B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6852/2017
Sen t en z a d e l 1 ° a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Gérald Bovier,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 3 novembre 2017 / N (…).
D-6852/2017
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Fatti:
A.
A._______, asserito cittadino eritreo, di etnia tigrina e religione ortodossa,
con ultimo domicilio a B._______, C._______, D._______ (cfr. verbale
dell’audizione sulle generalità del 18 settembre 2017 [di seguito: verbale
1], p.to 1.08 segg., pag. 3 seg.), ha presentato una domanda d’asilo in
Svizzera il (…) settembre 2017 (cfr. atto A1), dopo essere giunto su suolo
elvetico nell’ambito di una procedura di ricollocamento (cfr. risultanze pro-
cessuali; verbale 1, p.to 5.04, pag. 6).
B.
Nel corso dell’audizione sulle generalità, l’interessato ha allegato di aver
frequentato sino alla quinta classe a E._______. In seguito avrebbe eser-
citato la professione quale (…) e dopo il matrimonio con la moglie, avve-
nuto nel (…), avrebbe preso i voti alla fine degli anni (…) ed esercitato la
professione quale prete ortodosso. Il (…) gennaio 2015 gli sarebbe stata
consegnata presso il suo domicilio, e da parte di un ufficiale del F._______,
una convocazione scritta per recarsi ad adempiere il servizio militare. Poi-
ché la coscrizione a prendere le armi sarebbe in contrasto con la fede da
lui professata, egli sarebbe rimasto a casa rifiutando l’idea del porto d’armi.
Il giorno dopo due militari lo avrebbero prelevato dal suo domicilio e con-
dotto alla prigione militare di E._______, dove sarebbe stato trattenuto per
tre mesi. Alla fine di tale periodo egli sarebbe stato rilasciato dalla prigionia,
con l’invito a tornare presso il suo domicilio ed a riflettere sul prendere ser-
vizio. A causa di tali eventi, egli sarebbe partito da casa sua il (…) mag-
gio 2015, espatriando il successivo (…) giugno 2015 verso il G._______, e
lasciando segnatamente la moglie e (…) figli in comune in Eritrea (cfr. ver-
bale 1, p.to 1.13 segg., pag. 3 segg.).
C.
Durante l’audizione sui motivi d’asilo, egli ha precisato di avere intrapreso
gli studi in H._______ per diventare dapprima diacono e poi prete orto-
dosso tewahdo. Sarebbe stato investito quale prete nel (…) ed esercitato
la medesima professione circa dall’anno (…), ricevendo quale compenso
per il suo lavoro circa (…) al mese, da parte della chiesa del suo villaggio.
La sua famiglia si sostenterebbe inoltre tutt’ora tramite i proventi dei raccolti
ottenuti dai campi ricevuti in concessione dal governo, che anche lui
avrebbe provveduto personalmente ad arare e coltivare sino al suo espa-
trio (cfr. verbale 2, D22 segg., pag. 4 seg.). Interrogato sui suoi motivi
d’asilo, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, che il
(…) gennaio 2015 l’amministratore del villaggio si sarebbe recato presso il
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suo domicilio, consegnandogli uno scritto di convocazione per il porto
d’armi e per far parte della “Milisha” nel villaggio, quale riservista. Il giorno
seguente, si sarebbero presentati due militari che lo avrebbero condotto
dal I._______ di J._______, e dopo il suo rifiuto di prendere l’arma, egli
sarebbe stato detenuto presso lo stesso luogo per tre mesi. In seguito, l’in-
teressato sarebbe stato rilasciato, con l’ingiunzione di meditare sul porto
d’armi, in quanto in ogni caso il medesimo vi sarebbe stato astretto. Egli
sarebbe rientrato al domicilio ed il giorno dopo, ovvero il (…) maggio 2015,
avrebbe abbandonato lo stesso, espatriando verso il G._______ il (…) giu-
gno 2015. A seguito del suo espatrio, il richiedente avrebbe appreso dalla
moglie, rimasta con i (…) figli in Eritrea, che il F._______ si sarebbe recato
due o tre volte presso il loro domicilio, chiedendo dove fosse andato l’inte-
ressato (cfr. verbale 2, D46 segg., pag. 5 segg.; cfr. anche: verbale 2, D6
segg., pag. 2 segg.).
A supporto della sua domanda d’asilo, l’interessato ha consegnato la sua
carta d’identità eritrea originale, no. (…), rilasciata a E._______ il (…) (cfr.
risultanze processuali; verbale 1, p.to 4.01 e 4.03, pag. 5).
D.
Con decisione del 3 novembre 2017, notificata il medesimo giorno (cfr. atto
A16 e risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed
ha respinto la sua domanda d’asilo. L’autorità inferiore ha altresì pronun-
ciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera ed ordinato l’esecu-
zione dello stesso provvedimento, in quanto ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile.
E.
Il 4 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato), l’interessato è in-
sorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) contro la summenzionata decisione della SEM. Nel gravame il ricor-
rente ha postulato, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifu-
giato e la concessione dell’asilo; in primo subordine ha chiesto la restitu-
zione degli atti di causa all’autorità inferiore per il completamento dell’istrut-
toria e per una nuova valutazione sulla questione del riconoscimento della
qualità di rifugiato; in secondo subordine, il riconoscimento della qualità di
rifugiato per motivi insorti dopo la fuga con conseguente ammissione prov-
visoria in Svizzera; in terzo subordine che gli sia concessa l’ammissione
provvisoria in quanto l’esecuzione dell’allontanamento, non sarebbe né
ammissibile né esigibile. Contestualmente ha presentato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle
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spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e
ripetibili.
F.
Con decisione incidentale del 24 agosto 2018, il Tribunale ha autorizzato il
ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura ed
ha accolto la sua istanza di assistenza giudiziaria. Parimenti ha invitato la
SEM a presentare, entro il 10 settembre 2018, una risposta al gravame.
G.
L’autorità inferiore ha inoltrato tempestivamente il suo memoriale respon-
sivo datato 3 settembre 2018, riconfermandosi nelle proprie conclusioni
esposte nella decisione avversata e chiedendo la reiezione del gravame.
Ha altresì presentato delle osservazioni in merito ad alcune censure solle-
vate nel ricorso, segnatamente circa il programma di ricollocamento ed i
presunti motivi soggettivi insorti dopo la fuga invocati dall’insorgente nel
medesimo.
H.
Il 25 settembre 2018 l’insorgente ha inoltrato al Tribunale la sua replica,
essenzialmente riconfermandosi nelle motivazioni e conclusioni esposte
nel ricorso.
I.
Lo scambio di scritti si è concluso con la presentazione della duplica della
SEM datata 5 ottobre 2018 – che il Tribunale ha notificato per informazione
al ricorrente il 9 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali) – ove l’autorità
inferiore ha ribadito la posizione espressa già precedentemente, propo-
nendo nuovamente il respingimento del ricorso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside-
randi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile alla presente
procedura ai sensi del cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica
del 25 settembre 2015 in vigore dal 1° marzo 2019, RS 142.31) non pre-
veda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste
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all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33
LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Altresì il ricorrente ha par-
tecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente
toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c
PA). Pertanto, l’insorgente è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I re-
quisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al con-
tenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre per-
tanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, tiene conto
della situazione del Paese d’origine dell’insorgente e degli elementi che si
presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considera-
zione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della do-
manda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).
2.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA,
art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documenta-
zione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridi-
che ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr.
DTAF 2012/21 consid. 5). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti
quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e
dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto
conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr.
DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043,
pag. 369 segg.).
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Pagina 6
3.
3.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inve-
rosimili ed irrilevanti, ai sensi rispettivamente degli art. 7 e 3 LAsi, le dichia-
razioni dell’insorgente circa i suoi motivi d’asilo. In primo luogo, il richie-
dente avrebbe descritto in modo stereotipato e privo di sufficienti dettagli
la sua detenzione durata tre mesi, ciò che concluderebbe per la non plau-
sibilità di tale evento. Una siffatta esposizione del periodo d’incarcerazione
da parte dell’interessato, sarebbe inoltre in contrasto con quanto la SEM si
aspetterebbe da un sacerdote, con una certa istruzione e preparazione,
nonché confrontando la stessa con la sua narrazione dell’attraversamento
della frontiera, che seppure concisa, risulterebbe essere ben più detta-
gliata, persuasiva e plausibile. Anche le sue asserzioni in merito al conte-
nuto della convocazione ricevuta da parte del funzionario del F._______,
come pure quanto sarebbe accaduto prima della sua incarcerazione, non-
ché relative al suo rilascio, risulterebbero divergenti nel corso delle due
audizioni sostenute. Inoltre l’esposizione della giornata preludio della sua
prigionia sarebbe stata narrata dal richiedente in modo troppo conciso e
generico, tanto da risultare inattendibile che egli abbia vissuto realmente
tale evento. Infine, pure le affermazioni in merito alle informazioni che il
richiedente avrebbe ottenuto dalla moglie circa le successive visite da parte
delle autorità, non sarebbero plausibili. Invero, malgrado egli abbia avuto
in più occasioni la possibilità di approfondire la questione con la moglie al
telefono, egli non l’avrebbe mai interrogata in proposito. Pertanto, le sue
allegazioni in merito, parrebbero costruite ai fini della causa, ed il suo di-
sinteresse in merito sosterrebbe la conclusione che tali accadimenti non si
siano mai concretamente realizzati. In secondo luogo, l’autorità inferiore ha
ritenuto che, posta l’inverosimiglianza delle sue dichiarazioni, nonché non
emergendo dagli atti all’inserto degli elementi che lo farebbero apparire
quale persona invisa alle autorità del suo Paese d’origine, la sola uscita
illegale non sarebbe atta a giustificare un timore fondato di dover subire, in
caso di un suo rientro in Eritrea, delle sanzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3
LAsi.
3.2 L’insorgente rileva dapprima nel suo gravame che egli, avendo fatto
parte della misura di ricollocamento dall’ K._______ alla Svizzera, sarebbe
stato trasferito su suolo elvetico ed avrebbe sperato pertanto che le autorità
elvetiche gli dessero protezione e non che le stesse lo allontanassero verso
il suo Paese d’origine. In seguito, il ricorrente, contesta puntualmente le
presunte contraddizioni riscontrate nella decisione impugnata. Per quanto
attiene la descrizione della sua detenzione, egli contrappone in primo luogo
la tesi della SEM in merito alle sue supposte consolidate istruzione e pre-
parazione, con quanto scritto dalla rappresentante dell’opera assistenziale
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nell’allegato al verbale dell’audizione sui motivi d’asilo. Non risulterebbe
infatti dai verbali delle due audizioni che egli sia stato interpellato in modo
esaustivo sul suo percorso scolastico, ciò che comporterebbe l’impossibi-
lità di esprimersi in modo concludente rispetto alla questione. Inoltre, la
valutazione dell’autorità di prime cure su tale aspetto non sarebbe condivi-
sibile, viste le dichiarazioni coerenti rese dall’insorgente, anche se non par-
ticolarmente minuziose. Proseguendo nell’analisi, l’interessato sottolinea
come le sue asserzioni in merito al periodo immediatamente antecedente
alla sua incarcerazione, concesso che egli non si sia sempre espresso in
maniera identica e chiara, sarebbero complessivamente convergenti a dif-
ferenza di quanto concluso nella decisione avversata. Invero, nel corso
della seconda audizione, rispetto alla prima, egli avrebbe unicamente ad-
dotto delle precisazioni su alcuni elementi. In proposito egli indica che
E._______ sarebbe il nome esatto della località ove sarebbe ubicato il
campo del I._______, all’interno della subregione di J._______, ciò che
sarebbe confermato dalle informazioni disponibili sulla regione geografica
e che comunque avrebbe già indicato nell’audizione sui motivi d’asilo. In
merito invece alla pretesa inconsistenza delle sue allegazioni su quanto
avrebbe preceduto l’incarcerazione, benché gli si possa imputare una certa
concisione, quest’ultima non sarebbe addebitabile univocamente ad eventi
da lui non realmente vissuti. Aspetti caratteriali e culturali avrebbero difatti
un’incidenza determinante sul modo di rispondere di una persona, senza
che ciò possa intaccare la veridicità di quanto affermato dalla stessa. An-
che in relazione al contenuto della convocazione scritta ricevuta come pure
in merito alla sua scarcerazione, l’argomentazione contenuta nella deci-
sione avversata non sarebbe condivisibile, in quanto tra le dichiarazioni
fornite nella prima audizione rispetto alla seconda audizione non vi sareb-
bero sostanziali differenze. Infine, circa le maggiori informazioni che, a
mente dell’autorità di prime cure egli avrebbe dovuto ottenere dalle telefo-
nate avute con la moglie relative alle visite successive da parte delle auto-
rità eritree, egli ritiene che nella decisione avversata l’autorità inferiore
avrebbe formulato delle deduzioni azzardate sulle sue risposte in merito,
senza tra l’altro considerare che le stesse sono state date in risposta ad
una precisa richiesta da parte dell’auditore. Nel complesso, le sue allega-
zioni sarebbero sufficientemente concrete, coerenti e plausibili da ritenerle
verosimili. In un secondo momento, l’interessato ritiene che egli adempi-
rebbe le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e per la
concessione dell’asilo, in quanto egli avrebbe un timore oggettivamente
fondato di essere esposto a sanzioni rilevanti per l’asilo nel caso in cui egli
ritornasse in Eritrea, a causa della sua renitenza alla leva nonché all’espa-
trio illegale. Quand’anche non venisse riconosciuta la verosimiglianza delle
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dichiarazioni dell’insorgente, gli andrebbero comunque riconosciuti dei mo-
tivi soggettivi insorti dopo la fuga. Il ricorrente, invero, quale prete espa-
triato illegalmente dal suo Paese d’origine, avrebbe un profilo di rischio
maggiore di incorrere in sanzioni pertinenti in materia d’asilo se rientrasse
in Eritrea, aspetto che la SEM avrebbe omesso di esaminare nella deci-
sione avversata.
Da ultimo il ricorrente sostiene che il suo rinvio sarebbe inammissibile ed
inesigibile, in quanto egli con elevata probabilità sarebbe esposto, in ra-
gione del suo profilo quale prete fuggito illegalmente all’estero, a tratta-
menti inumani e degradanti proscritti dall’art. 3 CEDU, nonché a non poter
più esercitare la sua professione. Vista anche la sua età anagrafica, ciò lo
esporrebbe ad un’emarginazione socio-economica ed una sua reintegra-
zione in Eritrea apparirebbe pertanto, alla luce di tali elementi, molto in-
certa.
3.3 Nella sua risposta del 3 settembre 2018, la SEM, ricordando il quadro
politico in cui il programma di ricollocamento trova le sue fondamenta e si
pone quali obiettivi, sottolinea in primo luogo che il ricorrente, che aveva
aderito a tale programma su base volontaria, fosse consapevole che il suo
trasferimento dall’ K._______ alla Svizzera non garantiva in alcun modo il
successo della sua procedura d’asilo. Quanto al merito del ricorso, l’auto-
rità inferiore esclude vi siano degli indizi concreti nell’incarto che lascino
presagire che l’interessato rischi, in caso di un suo ritorno in Eritrea, di es-
sere esposto con probabilità preponderante a delle sanzioni o trattamenti
vietati dall’art. 3 CEDU. Invero, la funzione quale prete che il ricorrente ri-
coprirebbe, non sarebbe di particolare spicco dal profilo gerarchico, né in
esilio né in patria, da poter interessare al suo rientro le autorità eritree.
Inoltre, la sua missione pastorale non sarebbe considerata quale attività
sovversiva in patria, come invece sarebbe ad esempio il caso di giornalisti
che criticano il regime, tanto da rappresentare un’aggravante insieme al
suo espatrio illegale agli occhi delle autorità del suo Paese d’origine.
3.4 Nella sua replica, l’insorgente ha segnatamente ribadito la sua argo-
mentazione relativa al suo profilo particolare che lo esporrebbe ad una si-
tuazione di minaccia grave e concreta, in ragione dell’attenzione partico-
lare che le autorità eritree manifestano rispetto al clero, anche per quanto
riguarda le chiese autorizzate.
4.
In premessa il Tribunale rileva che, per quanto concerne il fatto per il ricor-
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rente di essere giunto in Svizzera nell’ambito di un programma di ricolloca-
zione concordato a livello europeo, tale circostanza risulta del tutto inin-
fluente ai fini dell’evasione del presente gravame. Si ricorda infatti in merito
che la Svizzera partecipa al programma europeo di ricollocazione (o “relo-
cation”). Nel contesto odierno, “relocation” indica la ricollocazione in un al-
tro Stato europeo di persone che sono già state registrate in uno Stato
Dublino e vi hanno presentato una domanda d’asilo. Lo scopo è di sgravare
gli Stati Dublino situati alla frontiera esterna dell’UE e che, in periodi di par-
ticolare tensione, devono confrontarsi con un numero molto elevato di do-
mande d’asilo. A tal riguardo, va tuttavia rilevato che i programmi di ricollo-
cazione non vincolano in alcun modo le autorità dello Stato richiesto quanto
alle risultanze della procedura d’asilo, la cui trattazione compete unica-
mente a quest’ultimo (come del resto accade quando la competenza è
stata determinata sulla base del regolamento [UE] n. 604/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e
i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de-
gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione]
[Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29.6.2013]). Pertanto,
tale censura, risulta infondata (cfr. anche: sentenza del Tribunale
D-7333/2017 del 4 ottobre 2018 consid. 4.2).
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso com-
prende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).
5.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi).
5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
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Pagina 10
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E’ pertanto necessario che i fatti
allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coe-
renti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di mol-
teplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una
logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non pos-
sono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. E’ altresì ne-
cessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare,
quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati
(art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in
maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre-
cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo
siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi
a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega-
zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen-
ziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un
punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-
specie (cfr. DTAF 2013/1 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6.
6.1 Nel caso che ci occupa, appare anzitutto opportuno procedere analiz-
zando la situazione nel luogo d’origine dell’insorgente per quanto attiene
l’obbligo di far parte della milizia popolare (anche chiamata in inglese: “peo-
ple’s army”, “people’s militia”, in tigrino “hizbawi serawit”, “Volksarmee” o
“Zivilmiliz” in tedesco), al momento degli avvenimenti adotti, per poi esami-
nare, su tale base, l’entità e la congruenza delle allegazioni da lui fornite.
6.2 In Eritrea, parallelamente al servizio nazionale, esiste effettivamente
dall’inizio dell’anno 2012, nella sua attuale forma, la cosiddetta milizia po-
polare, che impiega delle persone smobilizzate o congedate dal servizio
nazionale eritreo o ancora persone oltre i cinquant’anni, che non fanno più
parte delle riserve da molto tempo (cfr. Landinfo, Country of Origin Infor-
mation Centre, Report Eritrea: National Service, 20 maggio 2016, pag. 25
seg., service.pdf >, consultato il 22.03.2019; Staatssekretariat für Migration
SEM, Focus Eritrea, Volksarmee [“Volksmiliz”], 31 gennaio 2017, pag. 4
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segg.; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Eritrea: Na-
tional service and illegal exit, Luglio 2018, cid/5b4f28fb7.html >, pag. 43 seg., consultato il 22.03.2019; U.S. Departe-
ment of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017: Eri-
trea, ?year=2017&dlid=276997#wrapper >, pag. 23, consultato il 22.03.2019;
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Eritrea: Nationaldienst, 30 giugno 2017,
, pag. 17 segg., consultato il 22.03.2019; cfr.
anche: sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubbli-
cata quale sentenza di riferimento] consid. 12.5; sentenze del Tribunale E-
1970/2016 del 2 ottobre 2018 consid. 4.3.2, E-771/2017 del 17 luglio 2018
consid. 4.3.1). I membri della milizia popolare devono adempiere un pe-
riodo di addestramento militare e vengono infine assegnati ad attività di
sorveglianza, oppure per altri scopi civili, quali lo sviluppo di progetti statali
o nell’agricoltura. Le prestazioni durano da alcuni giorni ad un paio di set-
timane, senza alcun tipo di compensazione salariale o di pagamento. Per
l’amministrazione e l’attuazione della milizia popolare sono responsabili le
amministrazioni locali (ad L._______: M._______) (cfr. Schweizerische
Flüchtlingshilfe, Eritrea: Nationaldienst, ibidem, pag. 18 con riferimenti ci-
tati; UK Home Office, Country Policy and Information Note, ibidem, pag. 44;
sentenza del Tribunale E-1970/2016 consid. 4.3.2 con altri riferimenti ci-
tati). Queste ultime – come pure in parte i datori di lavoro – reclutano la
popolazione nell’esercito popolare, convocando gli interessati a presen-
tarsi in un determinato luogo ed in una data prestabilita, anche se ciò può
avvenire in diversi modi, ad esempio con l’inoltro di uno scritto da parte
dell’amministrazione locale oppure tramite affissione su pubbliche piazze
(cfr. Staatssekretariat für Migration SEM, Focus Eritrea, Volksarmee [“Volk-
smiliz”], 31 gennaio 2017, pag. 13 seg.; LandInfo, Report Eritrea: National
Service, 23 marzo 2015, ,
pag. 22 seg., consultato il 22.03.2019). Le conseguenze di una mancata
presentazione ad una convocazione per entrare nella milizia popolare pos-
sono essere di diversa natura, secondo le differenti informazioni reperibili.
Ad esempio, vi sono tra queste: la perdita di buoni alimentari e di documenti
d’identità, una revoca della licenza commerciale, la confisca di proprietà,
un’incarcerazione, o l’arresto delle mogli di renitenti, o ancora i renitenti o
disertori vengono ricercati al loro domicilio o presi nel corso di razzie (“Gif-
fas”) (cfr. SEM, Volksarmee, ibidem, pag. 14 seg. con riferimenti citati; Sch-
weizerische Flüchtlingshilfe, Eritrea: Nationaldienst, ibidem, pag. 19; Am-
nesty International, International Report 2017/2018: Eritrea, >, con-
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Pagina 12
sultato il 22.03.2019; U.S. Departement of State, Country Reports on Hu-
man Rights Practices for 2017: Eritrea, ibidem, pag. 6; cfr. in merito anche:
sentenza del Tribunale E-1970/2016 consid. 4.3.3). Sporadicamente vi è
inoltre espressa l’opinione che le persone che non danno seguito al ri-
chiamo per la milizia popolare e prendono la via della fuga all’estero, sono
considerati e sanzionati come disertori (cfr. sentenza del Tribunale E-
1970/2016 del 2 ottobre 2018 consid. 4.3 con riferimenti citati). La milizia
popolare può essere qualificata come un prolungamento dell’obbligo del
servizio militare (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-2311/2016
consid. 12.5).
Per quanto concerne le persone appartenenti al clero delle quattro confes-
sioni ufficialmente riconosciute dallo Stato (di seguito anche denominati:
religiosi), ovvero la chiesa ortodossa, l’Islam sunnita, la chiesa romano-
cattolica e la chiesa luterano-evangelica (cfr. U.S. Departement of State,
International Religious Freedom Report for 2017: Eritrea, 29 maggio 2018
dlid=280738 >, consultato il 22.03.2019; UN Human Rights Council, Report
of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in
Eritrea [A/HRC/29/CRP.1], 5 giugno 2015,
ments/ HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf, par. 629,
pag. 160, consultato il 22.03.2019), le fonti riguardanti la prassi adottata
nei loro confronti per l’obbligo del servizio militare, risultano poche e lacu-
nose. Invero, dalle fonti reperibili non vi è espressa in maniera precisa,
quanto possa essere rigido in realtà l’obbligo del servizio militare per i reli-
giosi. Tuttavia, dalle fonti consultabili risulta che, secondo il “Proclamation
on National Service No. 82/1995”, ogni cittadino eritreo tra i 18 ed i 50 anni
di età ha l’obbligo di eseguire il servizio nazionale. I motivi religiosi non
vengono invece mai nominati nel “Proclamation on National Service” e non
risultano essere una delle eccezioni per essere liberato dal servizio militare
o nazionale (cfr. Eritrean Official Gazette no. 11, Proclamation on National
Service No. 82/1995, 23 October 1995, 23.10.1995, consultabile in >, consultato il 22.03.2019,
in particolare gli art. 6, 12 – 14). La legislazione eritrea non prevede quindi
l’obiezione di coscienza per motivi religiosi e neppure vi è l’alternativa, per
le persone che desidererebbero adempiere il servizio nazionale, ma non di
essere impegnati in attività militari o di milizia (cfr. U.S. Departement of
State, International Religious Freedom Report for 2017: Eritrea, ibidem,
consultato il 22.03.2019; Report of the Special Rapporteur on the situation
of human rights in Eritrea, Sheila B. Keetharuth [A/HRC/26/45], 13 mag-
gio 2014, _26 _45_ENG.pdf >, consultato il 22.03.2019, pag. 10, par. 47). Alcune
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fonti riportano che il governo continuerebbe a reclutare per il servizio mili-
tare e nazionale come pure per l’obbligo di portare le armi, anche persone
appartenenti al clero, tra essi anche ministri della chiesa ortodossa eritrea,
e questo anche se negli anni precedenti il 2011 avrebbe accordato loro
un’esenzione. Tutte le quattro religioni ufficialmente riconosciute devono
inoltre provvedere a stilare una lista di membri che possano essere arruo-
lati nel servizio militare o nazionale (cfr. UN Human Rights Council, Report
of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in
Eritrea, ibidem, in particolare pag. 172 segg.; UN Human Rights Council,
Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea,
Sheila B. Keetharuth [A/HRC/26/45], 13 maggio 2014, /sites/re/files/resources/A_HRC_26 _ >, consultato il 22.03.2019; U.S. Departement of State, 2011 Report
on International Religious Freedom: Eritrea, 30 luglio 2012, >, consultato il
22.03.2019; British Embassy in Asmara [Eritrea], Correspondence from
British Embassy in Asmara, 1° aprile 2010, in: UK Home Office, Country
Information and Guidance: Eritrea: Illegal Exit, settembre 2015,
, consultato il 22.03.2019).
In tale contesto appare quindi plausibile che il ricorrente, anche quale sa-
cerdote eritreo, che implicitamente riporta pure il fatto di essere stato eso-
nerato prima dell’anno 2012 (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4; verbale 2,
D50 segg., pag. 6), abbia ricevuto una convocazione dal F._______ nel
gennaio del 2015 per adempire il servizio obbligatorio nella milizia popolare
e che davanti al suo rifiuto egli sia stato sanzionato con una detenzione. Il
racconto fornito dal medesimo, non si discosta infatti da altri avvenimenti
simili avvenuti in Eritrea. Il criterio di plausibilità, tenuto conto della situa-
zione nel luogo di provenienza del ricorrente, è pertanto da considerarsi
soddisfatto. Su tali presupposti, le allegazioni del richiedente, meritano di
essere vagliate approfonditamente onde determinare se esse siano suffi-
cientemente sostanziate e coerenti.
6.3 Quanto alla sostanza delle allegazioni, occorre rilevare che, malgrado
si possa denotare una certa concisione nell’intero narrato del ricorrente, il
Tribunale non può condividere le tesi dell’autorità inferiore circa il fatto che
le allegazioni del richiedente risulterebbero inattendibili in quanto egli non
sarebbe stato in misura di descrivere con sufficiente dettaglio ove egli fosse
stato detenuto ed il suo vissuto durante la prigionia, poiché, da un sacer-
dote, che avrebbe una certa istruzione e preparazione consolidata, ci si
attenderebbe un’esposizione maggiormente particolareggiata, vissuta e
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minuziosa. Invero, dagli atti non risulta che il ricorrente abbia una forma-
zione ed un’istruzione particolare, in quanto egli ha riferito di avere termi-
nato la quinta classe a E._______ ed in seguito di avere svolto in patria le
professioni di (…) e di prete ortodosso (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4;
verbale 2, D34 segg., pag. 4 seg.). Circa la sua formazione per diventare
ministro ortodosso, ha riferito unicamente di aver studiato a N._______ in
H._______, le “preghiere dei diversi giorni, come si celebra la messa” e la
Bibbia (cfr. verbale 2, D37 segg., pag. 5). Non si comprende inoltre come
la descrizione dell’attraversamento dell’espatrio da parte dell’interessato,
pure molto concisa, possa fungere quale metro di paragone per le altre
allegazioni e per sostenere che fosse dimostrativa dell’abilità dell’insor-
gente nell’esposizione, come ritenuto dall’autorità di prime cure. Invero,
uguale concisione, ma comunque sufficientemente dettagliata risulta es-
sere la sua descrizione del luogo dove sarebbe stato detenuto e come
avrebbe trascorso le sue giornate durante l’incarcerazione. Egli ha difatti
indicato esattamente la località dove è stato trattenuto per tre mesi, ovvero
al I._______ a E._______ nel C.______ (cfr. verbale 2, D82, pag. 8; cfr.
anche verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), con chi avrebbe discusso durante il suo
primo giorno di detenzione – indicando pure il nome del superiore con il
quale si sarebbe intrattenuto – (cfr. verbale 2, D76 segg., pag. 8), chi sa-
rebbe stato incarcerato in quel luogo (cfr. verbale 2, D86, pag. 8), nonché
come era strutturato l’edificio in cui è stato trattenuto per tre mesi. Riguardo
a quest’ultimo punto, ha riferito trattarsi di un grande stanzone in pietra,
suddiviso in tre parti, con i detenuti che sarebbero stati rinchiusi in una
parte e l’altra parte sarebbe invece riservata agli uffici (cfr. verbale 2, D86
segg., pag. 8 seg.). Più avanti ha aggiunto che il campo del I._______
avrebbe avuto una grandezza di (…) metri di lunghezza per (…) e che sa-
rebbe suddiviso con blocchetti, alcune stanze venendo adibite alla di-
spensa per il cibo ed altre ad uffici (cfr. verbale 2, D98 seg., pag. 9 seg.).
Anche la descrizione della giornata che trascorreva in prigione, per quanto
non particolarmente minuziosa, non può essere ritenuta inverosimile, in
quanto l’insorgente ha comunque fornito una serie di dettagli credibili in
merito. Ha riferito in merito che li avrebbero svegliati alle (…) della mattina
e li avrebbero condotti all’esterno per espletare i loro bisogni corporali, sor-
vegliati dai militari. In seguito sarebbero tornati all’interno dell’edificio e,
dopo colazione, sarebbero rimasti al suo interno sino alla sera, verso le
(…), dove erano ricondotti all’esterno nuovamente per l’espletazione dei
bisogni fisiologici. Il tempo lo avrebbe trascorso pregando e (…) che sa-
rebbe servita alla (…) per (…) (cfr. verbale 2, D93 segg., pag. 9). Riguardo
a come avrebbe vissuto personalmente la prigionia, egli ha più volte riba-
dito di essere stato trattenuto, unicamente in quanto si sarebbe rifiutato di
portare l’arma d’ordinanza poiché prete. Non avrebbe inoltre mai subito
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delle violenze fisiche, in quanto i militari attendevano unicamente che egli
accettasse (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D90 segg., pag. 9).
La verosimiglianza delle asserzioni dell’interessato non può pertanto es-
sere negata, come lo vuole l’autorità intimata, sulla base della carente e
generica descrizione della detenzione fornita dal ricorrente.
6.4 Circa la coerenza dei fatti allegati, va anzitutto osservato come sia la
descrizione degli eventi della convocazione ricevuta, che gli avvenimenti
successivi alla stessa, siano stati descritti con una certa linearità nel corso
delle due audizioni a cui quest’ultimo è stato sottoposto. Nonostante ad
una prima lettura le versioni addotte paiano effettivamente presentare al-
cune differenze, le stesse non riguardano elementi sostanziali e non infi-
ciano ad esse sole la verosimiglianza delle allegazioni. Se nel corso
dell’audizione sulle generalità il richiedente ha effettivamente addotto che
la convocazione menzionasse il fatto che nonostante non avesse adem-
piuto l’addestramento avrebbe dovuto prendere servizio nel (...)°
I._______, stanziato a E._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 6 seg.),
dettagli questi ultimi che sarebbero stati omessi nella seconda audizione.
Tuttavia, ad una lettura più attenta, egli ha fornito la stessa incorporazione,
ovvero il I._______ che fa parte del (…)°O._______, della città di
E._______, poco più avanti (cfr. verbale 2, D64 segg., pag. 7). La narra-
zione di come egli avrebbe ricevuto tale convocazione ed il prosieguo, coin-
cidono inoltre quasi integralmente nelle due audizioni. Il richiedente ha in-
fatti in entrambi i casi allegato di avere ricevuto il (…) gennaio 2015, per-
sonalmente ed al suo domicilio familiare, la lettera di convocazione da
parte di un ufficiale del F._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 6; verbale
2, D55 segg., pag. 6 seg.), e che non essendosi presentato, il (…) gennaio
del medesimo anno due militari sarebbero giunti al suo domicilio e lo avreb-
bero condotto in prigione a E._______, ove sarebbe stato trattenuto per tre
mesi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D62 segg., pag. 6 seg.).
Pertanto, la mancata menzione da parte dell’insorgente che nella convo-
cazione vi fosse scritto che egli non aveva prestato l’addestramento e, mal-
grado ciò, ove avrebbe dovuto prendere servizio, non possono essere con-
siderate delle incongruenze. Allo stesso modo, riguardo le asserzioni del
ricorrente in merito al luogo dove egli sarebbe stato condotto e trattenuto,
che a mente della SEM sarebbero contraddittorie, non risulterebbero agli
occhi del Tribunale come tali. Invero, il luogo dove egli è stato portato risulta
in entrambe le audizioni come situato nella località di E._______ (cfr. ver-
bale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D82, pag. 8). Nella seconda audizione
pare unicamente che l’insorgente abbia fornito un numero di dettagli mag-
giori sul luogo e la sua conformazione rispetto alla prima audizione, senza
che per questo siano riscontrabili delle contraddizioni su punti sostanziali
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rispetto alla prima audizione. Da ultimo, anche in relazione alle circostanze
che hanno portato alla scarcerazione del richiedente, non costituisce una
contraddizione essenziale il fatto che nella prima audizione non abbia ac-
cennato al fatto che gli avrebbero riferito che sarebbe stato costretto a
prendere l’arma, fermo considerato che in entrambe ha riferito di essere
stato rilasciato dopo tre mesi, alla condizione di riflettere sul prendere ser-
vizio (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D101 e D104, pag. 10), e
che anche nell’ambito dell’audizione sulle generalità, l’interessato si è rife-
rito al fatto che gli avevano chiesto di “prendere le armi” e per questo egli
sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6).
6.5 Conto tenuto di quanto precede, da un punto di vista globale, la vero-
simiglianza degli avvenimenti precedenti la detenzione del ricorrente, ov-
vero il fatto di avere ricevuto una convocazione per entrare a far parte della
milizia popolare nonché di essere stato arrestato, come pure relativi all’in-
carcerazione stessa ed al suo rilascio, non può essere messa in dubbio
senza ulteriori approfondimenti, in ragione delle presunte incongruenze ed
incoerenze denotate dall’autorità inferiore.
6.6 Di conseguenza, le dichiarazioni dell’insorgente a proposito della sua
convocazione e della sua detenzione, ossequiano alle condizioni prescritte
dall’art. 7 LAsi, ed il Tribunale parte quindi dall’assunto che tali eventi siano
realmente accaduti. A proposito di quanto allegato circa lo svolgersi degli
avvenimenti successivi, segnatamente circa il fatto che egli sarebbe stato
ricercato dopo il suo rilascio da parte del F._______ (cfr. verbale 2, D16
segg., pag. 3), l’autorità resta libera di metterne nuovamente in discussione
la verosimiglianza, posta una previa ed esaustiva analisi delle dichiarazioni
dell’interessato sotto il profilo della sostanza, della plausibilità e della coe-
renza e nel solo caso in cui non dovesse ritenere la convocazione e l’incar-
cerazione subita sufficiente a giustificare una modifica del provvedimento
avversato dal profilo della rilevanza. Altresì, se ciò non fosse il caso, alla
luce della potenziale rilevanza in materia d’asilo del profilo quale prete del
ricorrente, l’autorità inferiore avrà cura di effettuare un’analisi approfondita
di tale aspetto nel contesto eritreo, tenendo debitamente conto delle con-
siderazioni sviluppate nella presente sentenza (cfr. supra consid. 6.2).
7.
Giunti a tale conclusione, il Tribunale ritiene giudizioso rinviare la presente
causa alla SEM perché quest’ultima autorità abbia a verificare dettagliata-
mente le allegazioni dell’insorgente sotto il profilo della verosimiglianza e
della possibile rilevanza in materia d’asilo dei fatti addotti, conto tenuto
della situazione nel paese d’origine dell’interessato e delle considerazioni
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Pagina 17
in proposito contenute supra al consid. 6.2. È inoltre opportuno, onde evi-
tare di privare il ricorrente di un’istanza di ricorso e conto tenuto della pro-
babile necessità di esperire ulteriori atti istruttori, che sia l’autorità di prima
istanza ad incaricarsene. Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dal
dirimere le restanti censure.
8.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 3 novembre 2017
è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all’autorità intimata (art. 61
cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1
Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi
della presente sentenza, eventualmente a seguito di ulteriori misure d’istru-
zione.
9.
9.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA).
9.2 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
9.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 850.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 3 novembre 2017 è annul-
lata e gli atti di causa sono trasmessi all’autorità di prima istanza per l’even-
tuale completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione
ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente CHF 850.– a titolo di indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: