Corte IV
D-6832/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______,
Siria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 settembre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6832/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz-
zera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 14 aprile 2008 e del 2 giugno 2008;
il grave incidente occorso in data 18 giugno 2009 al ricorrente, il quale
è caduto dal terzo piano di un autosilo a Lugano procurandosi diverse
fratture;
la richiesta del 30 aprile 2010, con la quale l'UFM ha richiesto informa -
zioni riguardanti l'interessato all'Ambasciata svizzera in Siria;
il rapporto del 20 giugno 2010 con il quale l'Ambasciata svizzera in Si -
ria ha risposto alla predetta richiesta dell'UFM confermando in sostan-
za la cittadinanza siriana del richiedente, la possibilità per quest'ultimo
di ottenere un passaporto e il fatto che egli non risulta essere ricercato
dalle autorità in patria;
lo scritto del 2 luglio 2010 con il quale l'autorità inferiore ha trasmesso
il rapporto citato al ricorrente, concedendogli un termine per pronun-
ciarsi sul documento, sul quale tuttavia il ricorrente non si è mai
espresso;
la decisione dell'UFM del 14 settembre 2010, notificata all'interessato
il 16 settembre 2010 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 21 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato,
data d'entrata 22 settembre 2010) con i relativi allegati attestanti il suo
stato di salute e meglio le operazioni da lui subite nonché i trattamenti
ancora in corso;
l'ordinanza del 24 settembre 2010, con la quale il TAF ha concesso al-
l'UFM un termine, scadente il 12 ottobre 2010, per presentare le pro-
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prie eventuali osservazioni e l'esenzione dal versamento dell'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali;
lo scritto del 27 settembre 2010, con il quale il ricorrente ha voluto pre-
cisare il dettaglio temporale del suo ricorso;
lo scritto del 12 ottobre 2010, con il quale l'UFM ha integralmente con-
fermato la propria posizione senza aggiungere alcunché, vista l'assen-
za di fatti o mezzi di prova nuovi suscettibili di modificare la propria po -
sizione; l'autorità inferiore ha tuttavia evidenziato che dalla documenta-
zione medica allegata dal ricorrente si evince un'evoluzione favorevole
che non creerebbe alcun ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento
dell'interessato nel suo paese d'origine;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
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che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino siriano di etnia araba, nato ad
B._______, C._______, e con ultimo domicilio ad D._______,
E._______ (cfr. verbale d'audizione del 14 aprile 2008, pagg. 1 e 2);
che il richiedente, avrebbe lasciato la Siria all'inizio del mese di (...) del
(...) per il timore di dover scontare in patria una pena di (...) anni, a
suo dire ingiusta poiché comminatagli senza equo processo e poiché
in carcere verrebbe certamente torturato; che egli ha infatti dichiarato
di essere arruolato nell'esercito in qualità di responsabile del riforni -
mento di carburante per l'aviazione e che una sera, mentre si sarebbe
assentato momentaneamente dal proprio posto, sarebbero stati rubati
(...) litri di benzina; che per questo motivo egli sarebbe stato ritenuto
ingiustamente colpevole ed imprigionato; che dopo quasi due anni di
carcere, nel mese di (...) del (...) sarebbe riuscito ad evadere sfruttan -
do la disattenzione di una guardia che avrebbe lasciato incustodito il
proprio fucile; che egli avrebbe colpito la guardia col calcio del fucile
per poi rubarle i vestiti ed uscire dal carcere inosservato; che dopo
aver passato due o tre giorni presso la sua famiglia egli sarebbe espa-
triato; che, dopo un tratto a piedi sarebbe giunto in Turchia, da dove
avrebbe proseguito, a bordo di un TIR per una decina di giorni, fino in
Francia; che di qui, a bordo di un'auto, sarebbe poi giunto in Svizzera,
dove ha depositato, a F._______, la propria domanda di asilo in data
(...) (cfr. verbale d'audizione del 14 aprile 2008, pagg. 5, 6 e 7);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art.
32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Siria siccome lecita, esigibile e possibile,
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che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione, e meglio di aver contattato suo padre in Arabia
Saudita nella speranza che egli potesse fare qualcosa per procurali,
posto che sarebbe stato troppo pericoloso contattare i suoi parenti in
Siria; che, tuttavia, dopo il suo espatrio le autorità avrebbero perquisito
la sua abitazione ed avrebbero confiscato tutti i suoi documenti;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto la possibilità di
esprimersi nuovamente sul rapporto dell'Ambasciata svizzera in Siria,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo, subordinatamente la concessione dell'ammissio-
ne provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza
giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento anticipato delle
presumibili spese processuali;
che, in limine, occorre analizzare la censura procedurale sollevata dal
ricorrente, il quale ritiene di non essersi potuto esprimere sul rapporto
prodotto dall'Ambasciata svizzera in Siria a causa degli allegati proble-
mi di salute;
che il diritto di essere sentito è garantito dall'art. 29 della Costituzione
federale (Cost.; RS 101) e dall'art. 28 della legge sulla procedura am-
ministrativa (PA; RS 172.021). Esso comprende, tra le altre cose, la
possibilità per l'interessato di pronunciarsi ed indicare prove contrarie
circa le accuse che gli vengono mosse.
che ai sensi dell'art. 24 PA, se il richiedente è stato impedito senza
sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in
quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta
domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso;
che nel caso concreto, l'autorità inferiore con scritto del 2 luglio 2010
ha correttamente trasmesso al richiedente il rapporto prodotto dall'Am-
basciata svizzera in Siria, concedendogli altresì un termine, scadente
il 15 luglio 2010, per pronunciarsi al riguardo;
che il richiedente non ha prodotto alcunché nel termine impartitogli;
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che, nel gravame del 21 settembre 2010 che qui ci occupa, il ricorrente
adduce di non essere stato in grado di rispondere alla lettera per le ra-
gione mediche allegate e che nemmeno si ricorda dove essa si trova;
che il grave incidente occorso al ricorrente è datato 18 giugno 2009;
che, stando alla documentazione allegata, egli ha subito numerose
operazioni tra i mesi di giugno e luglio del 2009; che tuttavia il ricorren-
te non ha in alcun modo provato di essere impedito, ancora oltre un
anno dopo l'accaduto, a rispondere allo scritto dell'UFM del 2 lu-
glio 2010;
che pertanto non v'è ragione di credere che il ricorrente, non abbia po -
tuto rispondere allo scritto menzionato o quanto meno non abbia potu -
to nominare un rappresentante che lo facesse in sua vece per le ragio-
ni addotte, non confortate da alcun elemento probatorio;
che pertanto la censura sollevata dal ricorrente circa la mancata possi -
bilità di esprimersi in merito al rapporto prodotto dall'Ambasciata sviz -
zera in Siria non può essere accolta;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
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professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due anni dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di aver
contattato suo padre in Arabia Saudita nella speranza che egli potesse
fare qualcosa per procurali, poiché sarebbe stato troppo pericoloso
contattare i suoi parenti in Siria; che, tuttavia, dopo il suo espatrio le
autorità avrebbero perquisito la sua abitazione ed avrebbero confisca-
to tutti i suoi documenti (cfr. ricorso pag. 2); che tuttavia in sede di se-
conda audizione il ricorrente ha riferito che dopo la confisca dei docu-
menti gli sarebbe rimasto soltanto un vecchio passaporto scaduto (cfr.
verbale d'audizione del 2 giugno 2008, pag. 4, Q27);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assoluta-
mente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto
intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato la Siria con l'aiuto di un
passatore, attraversando illegalmente, a piedi, il confine con la Turchia;
che di qui avrebbe proseguito a bordo di un TIR fino in Francia, senza
tuttavia sapere da quali paesi sarebbe passato, e che il viaggio sareb-
be durato dieci giorni, due dei quali sarebbero stati fermi; che in segui -
to, a bordo di un'auto sarebbe giunto in Svizzera, a F._______, dove in
data (...) ha depositato la propria domanda di asilo; che durante il tra-
gitto descritto egli non avrebbe mai subito alcun controllo (cfr. verbale
d'audizione del 14 aprile 2008, pag. 7);
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto
in Svizzera senza ricordare alcun dettaglio di un viaggio così lungo, e
senza aver mai subito alcun tipo di controllo;
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente
inattendibili;
che, per di più ed a prescindere dalle allegazioni palesemente fanta-
siose di cui sopra, già varcare il confine Schengen senza subire alcun
controllo, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso;
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che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Siria per il fatto di essere ricercato in seguito alla propria evasio -
ne da un carcere in patria;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'au-
torità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della
sua domanda d'asilo presenta diversi elementi illogici e contraddittori;
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che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo il-
logico e contraddittorio sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare
il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli ha riferito di essere stato
condannato a (...) anni di carcere ed una multa in denaro nel paese
d'origine, ma che dopo due anni di detenzione sarebbe riuscito ad eva-
dere di prigione ed espatriare (cfr. verbale di audizione del 14 apri-
le 2008, pagg. 5 e 6); che tuttavia, dal rapporto prodotto dall'Amba-
sciata svizzera in Siria si evince che il ricorrente non è assolutamente
ricercato in patria (cfr. Rapporto del 20 giugno 2010 dell'Ambasciata
svizzera in Siria); che inoltre, il ricorrente si contraddice circa il mo-
mento in cui sarebbe stato giudicato dal Tribunale militare in patria;
che infatti, in sede di prima audizione, egli ha dichiarato di essere sta-
to tradotto dinnanzi al Tribunale e condannato immediatamente dopo il
suo internamento ad G._______, il (...) (cfr. verbale di audizione del
14 aprile 2008, pag. 6), mentre nel corso dell'audizione federale ha af-
fermato di essere stato giudicato dopo un mese, immediatamente pri-
ma di essere trasferito alla prigione di H._______, il (...) (cfr. verbale di
audizione del 2 giugno 2008, pagg.16 e 17); che a questo proposito il
ricorrente, nel gravame, conferma la seconda versione giustificando la
discrepanza con delle difficoltà di comprensione con il traduttore della
prima audizione; che avendo il ricorrente sottoscritto i propri verbali di
audizione confermandone il contenuto ed avendo affermato in occasio-
ne delle rispettive interrogazioni di aver capito molto bene quanto tra-
dotto dall'interprete (cfr. verbali di audizione del 14 aprile 2008, pag. 8
e del 2 giugno 2008, pag. 2), egli non può ora sollevare una tale cen-
sura; che pure il racconto offerto dal ricorrente circa la sua fuga dal
carcere appare alquanto inverosimile, in quanto costellato da tutta una
serie di avvenimenti illogici; che già solo il fatto di poter svolgere dei
lavori all'esterno della propria cella senza sorveglianza, così come la
guardia che va al bagno lasciando fuori ed incustodito il proprio fucile,
costituiscono elementi del racconto parecchio incredibili; che, oltre a
ciò, l'uscita dal carcere senza che le altre guardie si accorgessero di
nulla soltanto perché il ricorrente indossava i vestiti della guardia neu-
tralizzata risulta ancor più fantasiosa (cfr. verbale di audizione del
2 giugno 2008, pagg. 20 e 21);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret -
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribuna-
le, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere
considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da
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cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata
protezione contro le persecuzioni statali (cfr. Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2006 no 18);
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi -
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF
2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Siria possa vio-
lare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
GICRA 2001 n. 21);
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr, giusta il
quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr);
che, la situazione vigente in Siria non appare caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della po-
polazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
possiede una discreta formazione scolastica, in quanto ha le scuole al -
meno fino alla secondaria; che egli inoltre ha pure una discreta espe-
rienza professionale avendo operato qualche tempo come (...), come
aiutante nei terreni di famiglia e, infine, come (…) (cfr. verbali d'audi-
zione del 14 aprile 2008, pag. 2 e del 2 giugno 2008, pagg. 6 e 7); che
egli ha ancora due fratelli e cinque sorelle in patria e che inoltre, stan-
do a quanto riferito, sarebbe nato e cresciuto ad B._______ (salvo bre-
vi spostamenti verso altre città) dove ha persino lavorato e frequentato
le scuole; che, pertanto, si può partire dal presupposto che disponga
ancora di una fitta rete sociale in patria;
che quo ai problemi di salute del signor A._______, a mente di questo Tri-
bunale non v'è ragione di credere che egli, una volta terminati i trattamen-
ti attualmente in corso, e meglio la cura odontoiatrica e la presa a carico
specialistica psichiatrica di breve durata (cfr. Rapporto medico del 20 set-
tembre 2010 del Dr. med. I._______), non possa fare rientro nel suo pae-
se d'origine posto che, oltretutto, dalla documentazione agli atti emerge
che l'evoluzione delle condizioni del paziente è favorevole o abbastanza
favorevole;
che infine, in relazione agli eventuali mezzi finanziari necessari per acce-
dere alle cure mediche, questo tribunale segnala che il ricorrente ha la fa-
coltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi del-
l'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (allegato: incarto N [...], per corriere
interno; in copia)
- L._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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