B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7056/2015
Sen t en z a d e l 9 no vemb r e 2 01 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone,
Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione della SEM del 15 ottobre 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il
7 giugno 2015,
l'audizione sulle generalità del 22 giugno 2015 (di seguito: verbale) nella
quale, tra le altre cose, è stato concesso il diritto di essere sentito circa
un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di
non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31)
con il relativo trasferimento verso l'Italia,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 15 ottobre 2015 (notificata il 27 ottobre 2015 [cfr. avviso di notifica e di
ricevuta]), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato
il trasferimento dell'interessato verso l'Italia ed ordinato lo stesso al più tardi
il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, indicando che un
eventuale ricorso non ha effetto sospensivo,
il ricorso del 3 novembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 4 novembre 2015) con il quale l'insorgente ha concluso
all'accoglimento del ricorso e alla restituzione degli atti all'autorità inferiore
per il completamento dell'istruttoria; le ulteriori conclusioni ricorsuali
tendenti alla concessione di un termine di grazia per inoltrare un certificato
medico, dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con
protestate spese e ripetibili,
l'incarto originale della SEM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 6 novembre 2015,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi ed art. 31-33
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LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c ed art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti,
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa
a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal
Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della
gerarchia dei criteri),
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che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento
Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di
determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III
(cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al
capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato
come competente,
che lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è
tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21,
22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato
membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale
presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che, nel caso di specie, dagli atti risulta che l'insorgente, prima di entrare
in Svizzera si trovava in Italia (cfr. verbale, pagg. 6 seg. e dattiloscopia
conformemente all'unità centrale del sistema europeo «EURODAC»
[cfr. atto A4/1]),
che l'8 luglio 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti,
nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta,
fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, di presa in carico,
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che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in carico
entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, hanno
tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della
domanda d'asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE cfr. art. 3 par. 2 secondo comma
Regolamento Dublino III),
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della
CEDU della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che la CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12 § 114 ha peraltro espressamente indicato che
la situazione attuale dell'Italia non è comparabile alla situazione della
Grecia constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del
21 gennaio 2011, 30696/09,
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione
(cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del
29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione]
[GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]),
che tali direttive abrogano e sostituiscono le vecchie direttive 2005/85/CE
(art. 53 direttiva procedura) e 2003/9/CE (art. 32 direttiva accoglienza) con
effetto dal 21 luglio 2015; le stesse possono essere invocate a partire da
tale data dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, ove
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quest'ultimo non abbia recepito nei termini tale direttiva nel diritto interno o
non l'abbia recepita correttamente (cfr. sentenza della CGUE del
24 novembre 2011 C-468/10 e C-469/10, ASNEF e
FECEMD/Administración del Estado punto 51),
che, conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione
dell'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica
nel caso di specie,
che con l'argomento secondo cui la Svizzera avrebbe dovuto trattare la
domanda d'asilo vista la sua situazione di salute, il ricorrente fa esplicito
riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento
Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311),
disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di
sovranità; che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo
giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora
giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il
trattamento della domanda,
che se il richiedente l'asilo invoca motivi umanitari per opporsi al
trasferimento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il
suo potere discrezionale in modo conforme alla legge; che l'applicazione
della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il trasferimento violi la
CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata
(cfr. DTAF 2015/9 consid. 8),
che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura
relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura,
che, inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese
dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese,
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di
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essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che il ricorrente invoca il proprio stato di salute e la difficile situazione nelle
strutture di accoglienza in Italia per opporsi al trasferimento,
che il medesimo fa valere che il trasferimento verso lo Stato di destinazione
lo esporrebbe ad un rischio per la sua salute costitutivo di una violazione
dell'art. 3 CEDU,
che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non
è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la
malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al
punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima
(cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008,
26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1),
che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente, il quale stando alle sue
dichiarazioni ed ai rapporti medici agli atti soffre di forti dolori a causa delle
ustioni riportate in Libia nel 2014, ha una mobilità ridotta e difficoltà a
dormire,
che, inoltre, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture
mediche sufficienti; che per inciso, per stessa ammissione del ricorrente,
egli ha già potuto beneficiare di cure su suolo italiano (cfr. verbale, pag. 6),
che non soccorre il ricorrente la censura ricorsuale secondo la quale le
autorità Svizzere avrebbero dovuto ottenere delle garanzie individuali
conformemente alla sentenza Tarakhel poiché quest'ultima prevede
l'ottenimento della garanzie individuali allorquando il trasferimento verso
l'Italia concerne una famiglia nucleare con minori; che, come
manifestamente, ciò non è il caso nella presente fattispecie,
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che l'Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve
provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza
sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il
trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la
necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di
accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di
assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva),
che l'insorgente può quindi essere trasferito in Italia nelle modalità descritte
dalla decisione impugnata (cfr. decisione pag. 4); che, del resto non vi è
motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione
la situazione medica del ricorrente (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino
III),
che in conclusione si rammenta che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a
cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere discrezionale (cfr. DTAF 2015/9); con
l'abrogazione della lett. c dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il
1° febbraio 2014, il potere d'esame del Tribunale si è ridotto e pertanto il
Tribunale può e deve unicamente controllare se l'autorità inferiore ha
esercitato il suo potere discrezionale ovvero valutare se la SEM ha fatto
uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che
qualora fosse il caso il Tribunale non può sostituire il suo potere
discrezionale con quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che
l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di
apprezzamento,
che non v'è luogo di accogliere la richiesta di concessione di un termine di
grazia per l'inoltro di un certificato medico attualizzato poiché il ricorrente
lo potrà inoltrare direttamente alle autorità predisposte per il rinvio che
informeranno le autorità italiane in maniera dettagliata circa la situazione
di salute del ricorrente,
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del
ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento
Dublino III,
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che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della
domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45
consid. 10),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda d'asilo e pronuncia
il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che parimenti senza oggetto è divenuta la domanda di esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: