B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6992/2011
S e n t e n z a d e l 2 1 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Kurt Gysi, Contessina Theis,
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 novembre 2011 / N […].
D-6992/2011
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato – cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil – ha
presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e
per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione dell'11 novembre 2008
[di seguito: verbale 1] e dell'11 settembre 2009
[di seguito: verbale 2]), di essere espatriato per sfuggire all'esercito
singalese, il quale l'avrebbe ricercato, poiché avrebbe aiutato il Liberation
Tigers of Tamil Eelam (LTTE), in particolare (…). L'interessato sarebbe
stato convocato in un campo militare nei dintorni della sua abitazione.
Inizialmente rilasciato poiché non riconosciuto come sostenitore del
LTTE, sarebbe in seguito stato tradito da alcune persone del suo
villaggio. Avrebbe quindi dovuto ritornare nel campo militare in questione,
dove avrebbe subito un interrogatorio durante il quale sarebbe stato
picchiato ripetutamente. Successivamente, una volta rientrato a casa,
avrebbe ricevuto più volte l'ordine di ripresentarsi, ma non vi avrebbe più
dato seguito ed avrebbe evitato qualsiasi contatto con l'esercito. Una
figlia della cugina dell'interessato, anch'essa accusata di sostenere il
LTTE, sarebbe poi stata uccisa da alcuni membri dell'esercito. Per paura
di incorrere nella stessa fine, il ricorrente si sarebbe allora nascosto in un
ashram a B._______. In seguito, insieme alla madre, avrebbe contattato
un membro dell'Eelam People's Democratic Party (EPDP), il quale
avrebbe permesso all'interessato di corrompere un ufficiale dell'esercito e
di ottenere quindi l'autorizzazione per recarsi a C._______ da dove
avrebbe poi lasciato il Paese in (…). A sostegno della sua domanda di
asilo, l'interessato ha prodotto i certificati di nascita della moglie (doc. 1) e
della figlia (doc. 2) ed il certificato di morte della figlia della cugina (doc.
3).
B.
Con decisione del 25 novembre 2011, notificata al ricorrente in data
28 novembre 2011 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la
succitata domanda di asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento
del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il
suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 28 dicembre 2011, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
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decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e
la concessione dell'asilo, subordinatamente la restituzione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione, mentre, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
D.
In data 6 gennaio 2012, il Tribunale ha comunicato all'insorgente che,
giusta l'art. 42 della Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31), poteva soggiornare in Svizzera fino a conclusione della
procedura.
E.
In data 3 febbraio 2012, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza
di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul
ricorso entro il 20 febbraio 2012.
F.
L'8 febbraio 2012, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni,
proponendo la reiezione del gravame.
G.
In data 13 febbraio 2012, il Tribunale ha trasmesso al ricorrente copia
delle osservazioni sopraccitate, impartendogli un termine fino al
29 febbraio 2012 per presentare un eventuale atto di replica. L'insorgente
è rimasto silente.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
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Pagina 4
1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo
in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-
pugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svol-
gersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il
ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente senten-
za va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accer-
tamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi in-
vocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione im-
pugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni in
materia di asilo presentate dal richiedente non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, in quanto questi si
sarebbe contraddetto, asserendo, nel corso della prima audizione, di
essersi dovuto recare in un campo dell'esercito, che si trovava nei pressi
della sua abitazione, una volta al mese, da (…) a (…), e dichiarando, nel
corso della seconda audizione, di essersi dovuto presentare al campo
militare da (…) a (…) Inoltre, anche qualora le dichiarazioni
dell'interessato risultassero vere, i timori del richiedente di essere esposto
in futuro a misure persecutorie dello Stato sarebbero infondati. Infatti,
secondo detto Ufficio, egli non presenterebbe il profilo che interesserebbe
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le autorità singalesi, non avendo svolto attività militari per il LTTE, ma
essendosi limitato a (…) e (…). Per giunta, avendo il richiedente potuto
ottenere l'autorizzazione per partire da B._______ e recarsi a C._______,
apparirebbe poco plausibile che il ricorrente sia un personaggio ricercato
a causa dei legami con il LTTE. L'UFM ha altresì considerato che, dopo la
sconfitta del LTTE, la situazione nel Paese si sarebbe calmata e che le
autorità avrebbero ripreso il controllo della situazione in tutto il territorio.
Inoltre, il clima di tensione e le conseguenti misure volte a controllare ogni
singolo cittadino per il minimo sospetto sarebbero ormai scomparsi. Di
conseguenza, le ripetute convocazioni al campo militare non dovrebbero
più riprodursi. Per quanto concerne la morte della figlia della cugina
dell'insorgente, l'autorità inferiore ha rilevato come il certificato di morte
presentato non permetta di desumere né la responsabilità dell'esercito,
né le persecuzioni addotte dall'interessato. Le dichiarazioni del
richiedente non soddisferebbero dunque nemmeno le condizioni richieste
per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi. L'UFM, in
ultima analisi, ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile.
5.2 Nel gravame il ricorrente contesta la decisione dell'UFM, in quanto
l'autorità inferiore poggerebbe la sua decisione su un'unica eventuale
contraddizione, ossia quella legata al periodo in cui egli si sarebbe recato
al campo militare. L'interessato, durante le audizioni, avrebbe proprio
dichiarato di non ricordare esattamente le date. Avrebbe tuttavia asserito
di essersi dovuto recare al campo militare per tre volte in entrambe le
audizioni. A mente del ricorrente, l'UFM avrebbe quindi arbitrariamente
ritenuto inverosimili le sue dichiarazioni in presenza di un'unica e
nemmeno certa contraddizione. L'insorgente contesta anche
l'affermazione dell'autorità inferiore secondo la quale egli non sarebbe
stato nel mirino delle autorità poiché avrebbe ottenuto un lasciapassare
per C._______. L'interessato sottolinea, infatti, che avrebbe ottenuto
l'autorizzazione grazie alla corruzione, pratica che, peraltro, sarebbe
molto diffusa nel proprio Paese. Sarebbe dunque assolutamente
plausibile di avere ricevuto un lasciapassare, pur essendo sospettato di
avere aiutato il LTTE. Infine, il ricorrente considera che in Sri Lanka non vi
sarebbe sicurezza per nessuno, essendovi ancora numerosi problemi da
risolvere. In quanto tamil il suo rinvio sarebbe inoltre inesigibile, poiché
sarebbe esposto ad una situazione di pericolo concreto.
5.3 Nella risposta al ricorso l'UFM ha rinviato ai considerandi della
decisione impugnata, confermandoli pienamente; l'autorità inferiore ha
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Pagina 6
inoltre rilevato come il rinvio nella provincia del Nord, ad eccezione della
regione di Vanni, sarebbe ragionevolmente esigibile.
6.
6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor-
tano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto
dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero-
simile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza,
ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richie-
dente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione
logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del con-
trario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GI-
CRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibi-
li, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non su-
scettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concor-
danti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o ele-
menti certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto
di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valo-
rizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impres-
sioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
6.3
6.3.1 L'obbligo della motivazione – concretizzato all'art. 35 PA – è una
formalità essenziale. Da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla li-
bertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ra-
gione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione,
dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio
del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento.
Di conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi imperniati
sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente acquisite, non-
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ché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudican-
te dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il
percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo
modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. Essa ha,
pertanto, l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché
necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione adottata,
ancorando così il principio del libero convincimento all'esigenza di indica-
zione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, allo scopo di evi-
tare che detto principio venga attuato per un uso arbitrario. Invero, nella
motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi
approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame det-
tagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, an-
che attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze,
spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il
suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto deci-
sivo (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale D-1267/2008
del 5 maggio 2008 consid. 6.1 e D-3322/2006 del 3 aprile 2008 con-
sid. 6.1).
6.3.2 Nel caso di specie, contrariamente a quanto invocato dal ricorrente,
i fatti ed i motivi che hanno influito sulla valutazione dell'autorità inferiore
sono stati esposti in modo sufficientemente esaustivo per consentire al ri-
corrente di comprendere la portata della decisione impugnata e dunque di
ricorrere con criteri adeguati. Infatti, la decisione dell'UFM è fondata pre-
valentemente sull'irrilevanza dei motivi di asilo fatti valere. Su questo pun-
to, le argomentazioni dell'UFM sono complete e rispettose dell'obbligo
della motivazione ai sensi della legge, in quanto indicano gli elementi es-
senziali sulla base dei quali detto Ufficio ha ritenuto le allegazioni del ri-
corrente irrilevanti in relazione ai suoi motivi di asilo, determinando quindi
il suo convincimento circa le motivazioni rese dal ricorrente a sostegno
della sua domanda di asilo. L'esame dei motivi di asilo può d'altronde ver-
tere anche solo sulla rilevanza degli stessi. Infatti, laddove i motivi di asilo
sono irrilevanti, la verifica della loro verosimiglianza diventa superflua ed
ininfluente. Di conseguenza, il fatto che, nella decisione impugnata,
l'UFM, avendo considerato i motivi di asilo del ricorrente irrilevanti, allor-
quando avrebbe potuto esimersi da ulteriori analisi o motivazioni, afferma
di considerare inverosimili i motivi di asilo del ricorrente, seppur citando
un elemento soltanto di inverosimiglianza, non costituisce una violazione
dell'obbligo di motivazione. Di conseguenza, la censura ricorsuale circa la
carenza di motivazione della decisione impugnata è infondata e va re-
spinta.
D-6992/2011
Pagina 8
6.4
6.4.1 Il Tribunale rileva che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in
corso di procedura si esauriscono in contraddittorie ed imprecise afferma-
zioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria con-
sistenza.
Innanzitutto, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, appaiono non
collimanti le dichiarazioni dell'interessato circa i periodi nei quali si
sarebbe recato nel campo militare nei pressi della sua abitazione e dove
sarebbe poi stato interrogato e picchiato. Infatti, nel corso della prima
audizione egli ha affermato di esservisi recato una volta al mese da (…) a
(…) (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5), mentre nel corso della seconda
audizione ha asserito esservisi recato da (…) a (…) (cfr. verbale 2,
pag. 11, F 99). Secondo il racconto dell'insorgente, inoltre, l'evento
scatenante la decisione di partire alla volta di C._______ sarebbe stato
l'uccisione da parte dei militari della figlia della cugina, anch'essa
sospettata di avere aiutato il LTTE. Infatti, la sera stessa in cui
l'insorgente avrebbe saputo dell'uccisione della ragazza, si sarebbe
allontanato dal villaggio, nascondendosi in un ashram per lasciare, in
seguito, il nord del Paese (cfr. verbale 2, pagg. 10 e 13, F 82, F 116).
Tuttavia, anche per quanto concerne questo avvenimento fondamentale
nella vicenda appaiono diverse incongruenze: innanzitutto, nel corso della
prima audizione, l'insorgente ha dichiarato che l'assassinio della parente
sarebbe avvenuto il (…) (cfr. verbale 1, pag. 4), mentre nel corso
dell'audizione federale egli ha affermato di avere lasciato il nord del
Paese nel (…) (cfr. verbale 2, pag. 4, F 20), ovvero prima dell'uccisione
della ragazza. Inoltre, dal certificato di morte della figlia della cugina
consegnato dal ricorrente stesso risulta che la giovane sarebbe morta
solamente in data (…). Peraltro, sempre per quanto concerne l'omicidio in
questione, come giustamente rilevato dall'UFM, l'atto di morte fornito
attesta unicamente l'uccisione della medesima da parte di sconosciuti.
L'identità degli autori così come le loro motivazioni non possono in alcuna
maniera essere dedotte dallo stesso.
Il ricorrente ha d'altronde dichiarato di essere stato convocato al campo
militare ancora sei o sette volte dopo l'interrogatorio subito, ma non vi
avrebbe più dato seguito (cfr. verbale 2, pag. 13, F 112). I militari
l'avrebbero dunque cercato più volte, ma senza trovarlo. A mente di
questo Tribunale appare tuttavia poco plausibile che l'esercito, se davvero
l'avesse voluto, non sia riuscito ad arrestare l'interessato e che questi sia
riuscito a sottrarvisi semplicemente scappando, ogni qualvolta questi
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Pagina 9
venivano a cercarlo, grazie a dei cani che avrebbero abbaiato
preannunciando il loro arrivo e grazie al rumore delle loro moto
(cfr. verbale 2, pag. 14, F 128). Il racconto è ancora meno verosimile se si
considera che la casa dell'insorgente si troverebbe nelle vicinanze del
campo militare (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pagg. 10 e 11, F 88,
F 94).
Il racconto dell'insorgente presenta poi numerose contraddizioni per
quanto concerne le circostanze ed il momento della propria fuga. Nel
corso della prima audizione egli ha dichiarato di aver lasciato il proprio
domicilio il (…), nascondendosi a B._______ per qualche giorno prima di
(…) a C._______, sempre nel mese di (…) (cfr. verbale 1, pag. 5) ed il
(…) avrebbe lasciato lo Sri Lanka (cfr. verbale 1, pag. 5). Nel corso
dell'audizione federale per contro ha dichiarato avere lasciato il nord del
Paese per raggiungere C._______ nel mese di (…) (cfr. verbale 2, pag. 4,
F 20) e di avere lasciato il Paese il (…) (cfr. ibidem, F 21). Confrontato
con le diverse contraddizioni, il ricorrente non ha saputo rispondere in
modo convincente, limitandosi ad affermare di essere confuso (cfr.
verbale 2, pagg. 9, 17 e 18, F 79, F 158, F 171). L'insorgente, per giunta,
ha dichiarato più volte di essersi recato a C._______ in compagnia della
madre (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 15, F 143), asserendo poi
però di avere visto per l'ultima volta i propri genitori il giorno in cui
avrebbe lasciato il nord del Paese (cfr. verbale 2, pag. 5, F 41). Il fatto
che l'insorgente, durante la sua fuga, sarebbe stato ricercato persino a
C._______ dal Criminal Investigation Department (CID) è, del resto, poco
plausibile. Innanzitutto, il richiedente non è stato capace di spiegare in
modo convincente né come questi sarebbe venuto a conoscenza della
presenza dell'interessato a C._______, né come egli stesso avrebbe
saputo di essere ricercato (cfr. verbale 2, pag. 16, F 153-156). Inoltre, non
si capisce perché le autorità avrebbero dovuto ostinarsi tanto contro
l'insorgente, conto tenuto del ruolo assolutamente marginale che secondo
le sue stesse dichiarazioni il medesimo avrebbe avuto nei confronti del
LTTE.
In conclusione, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente non
soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
Di conseguenza, il Tribunale può astenersi dall'analisi della rilevanza dei
motivi di asilo del ricorrente.
6.4.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questio-
ne del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione
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Pagina 10
dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisone impugnata va confermata.
7.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e
cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo rela-
tiva a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733).
8.
8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
8.2
8.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dal ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti cru-
deli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esi-
stenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa es-
sere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza
di siffatte serie e concrete ragioni.
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Pagina 11
Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termi-
ni, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presun-
zioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo
ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono
contrari alle disposizioni sopraccitate, in caso di ritorno nel suo Paese di
origine, in particolare nel distretto di B._______.
8.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzio-
ne dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
8.3
8.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può
essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origi-
ne o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in peri-
colo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generaliz-
zata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1 pag. 111, GI-
CRA 1999 n. 28 consid. 5b pag. 170, nonché GICRA 1998 n. 22 con-
sid. 7a pag. 191).
In Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popo-
lazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribuna-
le, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della
sicurezza in detto Paese, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti
l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente
esigibile verso il nord dello Sri Lanka – ad eccezione della regione di
Vanni – nonché verso l'est del Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 11-13).
Peraltro, per quanto attiene alla regione di Jaffna, la situazione è netta-
mente migliorata, a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e
Kandy alla fine del 2009 e la diminuzione della presenza militare. D'al-
tronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e
l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi
miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura
di alcune scuole e la ricostruzione degli ospedali. L'Alto Comissariato del-
le Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizza-
zioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, forni-
sce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri
Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un al-
D-6992/2011
Pagina 12
loggio o alla proprietà (DTAF 2011/24, consid.13.2.1). Tuttavia, riguardo
all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre
distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione
dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 – per le quali l'esecuzione
dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, se possono
beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio
(cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.1) – e quelle che hanno lasciato il nord
del Paese prima della fine della guerra per le quali le condizioni di vita po-
trebbero essere profondamente cambiate. Difatti, per questa categoria di
persone, è necessario analizzare la situazione individualmente, verifican-
do l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli , segnatamente concre-
te possibilità di alloggio e garanzie di sostentamento, nonché l'esistenza
di una rete sociale o familiare. Se tali condizioni non sono realizzate, va
esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio
nazionale (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.2).
8.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli ha dichiarato
di essere originario del nord dello Sri Lanka, nonché di avere avuto domi-
cilio a D._______ sulla (…) di B._______ dal (…), ossia dalla sua nascita.
Egli ha una formazione di base ed ha già lavorato per anni come (…).
Inoltre, egli dispone di un'importante rete sociale in quanto tutti i suoi fa-
migliari, ossia i suoi genitori, sua moglie e i suoi fratelli vivono nel distretto
di B._______ (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pagg. 5 e 6, F 39,
F 42). Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un ade-
guato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e professionale in
patria, segnatamente a D._______, dove – sebbene egli sia espatriato
prima della fine della guerra – potrà ritrovare le stesse condizioni di vita e
di alloggio al momento della sua partenza. Infine, il ricorrente è da rite-
nersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 pag. 21), senza che da un esame d'uffi-
cio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in
Svizzera per motivi medici.
8.3.3 Pertanto, vi è ragione di concludere che l'esecuzione dell'allonta-
namento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigi-
bile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr).
8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgen-
te, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
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indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi, DTAF 2008/34 consid. 12,
pag. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.
Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzio-
ne, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore
confermata.
10.
10.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi ne-
cessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di succes-
so, l'autorità di ricorso, il suo presidente, o il giudice dell'istruzione la di-
spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa
solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano su-
periori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente in-
feriori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta de-
ve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un ap-
prezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare
l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89).
Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di
successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza
federale, è decisivo (cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispen-
sa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate se-
condo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione
della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.
10.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente
esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro
del ricorso erano prive di probabilità di esito favorevole. In siffatte
circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA
non è adempiuta.
10.3 Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
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petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: