Corte IV
D-6968/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, dichiaratosi nato il [...], Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 ottobre 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6968/2007
Fatti:
A.
Il 26 ottobre 2006, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 9 e del 21 novembre 2006), d'essere
espatriato con la madre nel [...] all'età di dieci anni per recarsi in
Russia, dove quest'ultima voleva dedicarsi ad un'attività di commercio.
Giunti in Russia, la madre l'avrebbe affidato ad una persona di fiducia,
designata dall'interessato come lo zio, per poter proseguire per la
Cina. L'interessato avrebbe vissuto e lavorato con lo zio dal [...] al [...]
sul treno da B._______ a C._______. I due avrebbero lasciato la
Russia nell'[...] per recarsi in Svizzera, dove si sarebbero però persi di
vista. L'interessato ha sostenuto di essere minorenne al momento
dell'inoltro della domanda d'asilo.
B.
Il 4 ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata
domanda ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione
dell’allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 12 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha
chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente
entrata nel merito della domanda d’asilo nonché, l'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
D.
Il 25 gennaio 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i
motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali ed ha invitato il ricorrente a versare un
siffatto anticipo, di fr. 600.--, entro il 4 febbraio 2008, con comminatoria
d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del
termine.
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E.
Il 4 febbraio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33A cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto non veritiera
l'indicazione dell'interessato circa la sua minore età. L'esame
radiologico effettuato, avrebbe stabilito un'età ossea superiore ai 18
anni. Inoltre, la fotocopia di un certificato di nascita consegnata
durante l'audizione del 9 novembre 2006, in assenza di un documento
di identità, non confermerebbe la data di nascita del ricorrente,
facendo sorgere, per di più, seri dubbi sull'autenticità del documento
stesso. Il ricorrente avrebbe peraltro reso dichiarazioni incoerenti e
lacunose sulla sua biografia e su quella dei membri della sua famiglia.
L'autorità inferiore ha pure qualificato come inattendibili, poiché vaghe
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e discordanti, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo,
segnatamente sul racconto degli anni passati in patria e di quelli
passati in Russia accompagnando lo zio. Inoltre, l'UFM ha rilevato, da
un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero
delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero
dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a
persecuzioni in caso di rientro in patria.
5.
Nel ricorso, il ricorrente sostiene d'essere minorenne e, pertanto, di
avere diritto alla nomina di una persona di fiducia. Fa valere, inoltre,
che nel caso di specie sono necessari degli ulteriori chiarimenti in
relazione allo statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento,
ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda d'asilo. Infine, l'insorgente allega che il fatto che la
Mongolia sia stata dichiarata come Paese sicuro dal Consiglio federale
non esclude che possano nondimeno esservi delle persecuzioni.
6.
Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una persona di
fiducia presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo,
perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata
minorità (v., Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo
riferimento). Tuttavia, l'insorgente non è stato in grado di corroborare
tale allegazione. Da un lato, dall'esame radiologico effettuato il 9
novembre 2006 risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni
contro la dichiarata età cronologica di 16. Dall'altro lato, l'insorgente
non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti
plausibile la dichiarata minore età. In particolare, non ha fornito valide
giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di
viaggio, è stato impreciso sulla sua biografia, sulla frequentazione
scolastica e sulla situazione familiare. Pertanto, conto tenuto
dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della
genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è
ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una
persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi.
7.
Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
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ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
7.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima
una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
7.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18).
8.
8.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
8.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito, per quanto attiene alla
sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di
persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione. Quest'ultime s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
ancora rilevare che il ricorrente stesso ha affermato di non avere mai
avuto dei problemi in patria, né con le autorità, né con terzi (cfr.
verbale d'audizione del 9 novembre 2006 pag. 6). Le condizioni di vita
ritrovate nelle Federazione russa – tra cui anche i due presunti episodi
di violenza accaduti nel [...] e [...] – dove il ricorrente avrebbe vissuto
tra il [...] ed il [...], appaiono irrilevanti, considerando che la protezione
internazionale derivante dal diritto d'asilo è da considerarsi sussidiaria
rispetto a quella nazionale. Inoltre, il motivo fatto valere dal ricorrente
nell'ambito della procedura in esame è, come facilmente riconoscibile,
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palesemente irrilevante, ritenuto che il fatto di non sapere dove
andare, di avere problemi a trovare lavoro e di non avere un posto
dove stare nel paese d'origine (ibidem, pag. 6) non costituisce, in tutta
evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per invalidare la presunzione
d'assenza di persecuzioni nel proprio paese. Infine, non appare
soccorrere il ricorrente la generica allegazione da parte della
rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione sui
motivi d'asilo del 21 novembre 2006, secondo la quale il ricorrente
avrebbe manifestato uno stato di “disagio”. Per conseguenza, l'UFM
rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo, considerato
che non sussistono indizi di persecuzione.
9.
9.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
9.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
9.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il
ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza professionale (cfr.
verbale d'audizione del 9 novembre 2006 pag. 3). Pur avendo
affermato di essere cieco da un occhio e di avere male alla gamba
destra (fatto che lo costringerebbe a zoppicare; cfr. verbale d'audizione
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del 9 novembre 2006 pag. 6), l'insorgente non ha fin'ora prodotto un
certificato medico in grado di attestargli gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, risultano adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento
sociale nel suo Paese d'origine.
9.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
9.5 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
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cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il
4 febbraio 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 4 febbraio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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