Corte IV
D-6952/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, alias
B._______, alias
C._______, alias
D._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 settembre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6952/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz-
zera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 12 agosto 2010 e del 2 settembre 2010;
la decisione dell'UFM del 23 settembre 2010, notificata all'interessato
il giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 24 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato,
data d'entrata 27 settembre 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 28 settembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Ika-Igbo,
nato e con ultimo domicilio ad E._______ (cfr. verbale d'audizione del
12 agosto 2010, pag. 1);
che il richiedente, avrebbe lasciato la Nigeria all'inizio del mese di (…)
del (…) per il timore di essere ucciso dai membri della F._______, una
setta occulta, della quale era membro il defunto padre del ricorrente;
che infatti, a partire dal (...), dette persone avrebbero preteso che l'in -
teressato aderisse alla setta, ciò che egli avrebbe categoricamente ri-
fiutato; che per questo motivo egli sarebbe perseguitato in patria dai
membri della predetta società, i quali, a seconda delle versioni lo
avrebbero già più volte picchiato e gli avrebbero bruciato la casa; che
il ricorrente avrebbe deposto una domanda di asilo in G._______ per
gli stessi motivi nel (...); che tuttavia avrebbe avuto esito negativo, e
dopo un periodo di clandestinità, pensando di non avere più problemi
in patria, sarebbe ritornato in Nigeria nel mese di (...) del (...); che tut -
tavia, una volta tornato, i membri della setta avrebbero ricominciato a
cercarlo e perseguitarlo (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010,
pagg. 5 e 6); che, pertanto ha deciso di espatriare nuovamente, par-
tendo da H._______ con una nave, dalla quale è sbarcato chiuso in un
container, dove sarebbe rimasto fino al suo arrivo in Svizzera, dove ha
depositato la propria domanda di asilo in data (...) (cfr. verbale d'audi-
zione del 12 agosto 2010, pagg. 6 e 7);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
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durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art.
32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione, e meglio di non aver mai né posseduto né avuto
bisogno di documenti di identità; che nel corso delle audizioni egli ha
inoltre riferito che in patria si è sempre identificato a voce e che crede-
va che ciò fosse possibile anche in Svizzera; che pertanto ci sono dei
motivi scusabili a giustificazione della sua mancata consegna di docu-
menti di identità;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria;
che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento
anticipato delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
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cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non
aver mai posseduto un passaporto o una carta d'identità, allegando
poi di non avere mai necessitato di possedere dei documenti di identi -
tà poiché si sarebbe sempre identificato a voce e che inoltre, non tro -
vandosi in Nigeria, gli risulta impossibile procurarsi qualsiasi docu-
mento (cfr. verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pagg. 2 e 3);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assoluta-
mente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto
intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria partendo da
H._______ in nave grazie ad un sacerdote che l'avrebbe raccomanda-
to ad un marinaio, il quale lo avrebbe aiutato ad imbarcarsi; che egli
ignora dove sia sbarcato poiché, per eludere i controlli sarebbe rima-
sto chiuso in un container, dal quale sarebbe uscito soltanto una volta
giunto in Svizzera dove ha depositato la propria domanda di asilo (cfr.
verbali d'audizione del 12 agosto 2010, pagg. 6 e 7 e del 2 settembre
2010, pagg. 9 e 10);
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto
in Svizzera senza ricordare alcun dettaglio di un viaggio così lungo, e
senza aver mai subito alcun tipo di controllo;
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente
inattendibili;
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che, per di più ed a prescindere dalle allegazioni palesemente fanta-
siose di cui sopra, già varcare il confine Schengen senza subire alcun
controllo, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai membri della setta
F._______;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
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che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'au-
torità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della
sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo
molto vago sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio
Paese; che, a titolo d'esempio, egli si è ripetutamente contraddetto a
proposito dei propri motivi d'asilo, e meglio in relazione agli eventi che
hanno determinato il suo espatrio; che infatti, in sede di prima audizio-
ne, il ricorrente ha collocato temporalmente in maniera precisa gli as-
seriti fatti, dichiarando di aver cominciato a subire pressioni e persecu-
zioni da parte dei membri della setta F._______ dopo la morte di suo
padre, negli anni '90 (cfr. verbale di audizione del 12 agosto 2010, pag.
5); che tuttavia, nel corso della seconda audizione, egli ha fornito tut -
t'altra versione dichiarando che i membri della citata setta gli avrebbe-
ro richiesto di aderire dopo 10 o 12 anni, nel (...) e che a partire da
quel momento sono nati tutti gli asseriti problemi (cfr. verbale di audi -
zione del 2 settembre 2010, pag. 4); che riguardo alle pretese perse-
cuzioni, egli ha dapprima affermato di essere stato catturato e picchia-
to in tre occasione e che pure sua madre sarebbe stata picchiata (cfr.
verbale di audizione del 12 agosto 2010, pagg. 5 e 6); che tuttavia, nel
corso della seconda audizione egli ha affermato di non essere mai sta-
to picchiato e che neppure sua madre lo è stata; che anzi malgrado
fosse ricercato ed inseguito dai membri della setta egli è sempre riu -
scito a fuggire (cfr. verbale di audizione del 2 settembre 2010, pag. 8);
che pure sul rogo che avrebbe distrutto la sua casa, il ricorrente forni-
sce dichiarazioni decisamente incongruenti; che infatti, egli riferisce
inizialmente che l'incendio sarebbe stato appiccato (...) mesi fa (cfr.
verbale di audizione del 12 agosto 2010, pag. 6), mentre in seconda
battuta egli ha dichiarato che il fatto sarebbe avvenuto già nel (...) (cfr.
verbale di audizione del 2 settembre 2010, pag. 8); che posto di fronte
a tale grossolana antinomia egli ha saputo soltanto dire che nel corso
della prima verbalizzazione non ricordava esattamente la data di quel-
l'evento (cfr. verbale di audizione del 2 settembre 2010, pag. 8); che in-
fine pure con i nomi il ricorrente cade in sospette contraddizioni, infatti
nel corso della prima audizione egli non ha saputo ricordare il nome
della setta che lo perseguiterebbe ed ha annunciato di avere un fratel -
lo di nome I._______ e due sorelle di nome L._______ e M._______
(cfr. verbale di audizione del 12 agosto 2010, pagg. 3 e 5); che in sede
di seconda audizione egli ha invece saputo identificare la setta perse-
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cutrice e ha riferito che il fratello si chiamerebbe N._______ (cfr. ver -
bale di audizione del 2 settembre 2010, pag. 7);
che alla luce delle numerose e marcate contraddizioni suesposte non
si ritiene necessario approfondire oltre la questione, sollevata dall'U-
FM, relativa alla reale appartenenza etnica del ricorrente, posto che
ciò non avrebbe, comunque, influenza alcuna sull'esito della presente
vertenza;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret -
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribuna-
le, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere
considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da
cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata
protezione contro le persecuzioni statali (cfr. Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2006 no 18);
che, a titolo abbondanziale, mal si comprende la necessità per il ricor-
rente di dover fuggire all'estero, posto che avrebbe potuto senz'altro
chiedere protezione insistendo presso la polizia locale, rivolgendosi in
particolare agli ufficiali o ad istanze superiori; che, sia come sia, egli
avrebbe potuto trovare riparo, per esempio presso i suoi zii in altre re -
gioni della Nigeria,facendo così perdere le sue tracce ai presunti per-
secutori;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi -
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF
2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
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l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
GICRA 2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr, giusta il
quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr);
che, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
possiede una discreta formazione scolastica, in quanto ha terminato la
scuola secondaria ad E._______; che egli inoltre ha pure una buona
esperienza professionale avendo operato diversi anni come (...) nella
sua città natale (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pag. 2);
che egli ha ancora, oltre a diversi zii, un fratello e due sorelle in patria
e che inoltre, stando a quanto riferito, sarebbe nato e cresciuto ad
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E._______ dove ha frequentato le scuole e dove ha lavorato; che, per-
tanto, si può partire dal presupposto che disponga ancora di una fitta
rete sociale in patria; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua am-
missione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
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(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
O._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di O._______ con
ordine di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di
ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (via fax per
l'incarto N [...]; allegato: copia del ricorso del 24 settembre 2010);
- P._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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