Corte IV
D-7009/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 settembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7009/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 23 agosto 2010 (di seguito: verbale 1), del
15 settembre 2010 (di seguito: verbale 2), nonché del
16 settembre 2010 (di seguito: verbale 3),
la decisione dell'UFM del 23 settembre 2010, notificata all'interessato
lo stesso giorno (cfr. atto A15/1, Avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 27 settembre 2010 (cfr. timbro del
plico tramite invio semplice),
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data
28 settembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art.
105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda,
originario di Dohuk (Iraq), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al
suo espatrio nel (...) 2010,
che l'interessato ha affermato di essere espatriato per il timore di
essere ucciso da suo padre e dalla sua famiglia, nonché di subire
un'eventuale condanna per presumibili atti illeciti, dopo che un suo
collega di studi l'avrebbe colto in flagrante durante un rapporto intimo
con un compagno di classe, B._______ (N [...]), ed avrebbe riferito
tutto a suo fratello, il quale avrebbe a sua volta informato il resto della
famiglia; che, l'interessato sarebbe stato rinchiuso in casa per due
giorni, durante i quali suo padre e i suoi fratelli lo avrebbero picchiato;
che egli sarebbe riuscito a fuggire e avrebbe incontrato B._______,
con il quale sarebbe espatriato,
che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato Duhok il (...) e di aver
raggiunto C._______ (Iraq) in taxi con suo fratello D._______, da dove
– a piedi clandestinamente – avrebbe attraversato il valico di
E._______; che, un'auto che lo attendeva dall'altra parte l'avrebbe
condotto a F._______ (Turchia); che si sarebbe recato in autobus ad
G._______ (Turchia), dove il suo passatore gli avrebbe procurato una
carta d'identità, rispettivamente un passaporto falso; che, dopo aver
soggiornato in questa città fino al (...), egli avrebbe proseguito il suo
viaggio con due TIR fino ad arrivare in una località a lui sconosciuta,
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da dove avrebbe preso un treno con il quale avrebbe raggiunto la
Svizzera in data (...), senza documenti e senza subire controlli durante
il suo viaggio,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità, fatto salvo un documento presentato come la fotocopia della
sua carta d'identità, inviatagli via fax da suo fratello D.________ dopo
la prima audizione (cfr. atto A9/4 e verbale 2 D4-7),
che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art.
1a lett. b e c dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art.
32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq, siccome lecita, esigibile
e possibile, ritenuto che egli proviene da una delle provincie di Dohuk,
Arbil e Suleymaniya,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso delle ragioni scusabili che
giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità; che,
pertanto, l'autorità inferiore sarebbe dovuta entrare nel merito della
sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere
annullata; che, in particolare, per quanto attiene al suo passaporto,
egli avrebbe spiegato che non avrebbe più valore e non saprebbe
dove si trova; che, inoltre, la sua carta d'identità in originale sarebbe
rimasta presso i suoi familiari, dai quali gli sarebbe impossibile
ottenere la minima collaborazione per farselo inviare a causa dei
motivi d'asilo per cui sarebbe dovuto espatriare; che, grazie a suo
fratello minore, il quale avrebbe posseduto da tempo una copia della
sua carta d'identità, sarebbe riuscito a farsene inviare uno stampato
via fax; che egli fa valere di essere giunto in Svizzera con un
passaporto falso che si sarebbe procurato a G._______; che, tuttavia,
non nega di essersi procurato siffatto documento in Grecia, come gli è
stato rimproverato dall'UFM, ma sottolinea di averlo fatto per paura;
che avrebbe detto sempre la verità e le sue dichiarazioni alle guardie
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di confine su una questione così marginale non avrebbero un nesso
con la sua procedura d'asilo, di modo che su tale punto la motivazione
dell'UFM sarebbe carente; che, in aggiunta, contesta la vaghezza delle
sue allegazioni sul viaggio, rilevando che l'UFM non avrebbe indicato
nella decisione impugnata perché ed in quali punti le suddette
dichiarazioni sarebbero lacunose e vaghe; che, inoltre, l'UFM sarebbe
dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto
sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo
statuto di rifugiato e all'esecuzione del suo allontanamento, avuto
riguardo della complessità del suo caso, degli elementi persecutori da
lui esposti a causa degli usi, della tradizione e dei dettami della
religione, nonché della situazione di insicurezza che regnerebbe in
Iraq; che, innanzitutto, invoca una carente motivazione della decisione
dell'UFM, la quale sarebbe soggettiva, arbitraria e superficiale nonché
illogica, redatta sbrigativamente e fondata non sulle sue presunte
incongruenze, ma soltanto su quelle di una seconda persona,
B._______ (N [...]) – che avrebbe avuto evidenti problemi a ricordare
con precisione alcuni fatti di rilievo – rispetto al quale gli sarebbero
state contestate alcune contraddizioni, considerato altresì che le loro
domande d'asilo sarebbero state trattate separatamente; che
sottolinea che non sarebbe stato imputato a lui personalmente
neppure un elemento di inverosimiglianza, ragion per cui le sue
affermazioni sui suoi motivi d'asilo sarebbero state considerate
verosimili; che tale modo di procedere dell'UFM sarebbe scorretto e
assurdo, allorquando ciò implicherebbe che una minima divergenza tra
le ricostruzioni dei fatti dei soggetti coinvolti, renderebbe le loro
dichiarazioni inverosimili e non credibili; che, inoltre, il ricorrente
ribadisce, da un lato, che la scoperta delle sue tendenze sessuali lo
esporrebbe al pericolo concreto di essere ucciso dai suoi familiari,
segnatamente dal padre che sarebbe un fervente musulmano e,
dall'altro lato, che l'omosessualità, che verrebbe considerata come un
grave crimine dalle sue parti, lo esporrebbe al rischio di una lunga
prigionia in condizioni disumane; che, quindi, l'insorgente fa valere che
l'esecuzione del suo allontanamento dovrebbe essere considerata
inesigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
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d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
che l'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è una formalità essenziale;
che, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di
convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione
della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione,
dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per
l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel
convincimento; che, per conseguenza, attraverso doverosi passaggi
argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie
legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di
valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto
ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-
conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove
disponibili e a trarne determinate conclusioni; che, essa ha, pertanto,
l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché
necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione
adottata, ancorando così il principio del libero convincimento
all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri
adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un
uso arbitrario; che, invero, nella motivazione della decisione, l'autorità
non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni
delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione
globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed
adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,
dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo
(cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale D-1267/2008
del 5 maggio 2008 consid. 6.1 e D-3322/2006 del 3 aprile 2008
consid. 6.1),
che, nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla
valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo
sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere
la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri
adeguati; che, infatti, le argomentazioni dell'UFM – indipendentemente
dal fatto che esse possano essere nel merito condivise o meno dal
Tribunale – sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo
della motivazione ai sensi della legge, in quanto indicano gli elementi
essenziali sulla base dei quali detto Ufficio ha ritenuto le allegazioni
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del ricorrente inverosimili, avuto riguardo ai suoi motivi d'asilo, nonché
alla mancata presentazione dei documenti d'identità e alle circostanze
del viaggio d'espatrio, determinando quindi il suo convincimento circa
l'inverosimiglianza delle stesse; che, in particolare, in merito al viaggio
d'espatrio, l'argomentazione dell'UFM secondo cui il ricorrente abbia
fornito indicazioni vaghe sul medesimo, si riferisce palesemente alle
domande a cui il ricorrente non ha saputo rispondere o non ha saputo
rispondere in maniera precisa; che, di conseguenza, la censura
ricorsuale (cfr. ricorso pagg. 2-3) circa la carenza di motivazione della
decisione impugnata è infondata e va respinta,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, innanzitutto, il documento presentato come la fotocopia della
della sua carta d'identità, inviatagli via fax da suo fratello D._______
dopo la prima audizione (cfr. atto A9/4 e verbale 2 D4-7) non
costituisce un documento valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
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che, in aggiunta, non soccorre l'insorgente l'allegazione secondo cui la
sua carta d'identità in originale non potrebbe procurarsela, in quanto
sarebbe presso i suoi familiari i quali, a causa dei motivi per cui
sarebbe espatriato, non collaborerebbero (cfr. verbale 2 D10 e ricorso
pag. 2), considerato che egli inizialmente aveva reso una versione
diversa, promettendo che avrebbe fatto pervenire l'originale della sua
carta d'identità, senza menzionare alcun problema di sorta con i suoi
familiari (cfr. verbale 1 pagg. 5-6); che, d'altronde, la mera asserzione
secondo cui non saprebbe dove si trova il suo passaporto, perché non
avrebbe più validità (cfr. verbale 1 pag. 5 e ricorso pag. 2) non
costituisce una ragione valida per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi della legge,
che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM
nella decisione impugnata circa la contraddizione resa dal ricorrente
riguardo al luogo in cui si sarebbe procurato il passaporto falso, non
soccorre il ricorrente l'asserzione secondo cui si sarebbe contraddetto
solo per paura, dicendo di essersi procurato il passaporto in "Grecia"
(cfr. ricorso pag. 2 e verbale 2 D15-16), allorquando l'asserita paura è
manifestamente ingiustificata; che, per di più, non soccorre
l'insorgente nemmeno l'allegazione ricorsuale secondo cui tale
contraddizione sarebbe marginale (cfr. ricorso pag. 2); che, infatti,
l'essersi contraddetto su dove si sarebbe procurato il passaporto falso,
ovvero a G._______ (Turchia) o ad H._______ (Grecia), rende
totalmente incredibile anche l'intero percorso del viaggio d'espatrio
intrapreso dal ricorrente, secondo cui avrebbe viaggiato in TIR dalla
Turchia (cfr. verbale 1 pagg. 2 e 8),
che, peraltro, a proposito delle circostanze del viaggio d'espatrio, il
ricorrente non ha saputo fornire alcun dettaglio, segnatamente, non ha
saputo indicare da quali località sarebbe transitato in TIR dalla Turchia,
dove avrebbe preso il secondo TIR, nonché il luogo in cui sarebbe
arrivato con tale mezzo, né la città da dove avrebbe successivamente
preso il treno (cfr. verbale 1 pagg. 3 e 8); che, peraltro, varcare il
confine Shengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente ha
dichiarato (cfr. ibidem), risulta oggi perlomeno estremamente
difficoltoso,
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
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che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità,
v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, innanzitutto, non può essere assolutamente condivisa dal
Tribunale la censura ricorsuale dell'insorgente secondo cui il modo di
procedere dell'UFM sarebbe scorretto e la motivazione della decisione
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impugnata sarebbe arbitraria, in quanto non si fonderebbe su un
elemento di inverosimiglianza a lui imputabile o sulle sue presunte
incongruenze, bensì su quelle di una seconda persona, ovvero del suo
compagno B._______ (cfr. ricorso pagg. 3-4); che, infatti, sebbene la
presente procedura riguarda solo il ricorrente, è manifesto che egli e il
suo suddetto compagno, sono uniti dalla medesima vicenda, dai i
medesimi motivi d'asilo, nonché dalle medesime circostanze di fatto,
per cui sarebbero espatriati insieme (cfr. incarto relativo a B._______);
che, per di più, i fatti messi a confronto così come sono stati addotti
dal ricorrente e dal suo compagno riguardano punti essenziali della
vicenda e rivelano non minime divergenze, come pretende il ricorrente
(cfr. ricorso pag. 4), bensì grossolane incongruenze; che, di
conseguenza, v'è ragione di ritenere che le argomentazioni su cui si
fonda la decisione impugnata sono corrette, così come è stato ritenuto
dal Tribunale in occasione della sentenza relativa a B._______, ove le
allegazioni del ricorrente e del suo compagno sono state messe a
confronto e le loro incongruenze confermate (cfr. Sentenza del
27 settembre 2010 D-6736/2010); che, pertanto, non v'è motivo di
scostarsi dalle argomentazioni espresse dal Tribunale nella citata
sentenza, le quali sono manifestamente applicabili nella fattispecie e a
cui pertanto si rimanda,
che, inoltre, a titolo d'esempio, il ricorrente ha dichiarato di aver avuto
cinque o sei rapporti sessuali con B._______, mentre che quest'ultimo
ha riferito inizialmente che avrebbero avuto dei rapporti con
l'insorgente una volta alla settimana, per poi cambiare versione e
affermare che si sarebbe trattato solo di tre volte (cfr. verbale 2 D56-57
e verbale 3 D6); che, peraltro, il ricorrente ha reso una versione
contraddittoria, rispetto al suo compagno, anche sul momento in cui
suo fratello sarebbe stato informato dei fatti da parte di I._______,
colui che li avrebbe scoperti; che l'insorgente ha affermato che
I._______ avrebbe informato suo fratello il giorno seguente la
scoperta, mentre che B._______ ha dichiarato che tale informazione
sarebbe stata data da I._______ solo mesi dopo (cfr. verbale 2 D83 e
verbale 3 D11),
che, in aggiunta, relativamente alle sole dichiarazioni del ricorrente,
quest'ultimo non ha saputo collocare nel tempo in maniera precisa
quando egli e il suo compagno sarebbero stati scoperti, allorquando
tale evento sarebbe all'origine della sua segregazione forzata e del
suo espatrio pochi giorni dopo (cfr. verbale 2 D80, D111 e D117); che,
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infine, il ricorrente non ha reso in alcun modo credibile la sua pretesa
omosessualità, invocata in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 3); che, a
tal proposito, infatti, egli ha reso diverse versioni contrastanti; che,
inizialmente, ha dichiarato che lui e il suo compagno erano molto
innamorati (cfr. verbale 1 pag. 7), per poi affermare che egli non ha
tendenze omosessuali e che non erano coscienti di quello che
facevano perché ubriachi (cfr. verbale 2 D45-46) e, infine, dichiarare
che preferisce le donne e si ritiene eterosessuale (cfr. ibidem D125) ;
che alla luce dell'evocate allegazioni del ricorrente, il Tribunale non
può che concludere alla manifesta inverosimiglianza di tutta la vicenda
resa dal ricorrente,
che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state
rettamente considerate inverosimili dall'UFM con riferimento all'art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8
pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq,
nella provincia di Dohuk, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il
ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105),
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che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione nel nord dell'Iraq (nelle provincie di Dohuk,
Arbil e Suleymaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che
segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti
dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq;
che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non
sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo
periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti
o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8),
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane e
celibe senza alcuna persona a carico e vanta una formazione
scolastica; che, inoltre, alla luce della palese inverosimiglianza del
racconto reso dal ricorrente, v'è ragione di ritenere che egli disponga
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di un'importante rete sociale in patria; che, infine, l'insorgente non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
J._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di J._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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