B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7063/2016
Sen t en z a d e l 7 n o vemb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
con i figli
C._______, nata il (…), alias
D._______, nata il (…),
E._______, nato il (…),
Eritrea,
tutti rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 19 ottobre 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina eritrea con ultimo domicilio a Fiqya nella zoba di De-
bub, è giunta in Svizzera il 31 maggio 2015 con i figli minori. Il giorno stesso
gli interessati hanno depositato una domanda d’asilo presso il Centro di
registrazione e procedura di Chiasso (cfr. atto A5).
Sentita sui motivi alla base della sua domanda, ella ha dichiarato, in so-
stanza e per quanto qui di rilievo, di aver ricevuto una visita dei militari volta
ad ottenere informazioni sul marito resosi nel frattempo irreperibile durante
il servizio. In tale circostanza l’interessata avrebbe tuttavia comunicato a
quest’ultimi di non sapere nulla circa le sorti del coniuge. A seguito di ciò, i
militari avrebbero esatto che una terza persona si ergesse a garante della
sua posizione rendendola nel contempo edotta circa la necessità ch’ella
commettesse loro il marito entro tre giorni. La richiedente si sarebbe quindi
rivolta ad un vicino di casa. I militari avrebbero annotato i dati di quest’ul-
timo per poi andarsene. Sapendo di non essere in misura di rintracciare il
marito nel termine impostogli, ella avrebbe lasciato illegalmente il paese
con i figli il giorno medesimo per paura di subire ripercussioni (cfr. atto A18,
pag. 4 e seg.).
B.
B.a Con decisione del 19 ottobre 2016, notificata il 21 ottobre 2016 (cfr.
atto A23), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha re-
spinto la succitata domanda d’asilo pronunciando nel contempo l’allonta-
namento degli interessati, salvo ammetterli provvisoriamente in Svizzera
per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
B.b Nella propria decisione, l’autorità di prime cure ha dapprima concluso
all’inattendibilità delle allegazioni dell’interessata a proposito della visita dei
militari. A mente dell’autorità di prime cure il racconto fornito dalla richie-
dente conterrebbe delle contraddizioni e sarebbe incompatibile con l’espe-
rienza generale di vita e la logica dell’agire. Nell’arco della prima audizione
ella avrebbe infatti affermato con estrema precisione di essere espatriata
lo stesso giorno della visita delle autorità, ossia il 20 novembre 2014. Nella
medesima occasione, l’interessata avrebbe persino specificato che tale
giorno sarebbe caduto di lunedì e che avrebbe dovuto condurre il marito ai
militari entro il mercoledì seguente. Inoltre, avrebbe asserito di essere an-
data a chiamare il vicino affinché le facesse da garante portandolo al suo
domicilio onde permettere alle autorità di registrare il suo nominativo. Nel
corso dell’audizione successiva, la richiedente avrebbe poi confermato,
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con piglio determinato e sicuro, di essere espatriata il 20 novembre 2014.
La SEM ha quindi constatato come, a differenza di quanto dichiarato dalla
richiedente, il 20 novembre 2014 sarebbe caduto di giovedì e non di lunedì.
Su tali presupposti l’autorità di prime cure ha osservato che dopo essere
stata raffrontata in merito, l’interessata avrebbe perso la sicurezza osten-
tata in ambedue le audizioni, affermando unicamente di essere certa che
ciò fosse successo nel corso dell’undicesimo mese.
B.c Non di meno, la richiedente avrebbe inizialmente raccontato di essere
andata dal suo dirimpettaio per chiedergli di farle da garante, ruolo che
quest’ultimo avrebbe accettato di buon grado fornendo ai militari le sue ge-
neralità. Sennonché, con l’incalzare delle domande, l’interessata avrebbe
cambiato versione adducendo di non essersi mai spostata dall’entrata di
casa sua, dacché i militari erano arrivati da lei. In tale seconda variante il
suo vicino di casa avrebbe osservato la scena dall’uscio di casa allor-
quando lei lo avrebbe chiamato. Confrontata in merito a tale discordanza,
l’interessata si sarebbe inoltre ulteriormente smentita asserendo, nel mero
tentativo di giustificarsi, di aver quantomeno fatto qualche passo verso il
suo vicino per chiamarlo. Successivamente, la SEM ha pure constato l’in-
credibilità del fatto che la ricorrente non abbia saputo riferire il cognome del
dirimpettaio nonostante quest’ultimo sia intervenuto con premura per evi-
tarle un possibile arresto.
B.d Proseguendo nella propria analisi, l’autorità di prima istanza si è
successivamente determinata a proposito dell’asserito espatrio illegale
degli interessati, constatandone l’irrilevanza in materia d’asilo. Stando alle
dichiarazioni della richiedente, ella non avrebbe infatti rifiutato di prestare
servizio militare né avrebbe disertato. Inoltre, non avrebbe infranto la
« Proclamation on National Service » del 1995 e, più generalmente,
dall’incarto non emergerebbero elementi dai quali si possa inferire che in
caso di ritorno in Eritrea, l’interessata sarebbe esposta a seri pregiudizi.
C.
C.a In data 16 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 17 novembre 2016), i richiedenti sono insorti contro detta deci-
sione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) postulandone l’annullamento e la concessione dell’asilo in Sviz-
zera; in subordine la restituzione degli atti all’autorità di prime cure per una
nuova valutazione in merito al riconoscimento dell’asilo; contestualmente
l’esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali.
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C.b Gli insorgenti – richiamati i fatti esposti in corso di procedura – riten-
gono che l’autorità di prime cure abbia a torto considerato contraddittorie
le allegazioni di A._______. A loro dire, l’opinione dell’autorità sarebbe
stata influenzata da impressioni soggettive. A suggerirlo sarebbero le
stesse scelte lessicali adottate nella motivazione; scelte che lascerebbero
presupporre il manifestarsi di un rischio di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni di parte.
Per quanto concerne anzitutto la collocazione dell’espatrio, non vi sarebbe
alcuna contraddizione nell’esposto della ricorrente, posto che, in entrambe
le audizioni l’interessata avrebbe fatto riferimento al 20 novembre 2014. A
mente dei ricorrenti si tratterebbe invero di un banale errore (la ricorrente
avrebbe infatti a torto indicato che la data in questione sarebbe caduta di
lunedì al posto che di giovedì) senza alcun influsso sulla continuità logica
delle allegazioni; errore quest’ultimo, spiegabile sulla base delle peculiarità
culturali eritree nell’uso e nella rendicontazione dei riferimenti temporali
nonché in ragione del lungo tempo trascorso. Per di più, sarebbe d’uopo
osservare come la richiedente, nell’esposizione libera dei suoi motivi
d’asilo, avrebbe riferito i fatti senza inizialmente fornire riferimenti temporali
precisi. In ogni caso, concludono gli insorgenti, l’incapacità della ricorrente
nell’indicare correttamente che il 20 novembre 2014 sarebbe caduto di lu-
nedì non parrebbe un elemento in grado di poter in alcun modo contribuire
a una valutazione realistica delle condizioni di verosimiglianza.
C.c In merito alle circostanze dell’intervento del vicino di casa, i ricorrenti
sostengono che dal tenore dei verbali non sembrerebbero potersi dedurre
incongruenze. In entrambe le audizioni l’interessata avrebbe infatti usato
espressioni simili e ricorrenti: “chiamare” e “andare a chiamare” nell’audi-
zione sulla persona; “andare e chiedere” e “chiamare” nell’audizione fede-
rale. In sede di audizione federale ella avrebbe peraltro specificato che du-
rante la visita, lei e i militari si sarebbero trovati sull’uscio di casa sua e il
vicino davanti alla porta della propria abitazione. Posta dinanzi ai dubbi
dell’autorità di prime cure, la ricorrente avrebbe del resto risposto di aver
usato il verbo “andare” perché aveva fatto qualche passo verso il vicino per
chiamarlo, ribadendo nuovamente la vicinanza tra le due abitazioni. Per-
tanto, argomentano i ricorrenti, anche a voler essere particolarmente esi-
genti si potrebbe al più considerare che le allegazioni siano state inizial-
mente un pò approssimative, ma certamente non contraddittorie al punto
da contribuire a fondare una valutazione di inverosimiglianza. Da ultimo,
circa la mancata conoscenza del cognome del garante, occorrerebbe con-
statare che come noto, in Eritrea non esisterebbe la nozione europea di
“cognome” e che le persone sarebbero identificate col loro nome e col pa-
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tronimico. Alla luce di ciò, alla ricorrente sarebbe in realtà stato rimprove-
rato di non essere stata in grado di menzionare il nome del padre (o even-
tualmente della madre o del nonno) del suo garante, cosa che apparrebbe
a sua volta di scarso rilievo.
D.
Con decisione incidentale del 1° marzo 2017, il Tribunale ha esentato i ri-
correnti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali, trasmettendo nel contempo un esemplare del ricorso e dei re-
lativi allegati alla SEM.
E.
Con osservazioni del 7 marzo 2017, la SEM si è riconfermata nei conside-
randi della decisione impugnata. Tale scritto è poi stato trasmesso ai ricor-
renti per conoscenza.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. L’UFM rientra tra dette au-
torità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
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2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 13 maggio 2016 e non avendo
quest’ultimi censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio
in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della loro domanda d’asilo.
4.
4.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
4.2. A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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5.
Nel caso in esame, è preliminarmente opportuno constatare come gli ele-
menti elencati nel provvedimento avversato a riprova dell’inverosimiglianza
delle dichiarazioni di A._______ non risultino particolarmente convincenti.
Anzitutto, va sottolineato che, a mente del Tribunale, il solo fatto che la
ricorrente, nel corso dell’audizione sulle generalità, abbia erroneamente ri-
ferito che il 20 novembre 2014 sia caduto di lunedì, non permette di mettere
in dubbio la veridicità delle sue allegazioni. V’è infatti da constatare che
fatta astrazione di tale imprecisione, le versioni da lei rese nell’ambito delle
due audizioni risultano tali aspetti compatibili (cfr. atto A5, pag. 8; atto A18,
pag. 6-8). Non di meno, anche le presunte divergenze circa i termini della
chiamata all’intervento del vicino di casa non paiono insanabili. Le dichia-
razioni dell’interessata differiscono infatti solo su alcuni punti secondari in
parte spiegabili dalla vicinanza tra le rispettive abitazioni (cfr. atto AA18,
pag. 4-6). Ciò posto, è quantomeno d’uopo osservare che, il solo fatto che
la versione resa dall’interessata sia sostanzialmente esente da contraddi-
zioni non significa ancora ch’essa debba d’acchito essere considerata in
preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti,
ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola
allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi
essenziali a favore e contrari ad essa (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giu-
risprudenza ivi citata). Sia quel che sia, nella presente fattispecie la que-
stione può rimanere indecisa per i motivi che seguono.
6.
6.1. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono-
sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili
da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere
esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu-
zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul
piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell’interes-
sato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della
sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico,
che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecu-
zioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi og-
gettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di
colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e
relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su
indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e
secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3
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LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecu-
zioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano
(cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
6.2. Vi è luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione riflessa
quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rap-
presaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate
in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una
cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito
si necessita di apprezzare l’intensità del rischio di esposizione a persecu-
zioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di
prendere in considerazione la situazione nel paese d’origine sotto l’aspetto
dei diritti umani, dei modelli di persecuzione “usualmente” applicati così
come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di de-
terminate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a
quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tri-
bunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).
7.
7.1. Nell’evenienza concreta si può concludere che, alla luce degli atti di
causa e delle fonti citate, quanto addotto dalla ricorrente non configuri ele-
menti giustificanti il riconoscimento della qualità di rifugiato.
7.2. Anzitutto, va rilevato che la ricorrente non risulta aver avuto problemi
personali con le autorità militari. I contatti intercorsi e di cui ha riferito, sono
infatti da ricondurre alla scomparsa del marito non riguardano la sua posi-
zione nei confronti del servizio nazionale. Dagli atti all’inserto può del resto
essere facilmente dedotto che la ricorrente si sia sposata in giovane età
dando alla luce il primo figlio a 20 anni (cfr. atto A5, pag. 3). In ragione di
ciò (cfr. carta d’identità dell’interessata over figura la menzione “casa-
linga”), si può a giusto titolo concludere che l’interessata sia con ogni pro-
babilità stata esentata dall’obbligo di leva, se non formalmente quanto-
meno de facto. Su tali presupposti risulta parimenti improbabile che l’inte-
ressata, in caso di ritorno (ipotetico) nel paese d’origine, possa essere suc-
cessivamente convocata per prestare servizio (cfr. sentenza del TAF D-
2311/2016 del 17 agosto 2017 in ambito di ammissibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento e destinata alla pubblicazione come sentenza di riferi-
mento; sentenza del TAF D-7745/2016 dell’11 settembre 2017 consid. 6.4).
Pertanto, l’insorgente non può avvalersi di un timore fondato di subire pre-
giudizi per motivi personali ed in particolare a causa di diserzione o reni-
tenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1; GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10).
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7.3. Per quanto riguarda invece la situazione venutasi a creare conseguen-
temente alla diserzione del marito, occorre ammettere che, sebbene la ri-
corrente sia effettivamente stata interpellata dalle autorità al riguardo, un
tale contatto non configura, segnatamente sotto l’aspetto dell’intensità, una
persecuzione rilevante in materia d’asilo. Non di meno, l’assenza di situa-
zioni pregresse configurabili quali persecuzioni anteriori e di indizi concreti
e sufficienti che lascino apparire come probabile l’avvento di tali atti, per-
mette inoltre di escludere con franchezza che la ricorrente possa avvalersi
di un fondato timore di subire pregiudizi futuri dettati da tali circostanze.
Tale ultimo sussunto è del resto confermato anche dalle stesse dichiara-
zioni dell’interessata, che ha in un primo momento ricondotto l’espatrio suc-
cessivo alla visita dei militari, non tanto al timore di subire successive rap-
presaglie, quanto più alla paura di non ricevere più la rendita del marito (cfr.
atto A5, pag. 8). Oltracciò, avendo la ricorrente perso ogni traccia del co-
niuge, verrebbe in specie meno anche la finalità stessa di eventuali atti
ritorsivi, posto che, come da lei indicato, i militari le avrebbero fatto pres-
sioni proprio per ottenere informazioni a tal riguardo (cfr. atto A18, pag. 4).
In definitiva, l’insorgente non può quindi nemmeno avvalersi di un timore
fondato di essere oggetto di una persecuzione riflessa a seguito della di-
serzione del congiunto (cfr. situazione analoghe nelle recenti sentenze del
TAF D-3687/2016 del 25 luglio 2017 consid. 6.2; E-34/17 del 13 giugno
2017 consid. 5.1.1; E-4456/16 del 1° giugno 2017 consid. 5.4).
7.4. Quo all’espatrio illegale il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in
una recente sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017).
In tale decisione, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul
Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), il Tribunale ha esaminato la
questione della rilevanza in materia d’asilo dell’espatrio illegale dall’Eritrea
e stabilito che quest’ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una
probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti
in materia d’asilo. Dall’analisi è infatti risultato che molte persone che sono
espatriate illegalmente dall’Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza partico-
lari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presu-
mere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti
in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello
Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull’asilo e ciò unica-
mente a causa dell’espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una
sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi
supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle
autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). Ora, fermo considerato che
nel caso in disamina la ricorrente non rientra in suddetta categoria di per-
sone, v’è luogo di concludere anche a tal proposito ch’ella non ha a temere
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trattamenti configuranti un persecuzione ai sensi dei disposti citati in caso
di ritorno in patria.
8.
È dunque a giusto titolo che l’autorità di prime cure ha negato l’asilo agli
interessati. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione
non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagine seguente)
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Pagina 11
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: