B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7051/2013
S e n t e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 dicembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il
14 novembre 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 20 novembre 2013 (di seguito: verbale 1) e
del 6 dicembre 2013 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'UFM del 6 dicembre 2013 con cui tale Uffi-
cio non è entrato nel merito della succitata domanda d'asilo ed ha pro-
nunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento del richie-
dente dalla Svizzera, notificato oralmente all'interessato il medesimo
giorno (cfr. Acta A17/1);
il ricorso del 13 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 16 dicembre 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 16 dicembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della Legge sull'asilo del
26 giugno 1998, [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia
d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso
è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e
52 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a
esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel
merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo
l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla
questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materia-
le della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione implicita tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richie-
dente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili,
di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presen-
tazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è
accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi
(lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiari-
menti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particola-
ri formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
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che, per contro, non sono documenti validi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita,
la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibidem consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun
documento che adempia i citati criteri;
che, in merito al possesso di documenti, il ricorrente ha dichiarato di ave-
re perso il proprio passaporto e di avere lasciato a casa in Tunisia la pro-
pria carta d'identità (cfr. verbale 1, pag. 5); che, circa la possibilità di pre-
sentare alle autorità elvetiche validi documenti ai sensi della LAsi, ha af-
fermato di non avere fatto nulla e di non potere contattare i propri fami-
gliari in quanto questi ultimi non avrebbero il telefono ed egli non avrebbe
i numeri di telefono di fratelli o conoscenti (cfr. verbale 1, pag. 6); che nel-
la seconda audizione ha ribadito di non avere potuto parlare con i propri
famigliari in quanto non avrebbe né i mezzi né il numero di telefono per
contattarli (cfr. verbale 2, D9-10, pag. 2);
che nel ricorso l'insorgente sostiene che vi sarebbero motivi scusabili ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei
documenti; che, in particolare, non riuscirebbe a mettersi in contatto con i
propri famigliari; che, tuttavia, le giustificazioni ricorsuali si limitano a ge-
neriche affermazioni di parte prive di alcun elemento concreto; che, infatti,
il ricorrente non ha mostrato sforzi concreti per l'ottenimento di validi do-
cumenti malgrado fosse stato reso attento in più occasioni dell'importanza
di questo elemento; che egli si è limitato ad affermare di non essere in
grado di contattare i propri famigliari adducendo diverse e poco credibili
scuse; che, a titolo d'esempio, ha sostenuto che i propri famigliari non
possiederebbero un telefono, che egli non avrebbe il numero telefonico
per contattarli oppure che non avrebbe i soldi necessari per telefonare;
che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità
delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti
d'identità, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni di causa;
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
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l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una
procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le allegazioni
del ricorrente non siano rilevanti in materia d'asilo;
che, infatti, egli ha dichiarato di essere espatriato unicamente per prose-
guire gli studi e trovare un lavoro (cfr. verbale 1, pag. 6-7 e verbale 2,
D32, pag.4); che, nel caso in cui avesse potuto continuare gli studi o avu-
to un lavoro soddisfacente, non avrebbe lasciato la Tunisia (cfr. verbale 1,
pag. 7 e verbale 2, D49, pag. 6); che tali motivi, come palesemente rico-
noscibile, non sono motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato non rilevanti, con
riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determina-
zione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss. e
DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
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(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uo-
mo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
celibe (cfr. verbale 1, pag. 3); che il medesimo vanta una buona educa-
zione scolastica avendo frequentato le scuole dell'obbligo e due anni di
liceo (cfr. verbale 1, pag. 4); che l'insorgente ha svariate esperienze lavo-
rative (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, D14-17, pag. 3); che il ricorrente
dispone in patria di un'ampia rete sociale, ritenuto che vi risiedono i geni-
tori, tre fratelli maggiori, una sorella ed ad altri parenti (cfr. verbale 1,
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pag. 5); che, pertanto, egli ha senz'altro le possibilità di reinserirsi con
successo nel paese d'origine;
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti) senza che da
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevol-
mente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni
ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno
respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF,
RS 173.110]).
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: