Corte IV
D-7008/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, alias
B._______, alias
C._______, alias
D._______,
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisio-
ne dell'UFM del 23 settembre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7008/2010
Visti:
la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in
data (...);
la decisione del 30 settembre 2009 dell'Ufficio federale della migrazio-
ne (UFM) che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'al -
lontanamento, unitamente alla sua esecuzione, dell'interessato dalla
Svizzera, frattanto cresciuta in giudicato poiché non avversata dalle
parti;
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presenta-
to in data (...);
i verbali d'audizione del 1° settembre 2010 e del 23 settembre 2010;
la decisione dell'UFM del 23 settembre 2010, notificata all'interessato
il medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta) con la
quale l'istanza inferiore non è entrata nel merito della seconda doman-
da di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della
legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando il
suo allontanamento dalla Svizzera rispettivamente l'esecuzione di tale
misura;
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 27 settembre 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato, data d'entrata 28 settembre 2010) per mezzo del
quale chiede l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissio-
ne degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel
merito della sua domanda d'asilo subordinatamente la concessione
dell'ammissione provvisoria, come pure la dispensa dal pagamento
delle spese di giustizia e del relativo anticipo;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi -
derandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
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gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente;
che quando è chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una deci -
sione di non entrata nel merito su una domanda di asilo, il TAF si limita
ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2007/8
consid. 2.1. pag. 73; GICRA 2004 n. 34 consid. 2.1. pag. 240 e segg.;
GICRA 1996 n. 5 consid. 3 pag. 39; GICRA 1995 n.14 consid. 4
pag. 127 e segg.);
che egli ha dichiarato di essere originario dell'Iraq; di aver lasciato il
territorio svizzero nel mese di (...) del (...), dopo la conclusione infrut -
tuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera; che egli ha dichia-
rato, in sostanza (cfr. verbale d'audizione del 1° settembre 2010) di
non essere rientrato in patria, bensì di essersi trasferito in Italia, dove
ha depositato una domanda di asilo; che le autorità italiane in materia
di asilo lo hanno informato che, in base alla procedura Dublino, la
Svizzera è competente per trattare la sua richiesta; che pertanto, egli
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avrebbe, sua sponte, fatto ritorno in Svizzera giungendo a E._______
il (...), data in cui ha depositato la seconda domanda d'asilo presso il
Centro di registrazione e di procedura (cfr. verbale d'audizione del
1° settembre 2010);
che, quo ai motivi d'asilo, il ricorrente ha affermato che quelli già solle -
vati durante la prima procedura sono tutt'ora validi ed esistenti, ma che
a questi se ne sono aggiunti altri; che infatti, nel periodo in cui egli ha
soggiornato in Italia, egli sarebbe venuto a conoscenza del fatto che
suo padre e suo fratello sono accusati dalle autorità in patria per aver
commerciato armi con il F._______; che tuttavia essi sono riusciti a
fuggire in G._______ e che stanno cercando una soluzione per prova-
re la loro innocenza; che il ricorrente avrebbe ottenuto queste informa-
zioni dalla madre, con la quale è rimasto in contatto telefonico; che ella
avrebbe inoltre riferito all'insorgente che le autorità lo stanno cercan -
do; che pertanto, egli teme, in caso di ritorno in patria di essere arre -
stato fintanto che i suoi parenti non si costituiscono (cfr. verbale d'audi -
zione del 1° settembre 2010 pag. 5);
che, con decisione del 23 settembre 2010, l'UFM ha constatato che la
prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha an-
che pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e -
secuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e
possibile;
che nel gravame, l'insorgente fa valere che - dopo la prima procedura
d'asilo conclusasi con decisione dell'UFM del 30 settembre 2009, frat -
tanto cresciuta in giudicato – sarebbero intervenuti fatti completamente
nuovi rispetto a quelli posti a fondamento della prima procedura d'asilo
in Svizzera; che tali fatti sono propri a motivare la sua qualità di rifugia -
to o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, e
per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della
sua domanda d'asilo; che, inoltre, il ricorrente ha chiesto che sia verifi -
cato il carattere di inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, con
la conseguente concessione dell'ammissione provvisoria, in quanto
sarebbe originario di un paesino nei pressi di H._______;
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che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, l'annullamento del provve-
dimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità in -
feriore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria; che
egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del re-
lativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di pro-
venienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano in -
tervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'a-
silo si è definitivamente conclusa con la decisione del 30 settem-
bre 2009, frattanto cresciuta in giudicato poiché non avversata, con la
quale l'UFM ha respinto la prima domanda di asilo dell'interessato e de-
cretato l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera;
che, questo Tribunale ritiene che, nella presente come nella preceden-
te procedura, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valu-
tazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi);
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che codesto Tribunale tiene a sottolineare che - sebbene il ricorrente
sostiene che i motivi d'asilo addotti nella presente procedura si riferi -
scano ad avvenimenti accaduti dopo il suo allontanamento dalla Sviz-
zera e sarebbero nuovi e completamente distinti da quelli addotti nella
prima procedura – egli non è riuscito a renderli verosimili, limitandosi
ad allegare un racconto stereotipato;
che, anzitutto, occorre rilevare che l'insorgente non ha addotto alcun
elemento o documento atto a dimostrare la verosimiglianza degli stes -
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si motivi fatti valere a sostegno della sua prima domanda d'asilo, i qua -
li hanno già condotto ad una decisione negativa regolarmente cresciu-
ta in giudicato; che inoltre, neppure riguardo alle telefonate con le qua-
li la madre lo avrebbe avvertito che il padre ed il fratello sarebbero ac-
cusati in patria per aver trafficato armi a favore del F._______ – e che
egli pure sarebbe ricercato – il ricorrente ha saputo fornire alcun ele-
mento od informazione atti a confortare le sole, scarne e generiche,
dichiarazioni di parte; che a titolo di esempio, si rileva che i nuovi moti-
vi addotti dal ricorrente avrebbero avuto origine già nel mese di (...) e
che gli sono stati comunicati telefonicamente dalla madre, ma che in
tutto questo tempo, pur restando in contatto telefonico con ella, il ricor-
rente non ha richiesto maggiori dettagli ed informazioni, riuscendo so-
lamente a fornire un quadro della situazione scevro di ogni e qualsiasi
particolare; che oltre a ciò, occorre ritenere che la sua famiglia si è af -
fidata ad un avvocato in patria, ma che il ricorrente non ha mai cercato
di mettersi in contatto con lui o per lo meno non si è mai premurato di
farsi mandare – nemmeno per interposta posta persona – la benché
minima documentazione a conforto delle proprie allegazioni; che infine
pare alquanto illogico ed infondato il fatto che il ricorrente verrebbe ar-
restato in caso di rientro in patria come mezzo di pressione in vista di
una spontanea costituzione da parte del padre e del fratello maggiore,
quando il ricorrente ha altri fratelli in patria – uno peraltro maggiorenne
– che non hanno subito alcuna persecuzione;
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili;
che, indipendente da ciò, in tutta evidenza, non costituiscono di per
sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi del -
l'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della prote -
zione provvisoria;
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuo-
vamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, poi-
ché inverosimili, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o de -
terminanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'e-
secuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, quo alla liceità, dalle carte processuali, non emergono elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Con-
federazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3
LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente non ha fat-
to valere alcunché in tal senso;
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile;
che nel caso di specie, come ritenuto già nel corso della prima proce-
dura dall'autorità inferiore, e dalle cui considerazioni questo Tribunale
non ha motivo per cui scostarsene, le affermazioni del ricorrente in
merito alla propria cittadinanza sono manifestamente confutate dall'e-
same linguistico e di provenienza (LINGUA), al punto tale che può es-
sere esclusa con certezza la sua provenienza da Faydé (cfr. rapporto
LINGUA del 15 giugno 2009 pagg. 1 e 5) e contestualmente qualsivo-
glia impedimento al rientro del ricorrente nel Paese d'origine, come
egli pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e sem-
plici affermazioni (cfr. ricorso pag. 2);
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che va pure osservato che alla luce del rapporto LINGUA, il ricorrente
parla fluentemente la lingua Badinani, il Curdo Kurmanji, che è tipica
della zona occidentale della regione di I._______, e ciò senza alcun
accento o inflessione che lasci presupporre una provenienza diversa;
che oltretutto il documento di identità prodotto è il medesimo già alle-
gato in sede di prima procedura e giudicato falso con rapporto del
26 giugno 2009 (cfr. Atto A20/2);
che, peraltro, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, dissimulando la sua
provenienza, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli con-
creti e suscettibili di minacciarlo nella sua effettiva regione d'origine;
che premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, sulla base dell'esame LIN-
GUA citato, potendosi determinare con certezza che egli proviene dal -
la provincia di I._______, nel nord dell'Iraq (cfr. rapporto sull'esame
LINGUA, pagg. 1 e 5), in merito allo stato della sicurezza in Iraq, que-
sto Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province
curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al mo-
mento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica
non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente
inesigibile; che segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed
equilibrato rispetto al resto del Paese e, inoltre, la situazione dei diritti
dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq;
che in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre provin-
ce curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in
buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia
originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga
di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppu-
re di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in parti -
colare 7.5.1 e 7.5.8);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora
giovane, malgrado non abbia mai frequentato le scuole, dispone di una
buona esperienza lavorativa avendo egli dapprima aiutato il padre nel-
la conduzione di un negozio ed in seguito lavorato in qualità di tutto
fare presso un ristorante (cfr. verbale d'audizione del 1° settem-
bre 2010, pag. 2);
che non emergono dagli atti elementi che possano fare escludere che
il ricorrente non disponga in patria di una rete sociale;
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che, a questo riguardo, stando a quanto riferito, fatta eccezione per il
padre ed il fratello maggiore che al momento si troverebbero in
G._______, il ricorrente ha ancora tutta la sua numerosa famiglia –
composta dalla madre, quattro fratelli e sei sorelle – in patria (cfr. ver-
bale d'audizione del 1° settembre 2010, pag. 3);
che, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gra-
vi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provviso-
ria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Sviz-
zera per motivi medici;
che sulla base di queste considerazioni, l'esecuzione dell'allontana-
mento è anche ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ri -
corrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni do-
cumento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
E._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di E._______ con
ordine di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di
ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (allegati:
incarto N [...] e copia del ricorso del 27 settembre 2010, per corriere
interno; in copia)
- L._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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