Corte IV
D-7059/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
Giudice Vito Valenti (presidente del collegio), Jenny de
Coulon Scuntaro e Robert Galliker
cancelliera Ilaria Tassini Jung.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
la decisione del 16 ottobre 2007 in materia di non entrata
nel merito, allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7059/2007
Fatti:
A.
Il 12 settembre 2007, l' interessato ha presentato una domanda d asilo
in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 25 settembre e dell' 8 ottobre 2007),
d'avere abbandonato il suo Paese perché minacciato di morte dal figlio
della persona che avrebbe denunciato per essere il mandante
dell'omicidio di suo padre. Non avrebbe mai avuto problemi con le
autorità georgiane.
B.
Il 16 ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l allontanamento dell interessato dalla Svizzera e l esecuzione
dell allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 17 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l annullamento della medesima e la trasmissione
degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel
merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una istanza
d assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
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d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva
esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha
pure ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni
decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato, in particolare
quelle relative alla data ed al luogo esatto dell'uccisione di suo padre
nonché alla data ed alle circostanze dell'incendio del suo domicilio.
Peraltro, l'interessato è stato vago sulla natura delle minacce nei suoi
confronti che sarebbero state proferite dal figlio della persona che
avrebbe denunciato per essere il mandante dell'omicidio di suo padre.
Infine, l'autorità inferiore ha considerato che non sono necessari degli
ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per
la mancata esibizione alle autorità svizzere di documenti d'identità,
considerato che non ha mai posseduto un passaporto, perché non ne
avrebbe mai avuto bisogno, che la sua carta d'identità è stata distrutta
nell'incendio della sua casa e che non ha più nessuno nel suo Paese
d'origine. Fa inoltre valere che i suoi motivi d'asilo sono meritevoli di un
maggiore approfondimento, ritenuto che in Georgia la vendetta è molto
diffusa e la sua vita è in pericolo.
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6.
Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha
censurato la mancata edizione della documentazione concernente
l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore il 2 ottobre 2007 (e
fondato su una conversazione telefonica con il ricorrente), benché
l'esistenza di detta documentazione gli fosse nota (v. indice degli atti di
causa). In assenza di censure di parte e del fatto che dalla citata
documentazione emerge una conferma riguardo all'allegata cittadinan-
za da parte del ricorrente, non v'è motivo in tale ambito per un
intervento d'ufficio da parte del TAF.
7.
7.1
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
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una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 12
settembre 2007. Basti qui rilevare che non v'è ragione di ritenere che
se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per
procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità,
questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole,
considerato, fra l'altro, che non avendo allegato delle persecuzioni da
parte delle autorità statali georgiane avrebbe potuto e dovuto, usando
della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza georgiana
all'estero per chiedere l'emissione d'idonei documenti. Non lo soccorre
pertanto la generica allegazione ricorsuale secondo cui non potrebbe,
in quanto richiedente l'asilo, rivolgersi ad una rappresentanza
diplomatica del suo Paese d'origine. In effetti, la sola richiesta ed
ottenimento di un passaporto o di una carta d'identità durante una
procedura d'asilo da parte di un richiedente che si dichiara
perseguitato da terzi non potrebbe di per sé essere interpretato come
l'ottenimento di un'appropriata protezione statale contro l'agire di terzi
(v. su quest'ultima questione Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n.
18). Infine, se il richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la
mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di
prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata
nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in
sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-4634/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
9.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
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essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art.
4 PA). Basti ancora rilevare che il timore del ricorrente d'essere ucciso
dal figlio della persona che avrebbe denunciato per essere il mandante
dell'omicidio di suo padre non si fonda su alcun elemento oggettivo e
concreto. Non v'è, peraltro, ragione di ritenere, in virtù delle generiche
ed imprecise dichiarazioni dell'insorgente, che le autorità statali
georgiane non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti di terzi. Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di
fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente.
10.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 9 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
11.
11.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931
(LDDS, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
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(esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF
osserva che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
11.4 Inoltre, l'insorgente è giovane e conosce, oltre alla sua
madrelingua (il georgiano), pure un poco il russo, l'italiano e l'inglese.
Non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha giustamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento
sociale in Georgia.
11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS).
L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
12.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
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14.
L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le
ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
15.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
16.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso
era privo di probabilità d esito favorevole, la domanda d assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è respinta.
17.
Visto l esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N_______)
- B._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Ilaria Tassini Jung
Data di spedizione:
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