Corte IV
D-6913/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
Giudice Vito Valenti (presidente del collegio), Hans
Schürch e Gérald Bovier
cancelliera Ilaria Tassini Jung.
A._______, Kirghizistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
la decisione del 5 ottobre 2007 in materia di non entrata
nel merito, allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6913/2007
Fatti:
A.
L'interessato ha depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera il
19 settembre 2001. Il 30 agosto 2002, l'UFM (allora Ufficio federale dei
rifugiati, UFR) ha respinto detta domanda e ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Kirghizistan. Il ricorso interposto contro
tale decisione dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo (CRA) il 19 settembre 2002 è stato dichiarato inammissibile con
sentenza del 5 novembre 2002 (mancato versamento dell'anticipo
sulle presumibili spese processuali richiesto dalla CRA poiché il
ricorso appariva a priori sprovvisto di probabilità d'esito favorevole). Il
10 gennaio 2003, l'interessato si è reso irreperibile.
B.
Il 20 agosto 2007, l'interessato ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di
rilievo (cfr. verbali d'audizione del 10 e del 27 settembre 2007), d'aver
lasciato la Svizzera al termine della prima procedura d'asilo e d'aver
vissuto illegalmente in diversi Paesi (la Turchia, l'Ucraina, la Russia e
l'Armenia o, secondo un'altra versione, la Turchia, l'Azerbaigian e
l'Ucraina) fino al [...], data del suo rientro in patria. Avrebbe voluto farsi
rilasciare, con l'aiuto del suo avvocato, un nuovo passaporto quello
vecchio interno gli sarebbe stato confiscato [...] per i motivi indicati nel
corso della prima procedura d'asilo ma la sua richiesta sarebbe stata
respinta. Il suo avvocato avrebbe pure dovuto informarsi sull'indagine
promossa nel [...]. Il legale gli avrebbe comunicato che la procedura
penale sarebbe tuttora pendente e che avrebbe dovuto presentarsi in
polizia per chiarimenti. Avrebbe temuto che le autorità gli avrebbero
voluto accollare la responsabilità, anche perché ebreo, di un delitto
compiuto [...] dalla polizia stessa, motivo per cui avrebbe deciso di
lasciare nuovamente il suo Paese d'origine. Sarebbe espatriato quattro
giorni dopo il suo rientro in Kirghizistan. Temerebbe, inoltre, d' essere
ucciso da fanatici musulmani. L'interessato ha esibito, a comprova
dell'asserito rientro in patria, un modulo di convocazione non
compilato che gli sarebbe stato consegnato dal suo avvocato.
C. Il 5 ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della domanda in
esame (art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31]). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
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l allontanamento dell interessato dalla Svizzera nonché l esecuzione
dell allontanamento verso il Kirghizistan siccome lecita, esigibile e
possibile.
D.
L'11 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha
chiesto, in via principale, l annullamento della decisione impugnata e
la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, il
riconoscimento della qualità di rifugiato o la concessione dell'ammis-
sione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
Nel caso di specie, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto
attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel
merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia
stata pronunciata a ragione o a torto. La cognizione del TAF è, per
contro, completa in materia d'allontanamento e d'esecuzione
dell'allontanamento (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale
del 18 ottobre 2007 D-4165/2007 consid. 2 e relativo riferimento).
3.
Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie
le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
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4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima
procedura d'asilo è definitivamente conclusa. Ha inoltre osservato che
l'interessato non ha addotto nuovi motivi suscettibili di giustificare
un'entrata nel merito della sua seconda domanda d'asilo. Egli non ha
reso plausibile né il suo rientro in patria né i fatti che vi sarebbero
accaduti, altresì riconducibili a quanto già dichiarato in occasione della
prima procedura d'asilo. Da un lato, non è plausibile che l'interessato,
per rientrare in patria, abbia potuto attraversare diversi Paesi, secondo
le versioni la Turchia, l'Armenia, l'Azerbaigian, l'Ucraina, la Russia e il
Kazakistan, viaggiando con mezzi pubblici e transitando da regolari
posti di frontiera senza mai venire controllato né fermato dalle autorità
doganali di tali Paesi. Dall'altro lato, le nuove allegazioni riguardanti i
fatti che sarebbero accaduti in patria risultano poco circostanziate e
dunque inconsistenti, segnatamente sul momento in cui l'interessato
avrebbe incontrato per la prima volta il suo avvocato in patria e sul
numero di tali incontri. Per quanto attiene all'esibito modulo di
convocazione non compilato, esso è inidoneo dal punto di vista
probatorio non figurandovi né l'identità del convocato né la firma di un
funzionario né una qualsiasi data. Infine, non emergono elementi che
si oppongono alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento
dell'interessato nel suo Paese d'origine.
5.
Nel ricorso, l'insorgente fa valere che il documento che gli è stato
consegnato dal suo avvocato dimostra il suo rientro in patria. Sostiene
che nonostante l'esito negativo della sua prima domanda d'asilo, in
patria la polizia vuole incriminarlo per un delitto commesso da
poliziotti. Inoltre, in un Paese dominato da fanatici musulmani un ebreo
come lui sarebbe in pericolo. Peraltro, pure la rappresentante
dell'istituzione di soccorso presente all'audizione principale è
dell'avviso che si debba entrare nel merito della domanda d'asilo in
esame.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la
domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel
Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non
emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la
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qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria.
7.
7.1 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con una decisione cresciuta in
giudicato.
7.2 Questo Tribunale considera, altresì, che le allegazioni del
ricorrente in merito agli eventi che si sarebbero verificati dopo la
conclusione della prima procedura d'asilo, e che l'avrebbero indotto ad
espatriare nuovamente, non sono propri a giustificare un'entrata nel
merito della sua seconda domanda d'asilo, come rettamente rilevato
nell'impugnata decisione. Dette allegazioni s'esauriscono in mere
affermazioni di parte, imprecise e non corroborate da alcun elemento
della benché minima consistenza. Basti ancora rilevare che se fosse
effettivamente stato ricercato dalle autorità per le ragioni indicate nella
prima procedura d'asilo, non è minimamente credibile che l'insorgente
sia rientrato in patria, dopo anni di soggiorno all'estero, al solo scopo
di farsi rilasciare un nuovo passaporto e d'ottenere delle informazioni
sulla procedura penale che sarebbe stata promossa nei suoi confronti
[...]. A tal fine avrebbe potuto rivolgersi dall'estero al suo avvocato in
patria. Inconsistenti sono pure i generici timori d'esposizione a
persecuzioni dovute alla sua origine ebrea, considerato che mal si
comprenderebbe allora l'evocato spontaneo rientro in patria. È peraltro
noto, sia rilevato per sovrabbondanza, che in Kirghizistan la libertà di
religione è garantita dalla Costituzione e dalla legge ed è
generalmente rispettata (v. U.S. Department of State, International
religious freedom Report 2007). In siffatte circostanze, non v'è quindi
ragione di ritenere che la sola appartenenza alla minoranza ebrea in
Kirghizistan sia suscettibile d'esporre il ricorrente a delle persecuzioni
contro le quali non potrebbe ottenere un'appropriata protezione da
parte delle autorità statali. Infine, non soccorrono il ricorrente né il
documento esibito nella presente procedura che non non è
compilato e che nulla dimostra quanto ai timori manifestati
dall'insorgente stesso né la generica ed immotivata osservazione del
rappresentante dell'istituzione di soccorso nell'attestato del 27
settembre 2007, secondo cui i timori espressi dal ricorrente sono
fondati.
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8.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
Per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio, non v'è
ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30) e l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement).
11.
La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS
142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement.
Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono
essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso
della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni.
11.1 Nel caso concreto, e pure per i motivi indicati al considerando 7
del presente giudizio, alcun elemento di cui agli atti di causa consente
di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio
reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art.
3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme
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d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, riguardo ad un
pericolo d'esposizione personale in Kirghizistan ad atti o fatti che si
ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai
sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la
situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa
sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU
(v. GICRA 1995 n. 12 consid. 10 pag. 110 e segg.).
11.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata,
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è lecita.
12.
Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti
in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo
allontanamento (art. 14a cpv. 4 LDDS).
12.1 Va rilevato che, come noto, in Kirghizistan non sussiste
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità
del territorio nazionale.
12.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente ha una certa
formazione ed esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del
10 settembre 2007 pag. 2) e oltre alla sua madrelingua (il russo)
conosce pure il kirghiso (passivo) e un poco il tedesco. Peraltro, nel
ricorso l'insorgente non ha preteso che il suo stato di salute s'oppone
alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici (v. sulla
questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le
condizioni per formulare una prognosi favorevole con riferimento
all'effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del
ricorrente nel suo Paese d'origine.
12.3 Da quanto esposto, consegue che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Kirghizistan deve ritenersi ragionevolmente
esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto
di questione.
13.
Infine, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio. Considerato, altresì, che
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nessun ostacolo d'ordine tecnico si oppone al rientro in Kirghizistan,
l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile
(art. 14a cpv. 2 LDDS).
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
15.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso
era privo di probabilità d esito favorevole, la domanda d assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è respinta.
16.
Visto l esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N_______)
- B._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Ilaria Tassini Jung
Data di spedizione:
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