B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6846/2017
Sen t en z a d e l 1 8 a p r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…), alias
F._______, nato il (…)
Eritrea,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 2 novembre 2017 / N (…).
D-6846/2017
Pagina 2
Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il
17 agosto 2017 (cfr. atti A1/2 e A20/2) a seguito dell’accettazione della
ricollocazione dell’interessato dall’Italia alla Svizzera (cfr. atti processuali),
il verbale dell’audizione sulle generalità del 25 agosto 2017 (di seguito:
verbale 1) ed il verbale dell’audizione sui motivi d’asilo del 4 ottobre 2017
(di seguito: verbale 2) del richiedente,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 2 novembre 2017, notificata il medesimo giorno direttamente
all’interessato (cfr. atto A14/1, dichiarazione di notifica e ricevuta), con cui
tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando
l’allontanamento del richiedente, ritenendo però attualmente non
ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea,
con conseguente ammissione provvisoria dello stesso,
il ricorso del 4 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 5 dicembre 2017) inoltrato al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale), con cui l’insorgente ha concluso al riconoscimento
della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo; in subordine alla
restituzione degli atti all’autorità inferiore per nuova valutazione in merito
alla qualità di rifugiato, in particolare in relazione alla pertinenza dei motivi
ex art. 3 LAsi; in secondo subordine che egli sia riconosciuto quale rifugiato
per motivi soggettivi insorti dopo la fuga; contestualmente il ricorrente ha
presentato una domanda di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
con protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
D-6846/2017
Pagina 3
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento nella decisione del 2 novembre 2017, e non avendo in
specie l’insorgente censurato la pronuncia dell’allontanamento da parte
dell’autorità di prime cure, oggetto del litigio in questa sede risulta essere
esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e
della concessione dell’asilo,
che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino eritreo di etnia tigrina, nato e vissuto sino al (…)
settembre 2015, data del suo espatrio, a G._______, H._______,
I._______, ad esclusione del periodo dal 30 luglio 2014 al 16 luglio 2015 in
cui avrebbe frequentato la scuola a J._______ (cfr. verbale 1, pag. 3-5),
D-6846/2017
Pagina 4
che sentito sui motivi d’asilo egli ha asserito di aver frequentato la scuola
sino alla dodicesima classe, quest’ultima a J._______ (cfr. verbale 2, D17,
pag. 3); che egli avrebbe sostenuto gli esami finali ed avrebbe in seguito
svolto un periodo di addestramento militare (cfr. verbale 2, D38 segg.,
pag. 5 segg.); che egli sarebbe dipoi rientrato a casa sua a G._______ il
17 luglio 2015 e sarebbe dovuto tornare a J._______ per conoscere i
risultati degli esami sostenuti alla fine del mese otto o del mese nove del
2015 (cfr. verbale 2, D70, pag. 8 e D41, pag. 5); che egli però non si
sarebbe ivi recato per prendere conoscenza degli stessi e del suo futuro,
in quanto già certo che il suo punteggio non sarebbe stato sufficiente per
permettergli la continuazione degli studi (cfr. verbale 2, D39 segg., pag. 5);
che egli avrebbe proseguito a lavorare nei campi della sua famiglia sino al
suo espatrio avvenuto il (…) settembre 2015 a seguito di una convocazione
per il militare che sarebbe stata notificata due giorni prima dell’espatrio alla
madre, poiché lui stava lavorando nei campi, nonché di una seconda visita
da parte di alcune persone che sarebbero venute a cercarlo a casa il giorno
dopo la notifica della prima convocazione, anche questa volta in sua
assenza, perché stava lavorando (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4 segg.);
che egli non volendo adempiere il servizio militare poiché sarebbe a tempo
indeterminato e non si potrebbe pertanto condurre una vita normale e
tranquilla, avrebbe deciso di espatriare anche per evitare che venissero
arrestati i suoi genitori (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4 segg.); che inoltre
se rientrasse nel suo Paese verrebbe incarcerato (cfr. verbale 2, D118,
pag. 12),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili ed irrilevanti
i motivi d’asilo del richiedente,
che per quanto riguarda la visita che avrebbe ricevuto a casa sua
l’insorgente il giorno precedente il suo espatrio, le allegazioni del ricorrente
in merito risulterebbero inconsistenti, prive di dettagli e stereotipate; che in
particolare l’interessato avrebbe dichiarato in merito a tale visita
unicamente che delle persone si sarebbero recate a casa sua, avrebbero
chiesto alla madre se egli era presente in casa, e non trovandolo se ne
sarebbero andate; che malgrado gli sia stata offerta più volte la possibilità
di esprimersi in merito alle circostanze della succitata visita, motivo
scatenante il suo espatrio, non sarebbe riuscito a dettagliarla meglio; che
non sarebbe inoltre verosimile che egli non si sia interessato di raccogliere
maggiori informazioni sulla stessa prima di decidere di lasciare il suo
Paese; che pertanto la visita al suo domicilio da parte di tali persone
risulterebbe inverosimile,
D-6846/2017
Pagina 5
che proseguendo nell’analisi, anche la descrizione fornita dall’insorgente
in merito allo svolgimento degli esami finali sostenuti in dodicesima classe
a J._______ sarebbe, a mente dell’autorità di prime cure, inconsistente e
superficiale; che inoltre egli non ricorderebbe nulla in merito al contenuto
degli esami, né alle difficoltà riscontrate nello stesso come neppure di
alcune domande poste, e questo malgrado l’interessato fosse convinto di
non averli superati e per questo non si sarebbe ripresentato a J._______;
che il tempo trascorso dagli esami non giustificherebbe la carenza di
elementi sostanziali nel narrato del richiedente, in quanto sarebbe legittimo
attendersi dal ricorrente che egli si ricordi maggiori dettagli legati a degli
esami così determinanti per il suo futuro che avrebbero stabilito se egli
potesse proseguire gli studi oppure avrebbe dovuto svolgere il servizio
militare; che in conclusione quindi la verosimiglianza della sua
partecipazione agli esami finali della dodicesima classe a J._______
andrebbe negata,
che oltracciò, le dichiarazioni rilasciate dall’interessato in merito al suo
addestramento militare sarebbero pure poco sostanziate, prive di dettagli,
oltre che standardizzate; che invero l’insorgente si sarebbe limitato a
riferire che avrebbe imparato a sparare e che faceva delle marce, senza
però segnatamente descrivere una giornata militare tipica che sarebbe
invece ben scandita e ripetitiva; che inoltre dapprima egli avrebbe allegato
che durante il periodo di addestramento militare non sarebbe successo
nulla di rilevante, mentre invece alla fine dell’audizione sui motivi, avrebbe
descritto delle punizioni in ambito militare, riportando un episodio a lui
successo in modo superficiale e privo di qualsiasi elemento emozionale;
che alla luce di tali evenienze anche l’addestramento militare sarebbe
inverosimile,
che di conseguenza per l’autorità inferiore, essendo la convocazione per il
servizio militare, intrinsecamente legata alla frequentazione del dodicesimo
anno a J._______, la stessa perderebbe la sua ragione di essere; che per
altro il ricorrente non sarebbe stato in grado di fornire alcun dettaglio in
merito alla presunta convocazione, asserendo di non averla neppure
aperta poiché molto stanco; che tale disinteresse nei confronti di una
comunicazione così significativa per il suo futuro sarebbe rafforzativa di
tutti gli elementi di inverosimiglianza succitati,
che vieppiù l’uscita illegale dall’Eritrea non sarebbe sufficiente a giustificare
un timore fondato per il ricorrente di essere esposto in futuro a misure
persecutorie ex art. 3 LAsi, in quanto l’insorgente non avrebbe avuto alcun
contatto con le autorità e non emergerebbero dalle sue dichiarazioni altri
D-6846/2017
Pagina 6
fattori che giustifichino che egli sia da ritenere come inviso alle stesse; che
pertanto le sue dichiarazioni in merito non sarebbero rilevanti ai sensi della
legge sull’asilo,
che nel ricorso, l’insorgente contesta le considerazioni dell’autorità
inferiore,
che per quanto concerne la ritenuta inverosimiglianza delle allegazioni, il
ricorrente ritiene che la valutazione dell’autorità di prime cure sarebbe il
frutto di un’impressione soggettiva e di un esame errato dei fatti,
che l’insorgente afferma di aver fornito indicazioni sufficientemente
dettagliate, coerenti e plausibili che dimostrerebbero la verosimiglianza dei
suoi motivi d’asilo,
che per ciò che riguarda la visita al domicilio di alcune persone il giorno
antecedente l’espatrio, il ricorrente ritiene che l’autorità di prime cure
avrebbe potuto chiedergli maggiori chiarimenti consentendogli così di
spiegare più in dettaglio le sue dichiarazioni; che inoltre, considerando il
contesto eritreo, la sua partenza successivamente al ricevimento della
convocazione militare ed al fatto che non si fosse presentato a J._______,
non risulterebbe illogica ed incomprensibile,
che in merito agli esami sostenuti alla fine della dodicesima classe, egli
avrebbe sostanziato sufficientemente le sue dichiarazioni; che il fatto che
egli non abbia saputo ricordare i quesiti specifici posti nell’esame non
sarebbe un’evenienza determinante per fondare il convincimento
dell’inverosimiglianza da parte dell’autorità di prime cure, in quanto
sarebbe una pretesa troppo elevata ed irrealistica per l’insorgente il doversi
ricordare le singole domande di un esame scolastico a distanza di oltre due
anni e mezzo,
che circa l’allegata inconsistenza delle dichiarazioni da lui rilasciate in
merito al periodo di addestramento militare, malgrado le stesse sarebbero
in parte concise, avrebbe comunque fornito sufficienti elementi atti a
provare di avere vissuto realmente quanto allegato; che in merito sarebbe
semmai stato compito della SEM di approfondire tale questione ponendogli
delle domande maggiormente circostanziate,
che infine, ed al contrario di quanto concluso nella decisione impugnata,
egli, oltre all’uscita illegale dall’Eritrea, si sarebbe sottratto ai suoi obblighi
di presentarsi per il servizio di leva ed avrebbe eluso le ricerche delle
D-6846/2017
Pagina 7
autorità militari, elementi che lo esporrebbero ad essere considerato dalle
autorità eritree quale oppositore politico, poiché renitente alla leva; e
pertanto i suoi motivi d’asilo sarebbero pure pertinenti ex art. 3 LAsi,
che in conclusione gli dovrebbe comunque essere concesso l’asilo per
motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in quanto con l’espatrio illegale, egli
si sarebbe definitivamente sottratto ai suoi obblighi militari e si troverebbe
quindi esposto a gravi sanzioni nel caso dovesse rientrare nel suo Paese
d’origine,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),
che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è
oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le
autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10
pag. 39); che detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta
durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di
marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
D-6846/2017
Pagina 8
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo
senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che
il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera
falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza
o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso
interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che
infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano
sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in
preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve,
infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni
singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli
elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque
determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino
preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi
riferimenti),
che come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le
dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura, non
adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi né di
rilevanza secondo l’art. 3 LAsi,
che per quanto riguarda l’asserita frequentazione del dodicesimo anno a
J._______ da parte del ricorrente, le allegazioni dell’insorgente risultano
anzitutto poco sostanziate e stereotipate in punti determinanti, come
rilevato rettamente nella decisione impugnata,
che difatti, malgrado non si possa esigere dal ricorrente che egli ricordasse
degli esempi concreti di quesiti posti durante gli esami finali, in particolare
visto il tempo trascorso dagli stessi, egli avrebbe per lo meno dovuto saper
descrivere in modo più dettagliato da che cosa traesse il convincimento
che gli esami non si fossero svolti in modo sufficiente per poter proseguire
gli studi, elemento che lo avrebbe poi determinato a non ritornare a
J._______,
D-6846/2017
Pagina 9
che inoltre sorprende che egli, avendo come asserito dato tali esami finali,
non si sia neppure interessato del giorno in cui si sarebbe dovuto
presentare a J._______, recandosi a verificare l’avviso presso la scuola di
K._______, sapendo esattamente che la conseguenza dell’ottenimento di
un punteggio insufficiente sarebbe stata quella della sua assegnazione
all’esercito (cfr. verbale 2, D39 segg., pag. 5 seg.), e quindi della sua
ricerca da parte delle autorità militari (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D31,
pag. 4),
che circa l’addestramento che l’insorgente avrebbe svolto durante gli ultimi
quattro mesi di permanenza a J._______ (cfr. verbale 2, D57, pag. 7), egli
ha presentato un racconto del tutto privo di consistenza, vago ed
impersonale,
che in particolare egli ha nominato dapprima quale unica attività prevista
per l’addestramento militare, la marcia; che soltanto incalzato dalle
domande dell’interrogante, ha aggiunto che quali altre attività che venivano
svolte durante le intere giornate militari vi sarebbero state la direzione in
avanti ed il fatto di avere imparato a sparare a seconda della distanza
nell’ultimo mese di addestramento (cfr. verbale 2, D61, pag. 7), senza che
gli fosse successo nulla di rilevante nei quattro mesi di esercitazione
militare (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, D68, pag. 7); che solo alla fine
dell’audizione sui motivi, al quesito specifico se fosse mai stato arrestato
durante l’addestramento militare, l’insorgente ha dichiarato che capitava
che venisse punito e che la punizione consistesse nel rotolare per terra e
muoversi saltellando da seduto con le mani dietro la testa, evidenziando in
seguito un episodio nel quale egli sarebbe giunto in ritardo assieme a due
altri compagni, e come punizione li avrebbe legati con la corda, gettato
addosso dell’acqua e lasciati fuori per tutta la notte (cfr. verbale 2, D101
segg., pag. 10 segg.),
che tali allegazioni, in parte tardive, per la loro inconsistenza e genericità
non sembrano poter essere elementi sufficienti atti a convincere il Tribunale
che il ricorrente abbia realmente vissuto quanto asserito,
che vieppiù le dichiarazioni del ricorrente circa il fatto che se egli avesse
ricevuto un punteggio sufficiente avrebbe continuato gli studi, mentre che
altrimenti sarebbe stato assegnato all’esercito (cfr. verbale 2, D39, pag. 5),
risultano incongruenti con le notizie in possesso del Tribunale in merito alla
continuazione del percorso scolastico degli studenti con valutazioni
inferiori, in quanto agli stessi verrebbe dapprima impartita una formazione
professionale all’interno o all’esterno del campo di addestramento e solo
D-6846/2017
Pagina 10
successivamente, sarebbero incorporati nel servizio nazionale civile o
militare (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017,
pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 12.2 e riferimenti citati),
che alla luce di quanto succitato, la frequentazione da parte dell’interessato
del dodicesimo anno a J._______, e segnatamente che egli abbia
sostenuto gli esami in quest’ultimo anno scolastico come pure che abbia
effettuato l’addestramento militare, non possono essere ritenuti plausibili,
che oltracciò, anche volendo prescindere dalle dichiarazioni inverosimili
summenzionate, neppure l’asserita convocazione militare che egli avrebbe
ricevuto l’8 settembre 2015 come pure la successiva visita da parte di
alcune persone il giorno dopo, risultano verosimili, in quanto le
dichiarazioni determinanti in merito da parte dell’insorgente risultano
vaghe, contraddittorie ed illogiche rispetto a degli eventi realmente vissuti,
che invero egli ha dapprima sostenuto di aver ricevuto due convocazioni,
specificando che le stesse provenivano dall’(…) che gli intimavano di
recarsi a svolgere il servizio militare, aggiungendo inoltre che il L._______
le avrebbe inviate al suo (…) ed il (…) di G._______ le avrebbe consegnate
a lui ed alla sua famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 8-9); che invece in un
secondo momento, richiestogli di descrivere in dettaglio le circostanze della
prima convocazione, egli ha affermato di non essere stato presente al
momento della consegna della stessa alla madre, e che quest’ultima non
gli avrebbe riferito né chi né quante persone avrebbero consegnato la
convocazione; che inoltre il ricorrente non avrebbe neppure letto lo scritto
a lui indirizzato (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D27 segg., pag. 4 seg.);
che nella seconda occasione non avrebbe invece ricevuto alcuna
convocazione, ma delle persone lo sarebbero venute a cercare, senza però
riuscire a specificare se si trattasse di militari o di civili (cfr. verbale 1, pag. 9
e verbale 2, D75 segg., pag. 8),
che inoltre l’insorgente ha in un primo momento specificato che sulle due
convocazioni ricevute ci sarebbe stato scritto il suo nome (cfr. verbale 1,
p.to 7.02, pag. 9), mentre poco dopo si contraddice asserendo che non
ricorderebbe neppure se vi fosse scritto qualcosa sulla busta della
convocazione (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10),
che dipoi il suo comportamento successivo al presunto ricevimento della
convocazione militare, sapendo che le autorità militari lo avrebbero
continuato a cercare (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D27 segg., pag. 4),
risulta sorprendente ed illogico,
D-6846/2017
Pagina 11
che invero egli non ha né letto lo scritto a lui indirizzatogli, né si è
maggiormente informato in merito allo stesso ed alle persone che glielo
avrebbero recapitato a casa e che si sarebbero ripresentate il giorno
seguente (cfr. verbale 2, D75, pag. 8), recandosi anche il giorno successivo
a lavorare tranquillamente nei campi (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D75
segg, pag. 8); che tale disinteresse risulta maggiormente incomprensibile
per una persona che riferisce di essere espatriato proprio a causa di tali
eventi (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8 seg. e verbale 2, D27, pag. 4),
che di conseguenza, l’insorgente non è riuscito a rendere verosimile di aver
ricevuto né una convocazione per adempiere il servizio militare, né di aver
avuto successivi contatti con l’autorità militare,
che neppure in sede ricorsuale sono stati forniti elementi che possano
permettere una diversa valutazione della fattispecie,
che infine, per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni future
a causa del solo espatrio illegale dall’Eritrea (cfr. verbale 1, pt.o 5.01,
pag. 8 e verbale 2, D94 segg., pag. 10), si osserva che secondo una
sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017), il Tribunale,
dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr.
D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza
in materia d’asilo dell’espatrio illegale dall’Eritrea e stabilito che
quest’ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità
preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia
d’asilo; che dall’analisi è infatti risultato che molte persone che sono
espatriate illegalmente dall’Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza
particolari problemi per soggiorni di corta durata; che pertanto non si può
più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano
esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche
dello Stato equivalgano a seri pregiudizi ai sensi della legge sull’asilo e ciò
unicamente a causa dell’espatrio illegale; che un rischio accresciuto di
subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di
elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia
malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1),
che orbene, nel caso in disamina, va rilevato che data la mancanza di
verosimiglianza di pregressi contatti con l’autorità militare da parte del
ricorrente, segnatamente che si sia sottratto alle ricerche delle autorità
militari come pure che non si sia presentato al servizio di leva
successivamente a delle convocazioni – circostanze che sarebbero
decisive per il riconoscimento dello statuto di rifugiato – per la sola uscita
D-6846/2017
Pagina 12
illegale dal suo Paese ed in assenza di elementi supplementari atti a
ritenere che egli sia malvisto dalle autorità eritree, non esiste per
l’insorgente il timore di trattamenti configuranti una persecuzione ai sensi
dei disposti citati in caso di ritorno in Patria,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevati
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF)
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6846/2017
Pagina 13
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: