Corte IV
D-6831/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, alias
B._______,
Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 settembre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6831/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz-
zera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 21 luglio 2010 e del 5 agosto 2010;
la decisione dell'UFM del 16 settembre 2010, notificata all'interessato
il giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 21 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato,
data d'entrata 22 settembre 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(il Tribunale) in data 22 settembre 2010;
la decisione incidentale del 28 settembre 2010, con la quale il Tribuna-
le ha concesso al ricorrente un termine di 15 giorni per produrre i mez-
zi di prova che ha presentato in corso di procedura dinnanzi all'UFM e
la loro relativa traduzione in una delle lingue ufficiali svizzere, così
come la traduzione dei mezzi di prova presentati con il gravame;
lo scritto del 12 ottobre 2010, con il quale il rappresentante del ricor-
rente ha inoltrato regolare procura ed i documenti richiesti debitamen-
te tradotti in lingua tedesca;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
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(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino turco di etnia curda, nato ad
C._______, D._______, e con ultimo domicilio ad E._______,
F._______ (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 1);
che il richiedente, avrebbe lasciato la Turchia l'(...) per il timore di non
poter più vivere tranquillamente in patria poiché il suo passato è regi -
strato e se scoperto rischierebbe di subire nuovi ed ulteriori maltratta -
menti da parte della polizia; che infatti, a patire dagli anni novanta il ri -
corrente sarebbe stato arrestato, picchiato e torturato in diverse occa-
sioni a causa delle sue attività politiche; che tuttavia sarebbe stato
scagionato da un tribunale dalle accuse di collaborazione con il
G._______; che nel (...) si sarebbe trasferito a F._______ dove, nel
(...), sarebbe stato nuovamente vittima di fermi e pestaggi; che nel
2010, dopo essere diventato membro del H._______, egli sarebbe sta-
to avvicinato in tre occasioni da sconosciuti dichiaratisi poliziotti, i quali
lo avrebbero bendato, picchiato ed in seguito gli avrebbero intimato di
collaborare con loro fornendo informazioni riguardo le attività del
H._______; che il ricorrente avrebbe accettato per paura di ritorsioni
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ed in seguito, nel mese di (...) del (...), avrebbe deciso di espatriare
per evitare ulteriori complicazioni (cfr. verbale d'audizione del 5 ago-
sto 2010, pag. 4); che, pertanto, sarebbe partito da F._______ nasco-
sto in un TIR, dal quale sarebbe sceso soltanto una volta giunto in
Svizzera, dove ha depositato la propria domanda di asilo in data (...)
(cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pagg. 8 e 9);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art.
32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Turchia siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione, e meglio di non aver mai posseduto un passapor-
to, mentre avrebbe dimenticato la carta di identità presso il passatore
al quale si sarebbe affidato per giungere in Svizzera; che inoltre egli
ha sottolineato di aver prodotto altri documenti, e meglio l'originale
dello stato di famiglia, l'originale della richiesta per ottenere la carta di
identità, l'originale dell'estratto della carta di identità rilasciato alla mo-
glie e, infine, il certificato di proprietà della sua casa di Istanbul; che
pertanto ci sono dei motivi scusabili a giustificazione della sua manca-
ta consegna di documenti di identità;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per il completamento delle indagini e per una nuova deci-
sione nel merito della sua domanda d'asilo, subordinatamente la con-
cessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versa-
mento anticipato delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
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mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, stante quanto precede, il documento rilasciato dall'anagrafe di
E._______ e prodotto dal ricorrente non può essere considerato valido
ai fini della sua identificazione;
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non
aver mai posseduto un passaporto e che la sua carta d'identità sareb-
be stata trattenuta dal passatore che lo ha aiutato a raggiungere la
Svizzera, allegando poi di aver tentato di procurarsi un nuovo docu-
mento tramite la moglie in patria, ma le autorità pretendono che egli si
presenti di persona (cfr. verbale d'audizione del 2 settembre 2010,
pagg. 2 e 3);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assoluta-
mente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto
intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato la Turchia partendo da
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F._______ viaggiando nascosto in un TIR, dal quale sarebbe sceso di-
rettamente in Svizzera, senza sapere in quale località e di essere
giunto, per mezzo di un taxi al CRP di Chiasso dove ha depositato la
propria domanda di asilo (cfr. verbali d'audizione del 21 luglio 2010,
pag. 8;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto
in Svizzera senza ricordare alcun dettaglio di un viaggio così lungo, e
senza aver mai subito alcun tipo di controllo;
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente
inattendibili;
che, per di più ed a prescindere dalle allegazioni palesemente fanta-
siose di cui sopra, già varcare il confine Schengen senza subire alcun
controllo, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi docu-
menti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
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che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Turchia per il timore di non poter più vivere tranquillamente in pa-
tria poiché il suo passato è registrato e se scoperto rischierebbe di su-
bire nuovi ed ulteriori maltrattamenti da parte della polizia;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'au-
torità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della
sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo
molto vago sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio
Paese; che, il racconto del richiedente appare illogico e contrario al
buon senso, e meglio in relazione agli eventi che hanno determinato il
suo espatrio; che a titolo di esempio, il ricorrente ha collocato tempo-
ralmente in maniera imprecisa i fatti asseriti, dichiarando in sede di pri-
ma audizione di aver ricevuto la prima visita dei sedicenti poliziotti due
mesi prima del suo espatrio, la seconda visita dopo cinque settimane
dalla prima e l'ultima due settimane prima del suo arrivo in Svizzera
(cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 6); che successiva-
mente, nel corso della seconda audizione ha sostanzialmente confer-
mato la collocazione cronologica del primo e dell'ultimo incontro affer-
mando di non ricordarsi quando fosse avvenuto il secondo e limitando-
si a riferire che era avvenuto tra il primo ed il terzo (cfr. verbale d'audi-
zione del 5 agosto 2010, pag. 4); che tale superficialità non si giustifica
posto che gli eventi in questione sono avvenuti, secondo le indicazioni
approssimative del ricorrente, tra i mesi di (...) e (...) del corrente anno
e che dovrebbero costituire, vista la loro gravità, tre momenti ben pre -
senti nei ricordi dell'interessato; che inoltre, viste anche le esperienze
passate del ricorrente, non si capisce come mai egli non sia fuggito
dopo il primo incontro ma ne avrebbe attesi ben tre, tra l'altro, senza
fare nulla per tutelarsi; che più volte sollecitato sul perché egli non ab-
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bia mai denunciato la sua situazione o non abbia cercato in qualche
modo di tutelarsi, egli ha sempre risposto negativamente limitandosi
ad affermare che non sarebbe servito a niente (cfr. verbale d'audizione
del 5 agosto 2010, pag. 6); che occorre inoltre rilevare che i sedicenti
poliziotti si sono sempre e soltanto identificati verbalmente e neppure
erano in divisa, ma che il ricorrente sostiene di sapere che essi fosse -
ro dei poliziotti veri; che pure interrogato sulla possibilità di una fuga
interna ad C._______, dove egli avrebbe ancora diversi membri della
sua famiglia, il ricorrente ha inizialmente affermato che non sarebbe
stato possibile poiché ci sono dei protettori del villaggio che disturbano
la sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 7), sal-
vo poi ricredersi una volta confrontato con le sue stesse dichiarazioni
secondo le quali i protettori del villaggio avevano disturbato i suoi fami-
gliari a I._______ e non a C._______ (cfr. verbale d'audizione del
5 agosto 2010, pag. 9); che viste le asserite vicende di pestaggi e tor-
ture da parte della polizia vissute in passato dal ricorrente, non si capi -
sce come mai il ricorrente abbia subìto passivamente quelle recenti
che lo hanno poi spinto a lasciare il paese, senza tentare di tutelarsi
altrimenti; che, infine, pure le vicende passate invocate dal ricorrente
appaiono alquanto illogiche; che infatti, a titolo di esempio, egli ha rife -
rito che nel (...) sarebbe stato bendato, picchiato, denudato, colpito
con getti d'acqua ad alta pressione e torturato, ma che non ha ritenuto
di dover espatriare perché secondo lui non esisteva una minaccia gra-
ve (cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 8);
che, inoltre, i documenti presentati dal ricorrente, oltre a non dimostra -
re, come visto in precedenza, la sua identità, non lo soccorrono nem-
meno nella questione di fondo, non dimostrando essi in alcun modo le
persecuzioni asserite.
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret -
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribuna-
le, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere
considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da
cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata
protezione contro le persecuzioni statali (cfr. Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2006 no 18);
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che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi -
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF
2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
GICRA 2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr, giusta il
quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr);
che, la situazione vigente in Turchia non appare caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
possiede una buona formazione scolastica, in quanto frequentato le
scuole fino alle superiori, che ha terminato nel (...); che egli inoltre ha
pure una buona esperienza professionale avendo operato diversi anni
come (...) ed in seguito come (...) (cfr. verbale d'audizione del 21 lu-
glio 2010, pag. 3); che egli, oltre alla moglie ed i tre figli, ha ancora i
genitori, un fratello e tre sorelle nonché alcuni zii in patria e che inol -
tre, stando a quanto riferito, sarebbe nato e cresciuto ad C._______,
D._______, dove ha frequentato le scuole ed in seguito si è trasferito a
E._______, F._______, dove ha lavorato diversi anni; che, pertanto, si
può partire dal presupposto che disponga ancora di una fitta rete so-
ciale in patria; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per moti-
vi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
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che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'e-
senzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del
ricorso del 16 settembre 2010, per corriere interno; in copia)
- L._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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