Corte IV
D-6951/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliera Antonella Guarna;
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 settembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6951/2010
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato – presentatosi con l'identità
di B._______, nato il (...), originario di C._______ nel Bayalsa State e
proveniente da D._______, nell'Anambra State (Nigeria) – ha deposi-
tato in data (...) in Svizzera,
la decisione dell'11 marzo 2009 dell'UFM, cresciuta in giudicato il
23 marzo 2009, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel meri-
to della menzionata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della
legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, come pure l'esecuzio-
ne dell'allontanamento medesimo,
la partenza spontanea dell'interessato in data (...) in E._______,
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in data (...)
in Svizzera, in occasione della quale l'interessato si è presentato con
l'identità di A._______, nato il (...), originario di F._______ (Nigeria) e
proveniente da G._______, nell'Anambra State (Nigeria),
il verbale dell'audizione dell'11 agosto 2010 svoltasi davanti all'autorità
cantonale in materia degli stranieri del Canton H._______ (di seguito:
verbale 1),
il verbale dell'audizione sommaria del 24 agosto 2010 (di seguito: ver-
bale 2), nonché il verbale del 31 agosto 2010 (di seguito: verbale 3) in
occasione del quale è stato concesso all'interessato il diritto di essere
sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed, infi-
ne, il verbale dell'audizione federale diretta del 20 settembre 2010 (di
seguito: verbale 4),
il verbale della decisione dell'UFM del 20 settembre 2010 di non entra-
ta nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, notificata all'interes-
sato oralmente il giorno stesso (cfr. atto B23/1, avviso di notifica e di
ricevuta) e tramite l'invio dell'originale per raccomandata, come conve-
nuto, al suo rappresentante legale, il quale l'ha ritirata il 21 settem-
bre 2010 (cfr. atto B27/1, cartolina di avviso di ricevimento),
il ricorso inoltrato dall'insorgente, senza il tramite del suo rappresen-
tante legale, il 24 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato),
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l'incarto dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in originale il 28 settembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi -
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale fede-
rale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
LAsi),
che il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83
lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi -
zioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché al-
l'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente,
che, ai sensi dell'art. art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti,
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di
aver mentito durante la prima procedura d'asilo, poiché consigliato dal
passatore e, di conseguenza, tutto quanto avrebbe affermato in occa-
sione del primo procedimento sarebbe falso,
che l'interessato si è presentato con l'identità di A._______, nato il
(...), originario di F._______ (Nigeria) e proveniente da G._______,
nell'Anambra State (Nigeria),
che egli ha affermato di non essere mai rientrato nel suo Paese d'origi-
ne dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo,
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bensì di essersi recato in E._______ e successivamente di essere sta-
to rimandato in Svizzera,
che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria non per i mo-
tivi esposti durante la prima procedura d'asilo, bensì per il timore di es -
sere ucciso dai Sicari, rispettivamente dalla Polizia speciale su ordine
del padre della sua fidanzata, il quale sarebbe stato un politico cono-
sciuto e avrebbe voluto vendicare la morte di sua figlia, che sarebbe
deceduta dopo aver abortito,
che, nella decisione del 20 settembre 2010, l'UFM ha constatato che
la prima procedura d'asilo si sarebbe definitivamente conclusa e che il
richiedente non avrebbe addotto alcun fatto verificatosi dopo la conclu-
sione di tale procedimento proprio a motivare la sua qualità di rifugiato
o determinante per la concessione della protezione provvisoria; che,
infatti, il richiedente avrebbe modificato completamente tutte le dichia -
razioni rese durante la prima procedura d'asilo e i suoi motivi d'asilo,
ciò che lascerebbe concludere all'inattendibilità e alla pretestuosità del
suo agire e dei suoi pseudo nuovi motivi d'asilo, i quali sarebbero tar -
divi, lesivi del suo obbligo di collaborare e, a titolo abbondanziale, pa-
lesemente inverosimili, visto il suo racconto sommario, superficiale,
stereotipato e illogico; che, inoltre, detto Ufficio ha considerato che né
la situazione politica della Nigeria, né altri motivi individuali relativi alla
sua persona o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero al -
l'esecuzione del suo allontanamento in detto Paese,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha an-
che pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e -
secuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome le-
cita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, l'insorgente ribadisce di aver mentito durante la pri -
ma procedura d'asilo a causa dei consigli sbagliati ricevuti da altri afri -
cani, porgendo le sue scuse per il suo comportamento ingenuo e non
cognito delle leggi sull'asilo; che, inoltre, sottolinea che i motivi fatti va-
lere in questa procedura, legati alla morte della sua fidanzata, sono i
suoi veri motivi d'asilo – che avrebbe esposto in modo chiaro, detta-
gliato, coerente e verosimile – per cui sarebbe stato costretto a fuggire
dagli scagnozzi del di lei padre, uomo ricco e importante politico, e
della Polizia; che, pertanto, nel suo caso vi sarebbero fatti nuovi rile-
vanti per i quali l'autorità inferiore sarebbe dovuta entrare nel merito
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della sua domanda d'asilo e, quindi, la decisione dell'UFM deve essere
annullata; che, infine, il ricorrente fa valere che il suo ritorno in Nigeria
sarebbe inimmaginabile, in quanto la sua vita sarebbe esposta a peri-
colo e sottolinea che sarebbe speranzoso di poter ricostruire la sua
vita in Svizzera, dove – se gliene fosse data la possibilità – si impe-
gnerebbe a rispettare le leggi ed a lavorare,
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento del provvedimento impugnato e, in via sussidiaria, la concessio-
ne dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una doman-
da d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento
delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di pro-
venienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano in -
tervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza,
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con
la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 23 marzo 2009, in
cui i motivi d'asilo allegati sono stati considerati inverosimili,
che, in questa seconda procedura, il ricorrente ha addotto dei fatti a
sostegno della sua seconda domanda d'asilo totalmente differenti ri-
spetto alla prima procedura d'asilo, i quali tuttavia risalirebbero al (...)
2008 e che sarebbero la vera causa del suo espatrio avvenuto nel (…)
2009 (cfr. verbale 2 pagg. 5-7, verbale 3 pag. 1 e verbale 4 pag. 2 e
segg.),
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che il ricorrente non è ritornato nel suo Paese d'origine tra la prima e
la seconda procedura d'asilo in Svizzera bensì ha soggiornato in
E._______, come emerge dalle sue stesse dichiarazioni (cfr. verbale 1
pag. 1, verbale 2 pag. 6, verbale 3 pag. 1),
che, di conseguenza, v'è ragione di concludere che i fatti addotti a so-
stegno della sua domanda d'asilo non costituiscono di per sé dei fatti
nuovi che sarebbero intervenuti nel frattempo, ovvero che si sarebbero
verificati tra la prima e la seconda procedura d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. e LAsi e pertanto inefficaci;
che, ad ogni qual modo, i fatti invocati dal ricorrente a fondamento di
questa seconda domanda d'asilo sono manifestamente inverosimili;
che, da un lato, avendo il ricorrente dichiarato di aver mentito in occa -
sione della prima procedura d'asilo, sia riguardo alle sue generalità,
alla sua storia, così come in particolare riguardo a i suoi motivi d'asilo,
ha violato il suo dovere di collaborare e le sue allegazioni risultano pri -
ve di ogni credibilità; che, in tale contesto, non soccorre l'insorgente
l'asserita giustificazione secondo cui gli sarebbe stato consigliato di
mentire allorquando egli si è contraddetto, dichiarando in un primo
tempo che sarebbe stato il passatore a consigliarglielo (cfr. verbale 2
pag. 1 e verbale 3 pag. 2), mentre che in sede di ricorso ha asserito
che sarebbe stato mal consigliato da “alcuni altri africani” (cfr. ricorso
pag. 2); che, dall'altro lato, il racconto del ricorrente su punti essenziali
della sua vicenda si distingue per il suo carattere vago e stereotipato,
nonché privo di ogni fondamento oggettivo; che, a titolo d'esempio, egli
non è stato in grado di collocare nel tempo in maniera precisa né
quando la sua fidanzata avrebbe abortito, né quando sarebbe decedu-
ta, ciò che del resto costituiscono gli eventi per cui egli avrebbe lascia -
to il suo Paese d'origine (cfr. verbale 2 pag. 6 e verbale 4 D27 e D34),
né tanto meno quando sarebbe stato sequestrato da parte dei sicari
commissionati per ucciderlo dal padre della sua fidanzata (cfr. verbale
2 pag. 6 e verbale 4 D45); che, inoltre, l'allegazione del ricorrente se -
condo cui il padre della sua fidanzata sarebbe stato un politico ricco e
potente, di modo che non potrebbe trovare salvezza in Nigeria (cfr. ri -
corso pag. 2, verbale 2 pag. 6 e verbale 4 D11), costituisce una mera
affermazione di parte, non corroborata da alcun elemento oggettivo
così come lo è l'intero racconto reso dal medesimo; che, del resto, in
sede di ricorso, il ricorrente si è limitato a ribadire i suoi motivi d'asilo,
senza fornire alcuna spiegazione o chiarificazione in merito alle consi -
derazioni dell'UFM nella decisione impugnata (cfr. ricorso pag. 2),
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che, alla luce di quanto sopra evocato, senza che sia necessario evo-
care ulteriori elementi d'inattendibilità della vicenda resa dall'insorgen-
te già rilevati dall'UFM e a cui si rinvia, v'è, dunque, ragione di conclu -
dere all'assenza di indizi di nuovi fatti propri a giustificare la qualità di
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 del-
l'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria – che sia
nell'Anambra State o nell'Enugu State o ancora nel Bayalsa State –
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confede-
razione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della con-
venzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 no-
vembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10
dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammis-
sibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, carat-
terizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvol-
ga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
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che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha una formazione scolastica di base e vanta un'esperienza professio-
nale quale (...), attività questa che gli permetteva di mantenersi prima
del suo espatrio, come egli stesso ha dichiarato (cfr. verbale 2 pag. 3);
che, inoltre, il ricorrente dispone in patria di un'importante rete familia-
re e sociale, ritenuto che vi risiedono suo padre, i suoi fratelli e sorelle,
nonché diversi zii e zie, così come cugini paterni e materni; che, infine,
l'insorgente è in buona salute; che, non ha preteso nel gravame di sof-
frire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammis -
sione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza
che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ri-
corrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni do-
cumento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata,
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'e-
senzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese proces-
suali è divenuta senza oggetto,
che, peraltro, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presenta sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di
I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e procedura di I._______ (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrati -
vo federale)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Antonella Guarna
Data di spedizione:
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