B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7015/2013
S e n t e n z a d e l 1 9 g i u g n o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Stato sconosciuto,
(…),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 8 novembre 2013 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, di religione sunnita e di etnia curda, è nato a B._______ (Si-
ria), nel governatorato di Hassakah. Egli avrebbe vissuto gran parte della
sua vita a C._______ (Siria), anche chiamata D._______ in curdo. Egli ha
dichiarato di appartenere alla "categoria" di curdi Ajanib/Ajnabi e, pertan-
to, non avrebbe la cittadinanza siriana e sarebbe registrato in Siria soltan-
to quale straniero (cfr. verbale d'audizione del 4 luglio 2011 [di seguito:
verbale 1], pag. 5; verbale d'audizione del 30 ottobre 2013 [di seguito:
verbale 2], D14-19, pag. 3). Il 27 aprile 2011 sarebbe partito da
C._______ (D._______) e si sarebbe trasferito a Damasco fino
all'8 giugno 2011, data in cui sarebbe espatriato, transitando da Turchia
ed Italia, per giungere in Svizzera il 21 giugno 2011. Il medesimo giorno
ha depositato la domanda d'asilo in oggetto.
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dapprima dichiarato in sostanza
e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ar-
restato per aver distribuito illegalmente dei volantini a favore del partito
Yeketi (Partito dell'unione democratica [di seguito: PYD]) (cfr. verbale 1,
pag. 4). Le autorità lo avrebbero in particolare cercato in tre occasioni (cfr.
verbale 1, pag. 5). Egli ha inoltre aggiunto di essere espatriato in quanto
essendo curdo e non possedendo la cittadinanza siriana non avrebbe
nulla (cfr. verbale 1, pag. 5). In un secondo tempo egli ha dichiarato, che
oltre a quanto già allegato nella prima audizione, sarebbe espatriato per
aver trasportato da una zona all'altra dei capitribù del partito per nascon-
derli (cfr. verbale 2, D41, pag. 5).
B.
Con decisione dell'8 novembre 2013, notificata all'interessato in data
12 novembre 2013 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della mi-
grazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pro-
nunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizze-
ra, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecu-
zione dell'allontanamento verso la Siria concedendogli l'ammissione
provvisoria.
C.
In data 12 dicembre 2013, A._______ è insorto contro la summenzionata
decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il
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riconoscimento della qualità di rifugiato, la relativa concessione dell'asilo
e, in subordine, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda di esenzione
dal versamento anticipato delle presunte spese processuali.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 18 febbraio 2014, ha respinto la
domanda di dispensa dal pagamento anticipato delle presunte spese pro-
cessuali, invitando l'insorgente a versare, entro il 6 marzo 2014, un anti-
cipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali (art. 63
cpv. 4 e 5 PA) con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di
decorso infruttuoso del termine.
E.
In data 27 febbraio 2014 il ricorrente ha tempestivamente versato al Tri-
bunale il succitato anticipo spese.
F.
Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata
in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea fede-
rale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della mo-
difica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento
dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono
rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizio-
ni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al mo-
mento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale
applica il nuovo diritto.
3.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
4.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 con-
sid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5,
pag. 300 e seg.).
5.
Conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio
degli scritti.
6.
6.1 Nella decisione querelata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, incompatibili con l'e-
sperienza generale di vita o la logica dell'agire e quindi inattendibili ed in-
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verosimili. In particolare sarebbero contrastanti le allegazioni riguardanti il
suo coinvolgimento per il partito curdo. Nel corso della prima audizione
avrebbe asserito di aver aderito al partito nel 1999, di essere un semplice
membro e di essersi occupato della distribuzione di volantini insieme ad
altri giovani. Mentre nell'ambito della seconda audizione avrebbe dichia-
rato di avere aderito al partito soltanto nel 2004, di essere unicamente un
simpatizzante e non un membro, nonché di distribuire i volantini solamen-
te insieme al cugino. Sarebbero altresì divergenti le dichiarazioni concer-
nenti i problemi con le autorità siriane. Inizialmente egli avrebbe dichiara-
to che oltre ai problemi avuti per il volantinaggio illegale non ne avrebbe
avuti di ulteriori con le autorità siriane, per poi addurre in un secondo
tempo di aver già avuto problemi con le autorità a seguito di una denun-
cia per aver trasportato e nascosto dei capitribù del partito. Sarebbero in-
fine incongruenti le sue asserzioni relative alla fuga da C._______
(D._______). In un primo tempo egli avrebbe dichiarato di essersi rifugia-
to a Damasco poiché sarebbe stato cercato dalle autorità, per poi in se-
guito affermare di essersi trasferito a Damasco già prima di essere ricer-
cato dalle autorità. I motivi d'asilo dell'interessato sarebbero poi incompa-
tibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Il suo compor-
tamento concernente la fuga da C._______ (D._______) sembrerebbe in-
fatti insensato poiché nonostante sapesse che sarebbe stato denunciato
per aver distribuito illegalmente dei volantini avrebbe atteso ancora una
decina di giorni prima di partire dall'abitazione famigliare. L'UFM ha inol-
tre osservato che sarebbe poi inconcepibile che il richiedente non si sia
minimamente interessato di sapere chi l'avrebbe ricercato al suo domicilio
il 28 o 29 aprile 2011 malgrado il padre conoscesse tali individui. Nel
complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. A dire dell'autorità in-
feriore, le dichiarazioni dell'interessato non sarebbero inoltre rilevanti in
materia d'asilo. Detto Ufficio ha ritenuto che il fatto che il richiedente sia
curdo Ajnabi/Ajanib non sarebbe pertinente ai fini dell'asilo poiché in Siria
gli Ajanib/Ajnabi non sarebbero esposti ad una persecuzione collettiva e
poiché conformemente al decreto 49 del 7 aprile 2011 gli Ajanib/Ajnabi
registrati nel distretto di Hasaka avrebbero la possibilità di ottenere la na-
zionalità siriana. Pertanto l'UFM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato
all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo.
6.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM il ricorrente ha contestato
le contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore. Egli ha in primo luogo ri-
levato che nel corso della prima audizione quando avrebbe indicato il
1999 come data d'adesione al PYD avrebbe inteso la data di adesione
del padre al partito. Sarebbe poi soltanto stato un semplice simpatizzante
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del partito, il suo ruolo sarebbe stato unicamente secondario e le diver-
genze terminologiche tra la prima e la seconda audizione sarebbero
spiegabili con il fatto che le due audizioni si sarebbero svolte in lingue di-
verse – la prima in curdo e la seconda in arabo. Per quel che concerne la
contraddizione riguardante la distribuzione dei volantini, egli rileva che af-
fermando che distribuiva volantini con altri giovani tra i quali suo cugino,
avrebbe inteso che questa attività sarebbe stata destinata ad altri giovani,
che però sarebbero stati soltanto lui ed il cugino a svolgerla. Pertanto non
vi sarebbero contraddizioni sui punti essenziali del suo racconto, ma si
tratterebbe infatti semplicemente di un modo differente di leggere le stes-
se dichiarazioni. Circa la questione del trasporto dei capitribù che non sa-
rebbe stata menzionata nel corso della prima audizione egli rileva che
non ne avrebbe fatto menzione in quanto non gli sarebbe stata posta la
domanda, inoltre avendo il padre pagato una tangente ed essendo l'ac-
cusa caduta avrebbe pensato che non sarebbe stato utile farne menzio-
ne. In merito alla fuga da C._______ (D._______) egli conferma la ver-
sione fornita nella prima audizione. Per ciò che è delle allegazioni incom-
patibili con l'esperienza generale della vita o la logica dell'agire egli sotto-
linea quanto affermato già in prima sede, ovvero che non sarebbe espa-
triato immediatamente dopo aver distribuito volantini, ma soltanto una de-
cina di giorni dopo in quanto le autorità non ricercherebbero immediata-
mente le persone, ma attenderebbero dieci o quindici giorni prima di farlo.
Infine, quo all'identità delle persone che lo avrebbero ricercato, ha osser-
vato che non avrebbe sentito la necessità di chiedere ulteriori dettagli al
padre ed inoltre la comunicazione con la Siria sarebbe difficoltosa. La de-
cisione andrebbe di conseguenza annullata, gli atti di causa restituiti
all'UFM per una nuova decisione e in subordine gli andrebbe riconosciuta
la qualità di rifugiato.
7.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato po-
sto al beneficio dell'ammissione provvisoria, oggetto del litigio in questa
sede risulta essere unicamente la questione del mancato riconoscimento
della qualità di rifugiato e il conseguente rifiuto della sua domanda di asi-
lo, nonché la pronuncia dell'allontanamento.
8.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
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esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto,
in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/44 consid. 3.3). Sul piano soggettivo,
deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segna-
tamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e
2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato
su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo
e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3
LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, 2003, pagg. 447 segg.; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, 1999, pagg. 69 segg.).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
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gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3
e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere at-
tendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valo-
rizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impres-
sioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005
n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
9.
Nel caso concreto, lo scrivente Tribunale osserva che, come rettamente
rilevato dall'UFM, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricor-
rente circa i motivi d'asilo, non soddisfano né le condizioni di verosimi-
glianza previste all'art. 7 LAsi né di rilevanza giusta l'art. 3 LAsi.
9.1 Innanzitutto, le allegazioni dell'insorgente, oltre che incompatibili con
l'esperienza generale di vita e con la logica dell'agire, risultano ricche di
contraddizioni e, pertanto, inverosimili.
A titolo d'esempio, palesemente divergenti sono le dichiarazioni dell'in-
sorgente circa l'anno di adesione al PYD, nonché l'asserito ruolo in tale
partito. L'insorgente ha dapprima sostenuto di aver aderito al partito nel
1999 in qualità di semplice membro (cfr. verbale 1, pag. 5). Contrariamen-
te a quanto precede, nella seconda audizione egli ha invece affermato di
essere attivo nel partito dal 2004 (cfr. verbale 2, D58, pag. 6) ed unica-
mente come simpatizzante (militante) (cfr. verbale 2, D61, pag. 6). La
spiegazione fornita in sede ricorsuale, ovvero che nella prima audizione,
menzionando l'anno 1999, intendeva dire che era il padre ad aver aderito
al partito in tale data (cfr. ricorso, pag. 3) non gli può giovare. Per ciò che
è della contraddizione circa l'asserito ruolo avuto nel PYD, come si può
facilmente intuire dalle frasi riportate a verbale, l'interessato distingue per-
fettamente l'essere membro attivo di un partito dall'esserne un semplice
simpatizzante, motivo per cui, anche in questo caso, la tesi ricorsuale se-
condo cui le differenti versioni sarebbero semplicemente frutto di un'im-
precisione terminologica, anche dovuta al fatto che le due audizioni si so-
no svolte in due lingue differenti (curdo ed arabo), non può essere condi-
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visa. Sono inoltre discordanti le versioni circa la distribuzione di volantini
per il PYD. In un primo tempo egli ha infatti affermato che distribuiva vo-
lantini insieme ad altri giovani, tra cui il cugino paterno (cfr. verbale 1,
pag. 4). Tuttavia nella seconda audizione egli ha affermato che distribuiva
i volantini unicamente con il cugino (cfr. verbale 2, D80-81, pag. 8). Nep-
pure in questo caso soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo
cui avrebbe parlato di altri giovani nel senso che i destinatari dei volantini
erano tali giovani (cfr. ricorso, pag. 3). Per il resto, circa l'inverosimiglian-
za dei motivi d'asilo, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle consi-
derazioni della decisione dell'UFM, che questo Tribunale conferma pie-
namente.
In conclusione, alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie ed in-
compatibili con l'esperienza generale della vita o della logica dell'agire, vi
è ragione di concludere che le allegazioni del ricorrente non soddisfano le
condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.
9.2 In secondo luogo, questo Tribunale giudica le dichiarazioni decisive in
materia d'asilo rese del ricorrente come non rilevanti ai sensi dell'art. 3
LAsi. In particolare, un timore oggettivamente fondato di subire delle per-
secuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustifica-
to.
Il Tribunale osserva che l'accusa generica secondo cui quale curdo in Si-
ria non avrebbe alcun diritto non può condurre al riconoscimento di una
persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, il Tribunale si è ripetutamen-
te pronunciato in merito alla situazione dei curdi in Siria (cfr. in particolare:
sentenze del TAF E-2475/2010 del 29 agosto 2012, D-1129/2008 del
14 aprile 2011 consid. 4.3 e relative referenze; E-2757/2010 del
17 marzo 2011 consid. 3.3 e relative referenze; D-3668/2006 del
20 gennaio 2010 e relative referenze) ritenendo che gli stessi non sono
vittima di discriminazioni sufficientemente intense da costituire, da sole,
dei motivi d'asilo giusta l'art. 3 LAsi. Questa giurisprudenza è ancora d'at-
tualità (cfr. sentenza del TAF D-1947/2012 dell'11 luglio 2013 pag. 5). È
inoltre d'uopo rilevare che la situazione dei curdi "Ajanib"/"Ajnabi" regi-
strati nel governatorato di Hassakah – distretto d'origine del ricorrente – è
migliorata in seguito al decreto 49 del 7 aprile 2011 del presidente siriano
Bachar Al Assad che permette loro di ottenere la nazionalità siriana. Ol-
tracciò, le allegazioni del ricorrente si esauriscono in dichiarazioni generi-
che e non circostanziate, egli ha infatti unicamente dichiarato di aver la-
sciato la Siria perché senza la cittadinanza siriana non avrebbe nulla (cfr.
verbale 1, pag. 5), tuttavia ha affermato che oltre al problema avuto per
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aver distribuito dei volantini non ha mai avuto problemi con le autorità del
suo Paese d'origine né con terze persone (cfr. verbale 1, pag. 5). Di con-
seguenza, la sua appartenenza etnica non può essere considerata come
un motivo pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
9.3 In conclusione, visto quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha
rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d'asilo
quali inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi ed irrilevanti ai sensi dell'art. 3
LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo a titolo originario il
ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato
in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con
l'anticipo tempestivamente versato il 27 febbraio 2014.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
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nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo versato in data 27 febbraio 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: