B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6991/2016
Sen t en z a d e l 1 2 magg i o 201 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Contessina Theis,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dall'avv. Jean-Louis Berardi,
Fondation Suisse du Service Social International,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 14 ottobre 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino eritreo di etnia tigrina, ha depositato una domanda
d'asilo in Svizzera il 22 agosto 2016. Sentito sui motivi d'asilo egli ha di-
chiarato di essere stato fermato dai militari nel corso di una retata e di es-
sere stato detenuto per due settimane. Dopo essere riuscito a fuggire sa-
rebbe espatriato per timore che i militari venissero nuovamente a cercarlo
(cfr. atto B12/13, pagg. 8-9; atto B19/15, pag. 5 segg.).
B.
Con decisione del 14 ottobre 2016 la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, pronun-
ciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità di
prime cure lo ha tuttavia ammesso provvisoriamente in Svizzera per inesi-
gibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
C.
Tale decisione è stata notificata il giorno stesso presso il Centro di registra-
zione e di procedura di Chiasso alla presenza della persona di fiducia e
dell'interprete (cfr. atti B23/1 e B24/1).
D.
Nella stessa occasione, l'interessato, la persona di fiducia e l'interprete
hanno sottoscritto uno scritto intitolato "Dichiarazione di rinuncia al ricorso"
e il cui tenore era il seguente:
"Io, Signor A._______, SIMIC N° di pers. (…), nato il (…), alias B._______,
nato il (…), alias C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), e
E._______, SIMIC N° di pers. (…), nato il (…), alias F._______, nato il (…),
Eritrea, con la presente dichiaro, di mia spontanea volontà, di rinunciare a
depositare un ricorso contro la decisione della Segreteria di Stato della mi-
grazione del 14 ottobre 2016".
E.
In seguito, con ricorso del 14 novembre 2016 (cfr. timbro del plico racco-
mandato; data d'entrata: 15 novembre 2016) il richiedente è insorto dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo
anzitutto la trasmissione dell'integralità degli atti – non avendoli infatti an-
cora ricevuti dalla persona di fiducia – ed un termine per potersi determi-
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nare. In secondo luogo, egli richiede una nuova notificazione della deci-
sione impugnata poiché la stessa non sarebbe avvenuta correttamente,
avendo il mandato della persona di fiducia preso fine con l'attribuzione can-
tonale, avvenuta al più presto con la decisione del 14 ottobre 2016. Nel
merito, l'interessato conclude all'annullamento della decisione impugnata
ed al riconoscimento della qualità di rifugiato, in subordine, alla restituzione
degli atti all'autorità di prime cure per il completamento dell'istruttoria. Pa-
rimente, egli ha presentato una domanda volta alla concessione dell'assi-
stenza giudiziaria.
F.
In data 15 novembre 2016 il rappresentante ha fornito l'attestazione d'indi-
genza del ricorrente.
G.
Preso atto dell'assenza di una determinazione al proposito nell'atto ricor-
suale e considerata un'eventuale possibilità di non entrare nel merito, il
Tribunale, con decisione incidentale del 6 dicembre 2016, ha richiesto al
ricorrente di voler prendere posizione in merito alla succitata dichiarazione
di rinuncia.
H.
Con osservazioni del 15 dicembre 2016, il patrocinatore dell'insorgente
rammenta anzitutto la richiesta ricorsuale di produzione dell'integralità degli
atti. Tuttavia, nel frattempo la dichiarazione di rinuncia al ricorso sarebbe
stata trasmessa direttamente dalla persona di fiducia. Per quanto attiene
alla validità di tale dichiarazione, egli osserva che risulterebbe quantomeno
dubbioso che un richiedente l'asilo, per di più minorenne, possa ritirare il
ricorso "di sua spontanea volontà" e senza neppure aver potuto prendere
conoscenza dei verbali delle sue audizioni. Pertanto, non essendo stata
effettuata in piena conoscenza di causa, la rinuncia dovrebbe essere con-
siderata viziata e la dichiarazione invalidata ai sensi dell'art. 23 CO appli-
cato per analogia. Dappoi, il principio di non-respingimento, sarebbe un
principio imperativo ed assoluto ed il riconoscimento della qualità di rifu-
giato costituirebbe puramente una constatazione. Il richiedente l'asilo non
potrebbe dunque rinunciare validamente alla protezione derivante dal prin-
cipio di non-respingimento, non potendo infatti rinunciare anticipatamente
ad interporre ricorso contro una decisione che violerebbe tale principio
(art. 341 cpv. 1 CO p.a.). Infine, il patrocinatore rileva che il Tribunale fede-
rale avrebbe stabilito nella sentenza DTF 141 III 596 che è inoperante la
clausola con cui le parti rinunciano a deferire al Tribunale federale un'even-
tuale sentenza statale di ultima istanza cantonale che statuisce su pretese
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di cui può essere disposto liberamente. In conclusione dunque, viene chie-
sto al Tribunale di entrare nel merito del ricorso.
I.
Esprimendosi circa le osservazioni del ricorrente, la SEM, con scritto del
23 dicembre 2016, rileva anzitutto che l'interessato è una persona mino-
renne non accompagnata che ha depositato una domanda d'asilo in Sviz-
zera e che dispone appieno della capacità di discernimento. Oltre a questo
sarebbe risaputo che una persona può ma non deve necessariamente no-
minare un rappresentante legale. In virtù del fatto che egli non avrebbe di
sua spontanea volontà nominato detta figura la SEM avrebbe dunque pro-
ceduto, per tutela stessa del minore, ad istituire un'assistenza, garantita da
una stimata e affidabile persona di fiducia. La persona di fiducia sarebbe
chiamata ad assicurarsi che gli interessi del minore siano garantiti e tutelati;
avrebbe il compito di stabilire un rapporto di fiducia e di confrontarsi con
l'assistito in merito a dettami di procedura d'asilo, nonché di generiche que-
stioni. Alla luce di ciò l'autorità di prime cure si dice quindi basita del fatto
che nella presa di posizione dell'insorgente si sia potuto pensare che la
rinuncia al ricorso non sia stata su base volontaria. Parrebbe inoltre quan-
tomeno assurdo che si arrivi a mettere in dubbio il sano operato di persone
che lavorano a favore dei richiedenti l'asilo e che nulla hanno a che fare
con la SEM, dimostrando inoltre una comprovata professionalità in tal
senso.
Sempre secondo l'autorità di prima istanza, nell'ottica di una seriosa e mi-
nuziosa consulenza, andrebbe inoltre notato che una persona di fiducia,
volontariamente, si recherebbe settimanalmente negli alloggi dei richie-
denti l'asilo minorenni per consulenze specifiche e per rispondere alle mol-
teplici questioni che un minorenne può avere, creando per l'appunto come
il ruolo già esplicita, un vero e proprio rapporto di fiducia professionale.
Oltre a questo, nel momento della notificazione della decisione d'asilo, i
collaboratori specialisti lascerebbero ragionare il richiedente e la persona
di fiducia, in separata sede, in merito al contenuto della decisione, alle im-
plicazioni che questa ha e alla possibilità di depositare o meno un ricorso.
Questo avverrebbe secondo le tempistiche dettate dagli stessi richiedenti
l'asilo, in base alle loro necessità. Le stesse persone di fiducia, procede-
rebbero poi negli interessi del minore inoltrando, quando ciò corrisponda
alla volontà del minore, ricorsi contro le decisioni della SEM, essendo an-
che questo un loro preciso compito stabilito.
Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe fatto chiaramente valere di sua
spontanea volontà l'intenzione di rinunciare al ricorso.
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La SEM rileva inoltre che le persone di fiducia, pur non ricevendo la visione
degli atti in fotocopia, potrebbero sempre visionare i verbali d'audizione.
Oltretutto, la stessa persona di fiducia sarebbe sempre presente durante
l'audizione sui motivi e conoscerebbe nei minimi dettagli i resoconti dei ri-
chiedenti l'asilo, avendo accesso (prima di tale audizioni sui motivi) anche
alla fotocopia del verbale della prima audizione (l'audizione sulle genera-
lità).
L'autorità di prime cure propone dunque di respingere il ricorso.
J.
Chiamato a prendere posizione in merito, il mandatario, con osservazioni
del 16 gennaio 2017, constata che la SEM non si sarebbe pronunciata in
merito alla validità, in materia d'asilo, di una rinuncia anticipata e definitiva
ad interporre ricorso contro una decisione che potrebbe violare il principio
assoluto (o imperativo) di non-respingimento. Parimenti, l'autorità inferiore
non avrebbe preso posizione in merito all'applicazione per analogia della
sentenza DTF 141 III 596 né in merito all'errore essenziale. Il ricorrente
sottolinea poi che non si tratterebbe di rimettere in questione le compe-
tenze della persona di fiducia, bensì piuttosto di rilevare che la persona di
fiducia non sarebbe stata in possesso di una copia dei verbali d'audizione
al momento della sottoscrizione della rinuncia. A ciò si aggiunge poi il fatto
che essa non sarebbe stata presente nel corso dell'audizione al Centro di
registrazione e di procedura e dunque non avrebbe potuto intervenire per
far completare o correggere il verbale. Inoltre, il minore non avrebbe potuto
preparare la sua audizione sui motivi d'asilo con la persona di fiducia e per
di più la persona presente all'audizione non sarebbe la medesima presente
al momento della sottoscrizione della rinuncia. A queste condizioni, tenuto
conto del breve intervallo di tempo trascorso tra l'audizione sui motivi d'a-
silo e la dichiarazione di rinuncia, non si potrebbe dunque ritenere che si
sia formato un vero e proprio rapporto di fiducia professionale come indi-
cato dalla SEM. Questa maniera di procedere, impedirebbe poi al richie-
dente l'asilo di sollecitare un secondo parere durante il termine di ricorso,
rispettivamente una volta pronunciata l'attribuzione cantonale. Non si po-
trebbe infatti escludere che il nuovo rappresentante legale, rispettivamente
la nuova persona di fiducia, sia d'avviso contrario avendo, per esempio,
potuto prendere conoscenza di nuovi elementi durante il termine di ricorso.
In conclusione, in maniera generale, sarebbe contrario all'interesse supe-
riore del fanciullo (art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 no-
vembre 1989 [CDF, RS0.107]) rinunciare, anticipatamente, a depositare un
ricorso contro una decisione che lo concerne. Se la persona di fiducia ri-
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tiene che un eventuale ricorso non avrebbe possibilità di successo, sa-
rebbe sufficiente di non ricorrere. La poca accelerazione della procedura
ottenuta in questo modo (ovvero 30 giorni) non saprebbe giustificare l'inte-
resse contrario del richiedente l'asilo minore non accompagnato di poter
beneficiare della totalità del termine di ricorso.
Il ricorrente postula dunque l'entrata nel merito del ricorso.
K.
Il 10 aprile seguente, il patrocinatore del ricorrente, facendo riferimento ad
una recente sentenza del Tribunale trattante la questione, ha invitato lo
stesso a prendere posizione in merito alla validità di una rinuncia a ricorrere
in materia di divieto di respingimento.
L.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi che seguono, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tri-
bunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
1.2 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro
di essa.
1.3 I requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA)
sono parimenti soddisfatti.
1.4 Resta ora da determinare quale sia la valenza della dichiarazione di
rinuncia unilaterale a depositare un ricorso sottoscritta dal ricorrente e dalla
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persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi in data 4 novembre 2016
(cfr. atto B25/1).
1.4.1 Alla luce delle censure ricorsuali, va anzitutto esaminata la validità
della notificazione della decisione, poiché qualora la notificazione non
fosse avvenuta correttamente, ne conseguirebbe l'invalidità della susse-
guente dichiarazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 53a dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,
RS 142.311), se il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato non di-
spone di un tutore, un curatore o un rappresentante legale, la decisione di
primo grado va notificata al minorenne nonché alla persona di fiducia.
All'occorrenza, la decisione della SEM del 14 ottobre 2016 è stata notifi-
cata il giorno stesso sia al richiedente l'asilo in presenza dell'interprete, sia
alla persona di fiducia (cfr. atti B23/1 e B24/1). Va inoltre aggiunto che il
mandato della persona di fiducia si protrae fino al passaggio in giudicato
della decisione riguardante la domanda d'asilo (art. 7 cpv. 2bis OAsi 1). Es-
sendo dunque la decisione impugnata stata regolarmente notificata, non vi
è luogo di dare seguito alla richiesta di una nuova notificazione. In limine,
va pure rilevato che contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale,
l'attribuzione cantonale è avvenuta solamente con decisione del 18 otto-
bre 2016 e notificata il 24 ottobre 2016 (cfr. atto B29/6).
1.4.2 Vista la minore età del ricorrente al momento della sottoscrizione di
tale atto, pare ora opportuno apprezzare se egli abbia o meno potuto im-
pegnarsi in tal senso ossequiando ai disposti applicabili in ambito di capa-
cità civile e processuale.
1.4.2.1 Si noti infatti che in ragione della presunta assenza di maturità il
minore non dispone del diritto all'esercizio dei diritti civili. Ciò nonostante
quest'ultimo può, a determinate condizioni, agire da solo, a patto che di-
sponga della capacità di discernimento. Tale nozione consiste da un lato
nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una
determinata azione; dall'altro lato, in una componente volitiva, legata al ca-
rattere, ovvero nella capacità di agire conformemente alla razionale valu-
tazione delle circostanze secondo la propria volontà e di opporsi ad even-
tuali tentativi di influenze esterne (cfr. DTF 124 III 5 consid. 1a). Proprio in
ragione di tali specificità, il codice civile non prevede un età a partire dalla
quale un minore debba essere considerato capace di discernimento. In tal
senso, è invece necessario apprezzare nel caso concreto se quest'ultimo
abbia o meno un età sufficiente perché si possa ammettere che la sua fa-
coltà di agire ragionevolmente sia data e ciò tenendo in debita considera-
zione il tenore dell'atto in questione (cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.2). Nel
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caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, la capacità di di-
scernimento è di regola presunta (art. 16 CC). Quando invece l'esperienza
generale di vita fa presumere con verosimiglianza preponderante il contra-
rio, e cioè l'assenza della capacità di discernimento, la presunzione legale
dell'art. 16 CC è sovvertita (cfr. sentenze del TF 5A_204/2007 del 16 otto-
bre 2007 consid. 5.2 e 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 3.2.2).
Quanto ai minori, per analogia e su richiamo della giurisprudenza adottata
in ambito di trattamenti medici, si può partire dal presupposto che la capa-
cità di discernimento potrà essere presunta per un adolescente, tanto più
egli sia prossimo alla maggiore età, allorché dovrà essere ritenuta presu-
mibilmente assente per un fanciullo in tenera età (cfr. DTF 134 II 235 con-
sid. 4.3.3).
1.4.2.2 Giusta l'art. 19c cpv. 1 CC, le persone capaci di discernimento che
non hanno l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti
strettamente personali. Ciò significa che in una pari eventualità, il minore,
quandanche sprovvisto dell'esercizio dei diritti civili, potrà agire in determi-
nati ambiti senza che sia necessario l'intervento di un rappresentante le-
gale (cfr. DTF 114 Ia 350). Ciò è valido, mutatis mutandis, anche in ambito
procedurale, laddove la capacità processuale è il prolungamento dell'eser-
cizio dei diritti civili (cfr. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes
physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 170).
1.4.2.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare la questione in
ambito di diritto d'asilo, giungendo alla conclusione che, alla luce del fatto
che una tale procedura tende a proteggere dei diritti a tal punto fondamen-
tali da toccare la sfera intima e l'identità stessa del richiedente, è necessa-
rio riconoscerne senza riserve il carattere strettamente personale (cfr. Rac-
colta ufficiale della giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 3 consid. 2c). Ne conse-
gue dunque che il minore capace di discernimento è legittimato a parteci-
pare alla procedura d'asilo che lo riguarda e ciò senza che sia necessario
ricorrere ad un rappresentante legale, così come a compiere personal-
mente tutti gli atti necessari (deposito di una domanda, diritto di essere
sentito, diritto di ricorrere contro la decisione; cfr. GICRA 1996 n. 3 pag. 20-
21 e riferimenti citati). In tal senso, la nomina di una persona di fiducia ai
sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi non ha influsso sulla questione, dal mo-
mento che questa figura assiste l'interessato ma non agisce in qualità di
suo rappresentante (cfr. SYLVIE COSSY, Le statut du réquerant d'asile mi-
neur non accompagné dans la procédure d'asile, tesi Losanna 2000,
n. 530-531).
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Pagina 9
1.4.2.4 Nel caso in disamina, vista l'età del ricorrente – ovvero di 15 anni –
l'esistenza della capacità di discernimento non può essere posta in discus-
sione. Alla luce di quanto esposto sin qui, se ne può dunque a ragione
concludere che l'interessato sia stato legittimato a sottoscrivere solo la ri-
nuncia la cui validità è dunque sotto tale aspetto da considerarsi pacifica.
In tal senso, la contemporanea sottoscrizione di tale atto da parte della
persona di fiducia nulla toglie e nulla aggiunge a tale rigore ma attesta
semmai la contemporanea presenza di tale figura al momento della firma.
1.4.3 Giunti a questa conclusione, si pone ora la questione della validità
strictu sensu della rinuncia litigiosa.
1.4.3.1 Genericamente, in diritto amministrativo, una rinuncia ad un diritto
procedurale è di principio possibile purché si riferisca ad una facoltà con-
creta ed in libera disposizione delle parti (cfr. PETER SALADIN, Das Verwal-
tungsverfahren des Bundes, 1979, n. 13.5 e 18.212). Ciò è valido in regola
generale anche in ambito di PA, laddove una rinuncia a ricorrere ha quale
conseguenza la crescita in giudicato della decisione (cfr. DTAF 2009/11
consid. 2.1.2; JAAG/HÄGGI FURRER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.],
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 39 n. 12,
OLIVER ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16). A norma di dottrina, la rinuncia ad
un'impugnativa coincide infatti con l'entrata in forza di cosa giudicata for-
male ed espleta effetti comparabili ad un ritiro del ricorso (cfr.
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 664, pag. 229). Perché sia possibile
ritenerla valida, occorre tuttavia che la stessa intervenga posteriormente
ed in piena cognizione della decisione per la quale la parte interessata in-
tenda astenersi dal ricorrere (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 del
16 gennaio 2014 consid. 1.4.2 e DTF 86 I 153 consid. 2). Da quanto pre-
cede può altresì essere dedotto che per ritornare sui suoi passi, la parte
rinunciante deve invocare un vizio della volontà che permetta di inficiare la
validità della rinuncia da lei sottoscritta (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013
consid. 1.4.2; ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16 e rinvii). In altri termini, la
rinuncia è da considerarsi inefficace, quando la stessa è stata posta in es-
sere in presenza di un tale vizio (ad esempio in seguito all'ottenimento di
informazioni fuorvianti dall'autorità stessa, cfr. sentenze del TF
1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novem-
bre 2002 consid. 2.3 e MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3a
ed. 2011, pag. 823). Non vi è inoltre luogo di considerare che quanto pre-
cede non sia valido anche in ambito di diritto d'asilo (cfr. sentenza del TAF
D-6152/2013 consid. 1.4.2).
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Pagina 10
1.4.3.2 Considerato quanto precede e contrariamente da quanto ritenuto
dall'insorgente, essendo la dichiarazione di rinuncia presente agli atti inter-
venuta posteriormente alla notificazione della decisione, essa deve di prin-
cipio essere ritenuta valida. Essa si riferisce infatti ad un concreto diritto
processuale (o post-processuale) in libera disposizione dell'interessato e
meglio, alla facoltà di interporre ricorso contro la decisione dell'autorità di
prima istanza. In tal senso, occorre considerare che la decisione qui impu-
gnata sia cresciuta in giudicato al momento della sottoscrizione di tale ri-
nuncia. In conclusione, non giova pertanto al ricorrente invocare la sen-
tenza di principio del Tribunale federale DTF 141 III 596 la quale stabilisce
che è inoperante la clausola con cui le parti rinunciano in anticipo a deferire
al Tribunale federale, poiché appunto nel caso di specie si tratta di una
rinuncia ad interporre ricorso intervenuta posteriormente alla notificazione
della decisione. A pari apprezzamento e per i medesimi motivi si giunge
anche relativamente all'argomentazione del ricorrente inerente all'inte-
resse superiore del fanciullo il quale sarebbe contrario ad una rinuncia an-
ticipata a depositare ricorso. Inoltre, la posizione ricorsuale ulteriormente
ribadita dal ricorrente con scritto del 10 aprile 2017 secondo la quale la ri-
nuncia sia automaticamente da ritenersi inefficace in quanto contraria al
principio di non-respingimento è in tal senso fuorviante. Per il tramite della
sottoscrizione di tale atto il ricorrente, peraltro ammesso provvisoriamente
in Svizzera, non ha infatti rinunciato ad avvalersi di tale principio ma sem-
plicemente ad impugnare la decisione dell'autorità di prime cure. La sua
situazione, come detto, equivale infatti a quella di una persona che non si
è avvalsa della facoltà di interporre ricorso entro il termine legale previsto.
Considerare il contrario equivarrebbe quindi a ritenere obbligatoria l'inter-
posizione di un'impugnativa onde evitare una violazione del suddetto prin-
cipio, cosa che, ovviamente, non corrisponde alla realtà. Dalla dottrina e
giurisprudenza citate non si può dunque dedurre alcunché.
1.4.3.3 A questo punto, è dunque d'uopo determinare, alla luce delle argo-
mentazioni delle parti, se sia in specie identificabile un vizio della volontà
atto ad inficiarne l'effettività. Una tale manifestazione di volontà non sa-
rebbe infatti da ritenersi vincolante qualora sia stata avallata sotto l'egida
di un errore causato dalla condotta dall'autorità e in particolare quando
quest'ultima abbia fornito informazioni fuorvianti o incomplete in merito alla
facoltà ed ai termini per inoltrare un'impugnativa. Oltracciò, è parimenti pre-
supposto per la validità della rinuncia che l'interessato non sia giunto a tale
decisione in base a pressioni, coercizioni o minacce da parte dell'autorità.
Non da ultimo, pare opportuno ammettere che l'eventuale esistenza di un
vizio della volontà vada apprezzata indipendentemente dagli scopi, motivi
o ragioni che hanno portato la parte a rinunciare al ricorso.
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1.4.3.4 Tornando ora al caso che ci occupa ed in particolare alle dichiara-
zioni del ricorrente circa il fatto che la sua rinuncia a ricorrere non potrebbe
che essere ritenuta viziata dal momento che egli non avrebbe avuto ac-
cesso ai suoi verbali d'audizione, va rilevato che tale argomentazione non
può essere seguita. Invero, come già evidenziato in precedenza, per poter
ritenere valida una rinuncia è necessario che la stessa sia intervenuta in
piena cognizione della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4.3.1), ciò
che risulta essere il caso nella fattispecie. Va dappoi osservato che, dalle
delucidazioni dell'autorità di prime cure (peraltro incontestate su tale punto
di questione), si evince che non si è trattato di una procedura sbrigativa ed
atta ad assicurarsi l'assenza di una futura impugnativa quanto più di una
prassi con ottica di celerità messa in pratica a seguito della necessità di
procedere, viste le particolari circostanze ad una consegna brevi manu
della decisione in presenza dell'interprete e della persona di fiducia. In tale
occasione, il ricorrente ha inoltre beneficiato di un momento di riflessione
laddove ha potuto discutere con la persona di fiducia, al fine di maturare la
propria decisione in merito (anche tale aspetto non è stato contestato). In
tal senso, non vi è nemmeno luogo di considerare che l'interessato non
abbia compreso quanto egli si apprestava a sottoscrivere a causa della
presenza di difficoltà linguistiche, dal momento che sul punto della notifica
della decisione impugnata e del successivo avallo dell'atto di rinuncia a
ricorrere è regolarmente intervenuto un interprete della lingua tigrigna. In-
fine, l'argomentazione del ricorrente secondo cui mal si capirebbe la ne-
cessità di un tale agire, ferma considerata la ratio legis della disposizione
che prevede un termine di 30 giorni per inoltrare il ricorso ed il fatto che
l'accelerazione della procedura intervenuta sarebbe dunque stata minima,
è a sua volta priva di rilevanza. Anzitutto, occorre a tal proposito rilevare
che ritenere un tale argomento equivarrebbe a considerare la rinuncia inef-
ficace in quanto tale, dal momento che la legge prevede sempre un termine
per ricorrere e che quest'ultima, per sua stessa natura, interverrebbe prima
della scadenza dello stesso. Ora, come si è già avuto modo di enucleare
in precedenza, ciò non è il caso (cfr. supra consid. 1.4.3.1). Oltracciò, tale
agire è sfociato in una più celere attribuzione del ricorrente ad un cantone,
cosa che ha avuto in concreto il risultato di accelerarne il processo di inte-
grazione (seppur va ricordato che nulla vieti alla SEM di procedere già
prima ad una tale ripartizione; cfr. art. 27 LAsi).
1.4.3.5 Si può dunque partire dal presupposto che in specie non siano rav-
visabili gli estremi per considerare che la rinuncia a ricorrere sia stata posta
in essere in presenza di un vizio della volontà. Pertanto, vi è luogo di con-
fermare la validità di principio.
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1.4.3.6 Quo alla presunta assenza di un rapporto di fiducia entro la persona
incaricata e il ricorrente (dovuta in particolare all'impossibilità di preparare
l'audizione sui motivi d'asilo con la persona di fiducia ed al fatto che la per-
sona presente all'audizione non sarebbe la medesima presente al mo-
mento della sottoscrizione), occorre in questa sede constatare che le con-
siderazioni di quest'ultimo a tal proposito paiono a loro volta del tutto prive
di corredi concreti a suo supporto. Nel caso in disamina, la SEM, come da
prassi, ha infatti proceduto prendendo contatto con il Servizio Richiedenti
asilo del Soccorso operaio svizzero, nella persona del lic. iur. Mario Amato,
conferendo a tale ente il mandato per l'incarico di persona di fiducia e ri-
chiedendone nel contempo la presenza in occasione della già program-
mata audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto B19/15). L'autorità di prime cure
ha inoltre confermato, per mezzo dello scritto del 23 dicembre 2016, che
nell'ottica di una seriosa e minuziosa consulenza, settimanalmente una
persona di fiducia si reca negli alloggi dei richiedenti l'asilo minorenni per
consulenze specifiche. Pur essendo quindi innegabile che al momento
dello svolgimento dell'audizione sui motivi d'asilo fosse presente un'altra
persona, è parimenti incontestabile che quest'ultima sia stata incaricata
proprio dal lic. iur. Mario Amato, di modo che, essendo egli a capo del ser-
vizio preposto, è logico dedurne che egli fosse perfettamente al corrente
della fattispecie. A prescindere da ciò, è inoltre lecito presupporre che le
persone che svolgono tale ruolo presso il CRP di Chiasso siano in stretto
contatto tra loro e costantemente informate sull'evoluzione della procedura,
fermo considerato che ciò rientra nel corretto e diligente svolgimento del
loro mandato. A ciò va pure aggiunto che la persona di fiducia è incaricata
di guidare e sostenere il richiedente asilo minore non accompagnato e per
il quale non è stata ordinata una misura di protezione ai sensi del codice
civile, aiutandolo in particolare a prendere le decisioni nell'ambito della pro-
cedura d'asilo e sostenendolo in modo valido e mirato. Essa, pur non rap-
presentandolo, contribuisce dunque de facto alla formazione della volontà
del minore relativamente agli atti da lui compiuti in corso di procedura, così
da poter relativizzare le eventuali lacune dovute all'inesperienza. In altri
termini, grazie alle sue conoscenze della materia, la presenza della per-
sona di fiducia fa sì che il minore non accompagnato dotato di capacità di
discernimento sia posto in una situazione comparabile (se non migliore) a
quelle di un giovane adulto che ha già raggiunto la maggiore età (cfr. GI-
CRA 2003 n. 1 consid. 3, relativamente alle conoscenze di cui deve di-
sporre la persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi). Alla luce
di tutto quanto precede, pare dunque chiaro che le constatazioni del ricor-
rente – il quale non ha peraltro messo in discussione le competenze della
persona di fiducia, bensì rileva che la persona di fiducia non era in pos-
sesso di una copia dei verbali d'audizione – non hanno alcuna influenza
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sulla validità della dichiarazione di rinuncia. Invero, la validità va apprez-
zata al momento della sottoscrizione della stessa per mezzo di un esame
circa l'esistenza di eventuali vizi della volontà e non fornendo una presa di
posizione personale sullo svolgersi degli eventi precedenti e susseguenti.
Quanto alle valutazioni circa l'opportunità o meno di ricorrere, va ricordato
come non stia al Tribunale sostituirsi a quanto ritenuto in tale sede dalla
persona di fiducia incaricata. Si può infatti partire dal presupposto che fino
a prova contraria, quest'ultima, forte dell'esperienza nella materia e sulla
base di valutazioni di varia natura, non quindi solo di merito, abbia in quel
momento ritenuto opportuno consigliare al minore di procedere alla sotto-
scrizione. Quandanche si possa infatti giungere a conclusione che nel caso
in esame l'interessato avrebbe avuto concrete possibilità di successo in
sede ricorsuale, ciò non sarebbe ad esso solo elemento per ritenere che la
persona incaricata abbia agito senza la dovuta perizia, non potendo il Tri-
bunale apprezzare le valutazioni che hanno portato alla sottoscrizione della
rinuncia, ed essendo peraltro le stesse a loro volta ininfluenti.
1.4.3.7 Occorre dunque concludere che la rinuncia a ricorrere sottoscritta
dall'interessato il 14 ottobre 2016 sia stata validamente sottoscritta. In ra-
gione di ciò, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
2.
Giusta l'art. 111 lett. b LAsi, l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice dell'istru-
zione decide in qualità di giudice unico in caso di non entrata nel merito su
ricorsi manifestamente irricevibili. Si tratta segnatamente dei casi di man-
cato pagamento dell'anticipo spese e di ricorso inoltrato troppo tardi
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, n. 3.51 e Messaggio concernente la revisione totale dell'or-
ganizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3937). A contrario, laddove,
come nel caso di specie, risulti necessaria un'analisi giuridica circa la rice-
vibilità del gravame, si necessita di giudicare la questione nella composi-
zione ordinaria di 3 giudici (cfr. mutatis mutandis Basler Kommentar, Bun-
desgerichtsgesetz, [BSK BGG], 2a ed. 2011, n. 15 segg. ad art. 108 LTF).
3.
Ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA, l'assistenza giudiziaria viene concessa qua-
lora una parte non disponga dei mezzi necessari e le sue conclusioni non
sembrino prive di probabilità di successo. Ora, l'assenza di probabilità di
successo può dedursi tanto da questioni attinenti alla ricevibilità del ricorso
quanto da elementi giuridici di merito (cfr. mutatis mutandis BERNARD COR-
BOZ et al. [ed.], Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 39 ad art. 64 LTF).
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In specie, l'istanza di assistenza giudiziaria non può pertanto essere ac-
colta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di
probabilità di successo.
4.
A norma dell'art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere con-
donate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla
parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte.
In specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prelevare
spese processuali.
5.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva.
6.
Vista l'inammissibilità del gravame non è d'uopo analizzare le altre do-
glianze ricorsuali.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
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