Corte IV
D-6858/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, alias
B._______,
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 settembre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6858/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 27 agosto 2010 e del 20 settembre 2010;
la decisione dell'UFM del 20 settembre 2010, notificata all'interessato
il giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 22 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato,
data d'entrata 23 settembre 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 23 settembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino algerino di etnia berbera, nato
e con ultimo domicilio a C._______, D._______ (cfr. verbale d'audi-
zione del 27 agosto 2010, pag. 1);
che il richiedente, avrebbe lasciato l'Algeria nel mese di (...) per il fatto
di non essere più riuscito ad integrarsi nella società algerina dopo aver
vissuto in Europa tra il (...) e il (...), dapprima in E._______ e poi in
F._______; che, infatti, una volta ritornato in patria, si sarebbe sentito
escluso dalla sua famiglia, la quale, a suo dire, lo avrebbe in qualche
modo isolato (cfr. verbale d'audizione del 27 agosto 2010, pagg. 5 e 6);
che ciò, aggiunto alla difficoltà di trovare un'occupazione, lo avrebbe
fatto cadere in depressione; che, tutto ciò stante, se dovesse tornare
in patria egli sarebbe disperato al punto di togliersi la vita (cfr. verbale
d'audizione del 27 agosto 2010, pag. 7); che quindi, sarebbe partito da
D._______ a bordo di una nave mercantile comandata da un suo
famigliare, il quale gli avrebbe fornito i documenti come membro
dell'equipaggio; che una volta giunto a G._______, grazie ai
documenti predetti ha potuto lasciare l'area portuale per il centro città,
dove avrebbe soggiornato per tre giorni presso un non meglio
specificato hotel; che di qui si è trasferito, in treno, a H._______, dove
avrebbe dormito per quattro notti in stazione centrale; che il quinto
giorno, sempre per mezzo del treno, è giunto in Svizzera, a I._______
dove ha depositato la propria domanda d'asilo; (cfr. verbale
d'audizione del 27 agosto 2010, pagg. 7, 8 e 9);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
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l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione, e meglio che il suo passaporto sarebbe scaduto
nel 1994 e non ne avrebbe mai chiesto il rinnovo e che, la sua carta di
identità si troverebbe presso la sua famiglia in Algeria, motivo per cui
gli sarebbe stato impossibile poterla produrre in 48 ore; che tuttavia
proverà a fare dei tentativi per farsela inviare; che pertanto
esisterebbero dei motivi scusabili per la mancata consegna di un
documento di identità;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo, subordinatamente la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal
versamento anticipato delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
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che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare che il suo
passaporto sarebbe scaduto nel 1994 e non ne avrebbe mai chiesto il
rinnovo e che, la sua carta di identità si troverebbe presso la sua fami-
glia in Algeria, motivo per cui gli sarebbe stato impossibile poterla pro-
durre in 48 ore; che tuttavia proverà a fare dei tentativi per farsela in -
viare;
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assoluta-
mente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto
intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato l'Algeria a bordo di un
mercantile comandato da un suo famigliare, il quale gli avrebbe fornito
i documenti come membro dell'equipaggio, che giunto a G._______
sarebbe riuscito a lasciare il porto grazie ai predetti documenti, dei
quali si sarebbe poi liberato, e avrebbe soggiornato per tre giorni in un
albergo della città, del quale tuttavia non rammenta né il nome, né l'in -
dirizzo; che in seguito si sarebbe recato a H._______, in treno, viag-
giando senza alcun documento e senza subire mai alcun controllo; che
di qui, dopo aver dormito quattro notti in stazione centrale, avrebbe
proseguito il viaggio, sempre in treno, fino a I._______, dove ha depo-
sitato la propria domanda di asilo in data (...) (cfr. verbale d'audizione
del 27 agosto 2010, pagg. 7, 8 e 9);
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
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che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto
in Svizzera senza ricordare alcun dettaglio di un viaggio così lungo, e
senza aver mai subito alcun tipo di controllo;
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte verosimilmen-
te inattendibili;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dall'Algeria per il fatto di non essere più riuscito ad integrarsi in patria,
dopo aver vissuto per in E._______, tra il (...) e il (...) ed in F._______
dal (...) al (...); che inoltre dopo il suo ritorno egli sarebbe stato messo
in disparte dalla sua famiglia e sarebbe caduto in depressione; che a
causa di ciò, del clima e della mancanza di lavoro in Algeria, in caso di
ritorno sarebbe capace di togliersi la vita;
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che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di
verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo
molto vago sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio
Paese; che, a titolo d'esempio, egli si è contraddetto su avvenimenti
importanti del suo racconto, e meglio in relazione alle asserite
aggressioni che avrebbe subito; che infatti egli ha raccontato in sede di
prima audizione di essere stato vittima di due rapine nelle quali gli
sarebbero stati sottratti i valori che aveva con sé e che esse sono
avvenute nella primavera e nel giugno del 2010 (cfr. verbale
d'audizione del 27 agosto 2010, pag. 6); che tuttavia nel corso della
seconda audizione egli ha affermato che tali spiacevoli situazioni
sarebbero occorse circa due anni fa (cfr. verbale d'audizione del
20 settembre 2010, pag. 6); che a ciò, si aggiunge tutta una serie di
affermazioni inconsistenti ed illogiche; che infatti, il ricorrente ha
riferito che i suoi famigliari non gli avrebbero permesso di sposarsi;
salvo poi dichiarare di non avere alcuna fidanzata con cui avesse
intenzione di sposarsi (cfr. verbale d'audizione del 20 settembre 2010,
pag. 4); che parimenti egli ha allegato che i famigliari non gli avrebbero
permesso di usare l'auto di famiglia, salvo poi riferire di non avere la
patente e di non aver mai nemmeno cercato di ottenerla (cfr. verbale
d'audizione del 20 settembre 2010, pag. 4);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo
Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da
essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono
elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa
un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA
2006 no 18);
che, a titolo abbondanziale, mal si comprende la necessità per il
ricorrente di dover fuggire all'estero, posto che egli stesso ha
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dichiarato che i dissidi con i fratelli si sarebbero risolti se solo lui si
fosse trasferito altrove a vivere da solo; che tuttavia, pur avendo i
mezzi finanziari per farlo, egli ha preferito investirli nel viaggio di
espatrio;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di
ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi -
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF
2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
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il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da guer -
ra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
possiede una buona formazione scolastica, in quanto ha frequentato le
scuole fino alla maturità senza tuttavia ottenere il diploma; che inoltre,
egli ha anche una discreta esperienza lavorativa in qualità di (...) (cfr.
verbale d'audizione del 10 maggio 2010, pag. 2); che egli ha ancora i
genitori in patria unitamente a tre fratelli e due sorelle , oltre ad uno
zio e che inoltre, stando a quanto riferito, sarebbe nato a C._______
dove ha vissuto fino al (...) e poi ancora dal (...) fino alla data del suo
espatrio, avvenuto l'(...); che, pertanto, si può partire dal presupposto
che abbia una discreta rete sociale in patria; che l'insorgente non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giu-
risprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per moti-
vi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
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che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ con
ordine di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di
ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (per
l'incarto N [...]; allegato: copia del ricorso del 22 settembre 2010,
per corriere interno; in copia);
- L._______(in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione: >
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