Corte IV
D-7059/2006/dcl
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 m a g g i o 2 0 0 8
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro e Robert Galliker,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Cossovo, rappresentato dal lic. iur. Mario
Amato, Soccorso operaio svizzero, Via Zurigo 17, 6900
Lugano
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del
2 agosto 2002 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7059/2006
Fatti:
A.
L'interessato – d'etnia egiziana del Cossovo – ha inoltrato una
domanda d'asilo in Svizzera il 9 gennaio 2001. Successivamente, è
stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato, per quanto è qui di
rilievo (cfr. verbali di audizione del 15 gennaio e del 27 febbraio 2001)
d'essere espatriato per il timore di persecuzioni da parte degli albanesi
del Cossovo a causa dell'aiuto (non spontaneo, ma sotto costrizione)
fornito durante la guerra ai serbi. Ha esibito tre documenti riguardanti
la sua appartenenza etnica.
B.
Il 29 aprile 2002, l'interessato è stato condannato alla pena di 15
giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni, siccome ritenuto colpevole di furto d'uso, circolazione
in stato d'ebrietà e circolazione senza licenza di condurre.
C.
Il 2 agosto 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente, e di
seguito Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata
domanda d'asilo. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamen-
to medesimo verso il Cossovo.
D.
Il 30 agosto 2002, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Com-
missione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
succitata decisione dell'UFM, limitatamente al punto di questione
dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha chiesto l'annullamento del
provvedimento litigioso e la concessione dell'ammissione provvisoria.
Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
E.
Il 20 settembre 2002, la CRA ha rinunciato a chiedere il versamento di
un anticipo equivalente alle presunte spese processuali.
F.
Il 3 ottobre 2002, chiamato una prima volta ad esprimersi, l'UFM ha
proposto la reiezione del gravame.
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G.
Il 5 luglio 2004, è stata esibita una relazione medica, del 17 giugno
2004, da cui emerge, per quanto è qui di rilievo, che l'insorgente è
seguito dall'B._______ per un carcinoma del testitolo sinistro
diagnosticato ed operato nel dicembre del 2001. La situazione di
malattia, ad alto rischio di recidiva, ha imposto un trattamento
chemioterapico (gennaio 2002). Da allora, il ricorrente si sottopone
ogni tre mesi a controlli clinici, laboratoristici e radiologici specialistici,
in quanto una possibile recidiva può essere ancora curata se
diagnosticata rapidamente e sottoposta a trattamento chemioterapico.
Questi controlli, conto tenuto anche della giovane età dell'insorgente,
dovranno essere effettuati per i prossimi otto/dieci anni. Un ritardo
nell'esecuzione dei citati esami, peraltro estremamente costosi,
potrebbe avere delle conseguenze molto gravi e possibilmente mortali,
se una recidiva non fosse diagnosticata e curata rapidamente.
H.
Il 29 luglio 2004, l'UFM, chiamato nuovamente ad esprimersi, ha
riproposto la reiezione del gravame. Detto Ufficio ha rilevato che
secondo il precitato rapporto medico, il ricorrente non segue alcun
trattamento da gennaio del 2002, ma si sottopone unicamente a
controlli clinici. Inoltre, è possibile effettuare scanner e biopsie anche
in Cossovo. Il rischio di recidiva si situerebbe nell'ordine della semplice
probabilità, ragione per cui l'esecuzione dell'allontanamento verso il
Cossovo sarebbe ragionevolmente esigibile.
I.
Il 19 agosto 2004, l'insorgente ha replicato contestando l'esistenza in
Cossovo delle strutture e dei mezzi adeguati alla sua situazione
medica (controli specialistici e eventuali trattamenti chemioterapici).
Ha richiamato il rapporto "Etat des soins médicaux au Kosovo"
dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) del 24 maggio
2004, da cui risulta che l'offerta di cure in Cossovo è inversamente
proporzionale alla complessità del caso e che non sono ottenibili né
una radioterapia né una chemioterapia. Peraltro, il tasso di mortalità in
caso di recidiva per coloro che si sono già sottoposti in precedenza a
radioterapia e chemioterapia sarebbe, secondo un medico dell'ospe-
dale universitario di Pristina, del 70%.
J.
Il 21 ottobre 2005, l'UFM ha ritenuto che, nonostante la proposta
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favorevole della competente autorità del Cantone Ticino, non sono dati
i presupposti per l'ammissione di un caso di rigore personale grave
(secondo l'abrogato art. 44 cpv. 3 della previgente legge sull'asilo). Il
ricorrente sarebbe celibe, senza figli, attualmente senza lavoro,
oggetto di diversi precetti esecutivi nonché di una condanna penale
del mese d'aprile del 2002. Non risulterebbe pertanto dagli atti di
causa che sia particolarmente ben integrato in Svizzera.
K.
Il 9 novembre 2005, la competente autorità cantonale ha reiterato la
richiesta d'ammissione provvisoria dell'insorgente per caso di rigore
personale grave, conto tenuto in particolare del suo stato di salute.
L.
Il 28 novembre 2005, l'insorgente ha segnalato di vivere in Svizzera da
ormai cinque anni, di volersi integrare nel nostro Paese, di non
percepire prestazioni da parte della pubblica assistenza, d'avere svolto
diverse attività lavorative e d'essere momentaneamente disoccupato
solo a causa della sfavorevole situazione del mercato del lavoro in
Ticino.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) pronuncia
definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
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1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 del-
la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021).
3.
3.1 Conformemente all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il pro-
cedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in france-
se, mentre il ricorso è stato presentato in lingua italiana. Il presente
giudizio può pertanto essere redatto in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(v. art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12
luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Il ricorrente non ha censurato le decisioni dell'UFM riguardanti il
mancato riconoscimento della qualità di rifugiato, il conseguente rifiuto
della domanda d'asilo, nonché la pronunzia dell'allontanamento.
Oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere unicamente la
decisione d'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il
Cossovo.
5.2 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha in particolare
rilevato che l'insorgente può ottenere in Cossovo, benché membro di
una minoranza etnica, un'appropriata protezione contro l'agire di terzi.
Inoltre, e benché una messa in pericolo di persone appartenenti alle
minoranze dei rom, ashkali ed egiziani non possa ancora essere
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esclusa, la situazione nei distretti di Prizren, Gjakove, Pej, Istoq,
Podujevo, Ferizaj e Vushtrri è da qualificarsi come sicura. L'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente è pertanto ragionevolmente esigibile.
Sussisterebbe anche la possibilità per lui di beneficiare di un aiuto al
ritorno.
5.3 Nel gravame, l'insorgente sostiene, in particolare, che a causa
della sua appartenenza all'etnia degli egiziani rischia d'essere esposto
in Cossovo a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) da parte degli albanesi, soprattutto
perché sospettato, poco importa se a ragione o a torto, d'avere
collaborato con i serbi durante la guerra. Pertanto, l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Cossovo sarebbe inammissibile ed
inesigibile.
6.
Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è
impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio
federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle
disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
6.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione
dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità –
sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è
adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione
dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in
Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e
seg.).
6.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia
ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la
pronunzia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44
cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione
dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se
implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone
che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai
sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto
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internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare
quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a causa della loro
etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o
dell'inesistenza di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un
adeguato reinserimento (v. DTAF 2007/10 nonché GICRA 2003 n. 24).
L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi
pubblici e privati militanti per o contro la pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento.
7.
7.1 Nel caso di specie, è incontestato che il ricorrente appartiene in
Cossovo alla minoranza etnica degli egiziani. Orbene, secondo la ri-
chiamata prassi di questo Tribunale (v. DTAF 2007/10), ma anche di
quella della Commissione a suo tempo competente nella materia (v.
GICRA 2006 n. 11 e GICRA 2006 n. 10), l'esecuzione dell'allontana-
mento degli "egiziani" di lingua albanese è di regola ragionevolmente
esigibile, a condizione, però, che sia stato stabilito – in particolare me-
diante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ufficio di collegamento
in Cossovo – che i presupposti di un adeguato reinserimento, come la
formazione, la salute, l'età, i mezzi necessari al sostentamento e la
rete di contatti sociali, siano soddisfatti. Tale accertamento individuale
non è intervenuto nel caso concreto, di modo che la decisione impu-
gnata, nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente, incorre nell'annullamento.
7.2 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi
all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la
causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). Questo
tribunale si sostituisce all'autorità inferiore segnatamente se gli atti
sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del
diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del
25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale è il
caso nella presente fattispecie per quanto attiene alla pronuncia di una
decisione d'ammissione provvisoria favorevole al ricorrente, decisione
che può essere resa, per i motivi che verranno indicati di seguito,
nonostante l'assenza agli atti di un rapporto dell'Ufficio di
collegamento in Cossovo.
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7.3 Il TAF osserva, da un lato, che è incontestato in questa sede che il
ricorrente appartiene in Cossovo alla minoranza etnica degli egiziani.
Dall'altro lato, non può essere escluso, né l'autorità inferiore lo ha fatto
nel provvedimento litigioso, che l'insorgente possa essere considerato
da parte degli albanesi come un "collaborazionista" dei serbi, senza
che per questo possa ritenersi anche esposto a concreti rischi di trat-
tamenti vietati dall'art. 3 CEDU in caso di rientro in Cossovo. Tuttavia,
la possibilità di un suo adeguato reinserimento sociale in Cossovo ri-
sulta, date le premesse, più difficile rispetto a quello già non ideale di
un semplice membro di una minoranza etnica. Inoltre, l'insorgente ha
subito nel dicembre del 2001 "un'orchiectomia sinistra". Nella relazione
medica del 17 giugno 2004, il capo clinica ha sottolineato l'alto rischio
di recidiva esistente nel caso concreto e la necessità per il ricorrente
di potere beneficiare di costosi e specialistici controlli ravvicinati fol-
low-up presso lo B._______ (in principio ogni tre mesi), e questo per
almeno otto/dieci anni. Un ritardo nell'effettuazione di tali controlli
specialistici, sicuramente non disponibili in Cossovo, può avere
conseguenze molto gravi, persino, e peraltro rapidamente, la morte.
Un follow-up accurato appare pertanto essenziale per
un'identificazione appropriata e tempestiva dell'eventuale recidiva di
malattia, per un suo trattamento ottimale e quindi per la qualità
complessiva della cura (www. /default.jsp, State of the art ,
Oncology in Europe, Tumore del testicolo, Ottobre 2005) . La frequenza
delle visite di controllo e il tipo di esami strumentali da effettuare
(lastra del torace, ecografia, TC, RM, PET o altro), in aggiunta
all'esame obiettivo e alla determinazione dei marcatori serici,
dipendono dalle caratteristiche istologiche e prognostiche della
malattia, dal trattamento effettuato (o non effettuato, nel caso della
sola sorveglianza) e dal tempo trascorso a partire dal suo
completamento. Quanto alla prognosi dei tumori del testicolo, essa
dipende dal tipo istologico della malattia, dalla sua estensione e, caso
unico in campo oncologico, dal valore dei marcatori tumorali (AFP,
beta HCG, LDH) nel sangue (State of the art, Oncology in Europe, Tu-
more del testicolo, Ottobre 2005). Da quanto esposto, consegue che il
ricorrente deve necessariamente risiedere in un Paese dove si trovino
strutture mediche e ospedaliere adatte al suo caso e che possano agi-
re rapidamente. Tali strutture mancano in Cossovo, come emerge dal
rapporto redatto dall'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (Rainer
Mattern, Update/Kosovo, Zur Lage der medizinischen Versorgung, Ber-
na, 7 giugno 2007, pag. 4 e segg.). In particolare, da una ricerca effet-
tuata è emerso che in caso di tumore ai testicoli sono certo possibili gli
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esami clinici ed i controlli del quadro ematologico presso il reparto di
urologia all'ospedale chirurgico di Pristina. Per contro non sono
possibili l'impiego di biomarcatori tumorali (quali alpha-fetoproteina,
beta-HCG e LDH), la chemioterapia e la continuazione della terapia in
caso di recidiva. Presso lo studio privato “Lui Paster” è possibile
sottoporsi alla chemioterapia, tale trattamento è però dispendioso,
ritenuto altresì che i pazienti devono sopportare personalmente i costi,
non essendoci un'assicurazione sanitaria in Cossovo. Inoltre, non è
possibile una degenza all'interno della struttura e i medicamenti
devono essere procurati dai pazienti stessi. Infine, presso lo studio
privato “Biochem” è possibile l'impiego di biomarcatori tumorali (quali
alpha-fetoproteina, beta-HCG e LDH), parimenti costosi. Inoltre, anche
l'United Nations Kosovo Team (UNKT) afferma che attualmente in
Cossovo non è ancora possibile il trattamento e la cura di casi di
cancro che necessitano della radioterapia (United Nations Kosovo Team,
Initial Observations on Gaps in Health Care Services in Kosovo,
gennaio 2007, pag. 2). Giova peraltro rilevare, quanto all'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento, che non si tratta di decidere sulla
base della situazione personale del ricorrente in Svizzera – ove ha
potuto essere curato in strutture adeguate e con medicamenti
appropriati – ma della situazione in cui lo stesso si troverebbe in
Cossovo se l'allontanamento fosse eseguito. Da quanto
precedentemente esposto, emerge che le strutture sanitarie in
Cossovo non consentono al ricorrente di sottoporsi alla pianificazione
nel tempo dei necessari e costosi controlli specialistici (follow-up), in
particolare alle visite ed agli esami strumentali e di laboratorio per
l'accertamento di un'eventuale recidiva, con tutti i rischi che ciò implica
in rapporto alla tipologia del cancro diagnosticato al ricorrente (v.
relazione medica dello B._______ del 17 giugno 2004), rischi che non
si situano, contrariamente a quanto genericamente preteso dall'UFM
nel preavviso del 29 luglio 2004, a una semplice probabilità.
7.4 Conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, di-
scende che allo stato attuale delle cose, l'interesse privato del ricor-
rente a potere continuare a soggiornare in Svizzera al beneficio
dell'ammissione provvisoria è prevalente rispetto all'interesse pubblico
che milita per un'esecuzione del suo allontanamento (GICRA 2003 n.
24). Infatti, il ricorrente teme a giusta ragione, in caso di rimpatrio in
Cossovo, di trovarsi concretamente in pericolo ai sensi dell'art. 83 cpv.
4 LStr, principalmente dal profilo dell'emergenza medica. Pertanto, e
benché non sia stato effettuato un accertamento tramite l'Ufficio di col-
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legamento in Cossovo, non è opportuna la semplice cassazione della
decisione impugnata, ma all'insorgente va concessa direttamente
l'ammissione provvisoria in Svizzera. Basti ancora rilevare, al riguardo,
che la possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente in
Cossovo in tempi relativamente contenuti (leggi i prossimi dodici mesi)
risulta quasi esclusa, alla luce delle considerazioni che precedono,
fermo restando che non emerge dalle carte processuali che egli abbia
subito in Svizzera, dove vive ormai da più di sette anni, ulteriori
condanne oltre a quella lieve dell'aprile del 2002 e che
manifestamente non adempie una delle condizioni d'applicazione
dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Peraltro, già nel 2005 la competente autorità
cantonale di polizia degli stranieri aveva proposto all'UFM
l'ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera per caso di rigore
personale grave ai sensi dell'abrogato art. 44 cpv. 3-5 LAsi. Infine,
dagli atti di causa risulta che l'insorgente è stato finora spesso attivo
professionalmente in Svizzera dal 2001, con qualche interruzione,
quale aiuto cucina, operaio o ausiliario di pulizia.
8.
Visto l'esito del gravame, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 PA). Ritenuto che il ricorrente è assistito in questa sede da un
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
173.320.2]). La stessa, in assenza di un nota dettagliata, è fissata
d'ufficio in fr. 600.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal
rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
L'UFM accorderà al ricorrente l'ammissione provvisoria in Svizzera.
3.
Non si riscuotono spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- C._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
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