Corte IV
D-7006/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Martin Zoller, Gérald Bovier,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nata il (...),
Etiopia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 settembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7006/2007
Fatti:
A.
Il 2 agosto 2007, l'interessata, cittadina etiope di etnia oromo con
ultimo domicilio ad B._______, ha inoltrato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 17 agosto 2007 [di seguito: verbale 1] e del
30 agosto 2007 [di seguito: verbale 2]), di avere lasciato l'Etiopia nel
(...) e di essersi recata in C._______, dove – grazie ad un visto valido
un anno – avrebbe lavorato alle dipendenze di una famiglia del posto.
Durante un soggiorno in Svizzera nell'estate del (...) con detta
famiglia, l'interessata ha inoltrato la sua domanda d'asilo. L'interessata
ha allegato di avere lasciato il suo Paese d'origine in quanto, in
occasione di una visita in carcere ad un suo (...) anch'esso, come lei,
simpatizzante del gruppo d'opposizione ONEG ("Oromo Netsa awchi
Gimbar", amarico per "Oromo Liberation Front" [OLF]; di seguito:
ONEG), rispettivamente del gruppo "Mecha Tulema" (di seguito: MT),
sarebbe stata percossa e messa in stato di fermo per una notte. Dopo
tale episodio, la polizia le avrebbe fatto visita più volte al suo domicilio,
al fine di controllare le sue attività e lo stesso poliziotto, che l'avrebbe
percossa, l'avrebbe minacciata per strada, senza tuttavia né fermarla,
né picchiarla. Inoltre, un suo (...) sarebbe già stato imprigionato in
passato per motivi a lei sconosciuti. A detta sua, peraltro, gli oromo
sarebbero discriminati, non potrebbero parlare la loro lingua e
spostarsi liberamente. L'interessata ha allegato di essere espatriata
per non vivere con la paura di venire picchiata ed imprigionata. Quanto
alla ragione per la quale avrebbe lasciato la famiglia (...), l'insorgente
si è lamentata del lavoro duro che avrebbe dovuto svolgere per la
stessa.
B.
Il 14 settembre 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo
dell'interessata. Nel contempo, detto Ufficio ne ha pronunciato
l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia.
C.
Il 15 ottobre 2007, l'interessata, per il tramite del suo patrocinatore, ha
inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) contro detta decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via
principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, in via
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subordinata la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova valutazione e, sussidiariamente, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì chiesto di essere esentata dal
pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.
Quale mezzo di prova la ricorrente ha allegato al gravame un
"Affidavit" del 25 settembre 2007, redatto dall'Ufficio regionale
europeo dell'ONEG a Berlino.
D.
Tramite decisione incidentale del 2 novembre 2007, il Tribunale ha
autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione
della procedura ed ha rinunciato a prelevare un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha altresì invitato
l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso.
E.
L'UFM ha inoltrato le proprie osservazioni al ricorso in data
15 novembre 2007, proponendo la reiezione del gravame.
F.
Tramite scritto del 30 novembre 2007, la ricorrente ha replicato alle
osservazioni dell'UFM.
G.
In data 27 ottobre 2009, la ricorrente ha versato agli atti tre ulteriori
mezzi di prova: un "Affidavit" del 21 aprile 2009 redatto dall'Ufficio
regionale europeo dell'ONEG a Berlino, una copia del contratto di
lavoro, stipulato dalla ricorrente con una ditta di pulizie di D._______
nel maggio del 2007 o – stando ad una correzione apportata a mano
sul documento – del 2009, e delle fotografie ritraenti la ricorrente nelle
vicinanze della bandiera dell'ONEG.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS
173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS
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142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla Legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto
la LAsi non preveda altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1, 50 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del
provvedimento litigioso (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimili le allegazioni
rilevanti in materia d'asilo dell'interessata, in quanto contraddittorie,
stereotipate, vaghe e, in parte, rese solo tardivamente nel corso del
procedimento. Concretamente, a mente dell'autorità inferiore, la
ricorrente si sarebbe contraddetta in merito ad aspetti centrali del suo
racconto, quali la frequenza delle sue visite all'(...) dopo il pestaggio
subito, la data dell'arresto di tale (...), il suo ruolo all'interno del gruppo
ONEG, rispettivamente del gruppo MT, di semplice simpatizzante o,
invece, quale membro attivo e, infine, i motivi per i quali avrebbe
lasciato la famiglia (...) durante un soggiorno in Svizzera. Inoltre, il non
essere stata in grado di precisare la funzione (poliziotto o militare)
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dell'uomo che l'avrebbe percossa ed incarcerata, risulterebbe non solo
dubbio, ma anche strano, considerato che, successivamente, avrebbe
subito minacce sempre dalla stessa persona. Peraltro, ritenuto che, di
norma, una persona che è effettivamente perseguitata comunica tutte
le ragioni che hanno determinato il suo espatrio il più velocemente
possibile all'autorità alla quale chiede protezione e che la ricorrente
avrebbe addotto unicamente in sede di audizione federale, pertanto
tardivamente ed in maniera inattendibile, le minacce come pure le
percosse subite da lei e dalla sua famiglia durante una visita in
ospedale, le dichiarazioni della ricorrente non adempirebbero le
condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la
sua domanda d'asilo sarebbe da respingere e la questione della
rilevanza, ai sensi dell'art. 3 LAsi, dei motivi d'asilo da lei addotti
potrebbe rimanere aperta. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento
sarebbe da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. In particolare,
né la situazione politica in Etiopia, né la situazione personale della
ricorrente si opporrebbero ragionevolmente ad un suo ritorno in Patria.
6.
Nel gravame, la ricorrente, richiamati in parte i fatti presentati in sede
di audizione, riporta le contraddizioni riscontrate dall'UFM ad
incomprensioni linguistiche, considerato che la lingua delle audizioni
(amarico) non coinciderebbe con la sua lingua madre (l'afaan oromo).
Le allegazioni che l'UFM ritiene vaghe, poi, riguarderebbero eventi
minori, non rilevanti nel giudizio d'inverosimiglianza. Difatti, non
sarebbe assolutamente determinante il fatto che la ricorrente non sia
stata in grado di indicare la funzione della persona che l'avrebbe
picchiata, tanto più che non sarebbe esperta di cose politiche, bensì
una semplice simpatizzante dell'ONEG. In aggiunta, l'affermazione,
definita tardiva dall'UFM, circa l'ospedalizzazione del (...) in seguito ad
un incidente automobilistico, in occasione della quale l'intera famiglia
avrebbe subito minacce di morte ed il (...) sarebbe stato percosso al
punto di necessitare cure, andrebbe ridimensionata, visto che la
ricorrente avrebbe menzionato l'accaduto già in sede di prima
audizione, dichiarando: "In precedenza mio (...) era stato incarcerato. Il
giorno in cui l'hanno rilasciato l'hanno picchiato tanto che ha perso un
occhio". Dato che il racconto della ricorrente sarebbe da considerarsi
verosimile, la decisione impugnata si fonderebbe pertanto su un
accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti ed andrebbe
annullata. Per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione del rinvio,
l'autorità inferiore, motivando succintamente detto aspetto, non
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avrebbe svolto l'esame di proporzionalità in merito agli interessi, da un
lato, della ricorrente ad una permanenza in Svizzera e, dall'altro, a
quelli della Svizzera ad un suo allontanamento. Infine, la situazione
umanitaria in Etiopia sarebbe precaria, ritenute ad esempio la povertà
e l'insufficienza alimentare vigenti nell'intero Paese e l'assenza di un
sistema di sicurezza sociale.
7.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato che l'argomento della
ricorrente, secondo cui le contraddizioni sollevate sarebbero da
riportare ad incomprensioni linguistiche, non potrebbe essere ritenuto.
Difatti, da un lato, la precisione delle risposte contradittorie rese dalla
ricorrente (ad esempio circa le circostanze delle visite all'(...) in
carcere, la loro frequenza ed il periodo) starebbe già di per sé a
dimostrare che i termini dell'allora discorso fossero chiari ad entrambe
le parti ed esenti da incomprensioni. Dall'altro lato, la risposta della
ricorrente, resa quando confrontata ad una determinata contraddizione
nel suo racconto (ovvero: "Non ho capito"), si riferirebbe chiaramente
alla domanda posta in quell'istante e non, come vorrebbe far credere
la ricorrente, alla domanda a monte della contraddizione sollevata,
ragione per cui non si potrebbe parlare di incomprensione linguistica.
Peraltro, l'insorgente avrebbe confermato di parlare molto bene
l'amarico e, ad audizione terminata, di avere capito bene l'interprete,
sottoscrivendo con la propria firma le dichiarazioni rilasciate, senza
contestarle in alcun modo. Per quanto attiene all'argomento della
ricorrente, secondo cui ella non avrebbe apportato tardivamente alcun
motivo d'asilo, non sarebbe assolutamente pertinente, in quanto
riguarderebbe un evento che l'UFM, al considerando 3 della decisione
impugnata, non avrebbe nemmeno menzionato. Il mezzo di prova
allegato, poi, facendo menzione dell'ONEG, sarebbe in contraddizione
con le dichiarazioni della ricorrente, la quale avrebbe invece sempre
nominato il gruppo MT quale gruppo a cui avrebbe aderito, ragione per
cui non sarebbe di natura tale ad invalidare le conclusioni dell'UFM.
Infine, circa l'esecuzione dell'allontanamento, detto Ufficio ha rinviato
al provvedimento impugnato, ritenendo di avere esaminato
esaustivamente la questione.
8.
Nella replica, la ricorrente sottolinea che, sebbene non abbia
formalmente sollevato l'incomprensione linguistica, questa sarebbe
un'ipotesi alquanto verosimile, considerata la natura stessa delle
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contraddizioni sollevate dall'UFM. Le versioni da lei rese nello spazio
di pochi minuti, circa la data dell'arresto dell'amico, difatti,
contrasterebbero tra loro per giorno e mese, ma farebbero comunque
sempre riferimento al 1996. Inoltre, l'UFM non avrebbe posto alcuna
domanda concreta per sciogliere le divergenze riscontrate. Le stesse,
non essendosi svolta l'audizione nella lingua madre della ricorrente,
non si potrebbero che far risalire ad incomprensioni linguistiche. Per
quanto attiene al documento versato agli atti, che secondo l'UFM
sarebbe in contraddizione con le sue dichiarazioni, la ricorrente
sottolinea come il gruppo MT sarebbe un'associazione strettamente
legata all'ONEG, rispettivamente un suo sottogruppo. Pertanto
sarebbe verosimile che – al suo scoglimento nel 2004 – chi era
simpatizzante dell'associazione fosse contemporaneamente
identificato quale simpatizzante dell'ONEG. In altre parole, essere
simpatizzante di MT corrisponderebbe a dire di essere simpatizzante
dell'ONEG, ragione per cui nelle dichiarazioni della ricorrente su tale
aspetto non vi sarebbe alcuna contraddizione.
9.
Preliminarmente, la censura ricorsuale secondo cui le contraddizioni
sollevate dall'UFM nel racconto della ricorrente sarebbero da riportare
ad incomprensioni linguistiche, non può essere condivisa. La
ricorrente, difatti, non ha mai accennato di non capire quanto le fosse
stato chiesto, rispettivamente di non intendere bene l'interprete,
benché avesse avuto, ad ogni stadio delle audizioni, la facoltà di
chiedere un'interruzione delle stesse o la rettifica della traduzione resa
dall'interprete. Durante la prima audizione, poi, ha dichiarato di
possedere conoscenze molto buone dell'amarico e di avere capito
bene l'interprete (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 8). Inoltre, ad audizione
avvenuta e dopo aver preso conoscenza con corrispettiva traduzione
delle dichiarazioni verbalizzate, la ricorrente ha apportato la sua firma
in calce ai protocolli, confermando appieno quanto allegato ed
accettando nel contempo le modalità con cui si sono svolte le
audizioni, ivi compresa la traduzione da parte dell'interprete preposto.
Peraltro, come rettamente indicato dall'autorità inferiore, la risposta
"Non ho capito" alla domanda D67 della seconda audizione
(cfr. verbale 2, pag. 6, D67) si riferisce indubbiamente a tale domanda,
e non alle affermazioni contraddittorie antecedentemente rese dalla
ricorrente ed alle quali l'UFM, in tale frangente, stava facendo
riferimento. Questo, per di più, risulterebbe anche dalle risposte
seguenti della ricorrente, che non fanno riferimento ad eventuali
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incomprensioni linguistiche durante l'audizione, bensì si riferiscono
senz'ombra di dubbio alla domanda D67 (cfr. verbale 2, pag. 6, D68-
70). Infine, dai protocolli di audizione emerge che la ricorrente ha
saputo rispondere in maniera, se non sempre del tutto chiara, per lo
meno coerente in relazione alle domande postele.
10.
10.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
10.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa
interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio
non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al
minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il
giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica,
semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 2005 n. 21
consid. 6.1).
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11.
11.1 Le dichiarazioni rilevanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente
sono in parte contraddittorie tra loro, tardive come pure non
corroborate da elementi di seria consistenza, e, pertanto, non atte a
dimostrare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
In particolare, le allegazioni dell'insorgente sono discordanti in merito
ad elementi centrali del racconto a sostegno della sua domanda
d'asilo. Difatti, l'insorgente si è contraddetta in merito alla durata della
detenzione dell'(...) presso la cosiddetta "stazione di polizia n. (...)",
durata tre (cfr. verbale 1, pag. 6), rispettivamente due mesi
(cfr. verbale 2, pag. 4, D30). Lo stesso dicasi per quanto attiene alle
modalità del suo fermo: secondo una prima versione, un poliziotto
l'avrebbe colpita al seno, per poi rinchiuderla in una cella
(cfr. verbale 1, pagg. 5-6), invece, secondo un'altra versione, un
poliziotto l'avrebbe dapprima fatta entrare in una cella, per
successivamente picchiarla al seno e, mentre lei era a terra,
calpestarla sul dorso, rispettivamente per colpirla diverse volte in tutto
il corpo (cfr. verbale 2, pag. 3, D16-17). Anche raccontando l'incontro
in strada col poliziotto che l'avrebbe percossa in cella la ricorrente ha
reso versioni discordanti: secondo una prima versione sarebbe stata
controllata e minacciata di fermo dallo stesso, ma non trattenuta, né
fermata (cfr. verbale 1, pagg. 5-6), mentre che, secondo una seconda
versione, lo scontro non sarebbe stato solo verbale, bensì anche
fisico, essendo stata, oltre che minacciata, pure afferrata per i vestiti
dal poliziotto e strattonata (cfr. verbale 2, pag. 4, D36). Peraltro,
interrogata sulle attività politiche svolte in Etiopia, la ricorrente ha reso
dichiarazioni non convincenti sotto due aspetti: in merito al ruolo
rivestito all'interno del gruppo politico di opposizione, si è difatti
definita simpatizzante durante la prima audizione (cfr. verbale 1,
pag. 6), per poi, nell'audizione seguente, dichiararsi membro attivo e
correggersi subito dopo asserendo di non esserne stata membro, ma
di aver comunque partecipato a tutte le sue attività (cfr. verbale 2,
pag. 5, D43); inoltre, se nella prima audizione ha indicato di essere
simpatizzante del gruppo ONEG (cfr. verbale 1, pag. 6), nell'audizione
federale non ha mai accennato a tale organizzazione, parlando
sempre, in tale contesto, del gruppo MT (cfr. verbale 2, pag. 5, D44), e
affermando di aver menzionato il gruppo MT anche nell'audizione del
17 agosto 2007 (cfr. verbale 2, pag. 7, D73). Inoltre, anche il fatto che
la ricorrente non sia stato in grado di indicarne con precisione la data
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dello scioglimento imposto dal governo etiope, benché abbia
dichiarato di partecipare a tutte le attività del gruppo MT, intacca
seriamente la sua credibilità e mette in dubbio l'allegata attività politica
in Etiopia.
Come rettamente riconosciuto dal'UFM, poi, l'insorgente ha
menzionato tardivamente ulteriori aspetti centrali della sua vicenda
che l'avrebbero spinta a lasciare l'Etiopia. Trattasi, da un lato,
dell'asserita discriminazione che dovrebbero subire gli Oromo in
Etiopia, per la quale non potrebbero esprimersi nella loro lingua, né
spostarsi liberamente nel Paese (cfr. verbale 2, pag. 5, D41-42), e,
dall'altro lato, dell'ospedalizzazione del (...) in seguito ad un suo
incidente. In occasione della stessa, alla famiglia della ricorrente non
solo sarebbe stata negata l'entrata al nosocomio in ragione della loro
etnia, ma la medesima sarebbe stata minacciata di morte dal poliziotto
preposto alla guardia dello stabile (cfr. verbale 2, pag. 5, D41). Benché
ci si potrebbe aspettare che tutti i motivi d'asilo siano per lo meno
accennati in sede di prima audizione dal richiedente l'asilo, nella
fattispecie entrambi i motivi d'asilo menzionati sono stati addotti dalla
ricorrente unicamente in sede di audizione federale. Al contrario di
quanto vorrebbe far credere la ricorrente (cfr. ricorso pag, 4), difatti, le
allegazioni in merito all'incarcerazione del (...) e la sua perdita di un
occhio dopo un pestaggio (cfr. verbale 1, pag. 6) non riguardano
l'evento dell'ospedalizzazione menzionato poc'anzi. Il Tribunale,
sposando in tal guisa il punto di vista dell'UFM, reputa palese il fatto
che si tratti piuttosto di due episodi del tutto estranei tra loro e che,
pertanto, la ricorrente abbia ommesso di presentare i suoi motivi
d'asilo integralmente già in occasione dell'audizione sommaria sui fatti,
rispettivamente, menzionandoli unicamente in sede di seconda
audizione, li abbia fatti valere tardivamente. Per quanto attiene infine al
motivo d'asilo apportato dalla ricorrente, secondo cui le persone
appartenenti all'etnia Oromo sarebbero discriminate, il Tribunale rileva
che le persone di detta etnia, che non si espongono politicamente, non
hanno a temere alcuna persecuzione rilevante in materia d'asilo da
parte delle autorità etiopi. In altre parole, l'appartenza all'etnia Oromo,
come del resto un soggiorno in Svizzera, non giustificano di per sé la
concessione della qualità di rifugiato (cfr. Sentenze del Tribunale D-
8111/2008 del 25 giugno 2010 consid. 4.4 e D-1033/2008 del 31
agosto 2009 consid. 5.3.2).
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11.2 In merito ai due "Affidavit" dell'Ufficio regionale europeo
dell'ONEG a Berlino, versati agli atti in sede ricorsuale, entrambi non
menzionano – in contraddizione con le allegazioni della ricorrente rese
durante la seconda audizione – un suo impegno politico a favore del
gruppo MT, bensì dichiarano che la stessa sarebbe stata invece
sostenitrice, rispettivamente membro attivo dell'ONEG. La questione a
sapere se l'asserzione nella replica, secondo cui chi era simpatizzante
di MT al suo scioglimento nel 2004 sarebbe automaticamente stato
identificato anche come simpatizzante dell'ONEG (cosa che
spiegherebbe il riferimento, negli "Affidavit", solamente a quest'ultimo
gruppo), corrisponda al vero, può del resto essere lasciata aperta,
ritenuto che, in ogni caso, la ricorrente non ha saputo, in sede
ricorsuale, circostanziare in alcun modo né quanto addotto in sede di
audizione, né le dichiarazioni contenute negli "Affidavit". Inoltre, per le
medesime ragioni, il fatto che l'"Affidavit" più recente definisce in
generale la ricorrente non più come semplice sostenitrice, ma quale
membro attivo dell'ONEG, nulla cambia a quanto precedentemente
esposto. Pertanto, dagli atti non emerge che la ricorrente abbia a
temere persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in caso di rientro in
Etiopia (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2009/28 consid. 7.1). Di nessun aiuto sono pure le foto versate agli
atti. Difatti, sebbene ritraggano la ricorrente sempre in vicinanza della
bandiera dell'ONEG ed in un contesto indubbiamente filo-ONEG, non
presentano elementi che permettono di ammettere né che fosse attiva
politicamente in detto o altro gruppo, né che abbia rivestito o rivesta
un ruolo di attivista politica dall'importanza tale da apparire, agli occhi
delle autorità etiopi, un serio pericolo per il regime.
11.3 Da quanto esposto discende che, sebbene una vicinanza della
ricorrente all'ambiente Oromo non può essere esclusa, i motivi addotti
a sostegno della sua domanda d'asilo non sono atti a rendere
verosimile (art. 7 LAsi) che la stessa sia stata o sarebbe, in caso di
rientro in Etiopia, esposta ad atti persecutori rilevanti in materia d'asilo
da parte delle autorità etiopi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che,
sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato,
rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela
e la decisione impugnata è confermata.
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12.
12.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne
ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della
famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
12.2 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21
consid. 9-11).
12.3
12.3.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3),
esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). Per l'esame della possibilità,
dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è
determinante la situazione al momento della presa di decisione.
12.3.2 Per gli stessi motivi citati al considerando 11 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nel principio
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU; RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
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verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a dette
disposizioni. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di
siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto, né dalle dichiarazioni della ricorrente, né dagli atti
emergono seri indizi secondo cui essa possa essere esposta, in caso
di rimpatrio, al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento
contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con
relativi riferimenti). In altri termini, l'insorgente non ha saputo fornire un
insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle norme legali precitate. La situazione
generale vigente in Etiopia quo ai diritti umani, infine, non permette
neanch'essa di definire l'esecuzione dell'allontanamento come
inammissibile.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
12.3.3 In merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in
Etiopia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
sull'integralità del territorio nazionale e, in particolare, persone
appartenenti all'etnia degli Oromo (cfr. Sentenze del Tribunale D-
8111/2008 del 25 giugno 2010 e D-2555/2007 del 23 aprile 2010;
GICRA 1998 n. 22).
In aggiunta, quanto alla situazione personale della ricorrente, dagli atti
risulta che è (...), (...) e (...). Ha trascorso gli anni decisivi dell'infanzia
e della gioventù nel suo Paese d'origine, dove peraltro vi ha terminato
una formazione di (...) e (...) ed ha imparato l'(...) (cfr. verbale 1, pag.
2). Prima dell'espatrio, viveva nella casa di proprietà della famiglia ed
è stata mantenuta dai (...), che lei stessa definisce benestanti (cfr.
ibidem). Oltre a quest'ultimi, in Patria dispone di quattro (...) e due (...)
(cfr. verbale 1, pag. 3). Pertanto, si può ammettere che essa,
nonostante la sua assenza dall'Etiopia per diversi anni, sarà in grado,
facendovi rientro, di ricostruirsi un'esistenza, se del caso anche grazie
all'aiuto dei suoi familiari. Vi è dunque motivo di formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un suo
adeguato reinserimento sociale e professionale in detto Paese.
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Del resto, irrilevante è l'allegazione ricorsuale secondo cui la
situazione umanitaria in Etiopia sarebbe da considerarsi precaria,
vista la povertà vigente, l'insufficienza alimentare nell'insieme del
Paese e l'assenza di un sistema statale di sicurezza sociale (cfr.
ricorso pag. 4). Difatti, difficoltà socio-economiche a cui è confrontata
la maggiore parte della popolazione non sono sufficienti per
ammettere una situazione minacciante l'esistenza (cfr. GICRA 2005 n.
24 consid. 10.1).
Peraltro, considerato che la ricorrente vive in Svizzera da soli tre anni,
non la soccorre in tale contesto la presentazione del contratto di lavoro
come impiegata delle pulizie presso una ditta di D._______.
Inoltre, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento
è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
12.3.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr).
Infatti, l'insorgente, disponendo già del passaporto, usando della
dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al
rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
12.3.5 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
13.
Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA).
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
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(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del
Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta
sentenza.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino
di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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