Corte IV
D-6867/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Hans Schürch, Gérald Bovier,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Armenia, alias
B._______, Armenia, e
C._______, Armenia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 agosto 2003 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6867/2006
Fatti:
A.
Il 15 luglio 2003, A._______ e suo figlio, cittadini armeni di Erevan,
hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A._______ ha
dichiarato, in sostanza, che i suoi motivi d'asilo sarebbero legati alle
elezioni presidenziali del 26 maggio 2003 in Armenia. Suo marito le
avrebbe detto di avere avuto dei problemi in relazione ad una notevole
somma di denaro. Dopo le elezioni presidenziali sarebbero comparse
a casa sua tre persone a lei sconosciute ed avrebbero parlato con suo
marito e suo cognato. Quest'ultime sarebbero tornate dopo otto o nove
giorni a cercare nuovamente suo marito e suo cognato, che nel
frattempo sarebbero spariti. Successivamente, queste persone
sarebbero andate quasi giornalmente a cercarli. La notte del
19 giugno 2003, suo marito sarebbe tornato a casa e sarebbe stato
rapito poco dopo dalle stesse persone. Il giorno seguente, suo
cognato di nome D._______, avrebbe portato l'interessata insieme a
sua sorella, suo fratello e suo figlio a Ichevan. Per il timore di subire
delle rappresaglie dalle succitate persone, l'interessata e suo figlio
sarebbero espatriati insieme a suo fratello l'11 luglio 2003.
B.
Il 5 agosto 2003, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di
seguito, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio
ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia
l'Armenia, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 3 settembre 2003, l'interessata e suo figlio, hanno inoltrato ricorso
dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA)
contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via
principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione
dell'asilo nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno
altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
D.
Il 29 settembre 2003, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
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amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
agli insorgenti il versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA,
nonché art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco,
ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
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4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato come
inverosimile l'insieme delle allegazioni di A._______, siccome, in data
26 maggio 2003, non si sarebbero svolte le elezioni presidenziali, ma
quelle parlamentari e la stessa avrebbe altresì costruito tutto il suo
racconto intorno alla data di tale avvenimento. Si sarebbe altresì
corretta in occasione dell'audizione federale, dopo che suo fratello era
già stato confrontato con tale divergenza. Inoltre, non sarebbe
necessario discutere gli altri elementi d'inverosimiglianza, visto che i
suoi motivi d'asilo sarebbero manifestamente irrelevanti, ritenuto che i
pregiudizi sollevati dalla medesima sarebbero evidentemente da
imputare a dei terzi, per i quali lo stato armeno non sarebbe
responsabile. Peraltro, A._______ avrebbe avuto la possibilità di
denunciare questi avvenimenti alle autorità. Oltre a ciò, non vi
sarebbero indizi agli atti idonei a dimostrare che le autorità avrebbero
rifutato delle misure di protezione agli insorgenti. In aggiunta, non
sarebbe chiaro, dalle allegazioni presentate, come A._______ possa
dedurre un pericolo per lei e suo figlio, in seguito al rapimento di suo
marito. Infatti, le minacce espresse da quest'ultimi sarebbero
solamente state dirette verso suo marito. Infine, l'UFM ha concluso che
le allegazioni presentate non adempiono i requisiti per il
riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5.2 Nel gravame, A._______ ha dichiarato di confermare quanto
esposto in procedura di prima istanza. Avrebbe sbagilato la data delle
elezioni presidenziali, perché sotto choc, considerato tutto quello che
le era successo. Inoltre, non avrebbe partecipato alle elezioni, visto
che avrebbe un figlio molto vivace. Peraltro, le autorità non
interverrebbero nella questione a cui sarebbe confrontata, in quanto,
da un lato, non sarebbe un problema loro e, dall'altro lato, le faccende
di suo marito sarebbero probabilmente legate ad un affare illegale.
Infine, ha allegato che, in caso di rientro in patria, sarebbe oggetto,
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insieme a suo figlio ed a suo fratello, di persecuzioni da parte di terzi,
senza potere contare su un intervento da parte delle autorità statali.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più
verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e
non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dagli
insorgenti in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise
affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di
seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM che le
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stesse risultano inconsistenti su diverse circostanze essenziali. Giova
altresì osservare che i ricorrenti si limitano a mere congetture, non
fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento al timore di
persecuzione da parte di terzi. Basti rilevare che A._______ nel corso
della procedura di prima istanza, ha più volte ribadito di essere
coinvolta in questa faccenda insieme a suo figlio a causa di suo marito
e suo cognato ([...]). Ora, se veramente tale faccenda avesse coinvolto
tutta la famiglia, non sarebbero di certo espatriati soltanto la
ricorrente, suo figlio e suo fratello, bensì anche sua sorella e suo
cognato D._______, essendo quest'ultimo, peraltro, insieme a suo
marito, socio al 40% di una fabbrica di latte ad Erevan ([...]) e quindi
sufficientemente benestante per permettersi il viaggio. Peraltro, fino ad
oggi, quest'ultima non ha versato agli atti alcun elemento probatorio
per corroborare la sua storia. Oltre a ciò, la stessa non ha neanche
approfondito nei dettagli con suo marito, suo fratello, oppure suo
cognato la problematica che li coinvolgeva ed in particolare circa il
datore di lavoro delle tre persone che continuavano a presentarsi a
casa loro ([...]). In aggiunta, non soccorre A.______ l'affermazione
ricorsuale, secondo cui si sarebbe sbagliata sulle date delle elezioni
presidenziali e parlamentari, essendo stata sotto choc per gli
avvenimenti vissuti. Infatti, ella abitava nella stessa casa con suo
marito, suo fratello, sua sorella e suo cognato ([...]), artefici della
campagna elettorale, ragione per cui doveva essere al corrente dei
fatti e non poteva sbagliarsi su questo punto. Per di più, risulta
impossibile che suo marito sia stato contattato all'inizio di marzo 2003
([...]) per partecipare alla campagna elettorale per le elezioni
presidenziali di E._______, dato che, dopo il primo turno di voto del
19 febbraio 2003, erano rimasti soltanto due candidati, ovvero Stepan
Karen Demirchian e il futuro presidente Robert Sedrak Kocharian. Per
conseguenza, le allegazioni presentate dagli insorgenti non possono
essere considerate verosimili. Inoltre, non v'è ragione di ritenere che i
ricorrenti non possano ricevere nel loro Paese un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro
confronti da parte di terzi. Infine, giova rilevare che i motivi d'asilo fatti
valere nell'ambito della procedura in esame sono, ad ogni buon conto,
palesemente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
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8.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Armenia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
9.1.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
gli autori del gravame possano essere esposti in caso di rimpatrio al
rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte
disposizioni. In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un
insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo
d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura.
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9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile se, nello Stato d'origine o di provenienza, lo
straniero viene a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o
emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto
deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvo i casi di cui l'art.
83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del 20 maggio 2002 pag.
3433 [FF 2002 3433]).
9.2.1 Il TAF osserva nondimeno che in Armenia non vige attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale.
9.2.2 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano.
A._______ è giovane ed ha una certa conoscenza delle lingue. Inoltre,
il fratello di A._______ verrà anch'egli allontanato verso l'Armenia. Tale
provvedimento viene deciso in separata sede, tramite sentenza
odierna di questo Tribunale. Oltre a ciò, nulla esclude che la medesima
disponga ancora di una rete sociale in patria, segnatamente sua
sorella e suo cognato ad Ichevan. Ciò permetterà segnatamente di
garantire un sostegno non indifferente agli insorgenti, una volta
rientrati in patria. Essi non hanno, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dei ricorrenti in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato
reinserimento sociale nel loro Paese d'origine.
9.2.3 Inoltre, nonostante gli autori del gravame abbiano presentato
una domanda d'asilo più di cinque anni fa, non si giustifica di
esaminare se i medesimi si trovino in una grave situazione personale
ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del
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26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come
pure 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di
questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al
Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona
soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione
della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo
di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per
conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso agli insorgenti
esula dall'ambito procedurale della domanda d'asilo del caso di
specie.
9.2.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie.
9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, gli
insorgenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
11.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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