ricorso nell'ambito
del diritto amministrativo (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e
seg.),
che dal diritto di essere sentito consacrato all'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101) la giurisprudenza ha dedotto l'obbligo – concretizzato
all'art. 35 PA – per l'autorità di motivare la sua decisione; che l'obbligo
della motivazione è una formalità essenziale; che, da un lato,
rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento,
costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità
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del percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura
quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo
controllo sulle linee di formazione di quel convincimento; che, per
conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati
sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite,
nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità
giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria
consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad
apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne
determinate conclusioni; che, essa ha, pertanto, l'obbligo d'esplicitare,
nel modo più rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione
posta a fondamento della decisione adottata, ancorando così il
principio del libero convincimento all'esigenza d'indicazione specifica
dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto
principio venga attuato per un uso arbitrario; che, invero, nella
motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere
un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in
esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo
sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle
deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni
che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere
tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2;
sentenze del Tribunale D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1 e
D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1),
che, nel caso di specie, se da un lato, l'UFM ha omesso di
pronunciarsi su tutti i mezzi di prova offerti dal ricorrente, nonché di
esporre i motivi e le ragioni di tale valutazione e che l'hanno condotto
a ritenerli irrilevanti in corso di procedura ed a non menzionarli nella
motivazione della decisione impugnata, dall'altro lato vero è che il
Tribunale – usando il pieno potere cognitivo di cui è investito – ha
concesso al ricorrente la facoltà di produrre la documentazione
respinta dall'UFM in prima istanza, al fine di procedere alla loro
valutazione, in particolare all'esame della loro rilevanza nella presente
procedura e, successivamente, di esercitare – in quanto autorità di
ricorso – il dovuto controllo su quanto ritenuto dall'autorità di prime
cure,
che, tuttavia, il ricorrente non ha utilizzato la facoltà concessagli di
esibire nuovamente tutti i mezzi di prova offerti in corso di procedura;
che il comportamento del ricorrente non trova alcuna giustificazione,
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avuto riguardo alle censure fatte valere dal medesimo in sede di
ricorso e alla pretesa rilevanza dei siffatti mezzi di prova; che, di
conseguenza, i mezzi di prova per i quali il ricorrente invoca una
violazione del diritto di essere sentito, segnatamente quelli elencati
nella lista di cui all'atto A 14/1, ovvero i succitati documenti G, H, I, J,
K e L – non menzionati nella decisione dell'UFM e riconsegnati al
ricorrente in corso di procedura, che egli non ha riprodotto in questa
sede, malgrado gliene fosse stata offerta la possibilità – non meritano
alcuna considerazione nella presente procedura; che, in siffatte
circostanze, alcuna violazione del diritto di essere sentito o mancanza
di motivazione nella decisione impugnata in riferimento all'analisi dei
citati mezzi di prova, può essere rimproverata all'UFM,
che, pertanto, le censure presentate dal ricorrente circa la violazione
del diritto di essere sentito e la mancanza di motivazione dell'UFM,
sono respinte,
che, per il resto, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione
dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo sufficientemente
esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere la portata della
decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri adeguati; che,
infatti, le argomentazioni dell'UFM sono da considerarsi complete e
rispettose dell'obbligo della motivazione ai sensi della legge, in quanto
indicano gli elementi essenziali sulla base dei quali detto Ufficio ha
ritenuto le allegazioni del ricorrente inverosimili, avuto riguardo ai suoi
motivi d'asilo, nonché alla mancata presentazione dei documenti
d'identità e all'inadeguatezza dei documenti presentati, come pure alle
circostanze del viaggio d'espatrio, determinando quindi il suo
convincimento circa l'inverosimiglianza delle stesse; che,
contrariamente a quanto pretende il ricorrente, l'obbligo di motivazione
– come nella fattispecie – non implica necessariamente che l'autorità
di prime cure sia tenuta ad analizzare tutte le asserzioni o
argomentazioni del richiedente o le risultanze dell'istruttoria,
allorquando, attraverso un'analisi globale o di determinati elementi
spiega le ragioni che hanno determinato il suo convincimento; che,
di conseguenza, la censura del ricorrente circa la carenza generale di
motivazione della decisione impugnata è respinta,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
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della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, innanzitutto, i documenti presentati come la fotocopia della carta
d'identità (Doc. A; con la relativa traduzione prodotta in questa sede
dal ricorrente, cfr. Doc. 3), lo stato di famiglia (Doc. B) e la ricevuta
d'iscrizione al partito BDP (Doc. C) non costituiscono un documento
valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che tale è altresì il caso
per quanto attiene all'originale della suddetta attestazione del partito
BDP (Doc. C1), del diploma di laurea (Doc. D1) e del certificato di
lavoro come insegnante (Doc. E1), come pure circa la copia della
procura conferita in favore di suo fratello (Doc. F) o l'asserito mandato
d'arresto (Doc. O), di cui il ricorrente ha presentato la traduzione in
questa sede e che corrispondono in ordine di citazione ai documenti 5,
2, 6, 4 e 1; che, infatti, tali documenti – poiché in copia o difettanti
della foto del ricorrente corrispondente alle generalità indicate – non
sono atti a determinare l'identità del medesimo e non costituiscono
pertanto dei documenti di viaggio o di identità ai sensi dell'art. 1a
lett. b e c OAsi 1,
che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM
nella decisione impugnata circa la carta d'identità del ricorrente, non
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soccorrono il medesimo di nuovo le stereotipate allegazioni secondo
cui la sua carta d'identità sarebbe andata smarrita e non ne
conoscerebbe le circostanze (cfr. ricorso pagg. 3-4); che, infatti, se la
carta d'identità fosse stata realmente smarrita, il ricorrente o chi per
esso in Patria avrebbe perlomeno denunciato l'asserito smarrimento o
avrebbe saputo spiegare in che modo la carta d'identità sarebbe
andata persa (cfr. verbale 2 D4, 7 e 8); che, in siffatte circostanze, è
manifestamente incredibile l'asserito smarrimento della carta
d'identità,
che, peraltro, non soccorre nemmeno la giustificazione resa dal
ricorrente riguardo al fatto di non aver mai richiesto o posseduto un
passaporto (cfr. verbale 1 pag. 4), allorquando il rilascio del medesimo
non ha nessun legame con l'inadempienza al servizio militare, il cui
obbligo è verificato dalle autorità, indipendentemente dalla
possessione o meno del passaporto,
che, in aggiunta, non risulta che il ricorrente abbia effettuato seri e
concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio
dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della
dissimulazione dei documenti da parte sua,
che, pertanto, le affermazioni del ricorrente non rappresentano dei
motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi (cfr.
DTAF 2010/2),
che, d'altronde, a proposito delle circostanze del viaggio di espatrio, il
ricorrente non ha saputo fornirne alcun dettaglio che ne supporterebbe
la verosimiglianza; che, a titolo d'esempio, non ha saputo indicare né
da quali località sarebbe transitato in TIR dalla Turchia, né il luogo in
cui sarebbe arrivato, da dove avrebbe successivamente preso un treno
per la Svizzera (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D98-99); che, inoltre,
non è credibile che il ricorrente abbia potuto varcare il confine di
Schengen in TIR senza subire alcun controllo, come egli sostiene di
avere fatto (cfr. verbale 1 pag. 8),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità,
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v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, le allegazioni del ricorrente circa le persecuzioni
di cui sarebbe stato oggetto sia da parte di terzi che dello Stato, si
contraddistinguono per il loro carattere vago e superficiale, nonché
illogico, tanto da non supportarne nemmeno lontanamente la loro
verosimiglianza; che, in particolare, per quanto attiene alle
persecuzioni legate alla famiglia E._______, il ricorrente ha riferito che
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lui e la sua famiglia sarebbero stati minacciati di morte, al punto che
sarebbero stati costretti a fuggire ad D._______, senza tuttavia riuscire
a comprovare la concretezza e la gravità di tali minacce; che, infatti,
l'insorgente si è imitato a dichiarare che tali minacce consistevano nel
fatto che i membri di quella famiglia mostravano loro le armi oppure
giravano intorno a casa loro (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D28);
che, peraltro, di fronte alla domanda postagli riguardo a cosa gli
sarebbe accaduto personalmente e direttamente, il ricorrente ha
affermato di essere stato minacciato indirettamente, dopo il suo
trasferimento ad D._______ nel 2008, avendo visto i membri della
famiglia E._______ girare intorno alla sua scuola, da cui avrebbe
capito che lo volevano uccidere (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D22
e D52- 54), nonché di essere stato minacciato due volte direttamente
all'uscita del Tribunale in cui si svolgeva il processo in relazione
all'uccisione di suo padre (cfr. verbale 2 D23), dopo di ché non
sarebbe più successo nulla e non vi sarebbero stati altri incontri
(cfr. ibidem D26-27); che, infine, il ricorrente ha allegato di sapere di
essere ricercato, in quanto i suddetti individui avrebbero chiesto di lui
e della sua famiglia in un negozio (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2
D59-62); che, come tali, gli evocati fatti e circostanze non presentano
alcun carattere minatorio concreto, bensì sono all'origine soltanto di
mere supposizioni da parte del ricorrente circa il fatto di essere
perseguitato dalla famiglia E._______; che, pertanto, le asserite
minacce sono totalmente infondate; che, in siffatte circostanze,
contrariamente a quanto pretende l'insorgente in sede di ricorso
(cfr. ricorso pagg. 2 e 6-8), non hanno alcuna rilevanza gli altri fatti
addotti dal ricorrente, quali ad esempio l'uccisione di suo padre o di
uno dei membri della famiglia E._______, fatto questo invocato
tardivamente soltanto in sede di ricorso e di cui il ricorrente non è
stato in grado di comprovarne la pertinenza circa l'esistenza di
eventuali conseguenti persecuzioni (cfr. ricorso pag. 6-8; verbali 1 e 2);
che, peraltro, i documenti (doc. M e N corrispondenti ai doc. 7 e 8 con
relativa traduzione) – a sostegno di tali fatti – presentati con il ricorso e
successivamente tradotti su richiesta del Tribunale, non supportano
quanto asserito dal ricorrente e non hanno nessun valore probatorio,
in quanto costituiscono delle mere copie, contengono delle semplici
affermazioni di terzi, la loro fonte è sconosciuta ed, infine, non vi è
alcun riferimento diretto al ricorrente; che, di conseguenza, non può
essere condivisa la censura del ricorrente nei confronti dell'UFM circa
un accertamento inesatto e incompleto dei fatti nella fattispecie
(cfr. ricorso pag. 8); che, d'altronde, a sostegno dell'inverosimiglianza
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delle asserite persecuzioni, è illogico che le minacce proferite
sarebbero state rivolte unicamente ai maschi della famiglia del
ricorrente, i quali avrebbero studiato, tra cui per primo l'insorgente
(cfr. ibidem pag. 6); che, difatti, se effettivamente si fosse trattato di
una vendetta o di un regolamento di conti, gli asseriti sicari, nonché
membri della famiglia E._______ non si sarebbero certo fatti
condizionare da un tale criterio; che, parimenti, di fronte ad una tale
situazione, i fratelli e gran parte della famiglia del ricorrente non
sarebbero certo rimasti in Patria (cfr. verbale 2 D113); che, di
conseguenza, i fatti addotti dal ricorrente in relazione alla vicenda con
la famiglia E._______ sono inverosimili; che, inoltre, per quanto attiene
alle minacce statali di cui sarebbe stato oggetto il ricorrente in
relazione alle sue attività politiche in seno al BDP, l'insorgente non ha
saputo dimostrare l'esistenza di un qualsivoglia legame temporale e
causale tra i fatti di cui sarebbe stato vittima e il suo espatrio nel
(…) 2010; che, a tal proposito, il ricorrente ha riferito del suo arresto
nella primavera del 2005, il cui processo si è risolto con la sua
assoluzione e delle altre 60-70 persone fermate assieme a lui
(cfr. verbale 2 D72 e 77), nonché di svariate retate subite tra il 2005 e
il 2007, a seguito delle quali sarebbe stato trattenuto per vari giorni
dalla Polizia (cfr. ibidem D82-D85) e, infine, del suo ultimo arresto, che
sarebbe avvenuto nel 2008 senza alcun apparente motivo
(cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D86); che, inoltre, a seguito di tale
avvenimento, il ricorrente ha esplicitamente affermato di non aver più
avuto problemi con le autorità, non essendo più accaduto nulla
(cfr. verbale 2 D89); che ne consegue che, da un lato, il ricorrente non
ha manifestamente reso verosimile l'esistenza di persecuzioni statali in
relazione alle sue attività in seno al BDP e, dall'altro lato, tra i fatti
addotti dal ricorrente (i più recenti risalenti al 2008) – i quali ad ogni
modo costituiscono delle semplici affermazioni di parte – e il suo
espatrio (nel giugno 2010), si è rotto il necessario legame causale e
temporale, visto il tempo trascorso tra i medesimi; che, d'altronde la
sua asserita appartenenza al BDP e il relativo documento C e C1
(corrispondente al doc. 5 con relativa traduzione), prodotto a tal
proposito, non hanno alcuna rilevanza, allorquando il ricorrente ha
infine allegato che le asserite pressioni da parte dello Stato sarebbero
legate alla vendetta da parte della famiglia E._______ (cfr. verbale 2
D90); che, in merito a tale vicenda, ad ogni modo – come visto sopra –
le allegazioni del ricorrente sono già state ritenute manifestamente
inverosimili dal Tribunale; che, infine, non soccorre l'insorgente
l'asserito mandato d'arresto di cui sarebbe oggetto e di cui ne ha
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prodotto uno stampato in sede di ricorso (cfr. Doc. O corrispondente al
doc. 1 con relativa traduzione; ricorso pagg. 6 e 9); che tale documento
è inadeguato in quanto in copia e di facile contraffazione; che, peraltro,
se tale documento comprovasse realmente che il ricorrente fosse
ricercato, non si comprende la ragione per cui l'insorgente in sede di
ricorso avrebbe dovuto riservarsi di farsi inviare un documento
attestante il fatto che sarebbe ricercato (cfr. ricorso pag. 9), il quale tra
l'altro non è mai giunto al Tribunale; che, visto tutto quanto sopra, il
Tribunale non può che concludere alla manifesta inverosimiglianza di
tutta la vicenda resa dal ricorrente, senza che sia necessario evocare
ulteriori elementi,
che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state
rettamente considerate inverosimili dall'UFM con riferimento
all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8
pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
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che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Turchia non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe e senza alcuna persona a carico, nonché vanta una formazione
scolastica superiore in (...) ed un'esperienza professionale come
insegnante; che, inoltre, egli dispone di una densa ed importante rete
sociale in patria, ritenuto che il suo nucleo familiare stretto così come
numerosi altri suoi parenti vi risiedono tutt'ora (cfr. verbale 1 pagg. 2-3
e verbale 2 D9-16); che, infine, l'insorgente non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) e copia del
ricorso del 21 settembre 2010 (per corriere interno; in copia)
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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