B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7052/2013
S e n t e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), alias
C._______, nato il (...),
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 dicembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
23 novembre 2013;
i verbali d'audizione del 26 novembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del
4 dicembre 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 13 dicembre 2013, notificata al ricorrente il gior-
no medesimo (cfr. atto A 11/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel
merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della legge
sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allon-
tanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome
lecita, esigibile e possibile;
il ricorso inoltrato il 13 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata: 16 dicembre 2013), nel quale il ricorrente ha chiesto l'an-
nullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, la concessione
dell'asilo e in subordine dell'ammissione provvisoria e ha inoltre presenta-
to una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte
spese processuali;
la copia dell'incarto dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale amministrati-
vo federale (di seguito: il Tribunale) in data 16 dicembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che preliminarmente, l'interessato solleva che la sua identità è stata regi-
strata erroneamente nonostante il fatto che lui abbia fornito una copia del
suo estratto di nascita;
che giusta l'art. 19 cpv. 1 dell'ordinanza concernente il sistema d'informa-
zione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC, RS 142.513) i diritti
degli interessati, segnatamente il diritto d'accesso, il diritto di essere in-
formati in merito alla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e al-
la cancellazione dei dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale
del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1) e della PA,
nonché dagli articoli 111e-111g della legge federale del 16 dicembre 2005
sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta l'art. 5 cpv. 2 e l'art. 25 cpv. 3
lett. a della LPD ogni persona interessata può chiedere la rettifica di dati
personali inesatti;
che, secondo l'art. 19 cpv. 2 Ordinanza SIMIC e l'art. 6 della legge federa-
le sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo
(LSISA, RS 142.51) l'interessato che intende far valere i propri diritti deve
comprovare la propria identità e presentare all'UFM una domanda scritta;
che nella fattispecie il ricorrente non ha indirizzato una domanda di rettifi-
ca dei propri dati personali all'UFM; che pertanto il Tribunale non entra nel
merito della richiesta del ricorrente; che, ad ogni modo, al medesimo ri-
mane aperta la possibilità di rivolgersi all'autorità competente per doman-
dare suddetta rettifica;
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 32–35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3 pag. 568); che l'og-
getto suscettibile di essere impugnato non può dunque essere esteso alla
questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materia-
le della domanda stessa;
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che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che, in sede di audizione, il richiedente ha dichiarato di chiedere asilo in
Svizzera per poter trovare un lavoro e prendersi così cura, in quanto uni-
co figlio maschio, dei famigliari malati rimasti in patria (cfr. verbale 1,
pag. 8; verbale 2, pag. 2 e 3, D9-10 e D16); che egli ha anche espressa-
mente affermato di non avere motivi d'asilo o problemi in patria né con le
autorità né con terze persone (cfr. verbale 2, pag. 3, D17-19); che ha inol-
tre dichiarato che se in patria avesse avuto un lavoro che gli avrebbe
permesso di aiutare i famigliari non sarebbe espatriato (cfr. verbale 2,
pag. 4, D24);
che nella decisione del 13 dicembre 2013, alla quale si rinvia, l'UFM ha
osservato che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai
sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'interessato ha allegato di non condividere l'interpreta-
zione dell'UFM; che, in effetti, contrariamente a quanto sostenuto da detto
Ufficio, egli avrebbe manifestato la propria intenzione di chiedere prote-
zione alla Svizzera, in patria si ritroverebbe infatti senza un impiego, sen-
za un alloggio dignitoso, senza prospettive future e nell'impossibilità di
aiutare la famiglia;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di
asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Sviz-
zera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzio-
ne presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto,
non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire
umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unica-
mente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione in senso lato, ai
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sensi dell'art. 18 LAsi, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi
(qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allon-
tanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2
pag. 102 e seg. e relativi riferimenti);
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita
all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri moti-
vi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origi-
ne o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazio-
ne di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà
a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganiz-
zazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai
quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origi-
ne, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche
(art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente è legata esclusivamente
a ragioni di tipo economico, ovvero alla volontà di garantirsi un lavoro e
aiutare così se stesso e la propria famiglia (cfr. verbale 1, pag. 8; verba-
le 2, pagg. 2 e 3, D9-10, D16);
che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta
evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta
l'art. 18 LAsi;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Marocco possa essere confrontato al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre
1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente si è limitato ad asserire
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che, in caso di rientro in patria, egli teme di ritrovarsi in povertà e teme le
conseguenze della stessa (cfr. verbale 2, pag. 4, D29);
che attualmente la situazione, in Marocco, non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popo-
lazione nell’integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del prin-
cipio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente rico-
nosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto in-
ternazionale assunti dalla Svizzera (cfr. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1996
n. 18, consid. 14b lett. e pag. 186 e relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta-
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no loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio
e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr.
DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 pag. 590 e relativi riferimenti);
che egli è giovane, ha molti anni di esperienza professionale come im-
bianchino (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 4, D22);
che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provviso-
ria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessi-
tà di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2
consid. 9.3.2 pag. 21 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3
pag. 1002 e seg.);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pa-
ese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure pos-
sibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF,
RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: