B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7027/2016
Sen t en z a d e l 3 1 ma r z o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Siria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 14 ottobre 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, cittadino siriano di etnia curda nato e cresciuto nella citta di
al-Qāmishlī, è espatriato il 13 aprile 2013, recandosi in Turchia, laddove è
rimasto sino al 2015 per spostarsi dapprima in Grecia e poi giungere in
Svizzera attraverso la rotta balcanica. Egli ha quindi richiesto asilo in Sviz-
zera il 24 settembre 2015 (cfr. atto A3, pag. 3 e segg.).
B.
Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato, per quanto qui di ri-
lievo, di aver lasciato la Siria in quanto la sua vita sarebbe stata minacciata
a causa del fatto che egli non si sarebbe recato al militare ed in ragione di
alcune attività svolte in patria (cfr. atto A15, pag. 3 e segg.). Già nel 2007
egli avrebbe infatti avuto problemi con il regime siriano a causa della par-
tecipazione ad una manifestazione filo curda alla quale avrebbe fatto se-
guito un suo primo arresto. L’anno seguente egli avrebbe partecipato ad
una seconda manifestazione finendo per essere ricercato dai servizi di si-
curezza. A seguito di ciò egli si sarebbe quindi deciso per un primo espatrio
in incognito in direzione del Libano. Temendo un arresto da parte delle mi-
lizie di Hezbollah, alleate della Repubblica Araba di Siria, egli sarebbe
quindi rientrato clandestinamente ad al-Qāmishlī ai primi di agosto del
2011. Giunto in loco egli avrebbe nuovamente preso parte ad ulteriori ma-
nifestazioni, cercando tuttavia di non esporsi troppo. Nell’ottobre del 2012
le autorità siriane avrebbero inoltre esatto ch’egli si facesse rilasciare un
libretto militare. Non avendo egli dato seguito a tal richiesta, ne sarebbe
conseguita l’emanazione di un mandato di ricerca sulla scorta del quale le
autorità siriane si sarebbero recate presso il suo domicilio, mandato di ri-
cerca che il ricorrente ha versato agli atti del procedimento di prima istanza
(cfr. atto A12). In seguito egli avrebbe lasciato il paese.
C.
Con decisione del 14 ottobre 2016, notificata al ricorrente il 17 ottobre
2016, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto
la succitata domanda d’asilo, pronunciando nel contempo l’allontanamento
del ricorrente dalla Svizzera ma ammettendolo quantomeno provvisoria-
mente in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
D.
In data 15 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata 16 novembre 2016) l’interessato è insorto contro detta decisione con
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ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale), chiedendo l’accoglimento del gravame nel senso dell’annullamento
della decisione della SEM e del riconoscimento dell’asilo in Svizzera o in
subordine la restituzione degli atti all’autorità inferiore per una nuova valu-
tazione circa la sussistenza della qualità di rifugiato. Altresì ha presentato
istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento
delle spese processuali, protestando spese e ripetibili
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 25 gennaio 2017, ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria invitando quindi l’insorgente a versare,
entro il 9 febbraio 2017, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle pre-
sunte spese processuali, pena l’inammissibilità del gravame. Il 30 gennaio
2017, il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento
dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione im-
pugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legitti-
mato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
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federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli
scritti.
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 14 ottobre 2016, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allonta-
namento.
4.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
4.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
5.
5.1. Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le alle-
gazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato. A mente
dell’autorità di prime cure egli avrebbe infatti fornito dichiarazioni contrad-
dittorie circa la causa dell’interruzione degli studi, la durata dell’arresto del
2007 nonché in merito alla sua permanenza in Libano. Sempre secondo la
SEM, anche le sue allegazioni riguardanti il luogo ove egli avrebbe dimo-
rato dopo il rientro in Siria risulterebbero a loro volta incongruenti. Quanto
alle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto a causa della mancata presenta-
zione al reclutamento, le dichiarazioni dell’interessato non sarebbero inol-
tre sufficientemente sostanziate, fermo considerato che il ricorrente in quel
periodo viveva ancora a al-Qāmishlī. A tal proposito, parrebbe anche sor-
prendente il fatto che il richiedente avrebbe atteso sino all’aprile del 2013
per espatriare a fronte delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto sin dall’ot-
tobre del 2012.
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Il mezzo di prova addotto sarebbe inoltre da considerarsi falso o falsificato
ed essendo un documento interno non potrebbe ad ogni modo essere stato
consegnato ai famigliari dell’interessato.
5.2. In sede ricorsuale, il richiedente contesta l’inverosimiglianza dei motivi
d’asilo addotti richiamando il tenore legale secondo cui la valutazione in
merito debba fondarsi su di un confronto entro elementi avvaloranti e con-
trari in ossequio alla logica della probabilità preponderante ed in ottica com-
plessiva. In tal senso, circa le contraddizioni constatate dall’autorità di
prime cure, il ricorrente rileva anzitutto che la questione dell’abbandono
degli studi non sarebbe da considerarsi decisiva in quanto si tratterebbe di
eventi defilati nel tempo e per i quali difetterebbe anche il nesso causale
con l’espatrio. Ad ogni buon conto egli sostiene che dal verbale d’audizione
si potrebbe dedurre chiaramente che il ricorrente avrebbe ricondotto l’in-
terruzione degli studi ai problemi tra i giovani curdi ed il regime ed all’arre-
sto. Quanto alla durata della detenzione sofferta, il ricorrente non sa spie-
garsi per quale motivo sia stata verbalizzata in un primo momento un’indi-
cazione dell’ordine dei dieci giorni al posto che dei venti, errore che egli
imputa presumibilmente alla sommarietà della prima audizione. In merito
al trasferimento in Libano, l’insoergente si limita poi a confermare la ver-
sione che lo avrebbe visto trasferirsi in loco già nel 2008. Relativamente
infine al suo luogo di soggiorno dopo il rientro in Siria, l’interessato ribadi-
sce essere vissuto in parte al suo domicilio ed in parte presso la sorella per
sfuggire alle autorità. In tal senso, quanto alle ricerche di cui avrebbe fatto
oggetto nel periodo, l’insorgente contesta la scarsa sostanza delle dichia-
razioni e rammenta che il tempo passato entro tali fatti e l’espatrio sareb-
bero da imputare alla necessità di organizzare il viaggio.
Quo al documento versato agli atti, occorrerebbe rilevare che nella zona
d’origine del ricorrente sarebbe uso comune che tali documenti, pur interni,
vengano consegnati ai famigliari proprio per rafforzare la necessità che le
persone interessate si presentino alle autorità militari. A suo dire, nulla po-
trebbe essere dedotto dal fatto che in altre occasioni siano stati presentati
documenti falsificati.
6.
A mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore
nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi
d'asilo si esauriscono in affermazioni poco sostanziate, contraddittorie e
quindi inverosimili.
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Innanzitutto, già le dichiarazioni in merito al periodo precedente l’asserito
espatrio in Libano, per quanto rilevanti, paiono contenere elementi incon-
gruenti. Il ricorrente ha infatti dichiarato in un primo momento di aver inter-
rotto gli studi in quanto era inutile proseguire dal momento che il regime
siriano non permetteva ai curdi di trovare un lavoro (cfr. atto A3, pag. 4)
salvo poi sostenere in seguito che egli avrebbe posto un termine alla sua
formazione a causa di dei problemi con il regime e meglio di essere stato
arrestato a causa della partecipazione ad una manifestazione (cfr. atto
A15, pag. 7-8). Ora, nonostante il carattere succinto della prima audizione,
è pacifico che tali due versioni non possano collimare dal momento che la
prima si riferisce a considerazioni di ordine generico mentre la seconda sia
attinente a problematiche vissute in prima persona la cui iniziale omissione
pare del resto alquanto difficile a comprendersi. Del resto il ricorrente riesce
a contraddirsi al proposito anche a riguardo della durata della detenzione,
che con suo scritto spontaneo egli ha indicato essere stata di dieci giorni
(cfr. atto A11) salvo poi dichiarare invece in sede di audizione sui motivi
d’asilo che sarebbe durata una ventina di giorni (cfr. atto A15, pag.8). Vien
da se che anche a tal riguardo la giustificazione fornita in sede ricorsuale
pare malfondata ed interlocutoria, riferendosi il ricorrente, a torto, al carat-
tere sbrigativo della prima audizione ma avendo egli invece parlato dei
dieci giorni nel suo scritto del 13 luglio 2016 e non in quest’ultima occa-
sione. Proseguendo nell’analisi, non dissipano i dubbi le dichiarazioni al
soggetto del periodo libanese, avendo l’insorgente dapprima dichiarato a
precisa domanda sui soggiorni esteri di esservisi recato nel 2010 per cer-
care lavoro (cfr. atto A2, pag. 4) salvo poi sostenere che vi si sarebbe reso
già nel 2008 onde sfuggire alle autorità siriane (cfr. atto 15, pag. 9). Quanto
al rimpatrio, l’insorgente ne ha in prima sede ricondotto la causa al sem-
plice fatto che non si trovava bene in Libano (cfr. atto A3, pag. 4) per poi
fornire una versione totalmente diversa che lo avrebbe visto a rischio arre-
sto da parte delle milizie sciite di Hezbollah (cfr. atto A15, pag. 9).
Per quanto riguarda poi il periodo che va dal ritorno ad al-Qāmishlī al defi-
nitivo espatrio, il ricorrente ha inoltre dapprima sostenuto di essere vissuto
presso il suo domicilio durante l’integralità di tale lasso di tempo (cfr. atto
A3, pag. 4). In seguito ha invece dichiarato essersi trasferito, quantomeno
parzialmente, presso la sorella per sfuggire alle forze di sicurezza (cfr. atto
A15, pag. 10 e 12). La cosa di per sé sarebbe anche concepibile se si
considerasse che il ricorrente possa aver inteso i soggiorni pur frequenti
presso la sorella come vissuti in qualità di ospite. Non fosse però che la
motivazione alla base degli stessi e meglio, le dichiarazioni in merito alle
presunte ricerche da parte delle autorità siriane paiono a loro volta poco
sostanziate. Il ricorrente, chiamato ad esprimersi in merito, ha infatti
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omesso di fornire dettagli al proposito, asserendo di non sapere quante
volte le autorità si fossero presentate per chiedere di lui (cfr. atto A15, pag.
12). A ciò si aggiunge inoltre il fatto che, pur tenendo in debita considera-
zione le questioni organizzative, il fatto di aver atteso diversi mesi prima di
espatriare prendendo inoltre parte oltre ogni logica a delle manifestazioni
sino all’ultimo, pare, fermo considerato anche il fatto che al-Qāmishlī si
trova sul confine turco, difficilmente comprensibile.
Occorre infine sottolineare che il mezzo di prova adotto a sostegno delle
proprie allegazioni in sede di prima istanza non è atto a modificare tale
apprezzamento. Va infatti rilevato che il timbro ivi presente risulta d’acchito
essere stato apposto tramite stampa e non con timbro a inchiostro, cosa
che già da sola lascia sorgere forti dubbi in merito alla sua autenticità (sulla
questione si veda sentenza del TAF E-4093/2014 del 29 giugno 2016 con-
sid. 5.5 e SAVELSBERG/HAJO Europäisches Zentrum für Kurdische Studien,
Gutachtachten in der Verwaltungsstreitsache [anonimizzato] gegen Bun-
desrepublik Deutschland, Atto B 6 K 03.30241, 15 ottobre 2004, pag. 15 e
segg.). Pur non potendo escluderne l’evenienza con certezza, pare inoltre
condivisibile l’osservazione della SEM secondo la quale sia difficilmente
concepibile che un documento interno alle autorità siriane sia giunto tra le
mani del ricorrente. Alla luce di tutto quanto precede, il documento in que-
stione non è dunque in alcun modo – a lui solo e considerati i precitati
elementi d’inverosimiglianza – atto a rendere verosimili motivi d’asilo invo-
cati dall’insorgente.
In definitiva, si può dunque a giusto titolo concludere che il criterio di vero-
simiglianza previsto dall’art. 7 LAsi non sia in specie ossequiato.
7.
Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
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Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e prelevate
sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dalla ricorrente il 30 gennaio
2017 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti e
prelevate sull’anticipo versato il 30 gennaio 2017.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: