Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D6946/2011
Sen t e n z a d e l 1 8 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliere Bruno D'Amaro.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 dicembre 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
27 settembre 2010 in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione dell'11 ottobre 2010 (di seguito: verbale 1) e del
10 giugno 2011 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 20 luglio 2011, di non entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata all'interessato il
25 luglio 2011 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso dell'interessato del 5 agosto 2011 contro la decisione dell'UFM
del 20 luglio 2011;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale)
del 2 settembre 2011 con la quale è accolta la domanda di restituzione
del termine ed è giudicato tempestivo il ricorso del 5 agosto 2011;
la sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011 con la quale è accolto il
ricorso del 5 agosto 2011 e sono rinviati gli atti di causa all'UFM per la
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi della
sentenza del Tribunale;
la decisione dell'UFM dell'8 dicembre 2011, di non entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, notificata
all'interessato brevi manu il 20 dicembre 2011 (cfr. fax della Sezione della
popolazione del 28 dicembre 2011, act. 2), sprovvista degli atti
procedurali;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 23 dicembre 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato, data d'entrata: 27 dicembre 2011), con contestuale
richiesta dell'incarto completo degli atti;
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l'ordinanza del Tribunale del 4 gennaio 2012 alla quale è stato allegato il
plico raccomandato di ritorno contenente la decisione originale dell'UFM
congiuntamente agli atti procedurali e con la quale il ricorrente è stato
invitato ad inoltrare un suo eventuale completamento del ricorso entro un
termine di 3 giorni dalla ricezione dell'ordinanza (data di ricezione:
7 gennaio 2012);
l'atto di complemento del ricorso del 9 gennaio 2012 (inoltrato il
10 gennaio 2012, cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
16 gennaio 2012);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
12 gennaio 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
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che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria dell'11 ottobre 2010,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato e cresciuto a
C._______ (Nigeria), con ultimo domicilio a D._______ (Nigeria), dal
marzo 2007 al marzo 2010 fino a poco prima dell'espatrio (cfr. verbale 1,
pagg. 1 seg.);
che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, egli ha raccontato che
avrebbe lasciato la Nigeria in nave per l'Europa all'inizio di aprile 2010 a
causa degli scontri tra cristiani e musulmani, in occasione dei quali, tra
l'altro, la casa dell'interessato sarebbe stata incendiata e sua moglie
sarebbe stata uccisa dai musulmani (cfr. verbale 1, pag. 2 e 5);
che, inoltre, nell'ambito dell'audizione presso l'UFM, secondo l'art. 29
cpv. 1 e 41 cpv. 1 LAsi, l'interessato, in aggiunta all'audizione sommaria,
avrebbe asserito di esser stato arrestato, essendo stato accusato da un
commissario di polizia musulmano di aver partecipato ad una rapina a
mano armata (cfr. verbale 2, pag. 6); che, per di più, dopo la sua fuga per
i motivi dell'indagine contro di lui, la sua fotografia segnaletica sarebbe
stata mostrata alla televisione (cfr. verbale 2, pag. 7);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto
1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto
che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata
nel caso di specie; che, infatti l'interessato sulla mancanza dei documenti
avrebbe asserito di esser stato titolare di un documento d'identità in
Nigeria e che tale documento si troverebbe a C._______ (Nigeria) nella
casa dei genitori; che, di conseguenza, non si comprenderebbe, come
mai il richiedente non avrebbe potuto far pervenire il documento
d'identità; che, inoltre, le dichiarazioni secondo le quali egli avrebbe
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viaggiato dalla Nigeria fino in Europa senza un documento di
legittimazione e senza subire controlli di sorta sarebbe del tutto
inverosimile; che, altresì infondata sarebbe l'allegazione secondo cui egli
non si sarebbe reso conto in che
Paese sarebbe sbarcato, né avrebbe realizzato il nome e la bandiera
dell'imbarcazione che lo avrebbe trasportato; che, peraltro, risulterebbe
sorprendente che durante il viaggio avrebbe sempre incontrato persone
ignote disposte ad aiutarlo a proseguire il viaggio;
che, l'UFM, nell'ambito dell'esame della qualità di rifugiato, ha considerato
il semplice fatto, che il commissario di polizia il quale lo avrebbe arrestato
sarebbe musulmano, del tutto improbabile; che, del resto, il richiedente
avrebbe addotto motivi contradditori a questo arresto, asserendo a tratti
di essere stato accusato di appartenere a una truppa di giovani di
D._______ (Nigeria), e a tratti di essere stato accusato di aver
partecipato a una rapina; che, peraltro, sarebbe del tutto escluso che in
occasione del suo arresto le autorità non avrebbero verificato la sua
identità; che, inoltre, sarebbero del tutto inverosimile le circostanze della
sua fuga della prigione secondo le quali un'agente di polizia a lui del tutto
ignota avrebbe preso il rischio di aiutarlo ad evadere dalla prigione
procurandogli un'uniforme e conducendolo all'esterno della prigione;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, nonché ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito quanto già dichiarato in
occasione dell'audizione sui motivi d'asilo, allegando di non aver potuto
consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà,
bensì per una situazione di oggettiva impossibilità, avendo quindi dei
motivi scusabili per la mancata consegna di un documento d'identità; che,
infatti, egli avrebbe parlato telefonicamente con suo padre il quale però,
nonostante ciò, non sarebbe stato in grado di recuperare la sua carta
d'identità e di inviargli il documento;
che, con il complemento al ricorso, l'interessato ha semplicemente
reiterato quanto già allegato nel ricorso, asserendo in particolare che in
merito alla mancata presentazione di documenti d'identità egli avrebbe
dei motivi scusabili e giustificati;
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che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in
subordine, di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera; che ha,
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura delle presunte spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di più di un anno dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, infatti, egli in merito al possesso di un documento d'identità
nell'audizione sommaria dell'11 ottobre 2010 ha dichiarato che avrebbe
lasciato la sua carta d'identità in Nigeria a casa sua a C._______
(Nigeria) e che non gli sarebbe stato possibile contattare qualcuno; che,
però, avrebbe cercato di chiamare un familiare in modo da farsi inviare la
sua carta
d'identità (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.);
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che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio d'espatrio, il ricorrente ha
raccontato di aver lasciato C._______ (Nigeria) in autobus a destinazione
di E._______ (Nigeria); che da lì, all'inizio di aprile 2010 sarebbe partito in
nave verso l'Europa, pagando due marinai con i soldi che avrebbe
ricevuto dalla signora la quale gli sarebbe stata d'aiuto per evadere dalla
prigione di C._______ (Nigeria); che sarebbe stato imbarcato con le
merci, in una cassa di legno; che avrebbe viaggiato nella stiva della nave
e sarebbe sbarcato il 17 settembre 2010; che avrebbe intrapreso il
tragitto senza alcun documento d'identità e che allo sbarco, in una località
a lui non nota, nemmeno sarebbe stato controllato; che in detta località,
recandosi in direzione della stazione, avrebbe incontrato una signora la
quale l'avrebbe ospitato per alcuni giorni a casa sua e poi accompagnato
in automobile illegalmente in Svizzera nei pressi del Centro di
registrazione e di procedura (CRP) di F._______ (cfr. verbale 1, pagg. 7
seg.);
che alla luce di quanto esposto, il racconto del ricorrente risulta
inverosimile e vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette
dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il
Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni della causa;
che, inoltre, il ricorrente non ha presentato in sede di ricorso, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove che sembrino suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32
cpv. 2 lett. a LAsi);
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
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della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interno dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire
illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla
Nigeria, in primo luogo, a causa degli scontri interreligiosi avvenuti a
D._______ (Nigeria) i quali sarebbero tutt'ora attuali e rilevanti sia per
giudicare la sua qualità di rifugiato che l'esecuzione dell'allontanamento;
che, la gravità degli scontri interreligiosi nel suo Paese d'origine sarebbe
ormai inarrestabile e le violenze si ripeterebbero senza sosta; che, di
conseguenza, egli non potrebbe rientrare in Nigeria, dove la sua vita
sarebbe esposta a grave pericolo; che, in secondo luogo, egli sarebbe
fuggito dalla Nigeria poiché sarebbe stato arrestato ingiustamente da un
commissario di polizia, semplicemente perché il commissario sarebbe di
fede musulmana; che, tra l'altro, durante il periodo di detenzione di due
settimane in un carcere per autori di reati gravi, sarebbero stati uccisi due
prigionieri (cfr. verbale 2, pag. 6);
che, in primo luogo, pur ammettendo l'esistenza di un conflitto
interreligioso a D._______ (Nigeria), a prescindere dalla rilevanza che
questi motivi potrebbero avere ai sensi della LAsi, il ricorrente non ha
reso verosimile che a causa degli scontri tra musulmani e cristiani
avrebbe il fondato timore di essere esposto a seri pregiudizi giusta l'art. 3
LAsi;
che, in secondo luogo, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore,
sono del tutto improbabili le allegazioni secondo le quali l'insorgente
avrebbe dei timori a causa dell’arresto avvenuto per motivi inesistenti e
che il commissario di polizia l'avrebbe accusato solamente perché
sarebbe di religione musulmana, che, infatti, non è credibile che prima
dell'arresto non sarebbe stata verificata la sua identità; che, inoltre, il
ricorrente non è riuscito a rendere verosimile i motivi per i quali un’agente
di polizia avrebbe corso un grosso rischio per aiutarlo ad evadere dalla
prigione;
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che nell'insieme, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, quanto raccontato dall'insorgente a sostegno della
sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 pag. 725733;
DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pag. 90 e segg.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
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(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1
[DTAF 2009/50 consid. 9]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non risulta
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è ancora giovane
e, in particolare, ha dichiarato di possedere un’ottima formazione
scolastica, in quanto si sarebbe laureato come educatore all’Università di
G._______ (Nigeria); che, avrebbe anche intrapreso il mestiere del
ristoratore possedendo un ristorante a D._______ (Nigeria); che egli, pur
essendo vedovo, ha una densa rete familiare e sociale in patria,
costituita, a suo dire, da suo figlio il quale vivrebbe attualmente a
C._______ (Nigeria) a casa di sua nonna materna, suo padre, quattro
sorelle e tre fratellastri i quali sarebbero di casa tutti a in Nigeria a
C._______ (cfr. verbale 1, pagg. 2 seg.);
che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla
problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr);
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che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte
spese processuali è divenuta priva d'oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro
Data di spedizione: