B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6923/2017
Sen t en z a d e l 7 d i c emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jeannine Scherrer Bänziger, Nina Spälti Giannakitsas,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profoghi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 7 novembre 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, cittadino eritreo di etnia tigrina, è nato e cresciuto ad Antore,
nella regione di Gash Barka. Nel corso della permanenza nel paese d’ori-
gine avrebbe frequentato nove anni di scuola dapprima proprio ad Antore
ed in seguito a Barentu. Dopo aver completato la nona classe nel maggio
del 2013 egli si sarebbe dedicato ad attività lavorative per sostenere eco-
nomicamente i famigliari. In detto contesto il richiedente asilo non sarebbe
mai stato convocato al servizio militare né lo avrebbe integrato. Ciò nono-
stante, il regolare svolgimento di razzie e la sua situazione personale, che
lo vedeva privo di tessera studente da utilizzare come lasciapassare, lo
avrebbero l’interessato a lasciare il paese illegalmente nell’ottobre del
2014. Dopo l’espatrio, egli avrebbe appreso che le autorità locali (Mmhdar)
avrebbero chiesto informazioni ai famigliari circa le ragioni della sua as-
senza da scuola.
Il 3 agosto 2015, l’interessato ha depositato una domanda d’asilo presso il
Centro di registrazione e di procedura di Chiasso.
B.
Con decisione del 7 novembre 2017, notificata il 9 novembre 2017 (cfr.
atto A25), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha re-
spinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente l’allon-
tanamento dell’interessato dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione sic-
come lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 7 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 8
dicembre 2017) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via
principale egli ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato per
motivi soggettivi insorti dopo la fuga. In primo subordine ha chiesto la ritra-
smissione degli atti alla SEM per un nuovo esame sul punto di questione
della qualità di rifugiato, in particolare in relazione alla rilevanza dei motivi
a norma dell’art. 3 LAsi. In via ancor più subordinata di essere ammesso
provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità ed inammissibilità dell’esecu-
zione dell’allontanamento. Altresì ha presentato una domanda di assi-
stenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese
giudiziarie e del relativo anticipo.
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D.
Con decisione incidentale del 6 febbraio 2018, il Tribunale ha accolto la
succiata domanda di assistenza giudiziaria.
E.
Con scritto del 10 agosto 2018 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale una
copia della decisione del 3 maggio 2018 del Pretore del Distretto di Leven-
tina, per il cui tramite veniva attestata la sua paternità su B._______, nato
il 14 luglio 2017 da C._______, anch’essa richiedente asilo eritrea già og-
getto di separata procedura dinanzi al Tribunale.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
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DTAF 2014/1 consid. 2). Il Tribunale può inoltre rinunciare allo scambio di
scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
4.
4.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza ha ritenuto irrile-
vanti i motivi d’asilo addotti dall’interessato. Egli avrebbe infatti lasciato il
paese senza avere avuto contatti concreti con le autorità militari, cosa che,
nonostante le allegate razzie, non prefigurerebbe alcun timore oggettiva-
mente fondato di persecuzioni. Del resto, ha proseguito la SEM, il fatto che
le autorità locali abbiano raccolto informazioni su di lui successivamente
all’espatrio non configurerebbe alcuna persecuzione ai sensi dell’art. 3
LAsi. Sarebbe oltremodo sorprendente che queste abbiano atteso oltre un
anno di tempo dall’espatrio prima di presentarsi dai suoi famigliari. Da ul-
timo, pure l’asserito espatrio illegale, in assenza di elementi supplementari,
non soddisferebbe le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifu-
giato.
4.2 Con ricorso l’insorgente, pur non mettendo in discussione la ricostru-
zione fattuale della SEM, propone una diversa lettura delle sue conse-
guenze a livello di statuto di rifugiato. Sulla scorta di fonti di varia natura, vi
sarebbe infatti da ritenere che coloro che si sottraggono alla leva in un’età
da assoggettamento rischierebbero persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art.
3 LAsi. Ora, essendo espatriato illegalmente, il ricorrente si sarebbe mani-
festamente sottratto ai suoi obblighi nei confronti dello stato eritreo.
5.
Nonostante in sede di conclusioni il ricorrente paia censurare unicamente
il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato, il Tribunale ritiene giu-
dizioso, sulla base delle motivazioni addotte ed del complesso fattuale a
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monte, affrontare anche la questione della concessione dell’asilo. Tale ap-
proccio non ha ad ogni modo influsso alcuno sulla soccombenza né sul
computo delle spese processuali.
6.
Sia quel che sia, in casu al ricorrente non può essere riconosciuto lo statuto
di rifugiato e conseguentemente nemmeno concesso l’asilo. Durante la
permanenza in patria, questi non ha infatti ricevuto alcuna convocazione
né ha integrato il servizio militare. Orbene, come lo ha rettamente sottoli-
neato l’autorità di prima istanza nel contesto eritreo il timore di essere san-
zionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato solo se l’inte-
ressato è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informa-
zioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006
n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è però presunto unicamente al-
lorquando la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la
persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10
pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il ser-
vizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determi-
nante (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pub-
blicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). In specie, in assenza di
una convocazione, il semplice timore generato dallo svolgersi di razzie e
dall’eleggibilità dovuta all’età non configura motivo d’asilo pertinente. Allo
stesso modo, essendo l’espatrio illegale dall’Eritrea da considerarsi rile-
vante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre
che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-
7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento]
consid. 5.1), e facendo proprio siffatti elementi in specie difetto, non vi è
modo di riconoscere rilevanza in materia a tale evenienza. Da ultimo, an-
che l’asserita visita da parte delle autorità del villaggio dopo l’espatrio
dell’insorgente, quandanche verosimile, non permette di giungere a di-
verso esito. Innanzitutto, tale circostanza non prefigura ad essa sola alcuna
persecuzione. Inoltre, nemmeno si può comparare tale evenienza ad un
contatto finalizzato all’arruolamento, dal momento che i funzionari del
Mmhdar, secondo le stesse allegazioni dell’insorgente, si sarebbero limitati
ad informarsi circa le ragioni della sua assenza da scuola.
7.
Su tali aspetti la decisione avversata merita dunque piena tutela.
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Pagina 6
8.
8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana-
mento dell’interessato, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammissi-
bile, ragionevolmente esigibile e possibile.
8.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire l’ese-
cuzione dell’allontanamento andrebbe innanzitutto considerata contraria
alla CEDU in virtù del profilo personale dell’interessato, ossia quello di un
ventenne fuggito illegalmente per sottrarsi agli obblighi militari. Ad ogni
modo, prosegue il ricorrente, un suo rientro nel paese d’origine lo espor-
rebbe al rischio di dover svolgere un servizio nazionale configurante lavoro
forzato. In una tale situazione, in caso di rifiuto di servire, egli sarebbe con
tutta probabilità punito e detenuto, cosa che viste le circostanze impliche-
rebbe degli atti di tortura e dei trattamenti degradanti. Pure ostativo all’ese-
cuzione dell’allontanamento sarebbe in specie principio dell’unità della fa-
miglia, stante la presenza del figlio e della compagna in Svizzera, precisa-
mente nel canton Argovia. A tal riguardo, successivamente all’inoltro del
gravame, l’insorgente ha ribadito la necessità di tenere in considerazione
questa circostanza sulla scorta della già menzionata decisione di accerta-
mento della paternità. Da ultimo, alla luce della situazione personale dell’in-
sorgente e di quella nel suo paese d’origine, l’esecuzione dell’allontana-
mento sarebbe anche da considerare inesigibile.
9.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ne ordina l’ese-
cuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Ora, dal momento che il ricorrente non verrà separato dal figlio e della pre-
sunta compagna per effetto della presente sentenza, non vi è modo di in-
travedere in specie alcuna violazione del principio dell’unità della famiglia
(cfr. infra consid. 10.4). L’insorgente non adempie dunque le condizioni in
virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allonta-
namento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure
art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali
dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche la pronuncia dell’allontanamento va confermata.
10.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
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(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione
degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova
consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente
deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedi-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
11.
11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere
resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GI-
CRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
11.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre-
giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova
applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l’Eritrea è dunque am-
missibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi.
11.3 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i
rischi di reclutamento delle persone allontanate nell’ambito del servizio na-
zionale eritreo occorre fare riferimento alla sentenza di riferimento del Tri-
bunale del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. Secondo questa
giurisprudenza coordinata il servizio nazionale eritreo non rientra nella de-
finizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-
5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Quo alla questione di sapere
se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato
ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio
nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre
alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato
quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come,
in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell’art.
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4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente
a fondare un giudizio d’inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può
infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di
modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui me-
desimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esistenza di un grave
rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU deri-
vante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare
consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall’assunto che l’esecuzione
dell’allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti ci-
tati.
11.4 Circa l’eventuale contrarietà al diritto al rispetto della vita famigliare e
privata, è anzitutto opportuno rilevare che seppure l’art. 8 CEDU, rispetti-
vamente l’art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un de-
terminato Stato, una violazione può di principio essere constatata allor-
quando ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la
presenza e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143
consid. 1.3.1). Sennonché, come già enunciato in precedenza (cfr. supra
consid. 8), non potendosi in specie parlare di divisione delle persone toc-
cate, è indubbio che la disposizione convenzionale a margine non possa
essere considerata ostativa all’esecuzione dell’allontanamento. La vita fa-
migliare, quandanche esistente, potrà infatti proseguirsi nel paese d’origine
alla luce del rientro congiunto delle persone interessate. A tal fine, nel limite
del possibile, sarà opportuno che le diverse autorità cantonali competenti
pongano coordinatamente in esecuzione i provvedimenti di allontana-
mento.
11.5 L’esecuzione dell’allontanamento è pertanto ammissibile.
12.
12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra-
gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa-
zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me-
dica.
12.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”,
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu-
giato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da si-
tuazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
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Pagina 9
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro,
le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità
d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di
mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale
esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 con-
sid. 7.6-7.7 con rinvii).
12.3 Nella sentenza sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata
come sentenza di riferimento, il Tribunale ha avuto modo di esprimersi an-
che a proposito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso
l’Eritrea. Un’analisi della situazione del paese ha permesso di constatare
un documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimen-
tari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario
e nel campo dell’istruzione. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è
attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-
2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio
nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è
modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in
una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid.
6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione
in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigi-
bilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo della singola fatti-
specie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo
di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr.
sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).
12.4 Orbene, nel caso specifico il ricorrente è giovane e gode di buona
salute. Egli dispone di una pluriennale istruzione, può avvalersi di una certa
esperienza lavorativa e vanta la presenza di un’estesa rete socio-famigliare
nel paese d’origine; rete socio-famigliare alla quale potrà far capo in caso
di bisogno.
12.5 Il rientro dell’interessato nel suo paese d’origine è pertanto da consi-
derarsi pure ragionevolmente esigibile.
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Pagina 10
13.
Infine, in ultima analisi, pur non essendo di principio attualmente possibile
un rimpatrio coatto (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.3), non risultano
impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allon-
tanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all’art. 44 LAsi). Per prassi co-
stante spetta infatti al richiedente asilo richiedere alla competente rappre-
sentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr.
art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
14.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
15.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda
di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 6 febbraio 2018, non
sono riscosse spese.
16.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L’autorità cantonale competente avrà premura di coordinare l’esecuzione
dell’allontanamento del ricorrente con quello di C._______ e di D._______
(N […]).
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e alle autorità can-
tonali competenti.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: