Corte IV
D-6859/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud,
cancelliera Antonella Guarna;
A._______, nato il (...),
Benin,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 settembre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6859/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz-
zera,
il verbale d'audizione del 13 settembre 2010 [di seguito: verbale 1] e
del 22 settembre 2010 [di seguito: verbale 2],
il verbale della decisione dell'UFM del 22 settembre 2010, notificata
oralmente all'interessato il giorno medesimo (cfr. risultanze processua-
li),
il ricorso inoltrato il 22 settembre 2010 dall'insorgente (cfr. timbro del
plico raccomandato),
l'incarto in copia dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrati -
vo federale (di seguito: il Tribunale) in data 23 settembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi -
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale fede-
rale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d cpv. 1 LTAF, nonché art. 105 LAsi e art.
83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi-
zioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché al-
l'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente,
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che ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha di-
chiarato di essere nato a B._______ (Nigeria) dove ha vissuto sino al -
l'inizio 2008, ma di essere cittadino del Benin e di aver avuto ultimo
domicilio a C._______ (Benin) dal 2008 sino al suo espatrio nel 2010,
che ha affermato di essere espatriato per il timore di essere incarcera-
to a vita per l'omicidio dell'amante della sua fidanzata; che, all'inizio di
(...) 2010, l'interessato avrebbe scoperto che la sua fidanzata lo tradi -
va con un certo D._______; che egli avrebbe avvertito quest'uomo di
non avvicinarsi più alla sua fidanzata; che, ciò nonostante, la mattina
del (...), l'interessato avrebbe visto la sua fidanzata e D._______ usci-
re da un albergo di C._______; che egli avrebbe affrontato quest'uomo
e lo avrebbe colpito con una bottiglia alla spalla; che, dopo aver appre -
so che D._______ sarebbe deceduto a causa delle ferite riportate, l'in -
teressato si sarebbe reso irreperibile, vivendo nascosto per le vie di
D._______; che, dopo circa tre settimane, ovvero verso la metà di (…)
2010, l'interessato avrebbe deciso di lasciare il suo Paese d'origine;
che, dal Benin, avrebbe viaggiato in nave per tre settimane fino a sbar-
care il (...) in E._______, da dove il giorno seguente avrebbe preso un
treno e sarebbe giunto in Svizzera,
che, nella decisione del 22 settembre 2010, l'UFM ha constatato, da
un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Benin nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dal richiedente sono inverosimili, di modo che non emergerebbero dal-
le carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a perse-
cuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecu-
zione del suo allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, il ricorrente fa valere che dal suo racconto sarebbe-
ro emersi indizi di persecuzioni non manifestamente infondati, per i
quali l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'a-
silo; che, in particolare, il ricorrente ritiene che – contrariamente all'av-
viso dell'autorità inferiore – il suo racconto sarebbe verosimile; che, in -
fatti, come avrebbe già spiegato, egli avrebbe indicato l'albergo dove si
sarebbero incontrati la sua fidanzata e il suo amante con due nomi di -
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versi perché il loro utilizzo sarebbe indifferente e la gente del posto sa
a che cosa si riferisce; che, inoltre, sostiene che non è illogico presu-
mere di essere ricercato dalla polizia, ma non averne la certezza, dato
che nulla formalmente gli sarebbe stato comunicato; che, infine, sotto-
linea che le tre settimane in cui sarebbe rimasto in patria senza dimora
sarebbero state un tempo ragionevole e necessario per poter organiz-
zare la sua partenza; che, di conseguenza, la decisione dell'UFM do-
vrebbe essere annullata, in quanto sarebbe totalmente immotivata;
che, infine, subordinatamente, il ricorrente fa valere che, se non fosse
possibile riconoscergli la qualità di rifugiato, il suo allontanamento in
Benin dovrebbe essere almeno ritenuto inesigibile per i rischi a cui sa-
rebbe esposto,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla -
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
e, in via sussidiaria, implicitamente, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giu-
diziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese proces-
suali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe -
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero
dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di
persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invali -
dare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione perso-
nale,
che, peraltro, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34
cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pre-
giudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione del-
l’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire uma-
no (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ri -
corso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
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che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
1° gennaio 2007, il Benin nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in
detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di in tal senso; che, in particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispet-
to a quella di cui alla impugnata decisione; che le allegazioni decisive
in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato,
che, segnatamente, le allegazioni del ricorrente sono incongruenti,
vaghe e illogiche, ovvero prive di ogni fondamento oggettivo e reale,
tanto da poter concludere senza alcun dubbio alla palese
inverosimiglianza del suo intero racconto a sostegno della sua
domanda d'asilo; che, a titolo d'esempio, il ricorrente si è contraddetto
sul nome dell'albergo davanti al quale avrebbe scoperto in flagrante la
sua fidanzata e il suo amante, nonché si sarebbe scontrato
fisicamente con quest'ultimo (cfr. verbale 1 pag. 5 a confronto con
verbale 2 D24-25 e D32); che, posto di fronte a tale incongruenza,
l'insorgente non ha saputo darne alcuna spiegazione plausibile; che,
infatti, se secondo l'esperienza generale e comune, un nome per
definizione serve ad identificare e individualizzare una persona o una
cosa, non può essere ammesso che l'utilizzo di un nome piuttosto che
di un altro sia indifferente o dettato dall'abitudine (cfr. verbale 2 D51-55
e ricorso pag. 2); che, inoltre, il ricorrente non è stato in grado di
indicare il numero di telefono della sua fidanzata; che, non è possibile
credere che – dopo quasi due anni di fidanzamento e l'intenzione di
sposare la sua asserita fidanzata, la quale peraltro è all'origine dei
suoi problemi in patria – egli non sappia a memoria il suo numero di
telefono, senza ricorrere al suo cellulare (cfr. verbale 2 D38),
indipendentemente da qualsiasi questione a sapere perché non
l'avrebbe voluta chiamare (cfr. ibidem D41-42); che, peraltro,
l'insorgente non ha nemmeno saputo riferire il cognome di colui con il
quale la sua fidanzata lo avrebbe tradito, colui che avrebbe ucciso –
seppur accidentalmente – e per il quale all'ora attuale sarebbe
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ricercato e temerebbe di essere incarcerato a vita (cfr. verbale 1
pag. 5); che, del resto, il ricorrente ha fatto valere solo mere
supposizioni o deduzioni circa il fatto di essere ricercato dalle autorità
del suo Paese d'origine per l'uccisione di quest'uomo, tramite semplici
allegazioni di parte, non corroborate da alcun elemento oggettivo
(cfr. verbale 1 pag. 6, verbale 2 e ricorso pag. 2); che, d'altronde, se
tale fosse stato effettivamente il caso, il ricorrente sarebbe di certo
venuto a conoscenza direttamente o anche indirettamente – nelle tre
settimane di girovagare per le vie di C._______ – dell'esistenza di
eventuali ricerche o misure tendenti alla sua cattura messe in atto
dalla polizia (cfr. verbale 2 D36, D43-44, D49-50 e D66-67); che, in
tale contesto, segnatamente alla luce dell'inverosimiglianza del
racconto reso dal ricorrente sulla base degli elementi inattendibili
sopra evocati e senza che sia necessario evocarne di ulteriori, non v'è
ragione di ritenere che il ricorrente non possa beneficiare di un equo
processo in ambito penale in relazione ad eventuali accuse mosse nei
suoi confronti; che, del resto, il timore di essere ricercato e incarcerato
a vita a causa dell'uccisione dell'amante della sua fidanzata – fatto
valere dal ricorrente a fondamento della sua domanda d'asilo – è
come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante ai sensi dell'art.
3 LAsi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono seri pre-
giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Benin
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confede-
razione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della con-
venzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novem-
bre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-
mentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicem-
bre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, del resto, in sede di ricor-
so, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso,
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che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Be-
nin non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o vio -
lenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella to-
talità del territorio nazionale,
che, pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente esser-
vi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordi-
nanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che il ricorrente è giovane, ha una formazione scolastica di
base e vanta un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale 1
pag. 3) e quale (...) (cfr. verbale 2 D20); che, quest'ultima attività, che
svolgeva a C._______, gli permetteva di mantenersi da solo e alloggia-
re in una casa (cfr. ibidem D18-20); che, inoltre, vista l'inverosimiglian-
za dell'intero racconto del ricorrente, v'è ragione di ritenere che il me-
desimo disponga in patria di un'importante rete sociale, tra cui anche
la sua fidanzata,
che l'insorgente è in buona salute; che egli non ha, del resto, preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustifi -
care la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una per -
manenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite -
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione del
suo allontanamento,
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata,
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto,
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è
respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini -
strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno per l'incarto N [...] (per corriere interno; in
copia)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Antonella Guarna
Data di spedizione:
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