B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6842/2018
Sen t en z a d e l l ’ 11 d i c emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Constance Leisinger;
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrente,
agendo in favore di
C._______, nata il (…),
Eritrea, e
D._______, nata il (…),
Eritrea,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Ricongiungimento familiare (asilo);
decisione della SEM del 30 ottobre 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il
(…) marzo 2016 (cfr. atti B1/2 e B3/11, p.to 5.05, pag. 7),
i verbali d’audizione dell’interessato del (…) marzo 2016 (di seguito: ver-
bale 1) e del (…) dicembre 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 20 dicembre 2017, con la quale la predetta autorità ha riconosciuto la
qualità di rifugiato e concesso l’asilo al richiedente,
la domanda d’autorizzazione d’entrata in Svizzera inoltrata dal rifugiato il
(…) ottobre 2018, a scopo di ricongiungimento familiare, a favore delle pre-
sunte figlie C._______ e D._______, con allegato quale mezzo di prova
una foto recente della sua presunta figlia D._______ (cfr. atto C1/1),
lo scritto della SEM del 17 ottobre 2018, ove ha dato la possibilità al ricor-
rente di essere sentito in merito a dei quesiti posti circa la sua relazione
con le due presunte figlie entro il 29 ottobre 2018 (cfr. atto C2/2),
lo scritto del 24 ottobre 2018 dell’interessato, in cui ha dato seguito alla
richiesta di informazioni succitata dell’autorità inferiore, con allegati, quali
ulteriori mezzi di prova, tre foto originali inerenti le sue due presunte figlie
(cfr. atto C3/1),
la decisione della SEM del 30 ottobre 2018, notificata il 2 novembre 2018
(cfr. risultanze processuali; avviso di ricevimento), tramite la quale la SEM
non ha autorizzata l’entrata in Svizzera di D._______ e di C._______ ed
ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare,
il ricorso del 3 dicembre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata:
4 dicembre 2018) dell’interessato al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale), per mezzo del quale il rifugiato ha postulato, in nome
e per conto delle supposte sue due figlie, a titolo principale l’annullamento
della decisione impugnata e la concessione del ricongiungimento familiare
in favore delle figlie; a titolo subordinato a chiesto che gli atti siano restituiti
alla SEM ai fini del completamento dell’istruttoria e di un nuovo esame della
domanda; contestualmente ha presentato un’istanza volta alla conces-
sione dell’esenzione dal versamento dell’anticipo delle presumibili spese
processuali,
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i fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che, se decisivi per l’esito
della vertenza, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della legge sull’asilo
[LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6
e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il
profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a – c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di
scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che in sede d’audizione, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato dal
suo paese d’origine per recarsi in E._______ il (…) o il (…) del 2012 (cfr.
verbale 1, p.to 2.04, pag. 5; verbale 2, D22, pag. 4 e D142 segg., pag. 13
seg.),
che in Eritrea, egli si sarebbe sposato per consuetudine con F._______ nel
1997, dalla quale avrebbe avuto due figlie di nome G._______ e
H._______; che la moglie e le figlie predette avrebbero vissuto a
I._______, mentre lui a J._______ per motivi lavorativi, andando però sem-
pre a trovare la moglie, sino al 2006, data nella quale sarebbe stato co-
scritto al servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 1.14 segg., pag. 3 segg.; ver-
bale 2, D17 segg., pag. 3 segg.); che avrebbe visto le medesime per l’ul-
tima volta nel gennaio 2007 (cfr. verbale 1, p.to 1.14, pag. 4),
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che inoltre, in Eritrea, egli avrebbe avuto da due donne differenti, altre due
figlie di nome C._______ e D._______ (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5
seg.; verbale 2, D35 segg., pag. 5),
che per quanto concerne invece la relazione con queste ultime, l’insorgente
ha allegato di non aver mai convissuto con le stesse in Eritrea, in quanto
al momento della loro nascita sarebbe già stato sposato con F._______;
che egli non avrebbe alcun documento certificante il legame parentale con
le stesse, anche se la sua paternità sarebbe conosciuta officiosamente a
livello comunitario (cfr. atto C3/1),
che malgrado egli non abbia mai convissuto con le medesime, avrebbe
tuttavia regolarmente versato dei contributi finanziari per il loro manteni-
mento (cfr. ibidem),
che più nello specifico, C._______ avrebbe vissuto con la madre dal mo-
mento della nascita sino al momento in cui è stata chiamata a svolgere il
servizio militare a K._______, in Eritrea; che egli avrebbe visto C._______
in più occasioni dal momento della sua nascita sino a quando lei aveva 1-
2 mesi di vita (cfr. ibidem),
che invece D._______ avrebbe vissuto con la rispettiva madre sino a circa
(…) o (…) anni di vita a L._______ (Eritrea); che dopo il decesso della
madre, sarebbe andata a vivere con i nonni (…); che il ricorrente non
avrebbe mai visto la figlia (cfr. ibidem),
che attualmente le figlie si troverebbero entrambe nel campo di
M._______, in N._______ (cfr. atto C1/1),
che nella querelata decisione, la SEM ha respinto la domanda di ricongiun-
gimento famigliare ed ha rifiutato l’entrata in Svizzera ad C._______ e
D._______, sulla base del fatto che il richiedente non avrebbe mai convis-
suto con le stesse prima della sua fuga dall’Eritrea; che pertanto egli non
adempirebbe la condizione posta dall’art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero che il rifu-
giato abbia vissuto in comunione familiare con le persone aspiranti al ri-
congiungimento familiare prima della sua fuga dal paese d’origine,
che nel proprio gravame, l’insorgente contesta la conclusione della deci-
sione avversata, osservando dapprima che la mancata coabitazione con le
madri delle rispettive figlie e con queste ultime, sarebbe addebitabile uni-
camente a causa del servizio militare obbligatorio e delle problematiche da
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esso derivanti per le quali gli sarebbe stata riconosciuta la qualità di rifu-
giato e la concessione dell’asilo in Svizzera; che per questi motivi forzati,
egli non avrebbe mai potuto immaginarsi una coabitazione od una mag-
giore vicinanza con le figlie; che inoltre egli avrebbe sempre provveduto al
loro mantenimento finanziario; che di conseguenza, le condizioni poste
dall’art. 51 LAsi sarebbero adempiute,
che gli argomenti dell’insorgente non possono essere seguiti,
che ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli
minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo, sempreché
non vi si oppongano circostanze particolari,
che se gli aventi diritto, di cui sopra, sono stati separati in seguito alla fuga
e si trovano all’estero, occorre autorizzarne, su domanda, l’entrata in Sviz-
zera (art. 51 cpv. 4 LAsi),
che la ratio legis dell’art. 51 cpv. 1 LAsi, consiste nel regolamentare lo sta-
tuto del nucleo familiare in maniera uniforme, così come esisteva al mo-
mento della fuga del rifugiato (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.1 con riferi-
mento citato; DTAF 2015/40 consid. 3.4.4.3),
che se il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, che non adempiono
le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, si
trovano in Svizzera, essi ottengono parimenti la qualità di rifugiato a titolo
derivato e l’asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità
familiare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 con-
sid. 4.4.1),
che al contrario, se i precitati si trovano all’estero, essi sono autorizzati ad
entrare in Svizzera per ottenervi l’asilo accordato alle famiglie, soltanto se
la comunità familiare è stata separata dalla fuga e fintanto che nessuna
circostanza particolare non si opponga alla concessione dell’asilo familiare
(cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1 e 4.4.2; cfr. anche fra le altre: sentenza
del Tribunale D-3175/2016 del 17 agosto 2017),
che pertanto risulta necessario che il richiedente che vive in Svizzera sia
stato riconosciuto quale rifugiato, che la sua separazione dalle persone che
aspirano al ricongiungimento famigliare abbia avuto luogo in ragione della
fuga dal Paese d’origine e che gli interessati abbiano vissuto in comunione
domestica con l’interessato che ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Sviz-
zera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1),
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che in primo luogo si rileva che ancorché il legame di paternità con le pre-
sunte figlie, in quanto non appurato e provato dal ricorrente mediante alcun
elemento convincente, possa dar adito a cauzione, tuttavia il Tribunale si
esime dall’esame più accurato dello stesso, in quanto, per i motivi che se-
guono, il ricorso va respinto,
che nella presente disamina, al ricorrente è stata riconosciuta la qualità di
rifugiato e gli è stato accordato l’asilo,
che pertanto la prima condizione posta dall’art. 51 cpv. 1 LAsi è adempiuta,
che tuttavia rimane da determinare se, prima della partenza del ricorrente
dal suo Paese d’origine, nel (…) del 2012, quest’ultimo con le supposte
figlie, formavano una comunità familiare in Eritrea,
che in merito il Tribunale ritiene che l’apprezzamento della SEM sia da con-
dividere,
che invero, sia dagli atti relativi alla domanda d’asilo del ricorrente che dalle
sue risposte contenute nello scritto del 24 ottobre 2018, emerge che egli
non ha mai vissuto in comunione domestica con le figlie C._______ e
D._______ prima della propria fuga dal suo Paese d’origine, in quanto era
già sposato e con due figlie avute dalla predetta unione coniugale (cfr. ver-
bale 1, p.to 3.01, pag. 5 seg.; verbale 2, D35 segg., pag. 5; atto C3/1),
che a differenza di quanto sostiene l’insorgente nel gravame, la sua man-
cata coabitazione o anche soltanto il fatto di non essere andato a trovare
le precitate figlie negli anni precedenti la sua fuga, non è assolutamente
addebitabile alle sue problematiche legate al servizio militare; che invero
egli sarebbe stato arruolato soltanto nel 2006 (cfr. verbale 1, p.to 7.01,
pag. 7; verbale 2, D23 segg., pag. 4 segg.), quindi diversi anni dopo la na-
scita delle due figlie,
che pertanto, e come da egli stesso confermato, l’assenza di comunione
domestica con le figlie risulta piuttosto dal fatto che egli avesse già con-
tratto un’unione coniugale con F._______ e da una sua scelta personale
(cfr. verbale 2, D35 segg., pag. 5; atto C3/1),
che alla luce di quanto sopra, malgrado egli alleghi di avere contribuito fi-
nanziariamente al mantenimento delle figlie, tale argomento non risulta di
per sé solo sufficiente ad ottenere il ricongiungimento familiare discendente
dal diritto dell’asilo, il quale mira – come già esposto precedentemente – a
ricostituire una comunità preesistente nel Paese d’origine e non a crearne
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una nuova (cfr. anche: sentenza del Tribunale D-1803/2016
dell’8 aprile 2016),
che invero, non essendo adempiuta in specie la condizione cumulativa pre-
vista dall’art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione dome-
stica tra il rifugiato e le presunte figlie prima della fuga del medesimo dal
suo Paese d’origine, a ragione la SEM non ha autorizzato l’entrata in Sviz-
zera delle predette,
che va infine osservato che l’interessato può, se si ritiene legittimato a farlo
(cfr. art. 44 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr,
RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità can-
tonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull’esistenza
di un diritto delle presunte figlie a raggiungerlo in Svizzera sulla base
dell’art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale
D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale
si astiene in ogni caso formalmente dal pronunciarsi anticipatamente
sull’esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo
[GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6),
che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiu-
tato l’autorizzazione d’entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungi-
mento familiare in disamina,
che ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non
ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto e la decisione
avversata confermata,
che infine, avendo il Tribunale già statuito nel merito della presente ver-
tenza, la domanda dell’insorgente tendente all’esonero dall’anticipo delle
presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), risulta priva d’oggetto,
che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: