B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6986/2016
Sen t en z a d e l 2 3 no vemb r e 20 16
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Blaise Vuille;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…),
con i figli
D._______, nato il (…),
E._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM dell'11 ottobre 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______, unitamente al figlio E._______, ha pre-
sentato in Svizzera il 15 giugno 2016,
l’audizione sulle generalità del 27 giugno 2016 (di seguito: verbale) nella
quale all’interessata è stato inoltre concesso il diritto di essere sentito circa
un’eventuale evasione della domanda d’asilo tramite una decisione di non
entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il
relativo trasferimento verso l’Italia,
la nascita del figlio D._______ il (…),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
dell’11 ottobre 2016, notificata il 4 novembre 2016 (cfr. risultanze proces-
suali), mediante la quale la SEM non entrata nel merito della domanda d'a-
silo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferi-
mento degli interessati verso l‘Italia,
il ricorso dell'11 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 14 novembre 2016) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM
con il quale i ricorrenti hanno concluso innanzitutto alla trasmissione degli
atti di causa ed alla concessione di un termine di grazia per completare il
ricorso, all’annullamento della decisione impugnata ed all’esame in Sviz-
zera della domanda d’asilo; in subordine all’inesigibilità dell’allontanamento
verso l’Italia; hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del
relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili,
il provvedimento del 14 novembre 2016 con il quale il Tribunale ha sospeso
provvisoriamente l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
16 novembre 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che innanzitutto, per quanto attiene alla censura ricorsuale tendente alla
trasmissione degli atti di causa ed alla concessione di un termine di grazia
per completare il ricorso, il Tribunale rileva che, contrariamente da quanto
affermato dalla ricorrente, al momento della notificazione della decisione
impugnata, avvenuta in presenza di un interprete di lingua tigrigna, all’inte-
ressata sono stati trasmessi gli atti liberi in consultazione con copia dell’in-
dice di paginazione dell’incarto (cfr. avviso di notifica e ricevuta del 4 no-
vembre 2016),
che a seguito della ricezione di suddetti documenti, l’interessata ha firmato
l’avviso di notifica e ricevuta (cfr. ibidem),
che di conseguenza, non vi è luogo di dar seguito alla richiesta formulata
in sede ricorsuale,
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
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che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del
richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
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di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che l’interessata ha depositato domanda d’asilo in Italia il 9 giu-
gno 2016,
che la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fis-
sati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in ca-
rico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III,
che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico
entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento di Dublino III, hanno
tacitamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della do-
manda di asilo in questione (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III),
che gli insorgenti non hanno contestato né di aver depositato una domanda
di asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la loro
domanda (cfr. verbale, pag. 8, ricorso, pag. 2),
che di conseguenza, la competenza dell’Italia è nella fattispecie data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-
che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che invero, la CorteEDU, con sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 no-
vembre 2014, 29217/12, §114, ha peraltro espressamente indicato che la
situazione attuale dell’Italia non è comparabile alla situazione della Grecia
constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gen-
naio 2011, 30696/09,
che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
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della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che i ricorrenti contestano esclusivamente la questione delle garanzie, a
loro dire insufficienti, ottenute dalla SEM in vista del loro trasferimento
verso l’Italia giacché appartenenti a un gruppo vulnerabile,
che le stesse sarebbero infatti generiche e prive di concretezza,
che in Italia sarebbero lasciati senza assistenza, diritti, alloggio, cure me-
diche e sostegno,
che censurando la mancanza dell’ottenimento dall’Italia di garanzie indivi-
duali, così come le condizioni di alloggio, i ricorrenti si riferiscono implicita-
mente alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Du-
blino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa
a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposi-
zione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità,
che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se «motivi umanitari» lo giustificano
la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Re-
golamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento
della domanda (cfr. DTAF 2015/9),
che se il richiedente l’asilo invoca motivi umanitari per opporsi al trasferi-
mento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il suo
potere discrezionale in modo conforme alla legge,
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che l’applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il tra-
sferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la
Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8),
che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in
Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio
(DTAF 2015/4) riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella soprac-
citata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera
non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garan-
zie individuali dall’Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all’età
dei fanciulli ed alla preservazione dell’unità della famiglia; che in assenza
di tali garanzie individuali da parte dell’Italia vi sarebbe un rischio di viola-
zione dell’art. 3 CEDU,
che nella sentenza D-6358/2015 del 7 aprile 2016 (pubblicata come sen-
tenza di riferimento e prevista per la pubblicazione), il Tribunale ha consta-
tato che le garanzie fornite dalle autorità italiane nelle quali i richiedenti
l’asilo vengono indicati con nome, età e come comunità familiare («nucleo
familiare») e viene fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali
rilasciate dall’Italia riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze
della famiglia – in particolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell’8 giu-
gno 2015 e del 15 febbraio 2016 – sono da considerarsi delle garanzie suf-
ficientemente individuali e concrete e ciò malgrado sia indicato unicamente
l’aeroporto di destinazione e non l’alloggio concreto (cfr. sentenza
D-6358/2015 consid. 5),
che nella fattispecie, il Tribunale constata che i ricorrenti sono stati ricono-
sciuti dalle autorità italiane, seppur unicamente in seguito all’accettazione
tacita, come «nucleo familiare» (cfr. atto A32/1); che inoltre, nella comuni-
cazione di riammissione del 10 ottobre 2016 sono state riportate le gene-
ralità precise degli interessati come pure il grado di parentela e le loro date
di nascita (cfr. ibidem); che tale comunicazione menziona pure esplicita-
mente che la famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare
dell’8 giugno 2015 e che i ricorrenti dovranno recarsi all’aeroporto di
F._______ e presentarsi all’«Ufficio di Polizia di Frontiera» (cfr. ibidem),
che per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui le circolari ita-
liane a cui fa riferimento la SEM sarebbero ormai datate, così come non
sarebbero attuali le informazioni inerenti alla concreta disponibilità di posti,
va ugualmente deserta in quanto, contrariamente, dall’aggiornamento pe-
riodico delle liste dei progetti SPRAR riservati alle famiglie si può dedurre
che l’Italia è continuativamente impegnata a provvedere alloggi consoni
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alle famiglie (cfr. tra le altre, sentenza del TAF E-1324/2016 del 9 ago-
sto 2016 consid. 7.2.1),
che invero, ciò è pure confermato dalla nuova circolare del 12 ottobre 2016
del Ministero dell’Interno Italiano, la quale aggiorna nuovamente la lista dei
progetti SPRAR presenti nelle diverse regioni,
che ciò posto, il Tribunale ritiene che l’Italia abbia fornito sufficienti garanzie
concrete ed individuali così da poter escludere una violazione dell’art. 3
CEDU, dell'art. 4 della CartaUE, dell'art. 3 CEDU, dell'art. 3 Conv. tortura o
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107)
in caso di esecuzione del trasferimento,
che inoltre, i ricorrenti non hanno né dimostrato che lo Stato di destinazione
non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine la proce-
dura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura, né hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscet-
tibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio
del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei
suoi obblighi internazionali, riviandoli in un paese dove la loro vita, integrità
corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove
rischierebbero di essere respinti in un tale paese,
che ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione
dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere
di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica
dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che per-
tanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore
abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto
uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi
e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprez-
zamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'au-
torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprez-
zamento,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità),
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che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo dei
ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderli in carico
in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Du-
blino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l’Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 14 no-
vembre 2016 sono revocate,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda di trasmissione degli atti di causa e di concessione di un ter-
mine per il completamento del ricorso è respinta.
2.
Il ricorso è respinto.
3.
Le misure supercautelari pronunciate il 14 novembre 2016 sono revocate.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
5.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
6.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: