B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-686/2019
Sen t en z a d e l 5 n o vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 11 gennaio 2019 / N (…)
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 21
novembre 2016,
i verbali d’audizione del 29 novembre 2016 (di seguito: verbale 1) e del 12
febbraio 2018 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
dell’11 gennaio 2019, notificata il 13 gennaio 2019 (cfr. avviso di
ricevimento), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo
e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché
l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso dell’8 febbraio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 11 febbraio 2019), per il cui tramite il ricorrente ha concluso
all’annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell’asilo
in Svizzera; in subordine alla pronuncia dell’ammissione provvisoria per
inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; altresì
ha presentato una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel
senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo con protestate tasse, spese e ripetibili,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 13 febbraio 2019 al
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che alla presente procedura si applica il diritto anteriore (cfr. Disposizioni
transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
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che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil, ha dichiarato di
aver lasciato il suo paese d’origine a causa di alcuni problemi con il
Criminal Investigation Department (CID); che quest’ultimo, lavorando come
autista, avrebbe effettuato dei trasporti per persone poi rivelatesi ex
combattenti delle “Tigri per la liberazione della patria Tamil” (LTTE), che lo
avrebbero esortato a divenire destinatario di alcuni fondi provenienti
dall’estero, tra le altre cose onde remunerarlo per le attività svolte in loro
favore; che in tale contesto egli sarebbe stato interrogato una prima volta
dal CID venendo rilasciato immediatamente; che in un’altra occasione, il
richiedente asilo sarebbe stato prelevato da casa da alcuni agenti del CID,
i quali lo avrebbero fatto salire su un furgone; che durante una sosta, egli
sarebbe però riuscito a dileguarsi, per poi nascondersi sino all’espatrio,
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che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici
interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica
interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono
essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì
necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in
particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o
falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone
consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta
dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le
allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al
contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli
eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
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vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha considerato
inverosimile l’integralità delle allegazioni dell’insorgente; che egli si
sarebbe segnatamente contraddetto in merito al momento nel quale
avrebbe iniziato a collaborare con le LTTE, circa il numero di versamenti
bancari ricevuti nonché a proposito del luogo nel quale si sarebbe nascosto
e delle successive ricerche da parte delle forze governative; che oltremodo,
parte delle circostanze chiave del secondo incontro con il CID sarebbero
apparse unicamente nel corso della seconda audizione, nonostante
l’insorgente avesse avuto modo di elencarle anche in precedenza,
che con ricorso, l’insorgente, dopo aver richiamato i fatti alla base del
procedimento, censura un errato ed incompleto accertamento dei fatti da
parte dell’autorità inferiore; che egli sarebbe stato molto sintetico nel corso
dell’audizione sulle generalità, la quale godrebbe di un valore probatorio
minimo; che le contraddizioni rimproverategli sarebbero imputabili al lungo
tempo trascorso tra le due audizioni; che risulterebbe rilevante il fatto
stesso di aver ricevuto versamenti dall’estero e non il numero dei predetti;
che i suoi timori sarebbero fondati; che sarebbe notorio come gli impegni
dello Sri Lanka nel fornire giustizia e verità in ordine ai crimini di diritto
internazionale commessi sarebbero di lenta attuazione, tanto che la legge
sulla la prevenzione del terrorismo non sarebbe ancora stata abolita,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che le contraddizioni nel racconto dell’insorgente sono effettivamente
molteplici e riguardano aspetti essenziali della sua domanda,
che in un primo momento l’insorgente ha infatti asserito di aver aiutato gli
ex appartenenti delle LTTE nella primavera del 2016 (cfr. verbale 1, pag.
7) allorché in seguito a collocato la consequenziale proposta di rimborso
tramite fondi esteri nella seconda metà del 2015 (cfr. verbale 2, pag. 11),
precisando poi, dopo la richiesta di chiarimenti dell’autorità inferiore, di aver
iniziato a collaborare con le persone in parola nel settembre 2015 (cfr.
verbale 2, pag. 19); che oltremodo, a seconda delle versioni il numero di
versamenti di cui avrebbe beneficiato è totalmente incongruente, avendo
egli dapprima parlato di 12/13 pagamenti (cfr. verbale 1, pag. 8) e poi di 7/8
trasferimenti di denaro a suo nome (cfr. verbale 2, pag. 9); che la questione
non è certo secondaria né tantomeno può essere imputata ad una svista,
dal momento che in entrambi i casi l’insorgente ha quantificato in maniera
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precisa il numero dei medesimi; che pure i diversi resoconti quo al secondo
presunto incontro con il CID paiono inconciliabili, stante il fatto che nel
corso dell’audizione sulle generalità l’insorgente ha affermato di essere
stato prelevato da casa e fatto accomodare su di un furgone bianco, nel
quale sarebbe rimasto sino ad una sosta nel corso della quale si sarebbe
dato alla fuga (cfr. verbale 1, pag. 8), versione ben diversa da quanto
dichiarato in seguito, ossia di essere originariamente stato condotto in una
casa disabitata ove avrebbe subito atti vessatori sottraendosi solo in
seguito alle autorità, seppur nelle medesime circostanze di cui sopra (cfr.
verbale 2, pag. 9); che nemmeno quando addotto a proposito della
successiva latitanza risulta concorde, avendo l’interessato dapprima
affermato di essersi rifugiato presso un suo amico di nome Ravi a Nallur
(Jaffna) per oltre un mese prima di spostarsi a Watale (cfr. verbale 1, pag.
4 e 8) ed in seguito di essersi recato a Watale da un certo Kadhr il giorno
stesso della fuga (cfr. verbale 2, pag. 10 e 19); che da ultimo ma non per
importanza, si rilevi come anche la collocazione temporale delle
successive supposte ricerche presso il domicilio non sia lineare, differendo
di diversi giorni rispetto agli eventi a margine (cfr. verbale 1, pag. 8 e
verbale 2, pag. 20),
che su tali presupposti i predetti indicatori di inverosimiglianza non si
possono certo imputare alle generiche giustificazioni invocate in sede
ricorsuale,
che in definitiva, si può partire dall’assunto che la versione dell’insorgente
non ossequi i succitati criteri di cui all’art. 7 LAsi,
che d’altra parte, la sola appartenenza all’etnia Tamil e il deposito di una
domanda d’asilo all’estero non sono elementi di rischio sufficienti per
giustificare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi
dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come
sentenza di riferimento] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
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che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa
dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l’insorgente avversa subordinatamente anche
tale conclusione, ritenendo dover far fronte a rischi concreti in caso di
rimpatrio, aggravati dalla recente crisi istituzionale che avrebbe colpito il
paese,
che ad ogni modo, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu
elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso lo
Sri Lanka,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì non vi
sono indizi – non avendo egli reso verosimile di essere effettivamente in
pericolo nel suo Paese – per ritenere che l’interessato possa essere
esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in
relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora Tamil non
basta infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani o
degradanti per ammettere l’inammissibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid.
10.4),
che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi
in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI),
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che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il
governo di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale
(cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.1),
che la crisi istituzionale che ha avuto luogo nel terzo trimestre del 2018 non
modifica tale assunto, essendosi la situazione stabilizzata (cfr. sentenze
del Tribunale D-4010/2019 del 21 agosto 2019 e D-2807/2018 del 7 maggio
2019 consid. 9.5),
che nella già citata E-1866/2015 il Tribunale ha altresì proceduto
all’attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24
confermando che l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente
esigibile in tutta la provincia Settentrionale ad eccezione della regione del
Vanni (per la regione del Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016
del 16 ottobre 2017) qualora i criteri individuali dell’esigibilità siano dati (in
particolare l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la
possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla
copertura dei bisogni elementari [cfr. consid. 13.3.3]),
che in specie, il ricorrente proviene dal distretto di Jaffna, nella provincia
Settentrionale, e non vi è da dubitare quanto al fatto che egli (come del
resto non contestato in sede ricorsuale) adempia ai suddetti requisiti; che
infatti, l’insorgente può contare sulla presenza di un’ampia rete famigliare
nella provincia e su di una pluriennale esperienza professionale
corroborata da formazione scolastica,
che inoltre, l’interessato gode di buona salute e non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi medici che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2
consid. 9.3.2),
che in considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento
del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione
all’art. 44 LAsi),
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
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che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: