B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6840/2017
Sen t en z a d e l 1 2 d i c emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Gabriela Freihofer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._____, nato il (…),
Marocco,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi
della LAsi) ed allontanamento;
decisione della SEM del 27 novembre 2017 / N (…)
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato presentato in Svizzera l’8 novembre
2017;
i verbali d’audizione del 14 novembre 2017 (di seguito: verbale 1) e del
21 novembre 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 27 novembre 2017, notificata all’interessato il medesimo giorno (cfr.
atto A13/1), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda di
asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l’al-
lontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché la sua esecuzione sic-
come lecita, esigibile e possibile,
il ricorso inoltrato il 3 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; recte:
4 dicembre 2017; data d’entrata: 5 dicembre 2017), per mezzo del quale il
ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la retro-
cessione degli atti all’autorità di prima istanza per l’esame materiale della
domanda; in subordine di essere posto al beneficio dell’ammissione prov-
visoria in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento;
contestualmente l’esenzione dal versamento anticipato delle spese di giu-
stizia, con protesta di spese e ripetibili,
l’incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale amministrativo fede-
rale (di seguito: il Tribunale) il 7 dicembre 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
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che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato co-
stituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi in procedura semplificata
(art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice
(art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente
(art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere cittadino ma-
rocchino originario di Casablanca, dove avrebbe vissuto fino all’espatrio
(cfr. verbale 1, pag. 3 segg.),
che sentito sui motivi d’asilo, egli ha dichiarato di essere espatriato a causa
della difficoltà a trovare un lavoro nel proprio paese d’origine ed in ragione
della sua volontà di crearsi un futuro migliore (cfr. verbale 2, pag. 2 e
segg.),
che egli ha inoltre espressamente specificato non aver avuto alcun pro-
blema con le autorità del suo paese d’origine (cfr. verbale 1, pag. 7),
che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il richiedente non
avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell’art. 18 LAsi, non
avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione
contro persecuzioni,
che di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda
ai sensi dell’art. 31a cpv. 3 LAsi pronunciando l’allontanamento dell’inte-
ressato dalla Svizzera,
che nel ricorso l’insorgente avversa tale valutazione; che a suo dire la
stessa sarebbe il risultato di una lettura parziale degli atti all’inserto; che
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non sarebbe stato dato adeguato rilievo all’elemento essenziale delle sue
allegazioni, ovvero una situazione talmente difficile e precaria da compro-
mettere la possibilità di una vita dignitosa; che pur non trattandosi di una
persecuzione in senso stretto, occorrerebbe quantomeno considerare la
gravità delle difficoltà di vita in questione, stante inoltre il fatto che il suo
stato d’origine non offrirebbe alcun tipo di reale tutela per i propri cittadini,
che tale tesi non può essere seguita,
che giusta l’art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall’art. 18 LAsi, questa disposi-
zione si applica segnatamente se la domanda d’asilo è presentata esclusi-
vamente per motivi economici o medici,
che ai sensi dell’art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Sviz-
zera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione
presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non
rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall’agire umano;
che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla
situazione personale del richiedente l’asilo, in assenza di agenti esterni di
persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono com-
presi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell’art. 18 LAsi, in senso lato,
non soltanto i seri pregiudizi previsti all’art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma
ugualmente gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento di cui all’art. 44
LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti),
che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pre-
giudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita
all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi,
suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o
di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di
crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a tro-
vare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizza-
zione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali
ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata,
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che nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto per-
sonalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto
in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine, a seri
pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a
un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi),
che invero, egli ha indicato di essere espatriato per cercare lavoro e per
costruirsi un futuro migliore (cfr. verbale 2, pag. 2 e segg.),
che oltre alle difficoltà economiche, egli ha indicato di non aver avuto altri
problemi in patria, né con terze persone né con le autorità (cfr. verbale 1,
pag. 7),
che tuttavia i motivi economici, come manifestamente riconoscibile, non
rientrano nella definizione di persecuzione in senso lato giusta gli art. 3 e
18 LAsi,
che nel ricorso l’insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscet-
tibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’im-
pugnata decisione,
che visto quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 3 LAsi,
che di conseguenza, per quanto concerne la non entrata nel merito da
parte dell’autorità di prime cure, il ricorso, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, all’art. 83 LStr (RS 142.20); che, giusta suddetta norma,
l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83
cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata la SEM non ha constatato la presenza di
ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento,
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che nel ricorso l’insorgente chiede però di essere posto al beneficio
dell’ammissione provvisoria in Svizzera in ragione della drammaticità della
situazione in Marocco e vista le circostanze personali connesse con il suo
vissuto,
che giusta l’art. 83 cpv. 3 LStr, l’esecuzione non è ammissibile se la prose-
cuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera,
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha con-
fermato la decisione di non entrata nel merito della SEM relativa alla do-
manda di asilo del ricorrente, quest’ultimo non può prevalersi del principio
del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all’art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale
assunti dalla Svizzera (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1996 n. 18 consid. 14b
lett. e e relativi riferimenti),
che, in virtù di quanto poc’anzi indicato, l’esecuzione dell’allontanamento è
ammissibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),
che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3
LStr per rinvio dell’art. 44 LAsi),
che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che nella fattispecie non risultano indizi da cui desumere che il ricorrente
sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Marocco,
che la situazione in tale Paese non è caratterizzata da guerra, guerra civile
o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’in-
tegralità del territorio nazionale,
che quo alla situazione personale dell’interessato, occorre rilevare ch’egli
è giovane, alfabetizzato e dispone di una certa esperienza lavorativa in
campo edile nonché di famigliari in patria (cfr. verbale 1, pag. 2 e segg.),
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che a titolo abbondanziale, va rilevato che ci si può poi attendere un certo
sforzo da parte del ricorrente per superare le eventuali difficoltà iniziali (cfr.
DTAF 2010/41 consid. 8.3.5),
che visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento del ricor-
rente nel suo paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 83
cpv. 4 LStr in relazione all’art. 44 LAsi),
che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l’assenza di
documenti d’identità non costituisce un ostacolo; che invero il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12),
che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile (art. 83
cpv. 2 LStr in relazione all’art. 44 LStr),
che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore
confermata,
che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal ver-
samento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è dive-
nuta senza oggetto,
che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo
Data di spedizione:
Lorenzo Rapelli