Corte IV
D-7040/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Pakistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 settembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7040/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il giorno
dell'audizione sommaria e mediante il quale l'ha reso attento circa la
necessità di consegnare, entro le 48 ore, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 7 settembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del
22 settembre 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 22 settembre 2010, notificata
oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. Avviso di notifica e di
ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 28 settembre 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data
29 settembre 2010,
l'inoltro da parte del ricorrente di mezzi di prova registrati su supporto
elettronico DVD in data 29 settembre 2010 (ricezione da parte del
Tribunale il giorno seguente),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
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federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino pakistano, originario di
B._______ (Pakistan), con ultimo domicilio a C._______ (Pakistan)
sino al suo espatrio all'inizio del mese di (...) 2010 e di lavorare presso
diverse emittenti radio e come attore in serie TV,
che l'interessato ha affermato di essere stato minacciato, a partire dal
2005, da suo cugino e da altre persone talebane, appartenenti ad un
gruppo D._______, che gli avrebbero intimato di smettere con la sua
professione, poiché egli avrebbe parlato male di loro e l'attività di
attore nelle serie TV sarebbe considerata contraria ai valori
musulmani; che egli avrebbe rifiutato di farlo e si sarebbe trasferito a
C._______; che, ciò nonostante, l'interessato sarebbe stato
continuamente minacciato di morte, ragion per cui sarebbe stato
costretto ad espatriare; che, inoltre, a causa delle recenti alluvioni in
Pakistan, la sua casa sarebbe distrutta e quindi non potrebbe più
ritornarvi,
che l'interessato ha dichiarato di essere partito da E._______
(Pakistan) in nave, nascosto in un container, e di aver raggiunto la
Turchia, dove sarebbe stato condotto in auto in una città, in cui
sarebbe rimasto per quattro o cinque giorni chiuso in una stanza; che
da lì avrebbe proseguito il viaggio in nave fino a raggiungere una
località sconosciuta in Italia il (...), dove, successivamente, avrebbe
preso un treno fino a F._______ (Italia), in cui vi sarebbe rimasto per
cinque giorni; che, infine, avrebbe raggiunto illegalmente in auto
G._______ (Svizzera),
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
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che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore
successive alla prima audizione; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha
ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è
realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il Pakistan, siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso delle ragioni scusabili che
giustificano la mancata tempestiva presentazione dei documenti
d'identità, per le quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel
merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata
dovrebbe essere annullata; che, in particolare, sarebbe stato
impossibilitato a procurarsi i suoi documenti, in quanto sarebbero stati
trattenuti dal passatore; che, inoltre, egli avrebbe fatto tutto quanto era
in suo potere per cercare di farsi inviare la sua carta d'identità,
contattando suo fratello in Pakistan, da cui tuttavia avrebbe appreso
che siffatto documento si trovava nella valigia che era stata
consegnata al passatore e che non gli sarebbe più stata restituita; che
le osservazioni dell'UFM circa l'inattendibilità delle sue spiegazioni
sulle sorti dei suoi documenti, la violazione del suo dovere di
collaborare nonché dei suoi chiari obblighi d'identificarsi, sarebbero
frutto di una valutazione arbitraria, soggettiva e assurda; che, in
aggiunta, egli sostiene di aver descritto in modo dettagliato le modalità
del viaggio d'espatrio; che, inoltre, il ricorrente fa valere che sarebbero
necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di
rifugiato e all'esecuzione del suo allontanamento; che, anzitutto, l'UFM
avrebbe dovuto raccogliere e considerare i mezzi di prova che lui
avrebbe anticipato di poter fornire, nonché avrebbe dovuto verificare le
sue allegazioni e i rischi che incorrerebbe nel contesto pakistano, dove
la sua vita sarebbe in gravissimo pericolo, considerata la natura
pubblica della sua attività e le minacce ricevute; che, quanto alle
incongruenze rilevate dall'UFM, egli ha rimandato a quanto già
affermato in sede di audizione ed ha altresì reiterato la logicità delle
sue allegazioni; che, infine, ritenuta la situazione disastrosa in
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Pakistan, soprattutto nella regione di H._______ da cui proviene, dove
vi sarebbe anche stata una grave serie di inondazioni che avrebbero
distrutto la sua casa, dovrebbe essergli riconosciuta l'ammissione
provvisoria,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, con lettera raccomandata del 29 settembre 2010, il ricorrente ha
inoltrato al Tribunale i mezzi di prova annunciati nel ricorso, ovvero un
DVD, contenente 11 filmati ed alcune fotografie, i quali proverebbero il
suo lavoro di attore e i suoi interventi pubblici di carattere politico, che
sarebbero alla base dei timori che l'avrebbero costretto ad espatriare;
che detti mezzi probatori sarebbero stati conservati nel suo spazio sul
social network Facebook ed avrebbe potuto produrli solo ora a causa
di difficoltà tecniche,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
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professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità da parte del ricorrente, non è plausibile che la sua carta
d'identità si sia trovata nella valigia che avrebbe dato al passatore,
senza che lui ne fosse al corrente (cfr. verbale 2 D10-17 e ricorso pag.
2), come lo dimostrano le sue incongruenti e illogiche allegazioni; che,
innanzitutto, il ricorrente ha reso versioni contraddittorie, in quanto
inizialmente ha affermato che la sua carta d'identità si trovava in
Pakistan presso suo fratello (cfr. verbale 1 pag. 5), mentre che, in
seguito, ha affermato in prima persona personale che: "Avevo lasciato
una carta d'identità in una valigia a mio fratello che però l'ha data a
qualcun altro" (cfr. verbale 2 D5); che, inoltre, è contrario ad ogni
logica che il ricorrente non abbia saputo che la sua carta d'identità
sarebbe stata nella suddetta valigia, allorquando ha dichiarato che lui
stesso l'ha consegnata al passatore (cfr. ibidem D14) e ritenuto che è
stato in grado di indicarne il contenuto (cfr. verbale 2 D11 e D18); che
non è del resto credibile che quest'ultima sia stata consegnata al
passatore, invece di rimanere nelle mani del ricorrente quale bagaglio
personale (cfr. ibidem D10 e 12),
che, d'altronde, non si giustifica il motivo per cui il ricorrente avrebbe
consegnato il suo passaporto al passatore, il quale non glielo avrebbe
restituito, allorquando tale documento era autentico, valido e, di
conseguenza, costituisce un perfetto documento di viaggio
(cfr. verbale 1 pag. 4),
che, di conseguenza, le asserzioni rese dal ricorrente non
costituiscono una ragione valida per giustificare la mancata esibizione
di documenti ai sensi della legge,
che, peraltro, a proposito delle circostanze del viaggio d'espatrio, il
ricorrente non ha saputo fornirne alcun dettaglio, segnatamente, non
ha saputo indicare il nome o la bandiera della nave, con cui avrebbe
viaggiato dalla Turchia, come pure la durata precisa di tale tragitto
(cfr. verbale 1 pag. 7); che non è stato altresì in grado di affermare in
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quale località avrebbe soggiornato in Turchia, dove successivamente
sarebbe sbarcato in Italia, da dove avrebbe preso il treno per
F._______ e, infine, descrivere minimamente il posto in cui avrebbe
soggiornato a F._______ (cfr. ibidem); che, peraltro varcare il confine
Shengen senza subire alcun controllo e senza documenti, come
l'insorgente ha dichiarato (cfr. ibidem), risulta oggi perlomeno
estremamente difficoltoso,
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità,
v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
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rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il ricorrente non è stato in grado di comprovare e
circostanziare i fatti addotti a sostegno della sua domanda d'asilo,
ovvero il fatto di essere minacciato a causa della sua attività di attore e
per i suoi asseriti interventi pubblici in televisione e alla radio contro i
talebani; che, d'altronde, non è condivisibile la censura ricorsuale
dell'insorgente, secondo cui rimprovera all'UFM di non aver verificato
le sue allegazioni e i rischi che incorrerebbe in patria in
considerazione della sua professione, allorquando spetta al
richiedente, ovvero a colui che adduce un fatto di apportarne la prova;
che, a guisa d'esempio, il ricorrente non è stato in grado di fornire
alcuna spiegazione chiara e circostanziata sulle sue pretese attività,
nonché su quello che gli sarebbe stato rimproverato da parte dei
talebani, limitandosi a riferire i ruoli che avrebbe interpretato
(cfr. verbale 2 D28-32) ed a dichiarare di aver parlato male dei talebani
o di aver condannato pubblicamente le loro azioni in programmi
televisivi (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D33 e D47); che, peraltro, il
comportamento dell'insorgente si distingue per il suo carattere illogico,
avuto riguardo alle pretese minacce di cui sarebbe stato vittima e che
l'avrebbero costretto ad espatriare; che, infatti, se egli fosse stato
costantemente minacciato di morte da tre o quattro anni (cfr. verbale 1
pagg. 5-6), rispettivamente se l'avessero seriamente minacciato di
morte nel (...) 2008 (cfr. verbale 2 D60-61 e verbale 2 D74) e tali
minacce fossero continuate un paio di volte al mese, egli non avrebbe
di certo atteso né il 2009 per sporgere denuncia, né il mese di
(...) 2010 per espatriare (cfr. verbale 1 pag. 1 e verbale 2 D78); che, in
aggiunta, il ricorrente non ha reso allegazioni lineari circa le evocate
minacce subite; che, infatti, egli è incappato in una contraddizione,
dichiarando che non avrebbe avuto problemi seri fino al 2008
(cfr. verbale 2 D92); che, alla luce dell'evocate allegazioni del
ricorrente, i suoi motivi d'asilo sono già manifestamente inverosimili;
che, in siffatte circostanze, i filmati registrati sul DVD che egli ha
presentato quali mezzi di prova sono manifestamente inadeguati e
irrilevanti, in quanto nulla provano circa l'esistenza di minacce nei
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confronti del ricorrente da parte dei talebani, in ragione della sua
asserita professione; che lo stesso vale per le foto contenute nel citato
DVD, le quali costituiscono delle semplici rappresentazioni che
raffigurerebbero il ricorrente assieme ad altri individui in circostanze
irrilevanti; che, visto tutto quanto sopra, il Tribunale non può che
concludere alla palese inverosimiglianza dei motivi d'asilo del
ricorrente, senza che sia necessario evocare gli ulteriori e
innumerevoli elementi d'inattendibilità del suo intero racconto,
che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state
rettamente considerate inverosimili dall'UFM con riferimento all'art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi,
che, inoltre, l'invocazione delle alluvioni in Pakistan, che avrebbero
causato la distruzione della sua casa (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2
D48), non costituisce palesemente un motivo d'asilo rilevante ai sensi
dell'art. 3 LAsi,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8
pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Pakistan possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
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che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Pakistan non appare,
notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità
del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane e
celibe senza alcuna persona a carico, nonché vanta una formazione
scolastica e diverse esperienze professionali; che, infatti, a differenza
di quanto pretenderebbe far credere, oltre all'attività di attore e
intervistatore, il ricorrente ha lavorato anche come (...), (...) o in un (...)
(cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D25 e D38-39 a confronto con D47);
che, inoltre, il ricorrente, dispone in patria di un'importante rete
sociale, ritenuto che vi risiedono sua madre, suo fratello e sua sorella,
nonché altri parenti, amici e colleghi, da cui egli può senza dubbio
ottenere un sostegno (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D19-24 e D40-
43); che, d'altronde, malgrado le alluvioni in Pakistan, il ricorrente ha
una casa dove poter risiedere (cfr. verbale 2 D52-53); che, infine,
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l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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