B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7002/2018
Sen t en z a d e l 1 9 d i c emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice David R. Wenger,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il, e la figlia
C._______, nata il (…),
Finlandia,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 4 dicembre 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che A._______ ha presentato in Svizzera
l’(…) ottobre 2018 (cfr. atto A1/1),
il verbale d’audizione sulle generalità del 24 ottobre 2018 (di seguito:
verbale 1) ed il verbale d’audizione sui motivi d’asilo del 26 ottobre 2018
(di seguito: verbale 2) della richiedente, con i mezzi di prova prodotti dalla
stessa (cfr. atti A2 e A12),
la nascita della figlia C._______ il (…) presso l’(…) di D._______(cfr. atto
A18/2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 4 dicembre 2018, notificata all’interessata il 5 dicembre 2018 (cfr. atto
A32/1), con la quale l’autorità inferiore ha respinto la domanda d’asilo
succitata senza ulteriori chiarimenti ai sensi dell’art. 40 della legge sull’asilo
del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) in combinato disposto con l’art. 6a
cpv. 2 lett. a LAsi , ed ha pronunciato l’allontanamento delle insorgenti e
l’esecuzione del medesimo, siccome ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 10 dicembre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata:
11 dicembre 2018) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) contro la summenzionata decisione, con cui le ricorrenti hanno
postulato a titolo principale l’annullamento della decisione impugnata, il
riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in
Svizzera; in primo subordine alla ritrasmissione degli atti all’autorità di
prima istanza per l’emanazione di una nuova decisione; in secondo
subordine che sia pronunciata l’inammissibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento e che sia loro concessa l’ammissione provvisoria in
Svizzera; contestualmente hanno altresì presentato una richiesta di
esenzione dal versamento dell’anticipo delle presunte spese processuali,
il tutto con protesta di spese e ripetibili,
l’incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale il 17 dicembre 2018,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che, fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità
inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e
vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA) e sono pertanto legittimate
ad aggravarsi contro di essa,
che, giusta l’art. 108 cpv. 2 LAsi, il termine di ricorso contro le decisioni
secondo l’art. 40 LAsi in combinato disposto con l’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi
è di cinque giorni lavorativi,
che suddetto termine è stato in specie rispettato,
che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52
PA) sono pure soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudico unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con riferimenti
citati),
che nel corso dell’audizione sulle generalità A._______ ha dichiarato di
essere cittadina finlandese con ultimo domicilio a E._______, situato nella
Regione F._______ in Finlandia (cfr. verbale 1, p.to 1.09 seg., pag. 3 e p.to
2.01, pag. 4); che ella sarebbe espatriata legalmente dall’aeroporto di
G._______, munita del suo passaporto, il (…) giugno 2018, in direzione di
H._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 5.01, pag. 6),
che l’interessata ha affermato ricercare protezione in Svizzera poiché teme
che la sua seconda figlia nata in I._______, C._______, le venga portata
via dalle autorità finlandesi, in quanto già il suo primo figlio L._______, nato
il (…), per pure motivazioni economiche, sarebbe stato dato in affidamento
ad una famiglia già dal (…) (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4 seg. e p.to 3.01,
pag. 5 seg.; verbale 2, D9 segg., pag. 4 segg.),
che le autorità finlandesi avrebbero però motivato l’affidamento del figlio in
quanto sosterrebbero che a causa del suo passato – dopo essere stata
vittima di atti di bullismo a scuola, sarebbe stata collocata in un ospedale
psichiatrico all’età di (…) anni da uno a tre mesi, dopodiché avrebbe
assunto degli psicofarmaci sino al 2011, con assunzione pure di alcol sino
a fine 2015/inizio 2016 – ella avrebbe tutt’ora delle problematiche
psichiatriche e non sarebbe in grado di occuparsi in modo adeguato del
figlio (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 e p.to 8.02, pag. 8; verbale 2, D9 segg.,
pag. 4 segg.),
che in realtà però lei non avrebbe sofferto di alcuna affezione mentale, e
circa il trattamento psichiatrico impostole, si sarebbe trattato di un errore di
valutazione da parte degli allora suoi medici curanti e degli assistenti
sociali, che l’avrebbero invero fatta stare peggio (cfr. verbale 2, D6, pag. 2
segg.),
che malgrado ella abbia ricorso contro le diverse decisioni negative in
merito all’affidamento del figlio, l’ultima decisione ricevuta dalla Corte di
seconda istanza, confermerebbe che lei sarebbe troppo malata per
occuparsi del figlio, ed avrebbe il diritto di vederlo quattro ore alla settimana
(cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 5 e p.to 3.01, pag. 5; verbale 2, D10 segg.,
pag. 4 segg. e D37, pag. 10); che lei ritiene, invece, di non soffrire di alcuna
patologia psicologica o di dipendenza, avendo segnatamente svolto dei
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test psicologici che attesterebbero del suo buono stato mentale e che non
vi sarebbe alcun elemento concreto che lei non avrebbe le attitudini per
essere una buona madre (cfr. verbale 2, D9, pag. 4),
che inoltre gli assistenti sociali che la seguivano nel suo Paese d’origine,
temerebbero che lei renda pubblico quanto ingiustamente accadutole, e
farebbero pertanto credere alle autorità così come alla polizia del suo
Paese, che lei sia pericolosa per sé stessa e per sua figlia (cfr. verbale 2,
D22, pag. 6 seg.),
che in caso di un suo rientro in Finlandia, ella teme infine che la polizia la
venga a prendere in aeroporto e la farebbero ricoverare in un ospedale
psichiatrico (cfr. verbale 2, D22, pag. 7), in quanto verrebbe considerata
persona con problemi mentali e pertanto privata di ogni diritto nel suo
Paese d’origine (cfr. verbale 2, D40, pag. 10),
che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver rammentato che la
Finlandia rientra tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi
dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (safe country), ha concluso quanto
all’irrilevanza ed all’inverosimiglianza dei motivi d’asilo addotti
dall’interessata; che in particolare la SEM ha constatato che la tesi
dell’insorgente relativa all’affidamento del figlio da parte delle autorità
finlandesi per pura speculazione economica, non sarebbe fondata su alcun
elemento concreto o prova pertinente; che non vi sarebbero indizi che in
merito non vi sia stato nel suo Paese d’origine un processo equo; che
inoltre da un’analisi medica effettuata in Svizzera sarebbe emerso che lei
soffrirebbe di un disturbo psicologico, ciò che confuterebbe le sue
allegazioni circa il suo ottimale stato di salute,
che nel ricorso l’insorgente avversa le considerazioni dell’autorità inferiore;
che la decisione della SEM sarebbe difatti condizionata in misura decisiva
dal giudizio positivo in merito al sistema finlandese e per questo non si
sarebbe proceduto ad un esame approfondito dei suoi mezzi di prova; che
inoltre ella adempirebbe le condizioni poste dall’art. 3 LAsi, in quanto
sarebbe stata esposta a subire delle ingiustizie da parte delle autorità
finlandesi, senza che ella abbia potuto trovare protezione da parte delle
stesse,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
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che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è
riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente
riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo)
di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una
persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5),
che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti
dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori,
nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale
o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future
persecuzioni,
che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di
avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che
ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con
giurisprudenza ivi citata),
che sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e
sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta
probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono
sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche
che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 con rinvii),
che infine, solo è determinante per la concessione dell’asilo, la volontà del
persecutore che vuole raggiungere la vittima in ragione di uno dei motivi
enumerati esaustivamente all’art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale
E-696/2017 dell’8 novembre 2018 consid. 11),
che per quanto riguarda la presente procedura, proprio tali presupposti non
risultano adempiuti,
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che invero le problematiche allegate dalla ricorrente in relazione
all’affidamento del figlio come pure alla sua paura che le autorità
agirebbero nello stesso modo nei confronti della figlia appena nata, non
risultano pertinenti in materia d’asilo,
che tuttavia in merito si rimarca pure che, come rettamente sostenuto nella
decisione avversata dalla SEM, la ricorrente non ha prodotto né mezzi di
prova (cfr. atto A12) né allegazioni, che possano dimostrare o rendere
verosimile che le autorità finlandesi – fra l’altro firmatarie in particolare della
CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105) e della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
(RS 0.107) – abbiano agito in maniera arbitraria, senza alcun processo
equo ed in violazione dell’interesse superiore del figlio, nella presa di
decisione inerente l’affidamento del figlio L._______,
che non vi sono inoltre evenienze atte a dimostrare o a rendere verosimile
che le autorità del suo Paese d’origine agirebbero contrariamente al
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sanciti dalla CEDU
in un prossimo futuro e secondo un’alta probabilità,
che a riprova di ciò, appare sufficiente rimarcare che la stessa ricorrente
ha allegato avere un avvocato che l’assiste in Finlandia per la pratica
relativa all’affidamento del figlio (cfr. verbale 1, pag. 2; verbale 2, D3,
pag. 2); che lei ha potuto ricorrere avverso tutte le decisioni emanate dai
Tribunali del suo Paese in merito, ricevendo una risposta alle stesse da
parte dell’autorità di seconda istanza nell’ottobre del 2018 (cfr. verbale 2,
D9 segg., pag. 4 segg.); che nel corso degli ultimi anni, ella ha inoltre
sempre potuto decidere dove vivere e quando cambiare abitazione come
più le aggradava, come pure è espatriata legalmente, senza incontrare
alcuna difficoltà da parte delle autorità finlandesi (cfr. verbale 1, p.to 2.01
segg., pag. 4 segg.; verbale 2, D25 segg., pag. 8),
che infine le relazioni con il figlio non sono del tutto interrotte, disponendo
ella di un diritto di visita di quattro ore alla settimana e che la decisione di
affidamento del figlio, dalle sue stesse affermazioni, non risulta comunque
essere incontrovertibile (cfr. verbale 2, D23, pag. 8),
che inoltre il suo timore che una volta giunta in Finlandia ella venga
condotta dalla polizia in un ospedale psichiatrico in modo coatto e senza
alcuna ragione, non avendo l’insorgente addotto alcun elemento concreto
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e sostanziato che possa far giungere il Tribunale ad una diversa
valutazione, non risulta oggettivamente fondato,
che pertanto, alla luce di quanto sopra concluso, la ricorrente non apporta
alcuna motivazione convincente atta a confutare la presunzione quale
Stato sicuro per la Finlandia ex art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
che di conseguenza, visto quanto succitato, è a giusto titolo che la SEM ha
respinto la loro domanda d’asilo e non ha riconosciuto loro la qualità di
rifugiato,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla
Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi; art. 32 dell’ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]),
che pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia
dell’allontanamento, la decisione impugnata va confermata,
che giusta l’art. 83 LStr, perché l’esecuzione dell’allontanamento possa
essere attuata, la stessa deve essere ammissibile (cpv. 3),
ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2),
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM
dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr in relazione con
l’art. 44 LAsi),
che per invalsa prassi del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10
e relativi riferimenti),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato l’esecuzione
dell’allontanamento come ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile,
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che segnatamente, agli occhi dell’autorità di prime cure, non vi sarebbero
agli atti indizi per ritenere un rischio per le richiedenti di essere esposte ad
una pena o ad un trattamento proscritti dall’art. 3 CEDU,
che in particolare le dichiarazioni della ricorrente circa il fatto che al suo
ritorno le autorità finlandesi le toglierebbero l’affido della figlia C._______
in modo arbitrario, non sarebbero fondate; che tra l’altro, se una decisione
di questo tipo venisse adottata, la stessa sarebbe piuttosto dettata
dall’interesse alla protezione della bambina e comunque non irrevocabile,
che inoltre dagli atti non emergerebbero elementi atti a confutare la
presunzione secondo la quale, l’esecuzione dell’allontanamento di
richiedenti che provengono da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS ai
sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStr, sia ragionevolmente esigibile; che in
particolare ella non ha mai riscontrato in passato alcuna problematica
finanziaria, ricevendo un aiuto in tal senso dallo Stato e non vi sarebbero
indizi a sostegno che, in caso di un suo ritorno, ella non possa avvalersi
nuovamente dei servizi messi a disposizione dallo stesso, anche dal profilo
valetudinario,
che nel gravame, le ricorrenti contestano tale valutazione,
che invero appellandosi al loro diritto alla vita familiare ed all’interesse della
bambina, A._______, ritiene che l’esecuzione del loro allontanamento
sarebbe inammissibile; che chiede invero di voler considerare la loro
condizione di fragilità in quanto madre sola con una bambina da accudire
e da proteggere, ciò che non le sarebbe possibile fare nel suo Paese
d’origine,
che giusta l’art. 83 cpv. 3 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è
ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato
d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni
di diritto internazionale pubblico della Svizzera,
che la portata dell’art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento; che altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Conv. tortura; che l’applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere
che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli,
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che spetta alle ricorrenti di rendere plausibile l’esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10),
che anzitutto le insorgenti non possono, per i motivi già enucleati,
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), né
di un rischio personale, concreto e serio di essere esposte ad un
trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura,
che inoltre, come già sopra ritenuto, non vi è agli atti e nel gravame, alcun
elemento atto a sostanziare la tesi della ricorrente che il suo diritto al
rispetto della vita privata e famigliare – in particolare sancito dall’art. 8
CEDU – verrebbe violato in modo illecito dalle autorità finlandesi o che le
stesse non agirebbero nell’interesse della figlia,
che per di più esse potranno contare in patria, a parte sull’aiuto finanziario
statale – già percepito in passato (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4) –,
pure su una rete famigliare stabile e sulla quale poter contare al loro ritorno,
ritenuto in particolare che vi vivono i genitori ed il fratello della ricorrente,
con i quali intrattiene delle buone relazioni e che l’hanno da sempre
sostenuta (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5),
che altresì A._______ non ha preteso nel ricorso di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare un’ammissione provvisoria senza che da
un esame d’ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici delle richiedenti (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8;
atto A27/1),
che difatti il trattamento medicamentoso che segue la ricorrente
(assunzione di aspirina), per un problema circolatorio e del sistema
immunitario (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8), nonché le eventuali cure e
trattamenti necessari alla richiedente, potranno essere proseguiti in futuro,
rispettivamente effettuati, anche nel Paese d’origine, come risulta dalle
stesse allegazioni dell’insorgente in merito (cfr. anche DTAF 2011/50
consid. 8.3 con riferimenti citati),
che per le ragioni sopraindicate, l’esecuzione dell’allontanamento è nella
fattispecie ragionevolmente esigibile,
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione con
l’art. 44 LAsi),
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che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non
è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico delle ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: