B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7004/2018
Sen t en z a d e l 1 3 no vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Simon Thurnheer, Contessina Theis,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
patrocinato da. Fazil Ahmet Tamer,
mor-beratung,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 9 novembre 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 24 gennaio
2018,
i verbali d’audizione del 7 febbraio 2018 e del 6 marzo 2018,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 9 novembre 2018, notificata al più presto il giorno seguente, per il cui
tramite l’autorità inferiore ha riconosciuto lo statuto di rifugiato al
richiedente, salvo porlo unicamente al beneficio dell’ammissione
provvisoria per causa di indegnità all’asilo,
il ricorso del 10 dicembre 2018, per il cui tramite l’insorgente chiedeva in
limine la compulsazione degli atti di causa, a suo dire non garantitagli dalla
SEM e la fissazione di un termine per presentare un memoriale integrativo;
nel merito l’annullamento dei punti 6 e 7 del dispositivo della decisione
avversata e la concessione dell’asilo; contestualmente di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) del 16 gennaio 2019, che invitava la SEM a trattare la precitata
domanda di consultazione degli atti nonché la successiva decisione
incidentale del 25 gennaio 2019 che concedeva al ricorrente, a cui era nel
frattempo stato garantita suddetta prerogativa, un termine di 7 giorni per
completare il gravame,
il memoriale integrativo dell’insorgente del 5 febbraio 2019,
la decisione incidentale dell’8 febbraio 2019, per mezzo della quale
venivano accolte le domande di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
a condizione che l’asserita indigenza venisse dimostrata per mezzo di
un’attestazione,
lo scritto dell’insorgente del 25 febbraio 2019, per il cui tramite egli
trasmetteva al Tribunale una fotografia parzialmente illeggibile di
un’”attestazione di residenza” rilasciata dal ristorante e alloggio Reginetta,
la decisione incidentale del 7 marzo 2019 (notificata il giorno seguente; cfr.
avviso di ricevimento) con la quale il Tribunale concedeva all’insorgente un
ultimo termine di grazia per attestare l’indigenza con la trasmissione di
un’attestazione rilasciata dagli organi cantonali competenti o per versare
un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali,
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la scadenza del termine in questione, l’11 marzo 2019, senza che venisse
trasmessa al Tribunale l’attestazione richiesta o versato l’anticipo a
copertura delle presunte spese processuali (cfr. risultanze processuali),
lo scritto del 13 marzo 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), con il
quale il ricorrente, senza l’ausilio del proprio patrocinatore, inviava al
Tribunale la documentazione relativa all’accoglimento delle prestazioni
assistenziali, senza tuttavia fare menzione alcuna delle ragioni alla base
della tardività del suo inoltro,
la decisione incidentale del Tribunale del 18 marzo 2019 per il cui tramite
venivano richiesti ragguagli circa il mancato rispetto del termine impartito,
la comunicazione del patrocinatore dell’insorgente del 26 marzo 2019, con
cui venivano illustrate alcune carenze di ordine organizzativo che
avrebbero causato l’inoltro tardivo,
l’ordinanza del 5 aprile 2019 che invitava l’autorità inferiore a presentare
una risposta al ricorso ed al memoriale integrativo,
le osservazioni della SEM del 3 maggio 2019, trasmesse per informazione
al ricorrente,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni
transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
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che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che, è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell’ammissione
provvisoria previo riconoscimento dello statuto di rifugiato con la medesima
decisione qui avversata, oggetto del litigio in questa sede risulta essere
esclusivamente la questione della concessione dell’asilo,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che a sostegno della sua domanda l’insorgente ha addotto di essersi
interessato politicamente alla causa curda sin dal 1995; che all’inizio del
1998 egli avrebbe ricevuto un indottrinamento da parte del Partito dei
Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan; PKK), per poi venir
stanziato nella zona di Beytüşşebap, ove avrebbe anche conosciuto
l’attivista tedesca Andrea Wolf; che in tale contesto, egli, resosi conto che
le azioni dell’organizzazione non sarebbero state conformi agli ideali
professati, non avrebbe mai imbracciato attivamente le armi, venendo
anche punito per insubordinazione; che nel nono/decimo mese del 1998 il
ricorrente sarebbe stato catturato assieme a un certo numero di altri
militanti ed alla stessa Andrea Wolf, poi giustiziata dall’esercito
governativo; che dopo la cattura l’insorgente avrebbe subito
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maltrattamenti, finendo per dichiarare di essersi consegnato
spontaneamente alle autorità; che sarebbe in seguito stato condannato a
5 anni di carcere, scontando solo parte della pena e venendo rilasciato nel
2000 in applicazione della legge sul pentimento; che viste le problematiche
ideologiche di cui sopra, egli non si sarebbe più riavvicinato al PKK,
interessandosi piuttosto alle attività dei partiti legali curdi succedutisi nel
corso degli anni; che nel medesimo periodo egli avrebbe prestato servizio
militare in seno all’esercito turco soffrendo condotte vessatorie nei suoi
confronti; che negli anni successivi all’ottemperamento del servizio di leva,
il ricorrente avrebbe condiviso su di piattaforme online del materiale
riportante prese di posizione critiche nei confronti del governo turco ed a
sostegno del Partito dell’Unione Democratica (PYD) attivo nel nord della
Siria; che il suo profilo sarebbe inoltre stato violato da una terza persona,
la quale avrebbe pubblicato manifesti propagandistici riconducibili al PKK,
cosa tollerata dall’insorgente medesimo; che in seguito egli avrebbe subito
una perquisizione domiciliare nel corso della quale sarebbe stata
sequestrata della documentazione relazionabile sempre a tale gruppo
armato ed al suo leader, Abdullah Öcalan; che in riscontro a ciò il ricorrente
sarebbe stato accusato di essere membro di un’organizzazione terroristica,
venendo unicamente condannato per propaganda vista l’assenza di prove
al riguardo,
che in corso di procedura l’interessato ha versato agli atti diversi mezzi di
prova a sostegno delle sue allegazioni; che la pubblicazione su internet di
materiale riferibile alla lotta armata curda da parte dell’insorgente è stato
accertato in sede istruttoria,
che nella decisione sindacata la SEM ha considerato adempiuti i
presupposti di cui all’art. 3 cpv. 1 LAsi, riconoscendo lo statuto di rifugiato
all’insorgente; che l’autorità inferiore ha invece ritenuto l’interessato
indegno all’asilo in quanto si sarebbe macchiato di atti reprensibili ai sensi
dell’art. 53 LAsi; che il ricorrente avrebbe invero pubblicato online dei video
incitanti la popolazione curda all’insurrezione, incensando le gesta del PKK
e delle Unità di Protezione Popolare (Yekîneyên Parastina Gel, YPG) ed
esprimendo nel contempo intenti violenti; che sarebbe pertanto ovvio che
il richiedente appoggi la metodologia violenta del PKK, condividendo
pubblicamente propositi di tale genere; che tale agire configurerebbe
un’istigazione alla violenza ai sensi dell’art. 259 CP, reato per il quale
sarebbe prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
che alla luce di ciò e conto tenuto del possibile effetto emulativo degli atti
in questione, si giustificherebbe l’esclusione dall’asilo dell’interessato,
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che con la presente procedura ricorsuale l’insorgente si oppone alla
valutazione dell’autorità intimata; che i video da lui pubblicati
apparterrebbero all’YPG, ossia ad un’organizzazione sostenuta da diversi
Stati europei; che né quest’ultima né tantomeno il PKK sarebbero stati
designati come gruppi terroristici in Svizzera; che da un’analisi delle
pubblicazioni dell’insorgente non si evincerebbe alcuna istigazione alla
violenza; che sanzionare il richiedente su tale base configurerebbe una
violazione della CEDU; che i propositi da lui espressi in sede di audizione
avrebbero avuto una natura meramente ipotetica; che i post pubblicati su
Facebook sarebbero manifestazioni del suo diritto alla libertà di opinone ed
espressione; che lo stesso Tribunale si sarebbe recentemente espresso al
riguardo, precisando che la sola appartenenza ad un sodalizio resosi
responsabile di atti riprensibili non sarebbe sufficiente, essendo necessaria
un’imputabilità personale,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 53 lett. a LAsi non è concesso asilo al rifugiato che ne
sembri indegno per avere commesso atti riprensibili,
che per costante giurisprudenza per atti reprensibili s’intendono i delitti di
diritto comune così come quelli a carattere politico, siano essi compiuti
antecedentemente o posteriormente all’entrata in Svizzera (cfr. DTAF
2014/29 consid. 5.3.1); che in tale contesto giustificano l’indegnità
unicamente le infrazioni che rientrano nella definizione di crimine ai sensi
dell’art. 10 CP, essendo passibili in astratto di una pena detentiva di oltre
tre anni (cfr. DTAF 2018 VI/5, consid. 2.2.1, DTAF 2014/29 consid. 5.3.1,
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d’asilo [GICRA] 1993 n. 23, consid. 6),
che per determinare se degli atti commessi all’estero si iscrivano o meno
nella definizione di crimine di cui al disposto citato, occorre valutarli sulla
base del principio della doppia punibilità applicabile in materia
estradizionale (cfr. DTAF 2014/29 consid. 5.2.1; sulla nozione di doppia
punibilità: sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.44 del 17
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maggio 2019 consid. 3.1) con un grado della prova ridotto a dei “seri
motivi”, ossia alla presenza di indizi chiari e credibili di colpevolezza (cfr.
DTAF 2018 VI/5, consid. 2.2.1, DTAF 2014/29 consid. 5.2.1),
che nel presente caso l’infrazione contestata dalla SEM all’insorgente, e
meglio, la pubblica istigazione di cui all’art. 259 CP, quandanche in
concreto realizzata, non configuri un crimine ai sensi dell’art. 10 CP, in
quanto sanzionabile in astratto con una pena detentiva massima di tre anni,
che dagli atti non si evincono inoltre ulteriori ragioni per ammettere che
l’insorgente abbia compiuto all’estero atti reprensibili di una natura tale da
renderlo indegno all’asilo,
che di principio, la sola appartenenza al PKK non è ad oggi considerata
atto reprensibile ex art. art. 53 lett. a LAsi, essendo in tale ambito
determinanti la partecipazione individuale ai fatti e la relativa
responsabilità, il tutto conto tenuto del principio della proporzionalità (cfr.
DTAF 2011/10 consid. 6; GICRA 2002 n. 9; questione lasciata aperta nella
più recente DTAF 2018 VI/5, consid. 6),
che del resto, nella pronuncia avversata non è stato messo in discussione
il fatto che l’insorgente sarebbe stato attivo in seno a detta organizzazione
unicamente nel corso del 1998, per poi distanziarsene una volta resosi
della poco ortodossia delle metodologie da essa utilizzate né tantomeno
che durante il suo coinvolgimento egli non abbia preso direttamente parte
alle operazioni militari,
che su tali presupposti, nemmeno un’applicazione alternativa dell’art. 53
lett. b LAsi – a norma del quale non è concesso asilo al rifugiato che abbia
attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la
comprometta – giustifica in specie l’indegnità,
che infatti, se è vero che in determinate circostanze l’appartenenza o il
sostegno ad un’organizzazione clandestina riconducibile al PKK permetta
di presumere un’attività illecita atta a compromettere la sicurezza della
Svizzera (cfr. DTAF 2018 VI/5 consid. 3.1-3.10), è altresì innegabile che in
base ai fatti accertati in sede di prima istanza, non si possa ritenere in
specie un’adesione attiva ed attuale dell’interessato al gruppo in questione,
che pertanto, non essendo i presupposti per l’indegnità riuniti nella
fattispecie concreta, i punti 6 e 7 del dispositivo della decisione della SEM
del 9 novembre 2018 vanno annullati e la SEM invitata a concedere asilo
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al ricorrente,
che non vi è necessità di passare in rivista le restanti censure ricorsuali,
che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA) quandanche il Tribunale avesse già accolto la domanda di
assistenza giudiziaria con decisione incidentale dell’8 febbraio 2019,
che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie
derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le parti che chiedono la
rifusione di ripetibili devono presentare al TAF, prima della pronuncia della
decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il TAF fissa l’indennità
dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il TAF fissa
l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF),
che nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 650.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA
compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF),
che la pronuncia è definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
I punti 6 e 7 del dispositivo della decisione della SEM del 9 novembre 2018
SEM del 9 novembre 2018 sono annullati.
3.
La SEM è invitata ad accordare l’asilo all’insorgente.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.– a titolo di
indennità ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: