B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6858/2017
Sen t en z a d e l 3 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gérald Bovier, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), con la figlia
B._______, nata il (…),
Eritrea,
entrambe rappresentate dal signor Rosario Mastrosimone,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 2 novembre 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…) settembre 2017 A._______, asserita cittadina eritrea, di etnia tigrina,
con ultimo domicilio a C._______, D._______ (cfr. verbale dell’audizione
sulle generalità del 20 settembre 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 2.01
seg., pag. 4 seg.), ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera per lei e
per la figlia minorenne B._______ (cfr. atti A1/3 e A2/3), dopo essere giunte
sul suolo elvetico nell’ambito di una procedura di ricollocazione (cfr. verbale
1, p.to 5.04, pag. 8).
B.
Nel corso dell’audizione sulle generalità del 20 settembre 2017, A._______
ha riferito di aver lasciato il suo Paese d’origine in quanto, dopo l’espatrio
del marito in E._______, in una località a lei sconosciuta, avrebbe ricevuto
continui richiami dal F._______ e con una frequenza quasi giornaliera si
sarebbero presentati presso il suo domicilio (…) militari per interrogarla in
merito al luogo dove fosse il marito. Ella non avrebbe però avuto alcuna
informazione in merito allo stesso. L’interessata ha inoltre dichiarato di
avere tentato l’espatrio altre (…) volte prima dell’espatrio definitivo, ove sa-
rebbe stata arrestata ed imprigionata rispettivamente dapprima nella pri-
gione di G._______ per (…), ed in seguito a H._______ per (…). La prima
volta sarebbe stata scarcerata grazie all’intermediazione di una signora di
nome I._______ che le avrebbe fatto da garante. Sarebbe riuscita ad espa-
triare definitivamente il (…) del mese sette del 2015 verso l’J._______, il-
legalmente e senza documenti, a causa dell’esasperazione a cui l’avreb-
bero condotta le ricerche del marito da parte delle autorità, di cui lei non
avrebbe però avuto alcuna nuova (cfr. p.to 2.01, pag. 5; p.to 3.03, pag. 6;
p.to 5.01 segg., pag. 7 segg.).
C.
Interrogata in merito ai suoi motivi d’asilo nell’audizione del 16 otto-
bre 2017 (di seguito: verbale 2), la richiedente succitata ha dichiarato, in
sostanza e per quanto qui di rilievo che, nel corso del 2009, il marito sa-
rebbe stato arrestato da parte di alcuni militari al suo domicilio. In seguito
ella avrebbe appreso che lo stesso sarebbe stato detenuto presso il car-
cere di K._______. Dopo pochi giorni che il marito era stato arrestato, dei
militari si sarebbero presentati innumerevoli volte presso il suo domicilio
per chiederle dove fosse lo stesso. Prima di riuscire ad espatriare definiti-
vamente, avrebbe tentato l’espatrio altre (…) volte senza successo, es-
sendo stata intercettata ed imprigionata la prima volta a L._______ per (…)
ed in seguito trasferita per (…) insieme alla figlia nel carcere di G._______.
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Sarebbe stata rilasciata dalla prigione tramite una persona che le avrebbe
fatto da garante. In seguito avrebbe tentato nuovamente l’espatrio e sa-
rebbe stata fermata a H._______, ove nel carcere di M._______, avrebbe
scontato una pena detentiva di (…). Poiché ella non avrebbe più avuto no-
tizie da parte del marito, come pure a causa delle ricerche continue presso
il suo domicilio da parte dei militari e poiché le avrebbero pure ritirato il
terreno che arava e lei non sarebbe più riuscita a garantire le entrate suffi-
cienti per pagare le sue spese, sarebbe espatriata nel 2015. Sarebbe par-
tita da D._______, dove si era nel frattempo trasferita con la figlia in una
casa in affitto, canone di locazione pagato dai suoi genitori (cfr. verbale 2,
D28 segg., pag. 4 segg.). In caso di ritorno in Eritrea, ella teme di essere
nuovamente arrestata (cfr. verbale 2, D151, pag. 15).
A sostegno delle loro domande d’asilo, le ricorrenti hanno presentato la
seguente documentazione: una carta d’identità eritrea a nome di
A._______, nata nel (…), rilasciata a N._______ il (…); un certificato di
matrimonio della (…), datato (…) del calendario etiope (corrispondente alla
data del […] nel calendario gregoriano; cfr. verbale 2, D5, pag. 2 e D13
seg., pag. 3); il certificato di battesimo a nome di B._______, no. (…); due
schede del (…) ([…]) di O._______, rispettivamente a nome di P._______
e di Q._______ (cfr. risultanze processuali).
D.
A seguito dell’audizione sui motivi d’asilo, dove è stato concesso alla ri-
chiedente il diritto di essere sentita in merito alle generalità dichiarate (cfr.
verbale 2, D7 segg., pag. 3), l’autorità inferiore l’ha informata che la sua
data di nascita sarebbe stata modificata in conformità alla sua carta d’iden-
tità eritrea, ovvero al (…) (cfr. verbale 2, D12, pag. 3).
E.
Con decisione del 2 novembre 2017, notificata in medesima data (cfr. atto
A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha
riconosciuto alle richiedenti la qualità di rifugiato ed ha respinto le loro do-
mande d’asilo. L’autorità inferiore ha altresì pronunciato l’allontanamento
delle interessate dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provvedi-
mento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
F.
Il 4 dicembre 2017 (cfr. risultanze processuali), le insorgenti hanno inoltrato
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
contro la summenzionata decisione della SEM. Le ricorrenti hanno postu-
lato, in via principale, la restituzione degli atti all’autorità di prime cure per
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una nuova audizione ed in seguito una nuova valutazione in merito alla
verosimiglianza ed al riconoscimento della qualità di rifugiato; in via subor-
dinata, la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera, per inam-
missibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Altresì
hanno presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso,
dell’esenzione dal pagamento delle presumibili spese processuali e del re-
lativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
A supporto del loro gravame, le ricorrenti hanno segnatamente prodotto
copia dell’allegato al verbale d’audizione del 16 ottobre 2017 del rappre-
sentante dell’opera assistenziale.
G.
Con decisione incidentale del 24 agosto 2018, il Tribunale ha autorizzato
le ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura
d’asilo, altresì accogliendo l’istanza di concessione dell’assistenza giudi-
ziaria presentata a condizione che fosse dimostrata con un’attestazione
d’indigenza entro il 10 settembre 2018, oppure, nel medesimo termine, ha
invitato le ricorrenti a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle
presumibili spese processuali.
H.
Il 3 settembre 2018 le insorgenti hanno prodotto l’attestazione d’indigenza
richiesta dal Tribunale (cfr. risultanze processuali).
I.
In data 27 settembre 2018, la SEM ha inoltrato la sua risposta al ricorso,
essenzialmente riconfermandosi nelle motivazioni e conclusioni della deci-
sione impugnata.
J.
Con replica del 19 ottobre 2018 le ricorrenti si sono riconfermate nelle loro
allegazioni e conclusioni esposte nel gravame, indicando inoltre che, non
appena avrebbero ricevuto i documenti attestanti l’attuale luogo di resi-
denza del marito dell’insorgente – già annunciati nel ricorso – avrebbero
provveduto a trasmetterli senza indugio. La precitata replica è stata inviata
dal Tribunale all’autorità inferiore, per conoscenza, in data 22 ottobre 2018
(cfr. risultanze processuali).
K.
Con scritto del 28 marzo 2019 alla SEM – trasmesso al Tribunale dall’au-
torità inferiore il 1° aprile 2019 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata:
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3 aprile 2019) – la ricorrente ha in particolare sollecitato la presa di deci-
sione nella sua fattispecie, allegando quali problematiche quotidiane, diffi-
coltà nel dormire – per le quali assumerebbe un trattamento – e che la figlia
non potrebbe frequentare la classe scolastica regolare a causa del loro
statuto quali richiedenti l’asilo.
L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside-
randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposi-
zioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nLAsi in vigore
dal 1° marzo 2019).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costitui-
sce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Altresì, le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità
inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e van-
tano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto, le insorgenti, sono legit-
timate ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della mas-
sima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni com-
plementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o
dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a;
DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il de-
posito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 con-
sid. 5.4).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni rila-
sciate dall’insorgente nel corso delle due audizioni non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza previste ex art. 7 LAsi, in quanto le sue alle-
gazioni sarebbero in più punti contraddittorie, prive di dettagli e indistinte.
Secondo l’autorità inferiore, l’interessata avrebbe presentato delle versioni
contrastanti sia in merito all’arresto del marito ed alla concatenazione degli
eventi successivi, in particolare delle visite da parte delle autorità al suo
domicilio, che in merito all’espatrio del marito ed al suo attuale luogo di
residenza. A mente della SEM, anche il racconto dei suoi tentativi d’espa-
trio e delle sue due incarcerazioni non sarebbero maggiormente verosimili,
per le innumerevoli lacune, l’assenza di dettagli e le risposte evasive fornite
in merito dall’insorgente. Inoltre, l’autorità di prime cure ha considerato che
la sola uscita illegale delle interessate dall’Eritrea, in assenza di qualsivo-
glia ulteriore fattore che le renderebbero invise alle autorità del loro Paese
d’origine – vista l’inverosimiglianza dei fatti narrati da A._______ – non giu-
stificherebbe un timore fondato di subire in futuro per le ricorrenti delle san-
zioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, la sola evenienza dell’uscita
illegale dall’Eritrea, non risulterebbe rilevante ai fini del riconoscimento
della qualità di rifugiato alle interessate.
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4.2 Le ricorrenti, nel loro gravame, dopo aver esposto e precisato alcuni
fatti, passano in rivista le varie incongruenze rilevate nella decisione avver-
sata dalla SEM. In relazione alla narrazione delle visite dei militari al suo
domicilio, dopo l’arresto del marito, la stessa sarebbe stata inficiata dallo
stato di tensione e di ansia in cui si trovava la ricorrente durante l’audizione
federale, emozioni che sarebbero state evidenziate pure nell’allegato
all’audizione da parte della rappresentante dell’opera assistenziale pre-
sente alla stessa. Anche circa le modalità con le quali ella sarebbe venuta
a conoscenza dell’espatrio del marito e degli arresti ed incarcerazioni pre-
cedenti la sua partenza definitiva dall’Eritrea, pur non negando vi siano de-
gli elementi di incongruenza nelle sue dichiarazioni, le stesse sarebbero da
ascrivere in modo determinante allo stato di agitazione in cui ella si trovava
al momento della menzionata audizione federale. Pertanto, le insorgenti,
concludono all’annullamento della decisione impugnata, perché la SEM
proceda ad un’audizione complementare che permetta alla ricorrente di
meglio esprimersi in merito alle sue asserzioni determinanti.
5.
5.1 Giusta l’art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione
e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2
LAsi).
5.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
6.
6.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E’ pertanto necessario che i fatti
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allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coe-
renti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di mol-
teplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una
logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non pos-
sono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. E’ altresì ne-
cessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare,
quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati
(art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in
maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre-
cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo
siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi
a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega-
zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen-
ziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un
punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-
specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6.2 Come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiara-
zioni decisive rese dall’insorgente in corso di procedura, non adempiono le
condizioni di verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi.
6.2.1 Anzitutto, circa l’arresto del marito e le successive visite dei militari al
suo domicilio, come a ragione sottolineato nella decisione avversata dalla
SEM, vi sono diverse incongruenze importanti riscontrabili nelle dichiara-
zioni rese dalla ricorrente durante le due audizioni. Nel corso della prima
audizione ella ha invero riferito che dopo l’espatrio di suo marito in
E._______, al suo domicilio sarebbero giunti sempre (…) militari, con una
cadenza quasi giornaliera, per interrogarla in merito a dove fosse il coniuge
e di aver ricevuto continui richiami da parte del F._______, per sapere dove
si trovasse il marito (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 8). Durante la se-
conda audizione, ella ha invece inspiegabilmente modificato tale versione
dei fatti più volte, adducendo dapprima che tali militari sarebbero sempre
tornati a casa sua a cercare il marito dopo il suo arresto (cfr. verbale 2, D29
seg., pag. 5), in seguito invece che dopo la prima volta che avrebbero cer-
cato il marito, dopo circa due settimane, non sarebbero più tornati (cfr. ver-
bale 2, D50, pag. 6); poi ancora che dopo due settimane i militari non si
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Pagina 9
sarebbero più recati al suo domicilio (cfr. verbale 2, D50 segg., pag. 6 seg.),
per terminare nella stessa frase in modo nuovamente contraddittorio: “Co-
munque tornavano spesso” (cfr. verbale 2, D51, pag. 6). Inoltre, durante la
seconda audizione, non ha in nessun momento accennato che avrebbe
ricevuto dei richiami da parte del F._______, come invece allegato nel
corso della prima audizione. Anche in merito a come ella avrebbe appreso
che il marito era incarcerato nella prigione di K._______, sono riscontrabili
nelle allegazioni della richiedente diverse incongruenze. Invero ella ha dap-
prima riferito che sarebbe stata lei, dopo circa quattro giorni dall’arresto del
coniuge, a scoprire che quest’ultimo si trovava nel carcere di K._______ e
che sarebbe stato il F._______ a comunicarle in seguito che egli non si
trovava più in carcere (cfr. verbale 2, D37 segg., pag. 5 seg.); per poi in-
vece sostenere che al momento in cui erano giunti i militari la prima volta,
ovvero circa una settimana dopo, ella non aveva ricevuto ancora alcuna
notizia del marito (cfr. verbale 2, D46 segg., pag. 6), e che sarebbe stata
lei ad apprendere alla stazione di polizia che il marito non si trovava più
nella prigione precitata, e pertanto non vi si sarebbe più recata (cfr. verbale
2, D57 seg., pag. 7). Poco più avanti ha fornito una terza versione, asse-
rendo invece che lei si sarebbe recata soltanto una volta al carcere di
K._______, dove avrebbe appreso che lo stesso era incarcerato da una
guardia, ed in seguito non sarebbe più tornata alla stazione di polizia, in
quanto già la prima volta le avrebbero riferito che ella non poteva più ve-
derlo, e non avendo più sue notizie avrebbe supposto che lo stesso non
fosse più in detenzione (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7 seg.). Infine, circa
il motivo che l’avrebbe determinata all’espatrio finale, la ricorrente non è
risultata maggiormente coerente. Se dapprima invero ella ha riferito di es-
sere partita dal suo Paese d’origine a causa dell’esasperazione a cui
l’avrebbero portata le autorità, per le loro continue visite al suo domicilio
(cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8 e verbale 2, D68 segg., pag. 8), in seguito
l’ha ricondotto al fatto che per tre anni non avrebbe più avuto notizie del
marito (cfr. verbale 2, D70, pag. 8), per ancora sostenere che ella era molto
stressata, in quanto le autorità le avrebbero tolto tutti i suoi diritti e per que-
sto avrebbe deciso di espatriare (cfr. verbale 2, D92, pag. 9). Tutte le in-
coerenze succitate risultano talmente inconciliabili da non poter seguire la
spiegazione addotta nel gravame dalle insorgenti, ovvero che sarebbero
state dettate dallo stato ansioso in cui si trovava la ricorrente durante le
audizioni. Il Tribunale giunge alla precitata conclusione, in quanto appare
quantomeno illogico che seppure possa essere verosimile che la stessa
potesse sembrare agitata ed ansiosa – come rimarcato nell’allegato all’au-
dizione del 16 ottobre 2017 da parte del rappresentante dell’opera assi-
stenziale – lo stato di inquietudine in cui ella versava, possa averla con-
dotta a fornire delle motivazioni completamente differenti, ed in alcuni punti
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antitetiche, sulla concatenazione degli eventi ed i motivi che l’avrebbero
determinata ad espatriare. Già solo alla luce delle contraddizioni ed incoe-
renze citate, le dichiarazioni della ricorrente in punto all’arresto ed all’espa-
trio del marito, come pure alle conseguenti visite dei militari al suo domici-
lio, non risultano verosimili. Vi è inoltre da sottolineare che, in merito
all’espatrio del coniuge in E._______, malgrado le ricorrenti avessero pa-
ventato la presentazione di documenti in tal senso – ciò che comunque non
renderebbe maggiormente verosimili le loro allegazioni in merito alle pro-
blematiche avute con le autorità eritree a causa del comportamento del
marito, rispettivamente padre – ad oggi non è giunto al Tribunale alcuna
documentazione in tal senso, ciò che rafforza maggiormente l’inverosimi-
glianza delle allegazioni della stessa.
6.2.2 Ad uguale conclusione si giunge in merito ai presunti due arresti ed
incarcerazioni che avrebbe subito l’insorgente a causa di tentativi d’espa-
trio pregressi il suo espatrio definitivo. Rettamente l’autorità inferiore nella
decisione impugnata sottolinea invero che l’insorgente ha fornito delle di-
chiarazioni generiche, lacunose e non sufficientemente sostanziate in pro-
posito, da dare l’impressione che ella non abbia realmente vissuto tali
eventi. Poiché in punto a tale conclusione, le ricorrenti non si sono
espresse in modo circostanziato, ribadendo la generica asserzione che le
stesse sarebbero state indotte dallo stato di ansia e di agitazione in cui
verteva la ricorrente al momento dell’audizione federale, in proposito può
essere rinviato in toto alle considerazioni contenute nella decisione quere-
lata (cfr. punto II, pag. 5 della decisione impugnata), che il Tribunale condi-
vide appieno.
6.2.3 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano ve-
rosimile il racconto dell’insorgente circa i contatti e le problematiche avuti
con le autorità eritree a causa del comportamento del marito, come pure
circa l’espatrio dello stesso e la conseguente diserzione del coniuge dal
servizio militare, le condizioni poste dall’art. 7 LAsi non risultano adem-
piute. Per il resto, l’istruzione effettuata dalla SEM in specie, non risulta
lacunosa e non si impone, pertanto, un annullamento della decisione av-
versata per accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente ri-
levanti ex art. 106 cpv. 1 LAsi.
6.3
6.3.1 Infine, per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni fu-
ture, in specie un’incarcerazione (cfr. verbale 2, D151, pag. 15) a causa del
solo espatrio illegale dal Paese d’origine, si rileva che, secondo una sen-
tenza di riferimento D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, il Tribunale, dopo
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analisi delle attuali informazioni sul Paese, ha esaminato la questione della
rilevanza in materia d’asilo dell’espatrio illegale dall’Eritrea e stabilito che
quest’ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità
preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia
d’asilo. Invero, un rischio accresciuto di subire una sanzione rilevante ai
fini dell’asilo, può essere riconosciuto soltanto in presenza di elementi sup-
plementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle auto-
rità eritree (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 consid. 5.1).
6.3.2 Nel caso in disamina, data la mancanza di verosimiglianza delle di-
chiarazioni della ricorrente circa i suoi motivi d’asilo (cfr. supra consid. 6.2),
nonché dell’assenza di ulteriori evenienze negli atti di causa che condu-
cano il Tribunale ad una diversa conclusione, suddetti elementi supplemen-
tari difettano. Non vi è quindi il rischio accresciuto per le insorgenti, di su-
bire una sanzione rilevante ai sensi dell’asilo, in caso di ritorno in patria.
6.4 Alla luce di tutto quanto sopra, sul punto in questione del riconosci-
mento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo, la decisione
avversata merita dunque tutela, ed il ricorso va respinto.
7.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche in merito alla pronuncia dell’allontanamento, la decisione
avversata va confermata.
8.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 della legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione
del testo legale in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20) prevede che la
stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possi-
bile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la
SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7
LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli
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ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova con-
sacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedimento
(cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
9.
9.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che l’esecuzione dell’allon-
tanamento delle ricorrenti sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile
e possibile. In merito all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento,
secondo l’autorità di prime cure, in quanto non è stata riconosciuta loro la
qualità di rifugiato, neppure il principio di non respingimento previsto
all’art. 5 cpv. 1 LAsi potrebbe essere applicato in specie. Non sussistereb-
bero inoltre indizi agli atti per ritenere che, in caso di un loro ritorno in patria,
rischierebbero di essere esposte concretamente ad una pena o ad un trat-
tamento proscritti dall’art. 3 CEDU. Circa l’esigibilità dell’allontanamento, in
Eritrea non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza ge-
neralizzata ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr, in particolare dalla sottoscri-
zione dell’accordo di pace con l’Etiopia e prendendo in considerazione la
sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 31 agosto 2017. Inoltre non vi sa-
rebbe alcun motivo individuale ostativo all’esecuzione dell’allontanamento
delle richiedenti, in quanto queste ultime disporrebbero in Eritrea di una
vasta rete familiare e già prima dell’espatrio sarebbero state mantenute dai
parenti, oltreché la verosimiglianza dell’espatrio del marito (rispettivamente
padre), non sarebbe stato reso credibile.
9.2 Dal canto loro, le insorgenti osservano che, un rinvio della ricorrente in
Eritrea violerebbe in particolare l’art. 3 CEDU e sarebbe contrario al princi-
pio di “non-refoulement”, in quanto ella rischierebbe di essere arrestata al
momento del suo arrivo all’aeroporto di D._______ e di essere sottoposta
a dei trattamenti inumani e degradanti a causa della diserzione del marito,
espatriato in E._______, luogo di residenza del coniuge del quale la ricor-
rente dovrebbe essere a breve capace di presentare dei documenti atti a
provarlo. Anche in rapporto alla situazione generale presente in Eritrea,
come diversi studi e rapporti internazionali confermerebbero, il loro ritorno
nel Paese d’origine risulta inammissibile, in quanto vi sarebbero tutt’oggi
delle violazioni continue e sistemiche dei diritti dell’uomo. Infine, l’esecu-
zione dell’allontanamento, sarebbe pure non ragionevolmente esigibile a
causa delle problematiche di ordine generale presenti in patria, della fragi-
lità del nucleo familiare, composto dalla ricorrente e dalla figlia minore, non-
ché dal disgregamento della loro rete socio-familiare, dato che il marito (ri-
spettivamente padre) si troverebbe tutt’ora in E._______.
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10.
10.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento è
ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere
resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005
n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
10.2 Nel caso in esame, visto che le insorgenti non sono riuscite né a ren-
dere verosimili i loro motivi d’asilo ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l’esistenza
di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi in
caso di un loro ritorno in patria ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non
respingimento non trova applicazione nella presente disamina, ed il rinvio
delle insorgenti verso l’Eritrea risulta dunque ammissibile sotto l’aspetto
dell’art. 5 cpv. 1 LAsi.
10.3 Resta ora da determinare se l’esecuzione dell’allontanamento sia
compatibile in particolare con gli art. 3 CEDU e l’art. 3 Conv. tortura.
10.3.1 Da quanto già sopra considerato, le ricorrenti non hanno reso vero-
simile alcun contatto con le autorità eritree prima del loro espatrio, neppure
a causa della presunta diserzione dal servizio di leva del marito (rispettiva-
mente padre), come neppure esiste per A._______ il rischio di essere con-
vocata per svolgere il servizio di leva in patria, essendo che la stessa risulta
madre di una bambina ancora piccola (cfr. sentenza coordinata del Tribu-
nale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 12.5), ed ha inoltre dichia-
rato di non aver mai prestato servizio militare né essere stata convocata
per svolgere tale servizio (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9). In assenza di
altri elementi agli atti che possano far ritenere plausibile un rischio perso-
nale, concreto e serio di essere esposte, nel loro Paese d’origine, ad un
trattamento contrario ai disposti succitati, il timore delle ricorrenti di subire
dei trattamenti vietati dall’art. 3 CEDU e dalle altre disposizioni internazio-
nali succitate, pertanto, nella fattispecie, non sussiste.
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10.3.2 V’è dunque luogo di concludere nel presente caso quanto all’am-
missibilità dell’esecuzione dell’allontanamento delle insorgenti.
11.
11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra-
gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa-
zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me-
dica. Se viene constatato un pericolo concreto – esclusi i casi previsti
all’art. 83 cpv. 7 LStrI – la SEM disporrà l’ammissione provvisoria per lo
straniero (art. 83 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l’art. 44 LAsi). Il
Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al ri-
guardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione
l’interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all’art. 3
cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L’inte-
resse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando
questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale. In altri
termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in
Svizzera) nel paese d’origine dovute ad un’integrazione avanzata in Sviz-
zera possono condurre a reputare inesigibile l’esecuzione dell’allontana-
mento per l’insieme della famiglia anche in assenza di una messa in peri-
colo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2;
tra le tante anche sentenza del Tribunale D-2239/2016 del 6 giugno 2018
consid. 11.3).
11.2 Nella sentenza coordinata D-2311/2016 già summenzionata, il Tribu-
nale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell’esigibilità dell’ese-
cuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea. Un’analisi della situazione del
paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell’ap-
provvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché signifi-
cativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione. Pertanto,
l’esecuzione dell’allontanamento è attualmente da considerarsi general-
mente esigibile (cfr. consid. 17.2). Inoltre, l’eventuale rischio di arruola-
mento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal
momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la
persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sen-
tenza coordinata E-5022/2017 del 10 luglio 2018 consid. 6.2.3). Ad ogni
modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il
Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigibilità dell’ese-
cuzione dell’allontanamento con riguardo alla singola fattispecie. In pre-
senza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere,
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ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza del
Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2).
11.3 Nella presente disamina, le ricorrenti sono giovani ed in buona salute,
non essendo le allegate problematiche di sonno della ricorrente – anche in
assenza di qualsivoglia documentazione medica a supporto – di particolare
gravità. A._______ dispone inoltre di una certa istruzione (cfr. verbale 1,
p.to 1.17.04, pag. 4) e può avvalersi di conoscenze nel settore agricolo (cfr.
verbale 2, D30, pag. 5). In patria, le insorgenti possono vantare di una so-
lida rete famigliare, composta in particolare dai genitori di A._______ e dai
suoi fratelli e sorelle (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5). Se risultasse neces-
sario per il loro mantenimento esistenziale, queste ultime potranno sicura-
mente contare sul supporto dei loro familiari, così come ottenuto già in pas-
sato (cfr. verbale 2, D80 segg., pag. 9). Inoltre, pur allegando una presunta
disgregazione del loro nucleo familiare, come già sopra concluso, la vero-
simiglianza dell’espatrio del marito, rispettivamente padre, anche in man-
canza di qualsivoglia elemento o documento agli atti che provi lo stesso,
non risulta credibile. Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili
nelle insorgenze di causa altre particolari circostanze, le ricorrenti non ri-
schiano, nel caso di un loro rientro nel Paese d’origine, di essere esposte
ad una minaccia esistenziale.
Neppure l’interesse della figlia della ricorrente, B._______, ai sensi
dell’art. 3 cpv. 1 CDF risulta in specie minacciato ai sensi della giurispru-
denza succitata (cfr. supra consid. 11.1). Invero la stessa ha compiuto nel
mese di (…) (…) anni, ed ha lasciato il suo Paese d’origine con la madre
poco meno di quattro anni fa, soggiornando in Svizzera per poco più di un
anno e nove mesi. La maggior parte della sua esistenza l’ha quindi tra-
scorsa in Eritrea. Pertanto, non è data nella presente disamina una forte
integrazione in Svizzera da parte dell’interessata, derivante in particolare
da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro
nel suo Paese d’origine non rappresenta quindi uno sradicamento, che
renda inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 con-
sid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2).
11.4 Il rientro delle interessate in Eritrea è pertanto da considerarsi pure
ragionevolmente esigibile.
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Pagina 16
12.
12.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la
cui domanda d’asilo è stata respinta, non risulta al momento possibile, tut-
tavia, per prassi costante, spetta al ricorrente richiedere alla competente
rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio
(cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
12.2 Ne discende quindi che l’esecuzione dell’allontanamento risulta an-
che essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).
13.
Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, il
gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confer-
mata.
14.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale giunge alla conclusione che la
SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abu-
sato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo
inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49
lett. c PA), per il che il ricorso va respinto.
15.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 172.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l’istanza di
assistenza giudiziaria delle insorgenti, nel senso dell’esenzione dal versa-
mento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione inciden-
tale del 24 agosto 2018, non vengono prelevate spese processuali.
16.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: