B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6879/2017
Sen t en z a d e l l ' 11 d i c emb r e 2 01 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Mia Fuchs;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…),
con il figlio
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…),
Eritrea,
entrambi rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 9 novembre 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ed il figlio D._______ hanno presentato
in Svizzera il 17 agosto 2017,
il verbale di audizione del 28 agosto 2017 con contestuale diritto di essere
sentiti in merito all'eventuale responsabilità dell'Italia per la trattazione della
loro domanda d'asilo (di seguito: verbale),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 9 novembre 2017, notificata il 28 novembre 2017 (cfr. risultanze pro-
cessuali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della do-
manda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha
pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia,
il ricorso del 5 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 6 dicembre 2017) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM
con il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione ed
al rinvio degli atti di causa per l'ottenimento da parte dell'Italia di garanzie
concrete ed individuali che i ricorrenti verranno ospitati in strutture ade-
guate; in subordine hanno concluso all'applicazione della clausola di so-
vranità da parte della SEM; altresì, essi hanno presentato una domanda di
sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura cautelare
urgente ai sensi dell'art. 56 PA, di concessione dell'effetto sospensivo al
ricorso e di esenzione dal pagamento anticipato delle presumibili spese
processuali con protestate tasse, spese e ripetibili,
i certificati medici del 4 dicembre 2017 e del 5 dicembre 2017 allegati al
ricorso,
il provvedimento supercautelare del 6 dicembre 2017 con il quale il Tribu-
nale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
7 dicembre 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del ri-
chiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 con-
sid. 3.1),
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
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che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione della banca dati centrale d'informazione visti (CS-
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VIS) che le autorità italiane hanno rilasciato agli interessati un visto valido
dal 7 aprile 2017 al 20 luglio 2017,
che ciò è pure stato confermato dalla richiedente stessa, la quale ha di-
chiarato che l'Ambasciata italiana ad Asmara le aveva rilasciato un visto
per fare curare suo figlio D._______ (cfr. verbale, pag. 6),
che il 7 settembre 2017, la SEM ha presentato alle autorità italiane compe-
tenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richie-
sta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III,
che l'Italia, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il
termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, ha tacita-
mente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda
di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia, peraltro non contestata dai
ricorrenti, è di principio data,
che non vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Du-
blino III),
che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU,
della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della
Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS
0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967
(RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Gre-
cia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non
venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ri-
corso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i
paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia
del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e
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Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novem-
bre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri con-
tro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33)
che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una pro-
cedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che nella fattispecie i ricorrenti contestano anzitutto la questione delle ga-
ranzie delle autorità italiane, a loro dire, non sufficientemente concrete,
che invero, esse non rispetterebbero appieno le esigenze poste dalla sen-
tenza Tarakhel contro Svizzera, in quanto costituirebbero più un'enuncia-
zione di principio che non una garanzia concreta che la ricorrente ed il figlio
verranno ospitati in strutture adeguate in Italia,
che nulla sarebbe dato sapere circa la struttura precisa di destinazione dei
ricorrenti in Italia, sulle condizioni materiali di accoglienza e sul rispetto
dell'unità familiare,
che pertanto la decisione impugnata dovrebbe essere annullata e gli atti
restituiti all'autorità di prime cure affinché acquisisca dall'Italia la garanzia
che essi verranno ospitati in strutture adeguate,
che in particolare, le autorità italiane dovranno indicare esattamente la
struttura precisa di destinazione, le condizioni materiali di accoglienza e
garantire concretamente che l'unità familiare verrà rispettata,
che con tale argomento i ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clau-
sola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettiva-
mente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pro-
cedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che con-
cretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità,
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che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano
la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Re-
golamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento
della domanda,
che qualora invece il trasferimento del richiedente nel paese di destina-
zione contravvenga all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3
Conv. tortura, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di so-
vranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9
consid. 8.2.1),
che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in
Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio
DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sopracci-
tata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera non
può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie
individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all'età dei
fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia; che in assenza di tali
garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione
dell'art. 3 CEDU,
che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie
fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati
con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto
riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia ri-
guardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia – in par-
ticolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del 15 feb-
braio 2016 – sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e con-
crete e ciò malgrado sia indicato unicamente l'aeroporto di destinazione e
non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5),
che tale giurisprudenza è pure stata confermata dalla CorteEDU con deci-
sione Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016,
30474/14, §34-35,
che nella fattispecie, il Tribunale constata che i ricorrenti, seppur
unicamente in seguito all'accettazione tacita, sono stati riconosciuti dalle
autorità italiane come «nucleo familiare» (cfr. comunicazione di riammis-
sione delle autorità italiane del 9 novembre 2017, atto A21/1); che inoltre,
in tale comunicazione, le autorità hanno riportato le generalità precise degli
stessi come pure il grado di parentela e le loro date di nascita (cfr. ibidem);
che tale comunicazione menziona pure esplicitamente che la famiglia sarà
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alloggiata conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015 e che i ricorrenti
dovranno recarsi all'aeroporto di F._______ e presentarsi all'«Ufficio di Po-
lizia di Frontiera» (cfr. ibidem),
che ai sensi della giurisprudenza sopracitata, tali garanzie risultano dunque
sufficientemente concrete ed individualizzate,
che ciò posto, va ritenuto che l'Italia ha fornito sufficienti garanzie concrete
ed individuali – di assicurare un alloggio adeguato all'età del bambino ed
alla preservazione dell'unità della famiglia conformemente alla sentenza
Tarakhel contro Svizzera – così da poter escludere una violazione
dell'art. 3 CEDU,
che proseguendo nell'analisi, va rilevato che i ricorrenti non hanno dimo-
strato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderli in carico
ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione
in violazione della direttiva procedura,
che inoltre, essi non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto
suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il
principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'osse-
quio dei suoi obblighi internazionali, riviandoli in un paese dove la loro vita,
integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove
rischierebbero di essere respinti in un tale paese,
che il Tribunale rileva in seguito che, come peraltro non censurato in sede
ricorsuale dagli insorgenti, lo stato di salute di D._______ non costituisce
neppure un ostacolo al loro trasferimento in Italia,
che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici co-
stituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali,
che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interes-
sato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar pre-
supporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una
prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito
del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti),
che in una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che
una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano
dei seri motivi di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti medici
adeguati nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio
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di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di sa-
lute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della
speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del
13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193),
che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie,
che invero, il bambino soffre di una malattia cronica che porta alla forma-
zione di importanti depositi di calcio sottocutanei e intramuscolari i quali
aumentano di volume e drenano materiale calcifico a livello cutaneo por-
tando a delle ulcerazioni della cute e sovrainfezione (cfr. certificato medico
della Dr.ssa med. G._______ del 5 dicembre 2017),
che la Dr.ssa med. G._______ ritiene importante che D._______ possa
rimanere in Svizzera almeno il tempo necessario da poter porre una dia-
gnosi definitiva ed instaurare una terapia efficace che lo porti ad una stabi-
lità clinica (cfr. ibidem),
che pertanto, una volta posta la diagnosi definitiva ed instaurata una tera-
pia efficace, non vi sono ulteriori ostacoli al trasferimento del ricorrente in
Italia,
che in tale Paese egli potrà continuare la terapia prescritta,
che è infatti notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture
mediche sufficienti,
che l'Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve inol-
tre provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sa-
nitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il
trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la ne-
cessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di
accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di as-
sistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza),
che del resto non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi
allo Stato in questione la situazione medica del ricorrente (cfr. art. 31 e 32
Regolamento Dublino III),
che a titolo abbondanziale va osservato che neppure il termine di trasferi-
mento di sei mesi previsto dall'art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III ha
iniziato a correre l'8 novembre 2017, momento nel quale è avvenuta l'ac-
cettazione tacita da parte delle autorità italiane della richiesta di prendere
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in carico gli interessati (cfr. atto A22/1), costituisce un ostacolo a che il tra-
sferimento avvenga dopo la diagnosi e l'instaurazione della terapia,
che in altre parole, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di
comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sa-
rebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o
all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che ad ogni modo, appartiene agli interessati sollevare l'eventuale viola-
zione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto di-
nanzi alle autorità dello Stato in questione,
che infine, gli insorgenti, chiedono che la SEM, considerate le condizioni di
salute di D._______, applichi in un'ottica umanitaria la clausola di sovranità
di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III,
che l'autorità di prime cure, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (di-
sposizione che come già rilevato concretizza in diritto interno svizzero la
clausola di sovranità) dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF
2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto
il potere d'esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unica-
mente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'ap-
prezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto
secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non
può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'au-
torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprez-
zamento,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo dei
ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento
Dublino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo dei richiedenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente
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all'art. 44 LAsi, posto che essi non possiedono un'autorizzazione di sog-
giorno in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 6 di-
cembre 2017 sono revocate,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le misure supercautelari pronunciate il 6 dicembre 2017 sono revocate.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: