Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D6853/2011
Sen t e n z a d e l 2 8 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nata il (…),
Etiopia, alias
B._______, nata il (…),
Stato sconosciuto, alias
C._______, nata il (…), alias
D._______, nata il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 dicembre 2011 / N […].
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data
22 maggio 2011 in Svizzera;
la decisione del 5 agosto 2011 dell'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM), notificata alla richiedente l'8 agosto 2011 e cresciuta in
giudicato, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
menzionata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato
l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile;
la seconda domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera
in data 8 settembre 2011;
il verbale d'audizione sulle generalità del 19 settembre 2011 (di seguito:
verbale 1), il verbale dello stesso giorno in occasione del quale è stato
concesso all'interessata il diritto di essere sentito in merito
all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale 2),
nonché il verbale sui motivi d'asilo del 20 settembre 2011 (di seguito:
verbale 3);
la decisione del 12 dicembre 2011 dell'UFM, notificata alla richiedente il
13 dicembre 2011 (cfr. email dell'UFM del 21 dicembre 2011 ed il relativo
Track & Trace), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
seconda domanda d'asilo dell'interessata in applicazione dell'art. 32
cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera,
rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e
possibile;
il ricorso del 20 dicembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 21 dicembre 2011) dell'insorgente;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 21 dicembre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimata ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, al contrario di quanto dichiarato
in occasione della prima procedura d'asilo, la richiedente ha indicato di
essere cittadina etiope, nata e cresciuta in un piccolo villaggio etiope
chiamato E._______ (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.; act. A 3/13);
che ella ha affermato di non essere mai rientrata nel suo Paese d'origine,
dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in
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Svizzera, di essere da allora rimasta su suolo svizzero (cfr. verbale 1,
pag. 11 e verbale 2, pag. 1);
che l'interessata ha dichiarato che i motivi d'asilo della prima domanda
d'asilo non sarebbero veritieri ed avrebbe dunque indicato solo nella
presente procedura i suoi veri motivi d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 7 e
verbale 2, pag. 1 seg.);
che, nella decisione del 12 dicembre 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente
conclusa e che a causa del comportamento non collaborativo della
richiedente, non si sarebbe potuto procedere all'ascolto con
approfondimento dei suoi motivi d'asilo; che, l'UFM avrebbe informato
invano a più riprese l'interessata dell'importanza dell'audizione federale
per la sua procedura d'asilo, nonché del suo dovere di collaborare; che
nonostante la reticenza nell'esprimersi durante detta audizione, l'Ufficio
avrebbe potuto comunque giungere alla conclusione che i nuovi fatti
addotti dall'istante non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria, e meglio
che i motivi invocati nella nuova procedura d'asilo sarebbero inverosimili;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e la sua
esecuzione verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha indicato che in occasione della prima
procedura avrebbe mentito seguendo erroneamente delle indicazioni
ricevute da terze persone che l'avrebbero convinta a dichiarare di essere
di origini eritree per poter restare in Svizzera; che, la mancata
collaborazione della ricorrente non potrebbe esserle imputata in quanto
sarebbe un atteggiamento frutto di un forte disagio psichico; che, quindi,
con l'interruzione dell'audizione federale, l'UFM ha deciso di non entrare
nel merito sulla base di una fase istruttoria incompleta e di un
accertamento incompleto dei fatti rilevanti; che, per esempio, avrebbe
dovuto stabilire se gli episodi di violenza sessuali a cui ha fatto riferimento
la ricorrente nel corso della prima procedura d'asilo si sarebbero verificati
realmente; che l'UFM, invece di constatare una violazione del divieto di
collaborare avrebbe dovuto procedere alla perizia psichiatrica, consigliata
tra l'altro dal rappresentante dell'opera sociale; che, infine, ella sostiene
che il suo rimpatrio costituirebbe una violazione dell'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
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fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e che al momento
attuale il rinvio della ricorrente non sarebbe ragionevolmente esigibile;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti di
causa all'UFM per ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente
procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno
che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria;
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa il 17 agosto 2011 con la crescita in
giudicato della decisione dell'UFM del 5 agosto 2011, non avendo
l'interessata interposto ricorso contro la menzionata decisione notificatale
l'8 agosto 2011;
che, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32
cpv. 2 lett. e LAsi);
che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato;
che, in primo luogo, avendo l'insorgente affermato che i motivi d'asilo
presentati in prima procedura non sono veritieri, vi è d'attenersi a quelli
indicati durante la seconda procedura; che l'allegazione ricorsuale
tendente a chiedere un esame approfondito delle violenze sessuali
indicate in prima procedura non trova seguito in questa sede, posto che
d'un lato la ricorrente non ha reiterato detto motivo nella presente
procedura e dall'altro le allegate violenze sessuali sono state ritenute
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inverosimili già nella prima procedura; che, in secondo luogo, dopo
essere espatriata all'età di 22 anni in Sudan, avrebbe fatto rientro in
Etiopia in compagnia di un ragazzo, di cui tra l'altro non è stata in grado di
fornire le generalità complete, che avrebbe umiliato in pubblico
l'insorgente raccontando falsi aneddoti volti a screditare la sua
reputazione; che quest'ultima, alla luce di quanto accaduto avrebbe
deciso di espatriare immediatamente una seconda volta (cfr. verbale 1,
pagg. 7 seg.); che, essendo questo il principale motivo per cui
l'interessata avrebbe lasciato il Paese d'origine risulta strano che la
stessa non abbia corroborato tale evento adducendo solo vaghe
dichiarazioni, per il che non è riuscita a renderlo verosimile; che, inoltre, i
problemi relazionali che la ricorrente avrebbe riscontrato con la propria
famiglia sono manifestamente irrilevanti giusta l'art. 3 LAsi
(cfr. verbale 1, pag. 8); che, per giunta, il fatto di non aver collaborato
durante l'audizione federale sui motivi d'asilo nonostante la collaboratrice
specialista dell'UFM le abbia ricordato a più riprese l'importanza di detta
audizione per la sua domanda d'asilo, non giova alla ricorrente al punto
che un tale comportamento potrebbe essere letto come una reticenza
pianificata nel vano intento di ottenere prima di tutto un permesso di
soggiorno piuttosto che una protezione da parte della Svizzera (cfr.
verbale 1, pag. 4, verbale 2, pag. 1 e verbale 3, pag. 4); che, per il resto,
si rinvia alla decisione dell'UFM;
che quindi non soccorrono di certo la ricorrente le censure ricorsuali
illustrate poc'anzi; che, infatti, giusta l'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è
tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti; che, nel caso in cui questo
non avvenisse non è di regola compito dell'UFM colmare dette lacune;
che, di conseguenza la collaboratrice specialista dell'UFM a buon diritto e
vista la reticenza dell'insorgente, si è trovata costretta ad interrompere
l'audizione federale; che, a titolo abbondanziale, si osserva che la
ricorrente, essendo stata rappresentata durante tutta la seconda
procedura d'asilo, piuttosto che pretendere dall'UFM una perizia
psichiatrica dell'interessata, avrebbe potuto avvalersi dell'aiuto del
rappresentante per ottenere più facilmente detta perizia;
che non vi è dunque luogo di restituire gli atti di causa all'UFM per ulteriori
indagini;
che, alla luce di quanto evocato, v'è dunque ragione di concludere che i
motivi fatti valere dall'insorgente nell'ambito della procedura in esame
sono inverosimili e rasentano l'abuso processuale, nonché, in tutta
evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la
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qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la
concessione della protezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dalla ricorrente nella presente procedura d'asilo, non
sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Etiopia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre la
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Etiopia non è caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
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che, quanto alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane e
vanta un'esperienza lavorativa come domestica (cfr. verbale 1, pagg. 3
seg. e 10); che, inoltre, ella dispone di una discreta rete familiare e
sociale in Patria, dove vivono segnatamente i genitori e diversi zii e dove
la ricorrente vi ha vissuto per 22 anni (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 5);
che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24) senza che da un
esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici; che, inoltre, i problemi psichici allegati nell'atto
ricorsuale non sono stati circostanziati né corroborati da alcun
fondamento oggettivo;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della
necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al
rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: