Corte IV
D-6832/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Walter Stöckli e Walter Lang,
cancelliera Chiara Piras,
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...), Cossovo,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore,
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 luglio 2003 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6832/2006
Fatti:
A.
Il 26 aprile 2003, gli interessati (di etnia rom ed originari della regione
di C._______ rispettivamente D._______) hanno presentato una
domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 2 e del 23 maggio
2006 rispettivamente del 2 e del 30 maggio 2003) di avere lasciato il
loro villaggio il (...) a causa della guerra in corso e per le minacce
insorte nei confronti dell'interessato dopo che, nel (...), egli avrebbe
continuato a svolgere l'attività di poliziotto. Nell'ambito delle audizioni, i
ricorrenti hanno, infatti, affermato che il (...) o (...), il partito Lega
Democratica del Kosovo (LDK) avrebbe stabilito uno sciopero degli
agenti di polizia, in seguito al quale molti agenti, non presentatisi a
lavoro, sarebbero stati licenziati e sostituiti da agenti di polizia serbi
oppure avrebbero lasciato il loro posto di lavoro per motivi politici. Il
ricorrente, vicino all'età di pensionamento, non avrebbe aderito allo
sciopero, avrebbe continuato il proprio lavoro e sarebbe stato, per
questa ragione, minacciato di morte da suoi ex-colleghi di etnia
albanese. Il figlio dei ricorrenti sarebbe, a sua volta, stato allontanato
dalla scuola in seguito a sospetti di collaborazionismo con le autorità
serbe da parte del padre. Sospetti che poi sarebbero sfociati in
pressioni di vario genere. Malgrado le presunte provocazioni, pressioni
e minacce da parte di ex-colleghi dell'insorgente in seguito al suo
rifiuto d'interrompere il proprio lavoro, il ricorrente sarebbe stato
trasferito dalla squadra di pattugliamento ad un compito in ufficio ed
avrebbe ottenuto regolarmente il prepensionamento a causa di una
sua invalidità di prima categoria in seguito ad un intervento subito al
fegato nel (...). Una settimana dopo la fine del conflitto cossovaro,
sarebbero poi giunte a casa dei ricorrenti dieci persone d'etnia
albanese mascherate ed armate con fucili e pistole, le quali avrebbero
ricercato il ricorrente. Dopodiché il ricorrente si sarebbe recato a
E._______, mentre la ricorrente avrebbe raggiunto, assieme al figlio,
l'abitazione di uno zio paterno del marito a C._______, dove,
nuovamente, una decina di persone armate avrebbero cercato il
ricorrente. La ricorrente, unitamente al figlio, avrebbe quindi raggiunto
il marito a E._______ e si sarebbero recati a F._______, dove
sarebbero rimasti all'incirca un mese. In tale periodo, essi avrebbero
appreso che delle persone avrebbero nuovamente cercato il ricorrente
a casa dello zio a C._______, e, non trovandolo, avrebbero ucciso
quest'ultimo. Di conseguenza, i ricorrenti avrebbero intrapreso il
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viaggio per la Germania, passando da G._______, H._______ e
dall'Ungheria. Costretti a lasciare la Germania dopo l'esito negativo
della loro domanda d'asilo, sarebbero quindi ripartiti, in data (...), per
F._______, dove avrebbero trovato alloggio presso degli zii materni del
ricorrente e da dove, su consiglio dei familiari, sarebbero partiti, il (...),
per recarsi in Svizzera.
B.
L'11 luglio 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente
e di seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo degli interessati.
Nello stesso tempo ha pronunciato l'allontanamento di quest'ultimi
dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione
dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine.
C.
Il 12 agosto 2003, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera in materia d'asilo (CRA) contro la citata
decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento impugnato, la concessione dell'asilo e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
D.
Il 29 agosto 2003, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai
ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 23 settembre 2003, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame.
F.
L'8 aprile 2004, i ricorrenti hanno presentato dei documenti medici
(redatti dal Dr. I._______ il [...], dalla Dr.ssa J._______ il [...] e dal Dr.
med. K._______ il [...]), attestanti l'infarto di cui è stato vittima il
ricorrente nel corso del mese di (...). Essi hanno richiesto che lo stato
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di salute del richiedente fosse preso in considerazione nel quadro
della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento verso il Cossovo.
G.
Il 18 maggio 2004, invitato ad esprimersi sulla nuova situazione
venutasi a creare dopo l'infarto occorso al ricorrente, l'UFM ha
concluso che i summenzionati problemi di salute non erano sufficienti
per giustificare una diversa valutazione, in quanto al ricorrente veniva
garantita la possibilità di curarsi in Patria presso la Clinica universitaria
di Pristina. Suddetto Ufficio ha, di conseguenza, pienamente rinviato ai
considerandi della sua precedente presa di posizione.
H.
Il 14 giugno 2004, i ricorrenti hanno contestato le considerazioni
dell'UFM, affermando che, contrariamente a quanto asserito dal
suddetto Ufficio, le cure di cui necessiterebbe il ricorrente non
potevano affatto essere garantite in caso di rientro in Cossovo.
I.
Il 7 dicembre 2005, la CRA ha invitato l'UFM ad introdurre una
determinazione ai sensi dell'art. 57 PA. La Commissione ha altresì
richiesto che l'UFM prendesse contatto con l'Ufficio di collegamento
svizzero di Pristina (in seguito: Ufficio di collegamento), al fine di
ottenere delle informazioni più dettagliate quanto alla situazione dei
ricorrenti in Cossovo.
J.
Il 13 febbraio 2006, dopo aver ottenuto le necessarie informazioni
dall'Ufficio di collegamento (rapporto del [...]), l'UFM ha concluso le
proprie osservazioni al ricorso, ribadendo la propria opinione di
reiezione del gravame.
K.
Il 2 marzo 2006, i ricorrenti hanno replicato alle ultime osservazioni
dell'UFM. Nel loro scritto, essi hanno sottolineato quanto, da un lato,
fosse cambiata la situazione in Cossovo rispetto all'inizio della
procedura e come, nonostante la presenza delle forze internazionali,
non fosse garantita l'effettiva protezione da parte delle autorità per i
cittadini di etnia rom, mentre, dall'altro lato, hanno contestato
l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in relazione ai problemi
di salute occorsi al ricorrente. Gli insorgenti hanno quindi concluso le
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loro osservazioni con la richiesta di accoglimento del gravame ai sensi
delle conclusioni precedentemente presentate.
L.
Il 20 aprile 2006, i ricorrenti hanno inoltrato un documento medico del
Dr. med. K._______ datato (...) relativo alla situazione di salute
dell'insorgente e hanno richiesto che il suddetto documento fosse
assunto agli atti quale mezzo di prova a sostegno delle allegazioni del
ricorrente.
M.
Con decisione incidentale del 9 giugno 2009, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato l'insorgente ad inviare dei
nuovi certificati medici attuali, in modo da poter statuire nella piena
conoscenza della fattispecie.
N.
Il 6 luglio 2009, gli insorgenti hanno fatto pervenire al TAF gli attestati
medici richiesti (rapporto medico del [...] redatto dal Dr. med.
K._______, accompagnato da documenti medici datati [...]) e delle
nuove considerazioni relative allo stato di salute dell'insorgente.
O.
Con decisione incidentale del 10 agosto 2009, il TAF ha constatato
che i certificati inviati il 6 luglio 2009 non erano sufficientemente
dettagliati per permettere una corretta valutazione dello stato di salute
del ricorrente. Codesto Tribunale ha quindi invitato gli insorgenti ad
inviare dei documenti maggiormente dettagliati entro il
10 settembre 2009.
P.
Il 3 settembre 2009, i ricorrenti hanno fatto pervenire al TAF un nuovo
attestato medico (rapporto medico del Prof. Dr. med. L._______ del
[...]), nel quale si concludeva all'impossibilità di viaggiare del ricorrente
a causa dello stress fisico e psicologico che il rientro definitivo in
Patria avrebbe potuto provocare.
Q.
Il 9 settembre 2009, gli insorgenti hanno inoltrato un ulteriore rapporto
medico del M._______ - redatto dal Prof. Dr. med. L._______ il (...) -
presso il quale il ricorrente si sarebbe sottoposto ad una
coronarografia ed angioplastica. Hanno, altresì, richiesto che suddetto
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documento fosse assunto agli atti quale mezzo di prova a sostegno
delle allegazioni del ricorrente in merito alla valutazione dell'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
R.
Il 10 novembre 2009, l'UFM ha osservato che l'insorgente potrebbe
seguire le cure mediche attualmente in corso anche in Patria, e
concluso che, ritenuta la rete sociale in loco e la possibilità di essere
sostenuti dai propri figli presenti in Svizzera ed in Germania,
l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso il Cossovo
sarebbe ragionevolmente esigibile.
S.
Il 18 dicembre 2009, gli insorgenti hanno presentato le loro
osservazioni in merito all'attuale situazione medica del ricorrente.
T.
Riassumendo, nel corso di tutta la procedura d'asilo, il ricorrente ha
presentato i seguenti certificati medici:
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, M._______
- rapporto medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale
Regionale di N._______ e O._______
- rapporto medico del (...), Dr. med. K._______, medico generale
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale
Regionale di N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Dr. med. K._______, medico generale
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale
Regionale di N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale
Regionale di N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Prof. Dr. med. L._______, Ospedale
Regionale di N._______ e O._______
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- certificato medico del (...), Dr. I._______, Ospedale Regionale di
N._______ e O._______
- certificato medico del (...), Dr. med. K._______, medico generale
- certificato medico del (...), Dr. med. K._______, medico generale
- certificato medico del (...), Dr.ssa J._______, M._______
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica,
in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006
presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi
riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il
nuovo diritto.
1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda
altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
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l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso
(v. Decisione del Tribunale Federale [DTF] 126 I 207).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha sottolineato che
le persecuzioni allegate da parte dei ricorrenti, sarebbero state opera
di terze persone (ex-colleghi e membri dell'UCK) e quindi non
imputabili alle autorità. Inoltre, data la presenza sul territorio delle
forze internazionali della Kosovo Force (KFOR), nonché la
trasformazione dell'UCK da forza militare in forza politica, nulla
avrebbe impedito ai ricorrenti di ottenere, se opportunamente
sollecitata, la protezione necessaria da tali persecuzioni. Il timore
invocato dall'interessato, basato unicamente su informazioni riportate
da terze persone, sarebbe, quindi da considerare infondato. Per questa
ragione, i motivi espressi dai ricorrenti non sarebbero pertinenti in
materia d'asilo e, di conseguenza, l'esecuzione del loro
allontanamento verso il loro Paese d'origine lecita, esigibile e
possibile.
4.2 Nel gravame, i ricorrenti hanno rilevato che, nonostante la
presenza in Cossovo delle forze internazionali, la sicurezza non
potrebbe essere sempre garantita. Questa precarietà risulterebbe
ancora più marcata per chi, come il ricorrente, verrebbe accusato di
avere collaborato con i serbi oppure apparterrebbe ad una minoranza.
Facendo il richiedente parte di entrambe queste categorie, egli
sarebbe quindi posto in una situazione di reale pericolo in caso di un
eventuale rimpatrio. In particolare, per quanto attiene all'accesso delle
minoranze ad una reale protezione, egli ha affermato che la KFOR e la
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)
avrebbero ridotto la loro presenza, e affidato il compito di garantire
l'ordine pubblico ad un organismo (Kosovo Police Service, KPS), il
quale non godrebbe della piena fiducia delle minoranze etniche. Per
questo motivo ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuto lo statuto di
rifugiati e dovrebbe essere concesso loro l'asilo. Di conseguenza,
tenuto conto dell'assenza in Patria di una rete sociale (la maggior
parte dei parenti dei ricorrenti avrebbe infatti abbandonato il Cossovo),
l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerare non
ragionevolmente esigibile. Infine, un rinvio sarebbe altresì da
considerarsi come illecito a causa del rischio che correrebbero gli
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insorgenti di essere esposti, in Patria, a trattamenti vietati dall'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
4.3 Nelle osservazioni del 23 settembre 2003, l'UFM ha considerato
l'atto ricorsuale privo di fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare
una modifica del provvedimento litigioso.
4.4 Nell'ambito delle osservazioni del 18 maggio 2004, l'autorità
inferiore si è espressa in merito al certificato medico del (...),
sottolineando che la Clinica universitaria di Pristina disporrebbe di un
reparto di cardiologia. Il trattamento prescritto al ricorrente, in data
(...), dal M._______ prevederebbe l'assunzione di farmaci in parte
(eccetto il P._______, per il quale il ricorrente potrebbe ottenere la
quantità necessaria per la terapia prevista di sei mesi ed il medicinale
Q._______, per il trattamento di disturbi del metabolismo dovuti alla
presenza di grassi e colesterolo nel corpo) disponibili a Pristina a
prezzi modici (segnatamente l'R._______, S._______ e T._______). Di
conseguenza, l'UFM ha rinviato ai considerandi del provvedimento
litigioso.
4.5 Nella replica del 14 giugno 2004, i ricorrenti hanno rilevato la
mancanza delle cure mediche necessarie per l'insorgente in Patria e
confermato le conclusioni già espresse in sede di ricorso.
4.6 Nelle osservazioni del 13 febbraio 2006, l'UFM ha riportato il
contenuto del rapporto del (...) dell'Ufficio di collegamento,
sottolineando che a C._______, villaggio in cui avrebbero vissuto i
ricorrenti, risiederebbero ancora lo zio ed un nipote del ricorrente,
quale rappresentante ufficiale della comunità rom in dettol Comune.
L'abitazione dei ricorrenti, poco distante da quella dello zio del
ricorrente, sarebbe stata occupata abusivamente da persone di etnia
albanese. Ad D._______, villaggio d'origine della ricorrente,
vivrebbero, altresì, oltre alla madre di quest'ultima, anche altri sette
membri della famiglia. Come lo zio del ricorrente, anch'essi non
lamenterebbero difficoltà economiche. Ragione per cui, l'autorità
inferiore ha confermato l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
degli interessati verso il Cossovo. Per quanto concerne la qualità di
rifugiato, detto Ufficio ha riferito quanto riportato dal summenzionato
rapporto, ovvero, che i problemi dei ricorrenti sarebbero legati alla
funzione di agente di polizia esercitata ai tempi dal ricorrente, la quale
avrebbe portato all'accusa di avere collaborato con le autorità serbe,
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nonché alle minacce da parte di membri della comunità albanese.
Infine, l'UFM ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata.
4.7 Nella replica del 2 marzo 2006, i ricorrenti hanno preso posizione
in merito al rapporto dell'Ufficio di collegamento, sottolineando che, in
particolare, anche nel summenzionato rapporto viene rilevato che le
persecuzioni subite dai ricorrenti sarebbero da ricollegare alla
funzione svolta in passato dall'insorgente. Inoltre, la situazione in
Cossovo sarebbe mutata a più riprese, anche se migliorata in merito
alle minoranze etniche. Per di più, l'apertura dei negoziati
introdurrebbe nuovamente un clima di instabilità. La minoranza rom,
temerebbe, infatti, una ripresa degli atti di violenza e delle espulsioni
(citato a tal proposito il rapporto dell'Organizzazione svizzera aiuto ai
rifugiati [OSAR] del luglio 2005). Pertanto, il ricorrente adempirebbe le
condizioni legate alla qualità di rifugiato, in quanto le autorità in
Cossovo non sarebbero in grado di garantire un'adeguata protezione
dalle minacce e dalle probabili aggressioni di chi lo considera come
collaboratore del governo serbo. Infine, gli interessati hanno precisato
che il ricorrente non avrebbe parenti in Cossovo e sarebbe figlio unico.
La madre della ricorrente, inoltre, vivrebbe in Cossovo con una figlia,
la quale presenterebbe un handicap fisico, con mezzi finanziari limitati
(EUR [...].-/[...].- al mese). In Svizzera, al contrario, risiederebbero
quattro sorelle della ricorrente ed un fratello, i quali
rappresenterebbero la parte più numerosa della famiglia e
sosterrebbero i familiari rimasti in Cossovo con aiuti finanziari.
4.8 Il 10 novembre 2009, invitato ad esprimersi in merito all'esigibilità
del rinvio e prendendo in considerazione lo stato di salute del
richiedente, l'UFM ha osservato che l'insorgente, il quale deve essere
seguito regolarmente per controllare l'evoluzione della malattia
coronarica, può recarsi all'ospedale regionale di Prizren, dove
potrebbero essere compiuti i controlli correlati all'introduzione di uno
stent. La Clinica universitaria di Pistina, sarebbe, altresì, il migliore
ospedale statale in Cossovo e disporrebbe di un reparto cardiologico,
dove, però, non potrebbero essere effettuate delle operazioni
importanti. Tuttavia, nella Clinica privata Euromed a Poje, sarebbero
state compiute nell'anno 2007 almeno 200 operazioni per introdurre
uno stent. Per di più, eccetto un medicinale (U._______), le medicine
assunte al momento dall'insorgente (V._______, R._______,
W._______ e P._______), sarebbero disponibili nella regione. Di
conseguenza, ritenuta la rete sociale in loco e la possibilità di essere
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sostenuti dai propri figli presenti in Svizzera ed in Germania,
l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati in Cossovo sarebbe
ragionevolmente esigibile.
4.9 Con scritto del 18 dicembre 2009, gli insorgenti hanno presentato
le loro osservazioni in merito alla situazione medica del ricorrente,
rinviando all'abbondante documentazione medica agli atti, la quale
dimostrerebbe la necessità del ricorrente di continuare a beneficiare di
importanti controlli medici che potrebbero sfociare in nuovi interventi
chirurgici e sottolineando l'appartenenza degli interessati alla
minoranza etnica rom (citato a tal proposito il rapporto dell'OSAR del
21 ottobre 2009).
5.
5.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
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postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
5.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una
persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi
organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento
della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione
adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della
protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una
protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA
1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere
effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di
attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di
terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato
adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un
richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del
suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile
d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed
efficienti (GICRA 2006 n. 18).
5.4 Nella fattispecie, le allegazioni degli insorgenti in merito agli
avvenimenti, verificatisi in Patria, i quali li avrebbero indotti a lasciare il
loro Paese d'origine, ed in merito ai loro timori di persecuzione in caso
di un rientro in Patria, si esauriscono in mere, generiche ed imprecise
affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di
seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Infatti, mal si
comprende che i ricorrenti siano rimasti nel loro Paese d'origine per
sette anni, dopo essere stati minacciati la prima volta nel (...), prima di
espatriare nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 2 maggio 2003 pag. 4
D/15) e vi siano rientrati in data (...) (a F._______, all'epoca parte della
Repubblica di Serbia e Montenegro), dopo l'esito negativo della
procedura d'asilo in Germania. Inoltre, a prescindere dal fatto che nel
periodo di otto giorni trascorso in Patria nel (...) nulla è accaduto che
potrebbe seriamente indurre questo Tribunale a sospettare possibili
atti di persecuzione nei confronti dei ricorrenti, vale rilevare come
quest'ultimi hanno basato i propri timori su mere affermazioni di parte
dei propri familiari, i quali avrebbero sostenuto che sarebbe stato
meglio se non tornassero in Cossovo (cfr. verbale d'audizione del
2 maggio 2003 pag. 5). Tali elementi non sono idonei a rendere
verosimile una persecuzione da parte delle autorità nei confronti
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dell'autore del gravame nel suo Paese d'origine. Peraltro, dagli atti di
causa non emergono ragioni per ritenere che le persone che
avrebbero minacciato i ricorrenti nel (...) e nel (...) abbiano ancora
interesse a vendicare il comportamento dell'insorgente risalente al
(...). Inoltre, i ricorrenti hanno affermato di non avere mai avuto alcuno
problema con le autorità in patria (cfr. verbali d'audizione del 22
maggio 2003 pag. 9 e del 26 maggio 2003 pag. 8). Inoltre, nella
fattispecie, non soccorre l'insorgente l'allegazione, secondo la quale,
non avrebbe chiesto protezione in Patria, in quanto - in ragione della
sua appartenenza ad una minoranza etnica - non avrebbe potuto
ricevere un'adeguata protezione da parte delle autorità statali o
internazionali, (cfr. ricorso pag. 3). Per di più, in Cossovo, a sostegno
delle autorità statali, è stata messa in atto la Missione delle Nazioni
Unite che ha dato luogo alla presenza in tale Paese di forze
internazionali di sicurezza, tra cui la KFOR, le quali hanno la volontà e
le infrastrutture appropriate per proteggere le persone appartenenti ad
una minoranza etnica verso cui non esiste alcuna persecuzione
sistematica (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-
5425/2008 del 13 luglio 2009 consid. 3.3 e i relativi riferimenti). Di
conseguenza, non vi è ragione di ritenere che le autorità statali, se
opportunamente, sollecitate, non accorderebbero ai ricorrenti
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei loro confronti.
Pertanto, ai ricorrenti non può essere riconosciuta la qualità di rifugiato
ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5.5 Da quanto esposto, consegue che sui punti di questione della
qualità di rifugiato e dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché
minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
6.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
7.
Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è
impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio
Pagina 13
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federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle
disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
7.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione
dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità –
sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è
adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione
dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in
Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria
(v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.).
7.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia
ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la
pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria
(art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr,
l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in
particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a
pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione
non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione
di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in
particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a causa
della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o
dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente
di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un adeguato
reinserimento (v. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità
giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e
privati in gioco.
Infine, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione
di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente
accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino
di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per
le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e
sprovviste di una rete sociale o famigliare (v., fra le tante, Sentenza
del Tribunale amministrativo federale D-656/2006 del 25 aprile 2008 e
GICRA 2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237).
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7.3
7.3.1 Nel caso di specie, per quanto concerne la situazione
economica dei ricorrenti in caso di rinvio in Patria, quest'ultimi hanno
già avuto modo di esprimersi al riguardo nel loro scritto del
2 marzo 2006. In quest'occasione non hanno contestato le conclusioni
dell'UFM, secondo le quali non sussisterebbero particolari problemi
finanziari in caso di rinvio in Patria (grazie segnatamente alla presenza
di un'importante rete sociale). Non soccorrono infatti i ricorrenti le
allegazioni, del tutto vaghe e generiche, secondo le quali la loro
famiglia non “navigherebbe nell'oro”, oppure secondo cui “si può
immaginare” che il salario del cognato non sia stratosferico. Oltracciò,
mal si comprende per quale motivo i parenti residenti in Svizzera, che
a dire dei ricorrenti li starebbero aiutando economicamente,
dovrebbero cessare il loro supporto in caso di un loro rientro in
Cossovo. Infine, come ammesso dal ricorrente stesso (cfr. verbale
d'audizione del 22 maggio 2003), in Patria egli sarebbe a beneficio di
una rendita pensionistica. Visto quanto suesposto, non sembrerebbe
quindi che la situazione economica dei ricorrenti, una volta rientrati in
Cossovo, possa destare particolari preoccupazioni.
7.3.2 Tuttavia, quanto alla situazione medica degli insorgenti, il TAF
constata che il ricorrente ha subito, in data (...), un infarto miocardico
acuto inferiore. Dal (...) soffre di una grave ipertensione arteriosa,
accompagnata da ipercolesterolemia ed ipertrofia prostatica (cfr.
certificati medici del [...] e del [...]). Da quando è stato dimesso
dall'Ospedale Regionale di N._______ e O._______ gli è stata
prescritta una terapia composta da R._______, S._______,
T._______, Q._______ e P._______ per sei mesi (cfr. certificati medici
del [...] e del [...] pag. 2). Tale terapia è tuttora valida. Per di più,
secondo i certificati medici recenti in possesso di codesto Tribunale
(certificati medici del Prof. Dr. med. L._______ del [...] e del [...]) il
rischio di una restenosi permane reale e consistente. Nei controlli più
recenti, il ricorrente ha presentato il sospetto di una recidiva,
rispettivamente una progressione della malattia coronaro-ischemica.
Egli deve, infatti, continuare ad essere controllato in maniera stretta,
ritenuta la progressione importante della malattia coronarica a livello
degli altri vasi coronarici. Per di più, si rileva necessaria la
continuazione di una doppia antiaggragazione piastrinica per 12 mesi
empiricamente, nonché dell'attuale terapia medicamentosa e profilassi
secondaria (trattamento anti-ipertensivo esteso e prevenzione
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secondaria coronarica). Inoltre, il ricorrente soffre d'ipertensione
arteriosa terapia-resistente con cefalee. In tale contesto, due certificati
medici separati ed emessi da due medici diversi (certificato del Prof.
Dr. med. L._______ del [...] pag. 2 e del Dr. med. K._______ del [...]
pag. 2) sottolineano l'inidoneità al viaggio del ricorrente a causa dei
problemi cardiaci suesposti, nonché delle pressioni psichiche legate
ad un possibile viaggio verso il suo Paese d'origine, ritenuta
segnatamente la progressione della malattia coronarica.
Pertanto, a prescindere dall'esistenza di infrastrutture mediche adatte
al momento in Cossovo e le possibilità del ricorrente di sottoporsi alle
cure mediche necessarie in Patria (cfr. scritto dell'UFM del
10 novembre 2009), codesto Tribunale ritiene eccessivi i rischi del
viaggio d'espatrio per lo stato di salute del ricorrente e marcatamente
incisivi per il percorso delle cure che sta seguendo al momento. Ciò
non esclude, altresì, per il futuro, la possibilità per il ricorrente di
potere intraprendere il viaggio d'espatrio una volta terminate le
summenzionate cure mediche.
7.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente non è, al momento, ragionevolmente
esigibile.
8.
Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di
questione dell’esecuzione allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo
della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del
rimpatrio del ricorrente in Cossovo per ragioni mediche.
9.
9.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi
all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la
causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418).
In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65).
9.2 Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 7.3 del presente
giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna
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una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica
da parte dell'UFM la pronuncia a favore dell'insorgente
dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
In applicazione del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi, v. GICRA 2004 n. 12 pag. 76 seg. e GICRA 1995 n. 24 pag. 224
seg.), anche B._______, moglie del ricorrente, beneficerà di tale
provvedimento.
10.
Per eccezione, nonostante l’esito solo parzialmente positivo del
gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda
d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto.
11.
Peraltro, ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un mandatario, si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.-, conto tenuto del
lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante dei ricorrenti
(art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, in materia d’esecuzione dell’allontanamento; per il
resto, è respinto.
2.
I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.
3.
L'UFM accorderà ai ricorrenti l'ammissione provvisoria in Svizzera.
4.
Non si riscuotono spese processuali.
5.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 300.- a titolo di spese ripetibili di
questa sede.
6.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- X._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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