Corte IV
D-6968/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Gérald Bovier,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Kosovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Revoca dell'ammissione provvisoria;
decisione dell'UFM del 6 ottobre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6968/2009
Fatti:
A.
Il 16 agosto 1999, l'interessato – che aveva all'epoca (…) anni – è
giunto in Svizzera con la sua famiglia (il padre B._______, la madre
C._______e la sorella D._______). D'etnia E._______, originari di
F._______ (Kosovo), hanno presentato una domanda d'asilo in
Svizzera.
B.
Con decisione del 24 ottobre 2001, l'allora Ufficio federale dei rifiugiati
(UFR, attualmente e di seguito: UFM) ha respinto la succitata
domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato e della sua
famiglia dalla Svizzera. Detto Ufficio ha tuttavia concesso ai medesimi
l'ammissione provvisoria, ritenuta l'inesigibilità dell'esecuzione del loro
allontanamento in considerazione della loro appartenenza etnica,
nonché ritenuta l'impossibilità per loro di una reale fuga interna in
un'altra regione dell'allora Repubblica federale di Jugoslavia.
C.
I fratelli dell'interessato, G._______ (N [...]) e H._______ (N [...])
hanno altresì depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Entrambi
sono stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria, in ragione
dell'inesigibilità del loro allontanamento.
D.
Il (...), l'UFM ha pronunciato la fine dell'ammissione provvisoria in
favore della sorella dell'interessato, a seguito del matrimonio della
stessa con un cittadino domiciliato in Svizzera ed il susseguente
ottenimento del permesso di dimora annuale.
E.
Con decreto di carcerazione dell'(...), il I._______ ha condannato
l'interessato – dopo aver trascorso un giorno di carcere preventivo tra
il (...) e il (...) – alla pena di 90 giorni di carcerazione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di un anno, ritenuta la
presenza di precedenti penali presso la stessa Magistratura, nonché
alla luce della gravità e del numero di reati commessi, tra la fine
del (...) e i primi mesi del (...), quali furto (art. 139 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre del 1937 [CP, RS 311.0]), danneggiamento
(art. 144 CP), ricettazione (art. 160 CP), minaccia (art. 180 CP),
Pagina 2
D-6968/2009
violazione di domicilio (art. 186 CP), impedimento di atti dell'autorità
(art. 286 CP), circolazione senza licenza di condurre (art. 95 cifra 1
della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
[LCStr, RS 741.01]), circolazione senza le targhe di controllo (art. 96
cifra 1 LCStr), circolazione senza l'assicurazione di responsabilità
civile (art. 96 cifra 2 LCStr). L'interessato è stato prosciolto dall'accusa
di lesioni semplici per i fatti avvenuti il (...) per mancanza di querela
(cfr. agli atti B 9).
F.
Il (...), l'interessato è stato arrestato per titolo di lesioni semplici con
oggetto pericoloso, nonché aggressione ed è stato posto in detenzione
preventiva, assieme ai suoi (...) fratelli arrestati due giorni prima
(cfr. agli atti B 2/4).
G.
Il 18 dicembre 2008, l'UFM – a seguito del rapporto di segnalazione
del (...) della Polizia Cantonale inviato a detto Ufficio il (...) dalla
J._______ (cfr. agli atti B 2/4) – ha segnalato al ricorrente che, in
applicazione dell'art. 83 cpv. 7 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), in caso di
condanna o di comportamento scorretto da parte del medesimo, potrà
essere revocata l'ammissione provvisoria di cui fa oggetto (cfr. agli atti
B 5/2).
H.
Con sentenza del (...) della K._______ di L._______, l'interessato è
stato condannato alla pena di 20 mesi di detenzione (da dedursi il
carcere preventivo sofferto), per i reati di aggressione ripetuta, furto
d'uso, danneggiamento, violazione di domicilio, minaccia, circolazione
senza licenza di condurre o nonostante la revoca, infrazione alla legge
federale sulle armi e sulle munizioni, mentre che è stato prosciolto
dalle imputazioni di rissa e violenza o minaccia contro le autorità e i
funzionari. Nei confronti dell'interessato è stata, inoltre, revocata la
sospensione condizionale di 90 giorni di cui al decreto di carcerazione
dell'(...) del I._______. In correità con l'interessato, e altresì
singolarmente per reati simili a quelli che sono stati imputati
all'interessato, i suoi fratelli H._______ e G._______ sono stati
condannati ad una pena unica, comprensiva di precedenti reati,
corrispondente a (...) mesi per il primo, rispettivamente (...) mesi per il
secondo. Nonostante l'interessato, per il tramite del suo legale, abbia
Pagina 3
D-6968/2009
fatto dichiarazione di ricorso, la suddetta sentenza è definitivamente
cresciuta in giudicato (cfr. agli atti B 9 e B14/1).
I.
In conformità all'ordine d'esecuzione della pena stabilito il (...) dalla
M._______, la pena inflitta all'interessato è prevista terminare il (...),
mentre che il termine dei 2/3 della pena è scaduto il (...) (cfr. agli atti
B 6/2).
J.
Su istanza dell'interessato del (...), pervenuta il (...), la M._______ ha
concesso al medesimo di essere posto al beneficio di un lavoro
esterno ai sensi dell'art. 77a CP, a far tempo dal (...), lavorando
quale (...) presso la N._______, come al contratto di lavoro (cfr. agli
atti B 7/4).
K.
Il 15 settembre 2009, dopo numerose richieste da parte dell'autorità
cantonale (J._______), l'UFM ha annunciato all'interessato l'intenzione
di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata in suo favore, in
applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, conto tenuto dei reati commessi e
delle condanne pronunciate a suo carico l'(...) e il (...). Detto Ufficio ha
invitato l'interessato a determinarsi in merito entro il
30 settembre 2009 (cfr. agli atti B 12/3). Tale termine è scaduto
infruttuoso.
L.
Con decisione del 6 ottobre 2009, notificata all'interessato
l'8 ottobre 2009 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha revocato
l'ammissione provvisoria in favore dell'interessato in applicazione
dell'art. 83 cpv. 7 LStr ed ha incaricato il O._______ di eseguire
l'allontanamento del medesimo.
M.
Il (...), il P._______ ha respinto l'istanza dell'interessato del (...),
tendente alla concessione della liberazione condizionale a far tempo
dal (...). Tale autorità ha statuito che l'interessato potrà essere liberato
condizionalmente a partire dal (...), a condizione che il suo
comportamento sino a quel momento sia irreprensibile e, sarà
sottoposto ad assistenza riabilitativa con un periodo di prova di un
anno, scadente il (…) (cfr. agli atti B 18/7).
Pagina 4
D-6968/2009
N.
Il 9 novembre 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso contro la succitata
decisione del 6 ottobre 2009 dell'UFM. Ha chiesto, in via preliminare,
la concessione dell'effetto sospensivo al presente ricorso, nonché
dell'assistenza giudiziaria e del beneficio del gratuito patrocinio e, nel
merito, l'annullamento della decisione impugnata.
O.
Il 16 novembre 2009, il Tribunale amministrativo federale (TAF), ha
autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione
della procedura.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti
l'ammissione provvisoria (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle
eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia
applicabile.
1.2 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni
generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento
inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza
(art. 49 PA).
Pagina 5
D-6968/2009
4.
4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è
determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano
un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
5.
5.1 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei
fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle
parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.2 A titolo preliminare, nella fattispecie conviene rilevare che tanto la
reiezione della domanda d'asilo presentata dal richiedente, quanto la
pronuncia dell'allontanamento sono cresciuti in giudicato. Rimane
quindi litigiosa soltanto la questione circa l'esecuzione
dell'allontanamento, in particolare relativamente alla revoca
dell'ammissione provvisoria.
5.3 Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie
inerenti la modifica della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) del 16 dicembre 2005, le persone ammesse a titolo
provvisorio, prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in
vigore della LStr al 1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto.
Ne consegue che alla presente causa è applicabile la LStr e non
l'ormai abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).
6.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che troverebbe
applicazione l'art. 83 cpv. 7 LStr, ritenuto che il richiedente è stato
condannato ad una pena detentiva di 20 mesi dal Presidente della
K._______ di L._______ e a 90 giorni di carcerazione dal I._______ a
causa del suo comportamento. L'applicazione della suddetta norma
implicherebbe – conformemente alla prassi dell'UFM, alla dottrina
nonché alla giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in
Pagina 6
D-6968/2009
materia d'asilo (CRA), con particolare riferimento alla Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo (GICRA) 2004 n. 39 consid. 5.3, relativa all'applicazione
dell'art. 14a cpv. 6 LDDS – una ponderazione tra l'interesse dello
straniero a rimanere in Svizzera e quello della Svizzera ad eseguire il
suo rinvio. In merito a tale ponderazione, detto Ufficio ha osservato
che il richiedente vent'enne e in buona salute – giunto in Svizzera con
la sua famiglia all'età di (...) anni – avrebbe potuto beneficiare in
questo Paese di una formazione scolastica e professionale come (...),
ciò che potrebbe essergli utile per il suo reinserimento professionale in
Kosovo, dove sarebbe rimasta parte della famiglia (un nonno, due zii e
zie e una sorella). Di conseguenza, il suo ritorno e il reinserimento in
detto Paese sarebbero agevolati dalla formazione professionale
acquisita e dalla rete familiare e sociale di cui disporrebbe in loco.
Secondo l'autorità inferiore, inoltre, gli anni trascorsi dal richiedente in
Svizzera non sarebbero stati anni d'integrazione, dato che – come
dimostrano i fatti che hanno portato alla sua condanna – egli non
sarebbe stato in grado e non desidererebbe adattarsi all'ordinamento
sociale e giuridico svizzero. Pertanto, in assenza di un comportamento
corretto, il fatto di aver trascorso una parte considerevole della sua vita
in Svizzera non sarebbe sufficiente da solo a giustificare un'ulteriore
permanenza del richiedente in queso Paese. In tali circostanze, l'UFM
ha concluso che la revoca dell'ammissione provvisoria in applicazione
dell'art. 83 cpv. 7 LStr non arrecherebbe al richiedente un pregiudizio
sproporzionato rispetto al beneficio che ne trarrebbe l'interesse
generale. Di conseguenza, la questione dell'esigibilità
dell'allontanamento – considerato che il richiedente non potrebbe più
prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStr in applicazione della suddetta norma
– non dovrebbe più essere esaminata. Inoltre, non esisterebbe a priori
e non sarebbe stato menzionato nell'ambito del diritto di essere sentito
alcun elemento che metterebbe in causa l'ammissibilità e la possibilità
dell'allontanamento. Infatti, da un lato, non risulta dagli atti di causa
che un tale rinvio del richiedente non rispetterebbe gli obblighi della
Confederazione a livello internazionale e, dall'altro lato, il richiedente
potrebbe procurarsi un passaporto nazionale per consentire il suo
rientro in patria. L'esecuzione dell'allontanamento, anche dal punto di
vista tecnico, sarebbe dunque possibile.
7.
Nel gravame, l'insorgente ha fatto valere che la decisione dell'UFM
violerebbe il principio della proporzionalità, in quanto non sarebbero
Pagina 7
D-6968/2009
dati i presupposti per una misura tanto incisiva quanto il suo
allontanamento dalla Svizzera. Infatti, il Giudice penale non avrebbe
ritenuto opportuno aggiungere la pena accessoria dell'espulsione e
quindi non avrebbe considerato il suo comportamento quale minaccia
per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorrente ha inoltre sostenuto
che, nonostante la gravità della condanna subita, i suoi precedenti
sarebbero a lui favorevoli e la sua prognosi sarebbe senz'altro positiva,
essendo praticamente cresciuto in Svizzera, nonché avuto riguardo
del suo grado di integrazione e considerate le prospettive di
reinserimento sul piano familiare, sociale e lavorativo, verso cui
tenderebbe la pena inflittagli. A tal proposito, egli ha ribadito di essere
in Svizzera dall'età di (...), di parlare l'italiano perfettamente, di aver
studiato e conseguito un apprendistato in O._______, nonché di aver
ricominciato a lavorare, nel periodo di semi-libertà, presso la ditta
N._______, la quale sarebbe decisa ad assumerlo, osservando che
egli avrebbe sempre lavorato con profitto e tenuto un comportamento
esemplare (cfr. dichiarazione del [...], doc. 6 e doc. 8-9). Ha, in
aggiunta, sottolineato di aver tutta la sua famiglia in O._______ e di
non aver più alcun legame con il suo Paese d'origine. In secondo
luogo, il ricorrente ha fatto valere che il suo allontanamento non
sarebbe né utile, né necessario, considerato che la sua presenza in
Svizzera non presenterebbe alcun problema di carattere
amministrativo. In terzo luogo, a comprova della sua volontà, nonché
del suo completo reinserimento sociale, l'insorgente ha invocato la sua
intenzione a sposarsi con una cittadina svizzera. Infine, il ricorrente ha
fatto valere, in via subordinata, che se egli dovesse essere rinviato, la
sua partenza non potrebbe avvenire prima del (...) o del (...), se
liberato condizionalmente considerato il periodo di prova di un anno.
8.
8.1 Giusta l'art. 84 cpv. 3 LStr, su richiesta delle autorità cantonali o
dell'Ufficio federale di Polizia, l'UFM può revocare un'ammissione
provvisoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era
ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e
ordinare l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui
all'art. 83 cpv. 7 LStr.
8.2 L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha
rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio
federale concernente la legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002
Pagina 8
D-6968/2009
(FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende
quello della norma anteriore, di modo che non v'è motivo di scostarsi
dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr.
in particolare GICRA 2004 n. 39). L'art. 83 cpv. 7 LStr – che vale non
soltanto in materia di rifiuto ma anche di revoca dell'ammissione
provvisoria (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/32 consid. 3.2 pag. 386) – permette di allontanare lo straniero
nello Stato d'origine o di provenienza, dove l'esecuzione
dell'allontanamento non sarebbe possibile ai sensi dell'art.
83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sensi
dell'art. 83 cvp. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena
privativa di libertà di lunga durata o da un provvedimento di diritto
penale. Segnatamente, l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che
l'ammissione provvisoria, secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo
straniero "è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena
detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una
misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale". Se, da
un lato, la nozione di "pena detentiva di lunga durata" non è stata
definita dal legislatore, dall'altro, secondo la dottrina è reputata una
pena preventiva di lunga durata quella superiore ad un anno (cfr. MARC
SPESCHA, in MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI,
Kommentar Migrationsrecht, Zürich 2008, n. 6 ad art. 62 LStr, come
pure BOLZLI, op. cit., n. 22 ad art. 83 LStr. e n. 5 ad art. 84 LStr), così
come secondo la recentissima giurisprudenza del Tribunale federale
(Sentenza del Tribunale federale 2C_295/2009 del 25 settembre 2009,
consid. 4.2), il quale ha stabilito ad un anno la soglia a partire dalla
quale una pena privativa di libertà è considerata di lunga durata, in
considerazione del fatto che le pene pecuniarie – le quali rimpiazzano
le pene privative di libertà di corta durata – non possono essere
pronunciate per una durata superiore ad un anno, ovvero 360 giorni.
La lett. b dell'art. 83 cpv. 7 LStr prevede che l'ammissione provvisoria
è altresì esclusa se lo straniero "ha violato in modo rilevante o
ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in
Svizzera [...]". A tal proposito, s'intende violazione dell'ordine pubblico
(sulla nozione di ordine pubblico cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.5
pag. 388 e segg.) quando lo straniero commette un crimine o un
delitto o quando viola in maniera grave o ripetuta delle norme legali o
delle decisioni prese in applicazione di queste norme. Nel messaggio
dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio federale definisce che
la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine sovraordinato
per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico comprende l'insieme
Pagina 9
D-6968/2009
della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed
etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione
ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità
dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute,
libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Ne
consegue che, vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici,
segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di
prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di
mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può
anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano
una revoca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che la persona
non è disposta ad osservare l'ordine vigente (FF 2002 3424; cfr. anche
DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388 e segg.).
8.3 La giurisprudenza si rileva restrittiva nell'applicazione dell'art.
14a cpv. 6 LDDS (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386). Infatti, solo
la messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine pubblici o gravi
compromissioni di quest'ultimi giustificano la revoca di un'ammissione
provvisoria. Un tale comportamento è segnatamente dedotto dalla
condanna ad una pena privativa di libertà. Di principio, non è
sufficiente una condanna ad una pena privativa di libertà con il
beneficio della condizionale, ma la recidiva, la quotità particolarmente
elevata di una pena o la compromissione di beni da proteggere
particolarmente preziosi possono giustificare l'applicazione
dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, nonostane il Giudice penale abbia rinunciato
ad una pena detentiva da espiare (cfr. GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3).
Quando applica la disposizione in oggetto, anche nell'ambito di una
revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve rispettare il
principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione degli
interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in
particolare della gravità della pena pronunciata, del rischio per la
sicurezza e l'ordine pubblici (gravità della colpa, natura dei beni
giuridici compromessi o messi in pericolo, circostanze particolari in cui
gli atti reprensibili sono stati commessi, pronostico, rispettivamente
rischio di recidiva) e degli antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006
n. 30 consid. 6.3.1 e giurisprudenza citata; GICRA 2006 n. 23 consid. 6
e 7; GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3). L'autorità dovrà quindi ponderare,
da un lato, l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare
della ammissione provvisoria e, dall'altro, l'interesse pubblico della
Svizzera a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. DTAF 2007/32
consid. 3.2 e riferimenti citati).
Pagina 10
D-6968/2009
9.
9.1 Nella fattispecie, conviene pertano esaminare, se – in
considerazione del comportamento delittuoso dell'insorgente – sono
adempiute le condizioni d'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr su cui si
fonda la decisione impugnata e, di conseguenza, se può essere
escluso l'esame dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma.
9.2 Il TAF constata che il ricorrente (come evocato ai considerandi in
fatto E-F, e H della presente) è stato condannato – con sentenza
del (...) – ad una pena detentiva di 20 mesi, oltre alla revoca della
sospensione condizionale della condanna di carcerazione di 90 giorni
(tre mesi) pronunciata l'(...), allorquando era ancora minorenne, per un
totale complessivo di 23 mesi da espiare. La seguente pena
costituisce in maniera evidente una pena detentiva di lunga durata ai
sensi dell'art 83 cpv. 7 lett. a LStr, conformemente a quanto evocato al
considerando 8.2, ovvero secondo quanto ritenuto sia dalla
giurisprudenza che dalla dottrina.
9.3 Inoltre, il comportamento dell'insorgente – per i reati di cui è stato
ritenuto responsabile e, di conseguenza, condannato ad una lunga
pena detentiva complessiva di ben 23 mesi – costituisce palesemente
una violazione grave e ripetuta della sicurezza e dell'ordine pubblici, ai
sensi della lett. b dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Infatti, il ricorrente, da un lato,
si è reso colpevole di un numero particolarmente elevato di reati
contro importanti beni giuridicamente protetti e, dall'altro, nonostante
su di esso gravasse già una condanna di carcerazione inflittagli
nel 2007 – sospesa condizionalemente – l'insorgente non ha desistito
dal commettere altri e simili reati a quelli commessi la prima volta, che
lo hanno condotto ad una nuova condanna nel 2009. Addirittura, al
momento della sua prima condanna nel (...) 2007 da parte del
I._______, il ricorrente era già conosciuto da questa autorità e sulle
sue spalle gravavano già numerosi precedenti penali, commessi da
minorenne, come ripreso nella sentenza di condanna del (...); (cfr. agli
atti B 14/1 consid. 3 pag. 18). Il ricorrente ha iniziato a delinquere
nel 2002, commettendo un furto di lieve entità, poi nel 2005 è stato
protagonista di un episodio di danneggiamento nonché di ripetuto furto
di poca entità, ripetuto furto d'uso, ripetuto impedimento di atti di
autorità e infine di diverse violazioni alla LCS e ricettazione
(cfr. ibidem). Nonostante il decreto di ammonimento e di sostegno
Pagina 11
D-6968/2009
educativo inflittogli a quel tempo per i suddetti reati, il ricorrente ha
continuato nel corso degli anni successivi a mantenere un
comportamento delinquente che lo ha portato ad una condanna prima
nel 2007 e poi nel 2009 per una pena complessiva di quasi due anni di
detenzione (23 mesi). Dunque, durante tutti questi anni, in particolare
a partire dal 2002, allorquando egli aveva appena (...) anni, fino
all'ultima condanna nel 2009, il ricorrente ha costantemente assunto
un comportamento delittuoso, nonostante d'altro canto egli abbia
cercato di integrarsi in questo Paese, svolgendo una regolare
formazione scolastica nonché professionale quale apprendista come
(...) e di (...) e poi come (...). In aggiunta, i reati di cui il ricorrente si è
macchiato durante questi anni denotano un ascesa progressiva quanto
al loro numero, nonché quanto alla loro gravità, essendo i medesimi
volti alla compromissione di beni giuridici individuali fondamentali quali
la vita e l'integrità fisica o psichica di una persona, come è il caso in
particolare del reato di aggressione, oltre a quello di minaccia e rissa,
che ha visto il ricorrente implicato in ben due episodi e che hanno fatto
l'oggetto principale del dibattimento e della sentenza di condanna
del (...) nei confronti del ricorrente. Come ha rilevato sostanzialmente il
Presidente della K._______ (cfr. agli atti B 14/1 consid. 25 pagg. 31-
34), dal profilo oggettivo, il comportamento del ricorrente nei
sopraccitati episodi di aggressione, è grave ed inquietante, avendo egli
agito munito di oggetti pericolosi e, dal profilo soggettivo, il suo
comportamento – avuto riguardo inoltre ai suoi precedenti penali – è
preoccupante e drammatico, in quanto denota una propensione alla
violenza contro la vita umana altrui, una mancanza di scrupoli, oltre
che ad un particolare egoismo e totale disprezzo per le leggi. In siffatte
circostanze, il comportamento delittuoso del ricorrente costituisce
senza dubbio un affronto grave e ripetuto lesivo della sicurezza e
dell'ordine pubblico, nonché giustificante, di conseguenza, il suo
allontanamento dalla Svizzera nell'interesse pubblico. Contrariamente
a quanto sostenuto in sede ricorsuale (cfr. gravame consid. 5 pag. 3), il
Giudice penale non ha ritenuto di pronunciare l'espulsione del
ricorrente dalla Svizzera, non perché abbia considerato che egli non
costituisca una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, bensì
perché tale pena accessoria è stata abrogata già a far tempo dal
1° gennaio 2007 (ex art. 55 CP, Modifica del 13 dicembre 2002
pag. 3533, RU 2006 3459).
9.4 Nella ponderazione tra l'interesse pubblico della Svizzera
all'allontanamento del ricorrente e l'interesse privato di quest'ultimo a
Pagina 12
D-6968/2009
continuare a beneficiare della ammissione provvisoria, il TAF rileva che
l'interesse pubblico è nel caso in esame chiaramente preponderante.
Infatti, se da un lato, dal profilo dell'interesse privato del ricorrente, egli
è in Svizzera da ormai (…) anni, vi ha frequentato parte delle scuole
dell'obbligo (scuole medie), ha concluso un apprendistato
professionale ottendeno il relativo diploma ed ha avuto modo di
riprendere – già nell'ambito del regime di semi-libertà – l'attività
lavorativa nella ditta dove aveva effettuato l'apprendistato e dove sarà
impiegato per il futuro (cfr. doc. 6 a 9 allegati al gravame), dall'altro tali
circostanze non risultano sufficienti a prevalere sull'interesse pubblico,
avuto riguardo degli elementi già sopraevocati (considerando 9.3 della
presente sentenza), in base ai quali non è possibile fare altro che
concludere ad una prognosi totalmente negativa nei confronti
dell'insorgente, come peraltro ritenuto dal Giudice penale (cfr. agli atti
B 14/1 consid. 25 pag. 33) e contrariamente invece a quanto sostenuto
senza alcun fondamento dal ricorrente medesimo (cfr. gravame
consid. 5 pag. 3). A tal proposito, infatti, il TAF ricorda che il ricorrente
ha commesso gravi atti reprensibili quando su di lui gravavano già
precedenti penali, addirittura durante il periodo di prova di un anno
soltanto che gli era stato concesso con la sospensione condizionale
della sua prima condanna (cfr. agli atti B 9 pag. 3 e B 14/1). Egli è
dunque recidivo. A ciò aggiungasi che – nonostante durante la
detenzione abbia assunto un comportamento positivo ed abbia ripreso
l'attività lavorativa, nonché malgrado il preavviso favorevole
dell' Q._______ del O._______ (cfr. doc. 4 allegato al gravame) –
l'insorgente ha continuato fino alla fine (ovvero fino alla pronuncia
della sentenza del 10 febbraio 2009) a mantenere un atteggiamento
negatorio dinanzi ai gravi fatti e responsabilità imputategli, denotando
l'assenza di qualsivoglia rimpianto o segno di autocritica, come è stato
rilevato dal Giudice penale (cfr. agli atti B 14/1 consid. 25 pagg. 31-34)
nonché ritenuto dal P._______ nell'ambito della decisione di reiezione
della richiesta di liberazione condizionale (cfr. agli atti B 18/7). In tali
condizioni, la prognosi quanto al futuro del ricorrente e ad un suo
comportamento corretto è molto precaria, tanto da non poter essere
escluso che egli non possa tornare a delinquere, se dovesse rimanere
in Svizzera. Ad ogni modo, in assenza di un pronostico favorevole,
l'interesse pubblico alla revoca dell'ammissione provvisoria non
consiste soltanto nel prevenire nuove infrazioni da parte
dell'interessato o di evitare unicamente un rischio futuro. Infatti, la
formulazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS così come quella dell'art. 83
cpv. 7 LStr è concepita in parte al passato "ha messo in pericolo"
Pagina 13
D-6968/2009
rispettivamente "ha violato". Al di là del caso particolare, l'interesse
pubblico della società consiste nella lotta efficace contro quei
comportamenti che la mettono in pericolo (DTAF 2007/32 consid. 3.7.3
pag. 391). Non da ultimo, il TAF rileva che né la presenza della sua
famiglia in Svizzera, né l'attività professionale – che egli ha continuato
a svolgere in questi anni – hanno desistito il ricorrente dal commettere
costantemente atti reprensibili gravi, come accennato dal Giudice
penale (cfr. agli atti B 14/1 consid. 25 pag. 33). Infatti, il medesimo ha
commesso parte dei reati imputatigli in correità con i suoi due fratelli
maggiori, ciò che denota che il ricorrente ha coltivato, proprio
nell'ambito familiare, un comportamento scorretto. Di conseguenza, la
presenza di gran parte della sua famiglia in Svizzera nonché la ripresa
dell'attività professionale durante la semi prigionia e ad oggi che è
stato liberato – sebbene di primo acchito sarebbero potuti essere degli
aspetti positivi in favore del mantenimento dell'ammissione provvisioria
come evocato dal ricorrente – hanno nella fattispecie una
connotazione negativa e non sono quindi suscettibili di costituire
elementi determinanti e rilevanti per l'esame dell'interesse privato del
ricorrente a rimanere in Svizzera. Nemmeno l'asserita intenzione del
ricorrente di contrarre matrimonio con una cittadina svizzera è
suscettibile di cambiare l'esito di tale ponderazione o dimostrare che il
ricorrente abbia creato dei legami stretti e profondi in Svizzera. Infatti,
da un lato, si tratta di una semplice affermazione di parte non
corroborata da alcun mezzo di prova e, dall'altro, l'allontanamento del
ricorrente dalla Svizzera per i motivi sopraesposti non esclude la
possibilità per lui di sposarsi. Infine, il fatto che al ricorrente sia stato
sottoposto all'assistenza riabilitativa per il periodo di prova di un anno,
da un lato, non modifica l'analisi sopraesposta circa l'interesse
pubblico chiaramente preponderante, dall'altro, non costituisce un
ostacolo all'immediato all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera,
ritenuto che si tratta di una semplice misura accompagnatoria o di
controllo – eventualmente che potrà essere eseguita nel suo Paese
d'origine – e che riguarda soltanto l'esecuzione della pena, a cui il
ricorrente, solo ed esclusivamente secondo il suo libero arbitrio – è
incappato. In conclusione, visto tutto quanto precede, l'interesse
pubblico della Svizzera all'allontanamento del ricorrente prevale
nettamente sull'interesse privato del medesimo a restare in detto
Paese.
9.5 Di conseguenza, in applicazione tanto della lett. a che b dell'art.
83 cpv. 7 LStr. deve essere escluso l'esame dell'esigibilità e della
Pagina 14
D-6968/2009
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta i capoversi 2 e 4
della medesima norma.
10.
11. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuta l'applicazione
nel caso in esame dell'art. 83 cpv. 7 LStr, è in particolare
l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che rimane a
codesto Tribunale da approfondire.
11.1 Non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Kosovo possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr, ritenuta, infatti, la crescita in
giudicato della decisione dell'UFM del 24 ottobre 2001 avuto riguardo
al diniego in favore del ricorrente della qualità di rifugiato prevista
dall'art. 3 LAsi, in assenza di contestazioni da parte sua.
11.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
11.3 Nel caso concreto non è dato rilevare né dagli atti dell'incarto né
dalle allegazioni del ricorrente alcun serio indizio secondo cui egli
possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Infatti,
l'insorgente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure
Pagina 15
D-6968/2009
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. D'altronde, in
Kosovo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale.
11.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale.
11.5 Ne discende quindi che l'UFM ha rettamente revocato
l'ammissione provvisoria accordata in favore del ricorrente il
6 ottobre 2009. Di conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata
decisione confermata.
12.
12.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. Se è necessario per tutelare i
diritti di una parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA). In
particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui
le probabilità d'esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di
rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a
quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve,
altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un
apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per
determinare l'esito probabile della procedura (Decisione del Tribunale
federale [DTF] 124 V 89 consid. 6a pag. 89).
12.2 Inotre, secondo l'art. 29 cpv. 3 Cost., affinché chi non dispone dei
mezzi necessari abbia diritto al patrocinio gratuito, occorre che i suoi
interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti
difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere
necessaria l'assistenza di un legale per tutelare i suoi diritti (DTF 130 I
180 consid. 2.2, 128 I 225 consid. 25.1 e ivi riferimenti). Per la
concessione dell'assistenza giudiziaria come pure per l'accordo del
gratuito patrocinio, il criterio della probabilità di successo del ricorso,
Pagina 16
D-6968/2009
secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo
(BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e
relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal
pagamento delle spese processuali e la concessione del gratuito
patrocinio devono essere analizzate secondo le circostanze concrete
del caso, al momento della presentazione della domanda e devono
essere realizzate cumulativamente.
12.3 Nella fattispecie, viste le allegazioni ricorsuali sprovviste d'esito
favorevole – le quali hanno condotto all'esito negativo della presente
procedura – le condizioni di cui all'art. 65 cpv. 1 e 2 PA non sono
adempiute, di modo che la domanda di assitenza giudiziaria nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e la richiesta di
gratuito patrocinio in favore dell'avv. R._______, sono respinte.
12.4 Ne consegue che le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 17
D-6968/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
La richiesta di gratuito patrocino in favore dell'avv. R._______, è
respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
5.
La presente sentenza è indirizzata:
- al patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- all'UFM, Divisione Soggiorno con allegato l'incarto N [...] (per
corriere interno; in copia)
- alla J._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
Pagina 18