Corte IV
D-7026/2006/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 d i c e m b r e 2 0 0 7
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Thomas Wespi e Fulvio Haefeli,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, nato il 10 agosto 1974, Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale dei rifugiati (UFR), attualmente Ufficio
federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
la decisione del 26 aprile 2002 in materia d'asilo,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7026/2006
Fatti:
A.
L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il 2 agosto 2000. Ha
dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 16 agosto e del 4 settembre 2000), che dal 1993 ha
dei problemi con le autorità statali turche in particolare a causa di un
cugino, responsabile del B._______ della zona di C._______, che ha
partecipato a numerosi attentati terroristici. Nell'ottobre del 1993,
sarebbe stato arrestato dalle forze dell'ordine, unitamente al padre,
siccome sospettato di collaborare con il B._______. Sarebbe stato
torturato avrebbe fra l'altro subito delle scariche elettriche e delle
percosse con un "falaka" e poi rilasciato dopo una settimana. Il
padre sarebbe stato prosciolto nel quadro del processo che avrebbe
visto la condanna del menzionato cugino all'ergastolo (depositata
copia della sentenza del [...] concernente il relativo processo) dalle
accuse di sostegno al B._______. L'interessato sarebbe poi stato
spesso fermato e maltrattato dalla polizia, segnatamente a causa delle
visite che avrebbe effettuato al cugino detenuto, e nel 1999 avrebbe
aderito al movimento D._______. Avrebbe svolto attività di propaganda
ed organizzato riunioni, circostanza che gli sarebbe valsa degli
ulteriori problemi con le autorità statali che lo avrebbero minacciato
d'incarcerazione se non avesse fornito loro delle informazioni sulle
attività svolte dal partito D._______ e dai suoi membri.
B.
Il 31 gennaio 2001, l'allora UFR (attualmente, e di seguito, UFM) ha
chiesto all'Ambasciata svizzera ad Ankara d'esprimersi in merito alle
allegazioni presentate dall'interessato, segnatamente alla sua qualità
di membro di D._______ a C._______ dal 1999, al fatto se il cugino è
stato incarcerato nella prigione di E._______ ed il padre coinvolto in
un processo collettivo (chiesta anche la verifica dell'autenticità della
sentenza esibita), nonché all'esistenza di fondati timori d'esposizione a
future persecuzioni dell'interessato conto tenuto dell'adesione al
movimento D._______ e dell'implicazione, unitamente a membri della
sua famiglia, in un "affare" legato al B._______.
C.
Il 19 settembre 2001, l'Ambasciata svizzera ad Ankara ha presentato
un rapporto sulla fattispecie. Nello stesso è indicato, in sostanza, che
l'interessato non risulta ricercato dalla polizia o dalla gendarmeria né a
Pagina 2
D-7026/2006
livello locale né a livello nazionale, che a suo carico non sussiste una
schedatura, tanto meno di natura politica, e che non è stato emanato
un divieto di rilascio di un passaporto. La sentenza esibita da
A._______ è autentica. Il cugino è stato condannato all'ergastolo
perché considerato un dirigente del B._______ (sconta la sentenza nel
carcere di E._______), mentre il padre è stato assolto dall'accusa di
sostegno al B._______. Il responsabile della sezione di D._______ di
F._______, entrato in carica [...], ha segnalato di non essere in grado
di pronunciarsi sul fatto se l'interessato sia stato membro di
D._______; tuttavia, non risulta più esserlo da quando egli ha assunto
la sua carica. Peraltro, detto responsabile ritiene che i membri di
D._______ che lasciano il Paese nuocciono alla causa del popolo
curdo.
D.
Il 25 ottobre 2001, l'UFM ha concesso all'interessato un termine al 5
novembre 2001 per presentare le proprie eventuali osservazioni sul
menzionato rapporto, ciò che lo stesso ha fatto con scritto del 2
novembre 2001.
E.
Il 26 aprile 2002, l'UFM ha respinto la menzionata domanda d'asilo.
Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento del richiedente
dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo in
Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile.
F.
Il 28 maggio 2002, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera in materia d'asilo (CRA) contro la citata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'accoglimento del ricorso,
l'annullamento del provvedimento litigioso e la concessione dell'asilo.
G.
Il 13 giugno 2002, la CRA ha chiesto al ricorrente il versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Il 26 giugno
2002, lo stesso ha tempestivamente effettuato il richiesto versamento.
H.
Il 15 luglio 2002, la moglie e la figlia del ricorrente hanno inoltrato
domanda d'asilo in Svizzera. La coniuge è stata sentita sui motivi
d'asilo il 23 luglio e il 10 dicembre 2002 nonché il 25 novembre 2003.
Pagina 3
D-7026/2006
I.
Il 17 marzo 2004, l'UFM ha accolto la domanda d'asilo della moglie del
ricorrente, riconoscendole la qualità di rifugiata e concedendole l'asilo.
I figli, tra cui il secondogenito nato il 25 agosto 2003, sono stati
riconosciuti siccome rifugiati ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
L.
Il 17 marzo 2004, l'autorità inferiore ha parzialmente riesaminato la
decisione del 26 aprile 2002 concernente il ricorrente riconoscendo al
medesimo la qualità di rifugiato a titolo derivato, ai sensi dell'art. 51
cpv. 1 LAsi, e concedendogli l'asilo in Svizzera.
M.
Il 1° aprile 2004, la CRA ha concesso all'insorgente un termine sino al
15 aprile 2004 per esprimersi sul mantenimento del gravame sul punto
di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo
originario ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il termine è decorso infruttuoso.
N.
Il 20 dicembre 2004, l'UFM, nuovamente invitato ad esprimersi sul
caso, si è limitato a proporre la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS
173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica,
in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006
presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
Pagina 4
D-7026/2006
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi
riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio
2007, è applicabile il nuovo diritto.
1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non
preveda altrimenti.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA.
3.
Conformemente all'art. 33a cpv. 2 PA, in relazione all'art. 6 LAsi e
all'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata, che nel caso concreto è stata redatta
peraltro a torto (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 29 consid. 4) in
francese. In virtù del medesimo articolo, se le parti utilizzano un'altra
lingua la procedura di ricorso può svolgersi in tale lingua. Il ricorrente
avendo inoltrato il ricorso in italiano, la presente sentenza è redatta in
tale idioma, utilizzato dall'autorità inferiore pure nel quadro della
risposta al ricorso del 20 dicembre 2004.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (DTF
126 I 207).
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che la mera
appartenenza ad una famiglia nella quale alcuni membri esercitano
attività politiche d'opposizione non comporta sistematicamente, in
Turchia, l'esposizione ad una persecuzione riflessa (la corresponsabi-
lità familiare non sarebbe ammessa in detto Paese). Nondimeno, le
autorità adottano detta pratica, sotto forma di rappresaglie contro i
familiari di un ricercato, solo a determinate condizioni, segnatamente
allorquando il membro della famiglia ricercato è sospettato di
intrattenere stretti legami con dei parenti attivisti e latitanti. L'UFM non
Pagina 5
D-7026/2006
dubita della verosimiglianza dei fatti allegati dal ricorrente, confermati
dall'Ambasciata svizzera ad Ankara, ma non ritiene che egli possa
temere d'essere esposto in un prossimo futuro a persecuzioni riflesse
determinati ai sensi dell'art. 3 LAsi. Certo, un suo cugino è stato
condannato all'ergastolo per atti terroristici, che sono pure costati al
ricorrente una settimana di detenzione nel 1993. Tuttavia, detto
lontano parente non è più ricercato dalle autorità, in quanto sconta la
pena in carcere. Inoltre, il padre dell'insorgente è stato assolto dai
sospetti di sostegno a favore del B._______. Le tre brevi detenzioni
subite tra il [...] e il [...], dopo aver visitato il parente in carcere, non
sarebbero d'intensità tale da essere considerate decisive in materia
d'asilo. Per quanto attiene alle attività che ha svolto in favore del
partito D._______, l'autorità inferiore ha considerato che le pressioni
esercitate dalle forze dell'ordine sono di principio dirette contro i
membri di spicco del citato partito e non contro semplici membri o
simpatizzanti quali il ricorrente. Infine, dal rapporto dell'Ambasciata
svizzera in Turchia risulta che l'insorgente non è schedato dalla polizia
turca e che non è oggetto di ricerche a livello nazionale o locale.
Avrebbe dunque potuto sottrarsi alle pressioni alle quali era esposto
nella sua regione trasferendosi in una delle grandi città dell'ovest della
Turchia.
6.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene che, nel valutare la sua situazione,
l'UFM non ha tenuto debitamente conto della posizione del cugino
condannato all'ergastolo, cugino che era responsabile del B._______
nel territorio di C._______. Inoltre, egli ha reso visita in più occasioni al
menzionato cugino in carcere. Questo comportamento ha aggravato la
sua situazione, già critica, nei confronti delle autorità che hanno
intensificato fermi, pressioni e minacce. Tali atti lo hanno costretto ad
interrompere le visite al cugino. Le minacce di rappresaglie alle quali
egli è stato esposto sono inoltre da imputare anche all'attività, tutt'altro
che trascurabile, che ha svolto per D._______. Il coinvolgimento nelle
attività del citato partito non può essere relativizzato, considerato che
egli ha organizzato una riunione alla quale hanno partecipato un
migliaio di persone e che durante le elezioni del 1999 ha sostenuto
attivamente il candidato del proprio partito. Le attività politiche sono
poi continuate anche in Svizzera, dove ha effettuato uno sciopero della
fame e organizzato una manifestazione di protesta a [...]. Gli organi di
stampa hanno riportato l'evento e una petizione critica nei confronti del
sistema carcerario turco, firmata da politici svizzeri, è stata inviata al
Pagina 6
D-7026/2006
G._______ della Turchia. La sua attività politica non può dunque
essere qualificata di marginale. Inoltre, dagli atti di causa emergono
sufficienti elementi a dimostrazione del fatto che le autorità turche
hanno cercato tramite pressioni e minacce di convincerlo a
collaborare con loro. In simile evenienza, l'assenza di procedure
ufficiali promosse nei suoi confronti non è decisivo. Peraltro, ritenuto
che fermi e minacce si sono basati su pretesti e non sono stati
conformi alle procedure giudiziarie, le autorità non avevano alcun
interesse ad avvalorare gli stessi tramite atti ufficiali. Date le
premesse, non sussiste una valida alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali nei suoi confronti.
7.
Il TAF osserva che la decisione di non concedere al ricorrente l'asilo a
titolo originario si fonda su di un carente accertamento dei fatti
giuridicamente decisivi. In effetti, l'UFM non ha debitamente tenuto
conto dell'esito positivo della domanda d'asilo introdotta dalla moglie
del ricorrente il 15 luglio 2002 e delle motivazioni poste, peraltro
dall'UFM stesso, a fondamento della decisione d'accoglimento di detta
domanda. Occorre in particolare rilevare che alla moglie del ricorrente
è stato concesso l'asilo a titolo originario anche a causa della
situazione del marito (v. la proposta positiva dell'UFM del 15 marzo
2004 concernente la domanda d'asilo della moglie, la successiva
decisione favorevole non essendo stata motivata). L'UFM medesimo,
nella decisione qui impugnata, non ha messo in dubbio la
verosimiglianza delle allegazioni decisive del ricorrente, ma ritenuto
che esse non sono decisive in materia d'asilo. Questa valutazione non
è tuttavia confortata da argomenti o fatti convincenti, ove solo si rilevi il
fatto che l'autorità inferiore, nel concedere l'asilo alla moglie del
ricorrente, ha considerato verosimile, nel senso della probabilità
preponderante, che vi sono state delle frequenti visite della polizia al
domicilio della moglie durante le quali le forze dell'ordine hanno
chiesto informazioni in merito al marito e qui insorgente. Ma vi è di più.
In effetti, è incontestato dall'UFM, salvo per quanto attiene allo
svolgimento di un'importante attività in seno al movimento D._______,
che il ricorrente è un cittadino turco d'etnia curda che è stato arrestato,
messo sotto pressione e maltrattato dalle autorità statali e nella cui
famiglia (in senso ampio, compresi dunque i parenti prossimi della
moglie) vi sono noti oppositori politici (tra cui almeno uno riconosciuto
rifugiato in Svizzera ed un altro detenuto in Turchia condannato alla
reclusione perpetua per atti di terrorismo). Peraltro, il padre del
Pagina 7
D-7026/2006
ricorrente è già stato oggetto di un procedimento penale per sospetto
sostegno al B._______. Premesso quanto precede, non può essere
condivisa la generica ed imprecisa valutazione di cui alla decisione
impugnata secondo la quale il ricorrente non rischia nulla per motivi
propri in caso di rientro in patria perché il cugino responsabile del
B._______ è un parente lontano e per di più incarcerato. Nota è, infatti,
la particolare determinazione con la quale le autorità turche hanno
perseguitato certi membri di famiglie d'attivisti che rendevano visita ai
loro parenti in carcere. Anche l'assoluzione del padre non comporta di
per sé una presunzione a favore di un esito identico della procedura
altamente verosimile, stante l'insieme delle circostanze del caso di
specie che dovesse essere promossa nei confronti del qui ricorrente.
Inoltre, l'indicata attività di quest'ultimo a favore di D._______ non può
essere relativizzata, benché non sia stato un dirigente del partito.
Considerata, infine, la costante giurisprudenza dell'autorità di ricorso
in materia di persecuzione riflessa (v. fra le tante GICRA 2005 n. 21),
non può essere attualmente escluso il rischio di una siffatta
persecuzione contro membri di una famiglia d'attivisti del B._______,
fermo restando che non emerge dalla decisione impugnata una
valutazione convincente sul motivo per cui tale rischio può essere
concretamente scartato per una persona dal profilo dell'insorgente. Va
inoltre rilevato che l'evocata esistenza di un'alternativa di rifugio
interna s'esaurisce, nella sostanza, in mera affermazione dell'UFM non
corroborata da accertamenti seri e concludenti. Da quanto esposto,
discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale,
incorre nell'annullamento.
8.
Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con
istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv.
1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può
sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque
sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996
n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale è il caso nella presente fattispecie.
9.
Ai sensi dell'art. 3 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
d'origine o di ultima residenza, sono esposte a pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
Pagina 8
D-7026/2006
gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno un fondato
timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri
segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
corporale o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di
fuga specifici della condizione femminile. In altri termini, devono
essere considerati rifugiati non solo le persone che possono far valere
una persecuzione attuale, ma anche coloro che fuggono una
persecuzione futura. Peraltro, se una persecuzione già subita non è di
per sé determinante in materia d'asilo, per esempio perché d'intensità
insufficiente o perché troppo lontana nel tempo, occorre esaminare se
possa provocare un giustificato timore d'esposizione a future
persecuzioni. Temere a giusto titolo una persecuzione comprende un
elemento soggettivo ed un elemento oggettivo: è rifugiato colui che
teme (soggettivamente) una persecuzione; questo timore dev'essere
oggettivamente fondato, ovvero deve apparire giustificato in rapporto
con la situazione reale. Indizi in tal senso possono essere considerati,
per esempio, i precedenti familiari del richiedente l'asilo, la sua
appartenenza ad un gruppo sociale o politico oppure essere
determinati dalla sua razza, dalla sua religione o dalla sua nazionalità,
o ancora dipendere dalle sue esperienze personali, dalla persecuzione
già subita, da una vulnerabilità personale (ad esempio per le donne),
dai pregiudizi seri inflitti a persone appartenenti alla medesima
organizzazione (GICRA 1997 n. 10 consid. 6 e relativi riferimenti).
Inoltre, colui che è già stato vittima di persecuzioni ha ragioni obiettive
di avere un timore soggettivo più pronunciato rispetto a colui che ne è
oggetto per la prima volta. Peraltro, il timore soggettivo è fondato pure
allorquando superi in realtà quello che proverebbe una persona
ragionevole nella medesima situazione, ma resti nondimeno
intelligibile (GICRA 1994 n. 24).
10.
Il TAF considera le allegazioni decisive presentate dal ricorrente
siccome verosimili nel senso della probabilità preponderante poiché:
- consistenti, ossia resistenti alle obiezioni,
- precise, ossia non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o
più verosimile, e
- concordanti, ossia che non contrastano tra loro e più ancora con altri
dati od elementi certi.
Pagina 9
D-7026/2006
Da un lato, va osservato che l'UFM non ha messo in dubbio l'identità
dell'insorgente e la sua appartenenza ad una famiglia d'attivisti politici,
tra i quali figurano segnatamente un cugino detenuto in Turchia per atti
di terrorismo ed un cugino acquisito riconosciuto rifugiato in Svizzera.
L'autorità inferiore ha pure considerato verosimili gli evocati arresti ed i
fermi subiti dal ricorrente a partire dal 1993 a causa della sua
vicinanza a persone attive nel B._______ nonché le pressioni,
intimidazioni e maltrattamenti subiti. Peraltro, le allegazioni sulle citate
attività svolte dell'insorgente a favore del movimento D._______,
tenuto conto pure del suo profilo e di quello di taluni familiari, sono
plausibili, le risposte ottenute dalla persona di contatto dell'Ambasciata
svizzera ad Ankara non escludendo un'attività del ricorrente nel citato
movimento anteriore ad agosto del 2000. Inoltre, l'osservazione di
detta persona di contatto con riferimento al fatto che i membri di
D._______ che espatriano nuocciono alla causa curda, dimostra
un'attitudine negativa dell'informatore su tale categoria di persone, cui
il ricorrente appartiene, ciò che rende la sua testimonianza, comunque
generica e poco precisa, inidonea ed inefficace dal punto di vista
probatorio. Giova inoltre osservare che non è dato sapere per quale
motivo l'informatore dell'Ambasciata svizzera in Turchia non abbia
preso contatto con un responsabile di D._______ di C._______
piuttosto che con quello di F._______. È altresì verosimile che un
movimento inviso alle autorità, quale D._______, possa avere avuto
delle procedure d'iscrizione ufficiose, volte a rendere più difficoltoso
alle autorità l'accesso ad una lista completa dei membri. Nella
sostanza, il TAF constata che l'insorgente è stato sottoposto in patria,
per motivi politici, a maltrattamenti e ad una pressione psichica
insopportabile da parte delle autorità statali. In altri termini, il
ricorrente ha reso verosimile, nel senso della probabilità
preponderante, d'avere, in caso di rientro in Turchia, un timore
oggettivamente fondato d'esposizione a nuovi e seri pregiudizi
personali, in particolare da parte delle forze dell'ordine. La sussistenza
di un'alternativa di rifugio interna, conto tenuto della citata costante
giurisprudenza dell'autorità di ricorso in materia d'asilo (GICRA 2005
n. 21) non è data, considerato che non emerge dalle carte processuali
alcun indizio suscettibile d'avvalorare la tesi sull'esistenza di un luogo
sicuro per il ricorrente in Turchia, tanto più ove si pensi che egli è
membro, come la moglie, di una nota famiglia d'attivisti politici.
11.
In simile evenienza, ritenuto che dalle carte processuali non emergono
Pagina 10
D-7026/2006
elementi che militino per un'esclusione dalla qualità di rifugiato giusta
gli art. 1 F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951 (Conv., RS 0.142.30) rispettivamente dall'asilo ai sensi dell'art.
53 LAsi, si giustifica il riconoscimento al ricorrente della qualità di
rifugiato a titolo originario.
12.
Visto l'esito della procedura, non si riscuotono spese processuali (art.
63 PA).
13.
Nel caso di specie, si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
173.320.2]). In assenza di una nota d'onorario dettagliata, essa è
fissata d'ufficio sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro effettivo e utile svolto dal
patrocinatore dell'insorgente.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 11
D-7026/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
L'insorgente ha la qualità di rifugiato a titolo originario.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, di fr. 600.--,
versato il 26 giugno 2002 è restituito al ricorrente.
5.
L'UFM rifonderà all'insorgente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
6.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
formulario per la restituzione dell'anticipo spese con acclusa busta
di risposta)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegati: incarti UFM N e N )
- H._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
Pagina 12