Corte IV
D-6904/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Maurice Brodard, Robert Galliker,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 31 maggio 2002 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6904/2006
Fatti:
A.
Il 24 luglio 1989, l'interessato cittadino turco d'etnia curda con ultimo
domicilio a B._______ nell'omonimo distretto della provincia di
C._______, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. In
tale procedura ha dichiarato di essere stato fermato nonché picchiato
con pugni e calci, in data 20 giugno 1987, da dei gendarmi durante
una riunione dell'organizzazione D._______ a E._______, di cui sareb-
be stato un simpatizzante nel periodo tra il 1978 ed il 1980 e dal 1980
membro candidato nonché responsabile di F._______ (cfr. verbale
d'audizione del 28 agosto 1989 pag. 6). Il giorno seguente sarebbe
stato liberato ed avrebbero fatto sparire il suo dossier dietro pagamen-
to di una bustarella di TRL 3000000.- al Comandante dei militari di
G_______. da suo zio avvocato (cfr. verbali d'audizione del
28 agosto 1989 pagg. 3 e 4 nonché del 26 febbraio 1990 pag. 7). Il 17
o il 18 maggio 1989, mentre si trovava a H._______, avrebbe ricevuto
la notizia di essere ricercato dalla polizia, poiché quest'ultima, durante
un controllo, avrebbe trovato in possesso di due amici del materiale
propagandistico illegale, ovvero due libri curdi e tre cassette con musi-
ca curda di sua proprietà. Gli stessi sarebbero stati incaricati di ricon-
segnarli all'interessato, il quale li avrebbe prestati ad un certo
I._______ Il richiedente si sarebbe quindi recato ad J._______ e, dopo
un soggiorno di 45 giorni, sarebbe espatriato, in data 12 luglio 1989,
per il timore di essere arrestato dalle autorità statali (cfr. verbali d'audi-
zione del 28 agosto 1989 pag. 5 e del 26 febbraio 1990 pagg. 4 e 5).
B.
Il 30 giugno 1993, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR,
attualmente e di seguito UFM) ha stralciato dai ruoli la domanda
d'asilo del richiedente, essendo la stessa divenuta priva d'oggetto
dopo la dichiarazione di ritiro del medesimo del 27 maggio 1993, il
quale aveva ottenuto un permesso B in seguito al matrimonio con una
cittadina svizzera.
C.
Dall'unione matrimoniale del 7 maggio 1993 del richiedente e la
cittadina svizzera K._______, il 28 luglio 1993 è nato il figlio
L._______. In data 30 ottobre 1997, veniva pronunciato il divorzio dei
coniugi M._______. La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
inoltrata dall'interessato è quindi stata respinta dall'autorità cantonale
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di polizia degli stranieri, con decisione del 6 maggio 1999, in quanto
era venuto meno lo scopo del soggiorno, determinato unicamente dal
matrimonio con una cittadina svizzera. Il 20 ottobre 1999, il Consiglio
di Stato ha evaso il ricorso del richiedente e gli ha concesso un'ultima
possibilità per soggiornare in N._______ a condizione di tenere un
comportamento irreprensibile, di versare i contribuiti di mantenimento
a suo figlio e di estinguere in tempi ragionevoli il debito che aveva
contratto nei confronti dell'assistenza pubblica, in gran parte a causa
del mancato pagamento degli alimenti a L._______ Il permesso di
dimora dell'insorgente è quindi stato rinnovato fino al
6 novembre 2000. Il 20 novembre 2000, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha respinto la domanda di A._______ volta alla
proroga del suo permesso di dimora, in quanto, nonostante
l'ammonimento, egli non aveva rispettato le condizioni postegli nella
risoluzione governativa del 20 ottobre 1999. Tale decisione è cresciuta
in giudicato con la sentenza del Tribunale Cantonale amministrativo
ticinese del 16 maggio 2001 contro cui l'interessato non ha più
inoltrato ricorso.
D.
Il 28 giugno 2001, l'interessato ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Egli ha dichiarato di essersi assentato dalla
Svizzera per otto o nove mesi, prima di aver presentato la presente
domanda d'asilo, recandosi in Romania con l'intento di entrare
illegalmente in Turchia in ragione del decesso del fratello. Avrebbe
però cambiato idea per il timore di essere imprigionato, perseguitato e
ucciso, in quanto avrebbe lavorato sia in Svizzera che in Italia per
un'organizzazione denominata “O._______” che assomiglierebbe alla
Croce Rossa, per il fatto di essere curdo, per le ragioni già presentate
nell'ambito della prima domanda d'asilo, oppure senza un motivo
preciso (cfr. verbali d'audizione del 6 luglio 2001 pagg. 5 e 6 nonché
del 13 luglio 2001 pagg. 2 e 3). Infatti, da anni sarebbe membro di tale
istituzione ed avrebbe raccolto denaro, abiti e medicinali per poi
mandarli ai profughi curdi bisognosi nell'Iraq del nord. Inoltre, avrebbe
anche arruolato nuovi membri per tale organizzazione. Per di più, pur
non essendo simpatizzante, avrebbe avuto contatto con P._______,
responsabile del Q._______ per l'Italia, che abiterebbe in Svizzera, ed
avrebbe assistito a manifestazioni curde. Infine, non vorrebbe lasciare
la Svizzera, in quanto vorrebbe stare accanto a suo figlio (cfr. verbali
d'audizione del 6 luglio 2001 pagg. 5 e 6 nonché del 13 luglio 2001
pagg. 3 e 4).
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E.
Tramite decisione del 31 maggio 2002 (notificata all'interessato il
3 giugno 2002; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la suc-
citata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allonta-
namento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allon-
tanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. Inoltre, ha
tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
F.
Il 4 giugno 2002, l'interessato ha inoltrato dinanzi alla Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) un'istanza di ripristino
dell'effetto sospensivo.
G.
Con decisione incidentale del 7 giugno 2002, la CRA ha
temporaneamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento del
richiedente quale misura cautelare urgente, senza tuttavia restituire
l'effetto sospensivo. Ha altresì concesso un termine fino al
14 giugno 2002 per la consegna di un gravame cautelare ed ha
ricordato all'insorgente che un eventuale gravame completo andava
inoltrato entro la scadenza del termine ricorsuale previsto per il
3 luglio 2002.
H.
Il 14 giugno 2002, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA
contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della deci-
sione impugnata, la concessione dell'asilo e nuovamente il ripristino
dell'effetto sospensivo.
I.
Con decisione incidentale del 9 luglio 2002, la CRA ha deciso di
mantenere la misura cautelare urgente della sospensione dell'ese-
cuzione dell'allontanamento del ricorrente invitando altresì lo stesso a
versare, entro il 24 luglio 2002, un anticipo di CHF 600.- a copertura
delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammis-
sibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo.
J.
Il 15 luglio 2002, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
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K.
Il 7 luglio 2003, la CRA ha invitato l'autorità inferiore a presentare una
risposta al ricorso.
L.
Nella sua risposta del 14 luglio 2003, l'UFM ha proposto la reiezione
del gravame.
M.
Il 30 agosto 2005, l'insorgente è stato fermato dalla polizia cantonale
del R._______ in seguito ad un mandato d'arresto (cfr. atto B 31/3) per
mancato pagamento degli alimenti per suo figlio.
N.
Con scritto del 21 maggio 2008, l'insorgente ha sollecitato una sen-
tenza finale.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commis-
sioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei
dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale
(art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
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d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco
ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato irrilevanti ed
infondati i motivi d'asilo del richiedente. Infatti, egli non avrebbe a
temere alcun pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di rientro a
B._______, in quanto, secondo la richiesta presso l'Ambasciata di
Svizzera a C._______ in merito alla sua attività politica egli, già al
momento dell'espatrio, non risultava ricercato dalle autorità. Inoltre e
per quanto riguarda le sue attività in seno a “O._______” ed alla causa
curda in genere, dagli atti non emergerebbero indizi da cui dedurre
che le forze dell'ordine turche sarebbero interessate a perseguitarlo.
Peraltro, l'interessato non si sarebbe impegnato in una posizione
esposta. Di conseguenza, si potrebbe partire dal presupposto che le
autorità locali non abbiano preso conoscenza delle sue attività. Per di
più, la dichiarazione secondo cui gli aiuti umanitari sarebbero giunti ai
beneficiari tramite un membro del Q._______, non cambierebbe tale
valutazione, giacché non vi sarebbe alcun'indicazione che le autorità
in loco siano al corrente degli eventuali contatti del richiedente con il
Q._______. Oltre a ciò, l'interessato non avrebbe tuttora presentato
alcun mezzo di prova idoneo a provare un'imminente persecuzione
statale. Infine ed in merito all'allegata minaccia a causa della sua
etnia, le angherie subite dalla popolazione curda da parte delle
autorità turche sarebbero l'espressione della situazione generale nel
suo Paese. Inoltre, essendo nota l'esposizione dei curdi a vessazioni e
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svantaggi diversi, non si potrebbe concludere una persecuzione
statale diretta verso di lui. Infine, neppure la copia della richiesta di
adesione quale membro alla “O._______” potrebbe indurre ad un
diverso apprezzamento dei fatti. Di conseguenza, non adempirebbero
ai requisiti della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi i motivi
presentati dal richiedente. Inoltre, non vi sarebbero altresì degli
ostacoli individuali contro l'esecuzione dell'allontanamento visto che
l'interessato sarebbe in grado di esercitare il suo diritto di visita a suo
figlio anche dall'estero.
5.2 Nel gravame, l'insorgente ha dichiarato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo, che la richiesta sommaria di informazione presso la
rappresentanza svizzera a C._______ non sarebbe atta a ritenere
un'assenza di probabilità di violazione dei diritti fondamentali. Inoltre,
sarebbe noto alle autorità in materia d'asilo che i curdi militanti in seno
al Q._______ o ad altri movimenti paralleli, quali il D._______, dove il
ricorrente avrebbe attivamente collaborato, subirebbero ripercussioni e
la probabilità che egli venga perseguitato per vie parastatali, tramite
organizzazioni che affiancano lo Stato turco sarebbe ancora maggiore.
Peraltro, il ricorrente contesta il fatto che l'UFM abbia valutato
l'esistenza o meno della sua qualità di rifugiato avendo utilizzato una
ricerca sommaria, effettuata più di 12 anni prima della redazione della
decisione per determinare un rischio attuale. Oltre a ciò, egli non
avrebbe mai prodotto mezzi di prova falsi o falsificati e la motivazione
per la quale avrebbe chiesto asilo non sarebbe mai cambiata. Per di
più, avrebbe sempre richiesto la protezione contro probabili violazioni
dei suoi diritti fondamentali e non avrebbe mai dichiarato di essere
giunto in Svizzera per motivi economici o sociali. In aggiunta, l'UFM
avrebbe valutato il caso in questione facendo piena astrazione dalle
circostanze politiche attuali del suo Paese, basandosi su un
accertamento dei fatti lacunoso ed approssimativo. Inoltre, il ricorrente
avrebbe un figlio in Svizzera e un rimpatrio rappresenterebbe un
disastro affettivo per quest'ultimo. Per di più, sarebbe assolutamente
inverosimile l'idea che, qualora si procedesse al rimpatrio
dell'insorgente, quest'ultimo avrebbe le necessarie possibilità formali e
materiali per rendere regolarmente visita al proprio figlio. Pertanto, il
diniego dell'asilo all'autore del gravame implicherebbe quindi una
limitazione inammissibile ai sensi dell'art. 8 Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Infine, l'UFM non potrebbe
basare la sua decisione sulla denuncia di un responsabile di
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S._______ per minacce ed insulti da parte del ricorrente nei suoi
confronti, dando così all'insorgente già un giudizio finale, senza averlo
sentito in antecedenza.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non
conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni
sviluppate nella decisione impugnata.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile (art. 3 LAsi).
6.2 Colui che non adempie i requisiti della qualità di rifugiato al
momento della partenza dal suo Paese, non può invocare motivi gravi
relativi a persecuzioni anteriori (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2000 n. 2
consid. 8b).
6.3 L’esistenza di una schedatura di tipo politico giustifica di principio
il timore di un richiedente l’asilo turco d’essere esposto a future
persecuzioni in caso di rimpatrio (GICRA 2005 n. 11 consid. 5).
6.4 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecu-
zione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né
un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della
qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione ade-
guata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della
protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una
protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo
(GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un
carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo
di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi
di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato
adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richie-
dente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo
Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile
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d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed
efficienti (GICRA 2006 n. 18).
7.
7.1 Nella fattispecie e contrariamente a quanto sollevato in sede di ri-
corso dall'insorgente, l'UFM, in data 2 ottobre 1990, ha presentato una
richiesta dettagliata all'Ambasciata di Svizzera a C._______ in merito
ai motivi d'asilo già presentati dal ricorrente a suo tempo durante la
prima procedura d'asilo. In particolare, lo stesso Ufficio ha fornito un
riassunto preciso dei fatti esposti dall'insorgente ed ha chiesto in modo
circostanziato alla rappresentanza elvetica in loco di contattare l'avvo-
cato del ricorrente per confermare le sue allegazioni, di verificare se lo
stesso risultava ricercato e, se del caso, di fornire ulteriori dichiarazio-
ni in merito. Nella risposta dell'11 dicembre 1990 la rappresentanza
svizzera in Turchia ha dichiarato che non esisterebbe alcuna iscrizione
nel registro per questioni penali o politiche a nome del ricorrente. Inol-
tre, non sarebbe stato attuato un divieto di emissione del passaporto
per lo stesso e non vi sono indizi che quest'ultimo sia stato fermato
presso il posto di polizia di E._______ / B._______/ C._______ nel
giugno 1987 ed il Ministero pubblico di B._______ non avrebbe nean-
che preso provvedimenti in merito. Per di più, confrontato con le risul-
tanze del rapporto dell'Ambasciata Svizzera a C._______, il ricorrente
ha ammesso di essere stato al corrente di non essere ricercato in Pa-
tria (cfr. verbale d'audizione del 13 luglio 2001 pag. 3). Pertanto e visto
il fatto che tuttora non è stato versato agli atti di causa alcun mezzo di
prova idoneo a confermare i fatti esposti dal ricorrente, codesto Tribu-
nale non può che considerare che già nel momento della presentazio-
ne della prima domanda d'asilo, il 26 luglio 1989, l'insorgente non do-
veva temere alcunché in caso di rimpatrio circa eventuali persecuzioni
a causa delle sue attività in seno alla D._______. Per quel che concer-
ne il motivo relativo alla sua collaborazione con l'organizzazione
“O._______”, egli non ha fornito alcun ulteriore mezzo di prova in sede
di ricorso atto ad invalidare l'argomentazione dell'UFM su questo pun-
to. Basti rilevare che egli non è stato in grado di dimostrare di essersi
trovato in una posizione esposta e quindi nota alle autorità turche. Ol-
tre a ciò, non ha fornito l'originale del modulo d'iscrizione e non è riu-
scito nemmeno a corroborare le sue allegazioni, secondo cui sarebbe
membro di tale organizzazione dal 1995 o dal 1996 e dovrebbe ripete-
re annualmente la relativa procedura d'iscrizione (cfr. verbale d'audi-
zione del 13 luglio 2001 pag. 3). Inoltre, l'argomentazione secondo cui
nel suo Paese d'origine andrebbe incontro a delle persecuzioni a cau-
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sa della sua etnia curda non merita considerazione, in quanto il mero
fatto di essere curdo non implica necessariamente una persecuzione
statale o parastatale nei suoi confronti (cfr. considerando 9.3.1 della
presente sentenza). Infatti, il ricorrente non è riuscito a corroborare
l'allegata incapacità delle autorità turche di accordargli un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi
confronti. A tal proposito, va rammentato che egli stesso ha dichiarato
di avere ancora vari membri della sua famiglia in Patria, i quali, insie-
me al ricorrente stesso, hanno ottenuto l'aiuto dei militari, nonostante
la loro appartenenza all'etnia curda, quando dei contadini turchi inva-
sero i loro terreni nel 1982 per impadronirsene illegalmente (cfr. verba-
le d'audizione del 28 agosto 1989 pag. 3). Di conseguenza, dagli atti di
causa non vi sono elementi né per ritenere che le autorità statali in
loco, perseguitino il ricorrente in ragione della sua etnia, né per sup-
porre che rifiutino, se opportunamente sollecitate, di accordargli una
protezione adeguata in caso di necessità. Per di più, non soccorre l'in-
sorgente la censura ricorsuale secondo cui l'UFM avrebbe pure basato
la sua decisione tenendo conto della denuncia di un responsabile di
S._______ per minacce ed insulti subiti dal ricorrente, in quanto tale
evento è stato considerato unicamente per togliere l'effetto sospensi-
vo, ove la CRA è intervenuta prontamente sospendendo l'esecuzione
dell'allontanamento tramite misura cautelare urgente (art. 56 PA). Visto
quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
considerato i motivi presentati dal ricorrente come non realizzanti le
condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.
7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di
questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
8.1 Il diritto di soggiorno in base al principio dell'unità della famiglia
espresso all'art. 8 CEDU presuppone un legame familiare vissuto ed
intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale -
inoltre - dev'essere titolare di un diritto di soggiorno certo in Svizzera
(ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") ovvero in caso di cittadinanza
svizzera, ma anche di possesso di un permesso di dimora o di sog-
giorno basato su una pretesa giuridica (v. Sentenza del Tribunale fede-
rale 2C_758/2007 consid. 5.1 del 10 marzo 2008, 2C_80/2007
consid. 2.2 del 25 luglio 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 del
13 febbraio 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 del 3 gennaio 2007; Deci-
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sioni del Tribunale federale [DTF] 130 II 281 consid. 3.1 pag 261, DTF
126 II 335 consid. 2a pag. 339 e pag. 382 e segg., DTF 125 II 633
consid. 2e pag. 639, DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364 e relativi rife-
rimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 3 consid. 3.1-3.3; GICRA
2002 n. 7 consid. 5b/bb, GICRA 2001 n. 21 consid. 8c/bb; sentenza del
TAF D-6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Alla protezione giu-
sta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il
coniuge ed i figli minorenni. Secondo la giurisprudenza di codesto Tri-
bunale, anche il concubino che forma con il rifugiato una comunità du-
revole analoga al matrimonio può beneficiare di tale protezione
(GICRA 1993 n. 24; inoltre art. 1a lett. e dell'Ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali del 11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311], secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i part-
ner registrati). Inoltre, vengono compresi dall'art. 8 CEDU anche i rap-
porti tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo im-
portante in seno alla famiglia. Come vita familiare estesa, gli organi di
Strasburgo hanno altresì riconosciuto il rapporto tra nonni e abiatici, zii
e nipoti nonché tra fratelli. Nei rapporti dei familiari all'infuori del nu-
cleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone
- oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto - un rapporto di dipen-
denza (cfr. la Sentenza del Tribunale federale 2A.145/2002 del
24 ottobre 2002 consid. 3.2-3.5, DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14,
DTF 120 Ib 257 consid. 1d-f pag. 26 segg.).
8.2 La questione a sapere se una persona può prevalersi del-
l'art. 8 CEDU sopraevocato è, per principio, competenza dell'autorità
cantonale di polizia degli stranieri, alla quale la persona interessata è
tenuta ad avanzare la domanda per il rilascio di un permesso di dimo-
ra. Infatti, è all'autorità di polizia degli stranieri che spetta l'esame del-
l'esistenza delle condizioni per il rilascio di suddetto permesso
(v. DTF 122 II 1 e relativi riferimenti; GICRA 2001 n. 21 consid. 8d,
GICRA 2001 n. 24 consid. 6, GICRA 2000 n. 30 consid. 4; sentenza
del TAF D-8007/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 7.2; D-6582/2006
del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Se il richiedente ha già inoltrato dinan-
zi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza per il rilascio di dimo-
ra, dopo il respingimento della domanda d'asilo, l'UFM non deve pro-
nunciare l'allontanamento; se è invece già stato il caso, il Tribunale può
annullare la decisione, in seguito ad un esame pregiudiziale sulla sus-
sistenza, di massima, di un diritto al rilascio di un permesso di dimora
ai sensi dell'art. 8 CEDU (GICRA 2001 n. 24 consid. 9-11).
Pagina 11
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8.3 Nella fattispecie, dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha
inoltrato un'istanza dinanzi all'autorità competente di polizia degli
stranieri tendente al rilascio di un permesso di dimora. La stessa è
stata respinta. In siffatte circostanze e conto tenuto di quanto esposto
ai considerandi precedenti (consid. 8.1 e 8.2), l'esame dell'applica-
zione dell'art. 8 CEDU esula dalla competenza di codesto Tribunale, il
quale nel caso di specie non è, di principio, nemmeno tenuto ad
esaminare se per il ricorrente sussiste in generale un diritto ai sensi
della suddetta norma.
8.4 Ritenuto quanto precede, il ricorrente non adempie le condizioni in
virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare
l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 come anche 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1).
9.
9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di
queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LStr).
9.2
9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7.1 del presente giudi-
zio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Turchia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio-
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massi-
ma del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rim-
patrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli.
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Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri
termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concor-
danti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si
ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu-
zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.3
9.3.1 Inoltre, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della po-
polazione nella totalità del territorio nazionale.
9.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è
giovane ed ha una formazione quale meccanico d'auto ed una certa
esperienza professionale quale contadino ed ausiliario di cucina. Inol-
tre, dispone di una rete sociale in Patria, segnatamente sua madre, un
fratello e tre sorelle a B._______ ed una sorella a C._______. Oltre a
ciò, la sua famiglia è proprietaria di un terreno di notevoli dimensioni di
70000 m² a T._______. Peraltro, non ha, altresì, preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'am-
missione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circo-
stanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale
nel suo Paese d'origine.
Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato una domanda d'asilo
più di vent'anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi
in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della,
nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il do-
micilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati
art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale
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esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo
l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale
permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da
almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è
sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha
dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale
concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito proce-
durale del caso di specie.
9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità del-
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorren-
te, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontana-
mento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
11.
Avendo il TAF statuito nel merito, la richiesta di ripristino dell'effetto so-
spensivo ai sensi dell'art. 55 PA è divenuta priva d'oggetto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse
sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricor-
rente il 15 luglio 2002.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 15 luglio 2002, è computato
con le spese processuali.
3.
La presente sentenza è indirizzata:
- al rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per cor-
riere interno; in copia)
- a U._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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