Corte IV
D-7083/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 settembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7083/2010
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo
ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 31 agosto 2010 (di seguito: verbale 1) e del
20 settembre 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 29 settembre 2010, notificata all'interessato
il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 29 settembre 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data
30 settembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato a B._______ (Nigeria) e
di aver avuto ultimo domicilio ufficiale a C._______ (Nigeria), prima di
recarsi da sua nonna a B._______,
che egli ha affermato di essere espatriato il 15 agosto 2009, dopo che
suo padre, consigliere personale di D._______, candidato al posto di
governatore dello Stato di E._______ e membro del partito Action
Congress (di seguito: AC), come pure sua sorella, sarebbero stati
uccisi, da alcuni sostenitori del partito antagonista - il People
Democratic Party (di seguito: PDP) – in ragione dell'appartenenza
politica,
che l'interessato ha dichiarato di essere espatriato in aereo da
B._______ con la compagnia "Air Afrique" a destinazione di
F._______ (Italia), con scalo in Libia, legalmente e munito di visto, di
essere rimasto circa tre mesi a G._______ (Italia) da un amico
nigeriano, di essersi in seguito recato a H._______ (Italia), dove
avrebbe vissuto elemosinando e dormendo in stazione per circa nove
mesi, ed infine di essere arrivato in Svizzera in treno in provenienza da
Ancona, via I._______ (Italia),
che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 29 settembre 2010, l'UFM ha considerato, da
un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti
in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido entro le
48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
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eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di
specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la
sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare
alcun documento per una situazione di oggettiva impossibilità; che,
segnatamente, il suo passaporto sarebbe stato perso in Italia e non
avrebbe mai posseduto una carta d'identità; che, inoltre, l'UFM
avrebbe erroneamente considerato non necessari ulteriori chiarimenti,
in quanto egli ritiene di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e
coerente i suoi motivi d'asilo; che, peraltro, detto Ufficio avrebbe
esagerato la portata dei presunti elementi di inverosimiglianza a suo
sfavore – chiariti durante le audizioni – sottovalutando gli elementi che
avrebbero dovuto condurre ad un esame più approfondito della sua
domanda; che avrebbe dunque meritato una decisione materiale,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che
sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato
o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
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che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di
condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, in relazione al possesso di documenti di identità, il ricorrente si è
più volte contraddetto, segnatamente, ha affermato, nella prima
audizione, a due riprese, di non aver mai avuto altro documento
all'infuori del suo certificato di nascita (cfr. verbale 1, pag. 4), per poi
affermare di aver ottenuto il passaporto nel 2008 presso l'ambasciata
nigeriana a B._______, senza ricordare la data del rilascio, e che sua
nonna avrebbe pagato un ragazzo per ottenere questo passaporto
originale e autentico (cfr. verbale 1, pag. 5) e, in seguito, ha
riaffermato di non aver mai posseduto, nel suo Paese, altri documenti
d'identità oltre al suo certificato di nascita (cfr. verbale 2, pag. 2, D10);
che, confrontato a tale contraddizione, egli ha confermato di aver
ottenuto un passaporto nel 2008, ma ha, questa volta, dichiarato di
essere andato a procurarselo in un non meglio specificato ufficio,
accompagnato da suo zio, benché avesse, in precedenza, dichiarato di
non avere famigliari in Nigeria ad eccezione di uno zio con il quale, da
anni, aveva perso i contatti (cfr. verbale 1, pag. 3); che ha dichiarato in
modo vago di aver perso detto passaporto in Italia, mentre era in
treno, nel 2009, senza tuttavia indicare la data e le circostanze precise
(cfr. verbale 1, pag. 3); che le affermazioni circa il possesso di
documenti sono quindi inverosimili,
che, vista l'inconsistenza, le contraddizioni e l'inattendibilità delle
suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti
d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essersi nascosto per
il timore di essere ucciso da alcuni sostenitori del PDP, dopo uno
scontro che avrebbe avuto luogo l'11 aprile 2007 al seggio elettorale, e
di avere deciso di lasciare il suo Paese, dopo essere venuto a
conoscenza dell'uccisione di suo padre e di sua sorella il
2 febbraio 2008, in quanto quest'ultimo sarebbe stato consigliere di
D._______ e sarebbe stato ritenuto una delle persone che
disturbavano lo svolgimento delle elezioni dell'11 aprile 2007,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza,
che, segnatamente, il ricorrente si è contraddetto su un punto centrale
della sua domanda d'asilo, ovvero l'episodio dell'11 aprile 2007, in
quanto nella prima audizione ha affermato che, durante gli scontri, per
salvarsi, lui e suo padre avrebbero finto di essere morti (cfr. verbale 1,
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pag. 4); che poi, all'arrivo della polizia, sarebbero stati portati
all'ospedale, da dove la stessa notte, venuti a sapere che i loro
aggressori si sarebbero recati al nosocomio per ucciderli, sarebbero
riusciti a scappare dal retro dell'ospedale; che, suo padre l'avrebbe
quindi nascosto in un villaggio, per poi, il giorno seguente, condurlo da
sua nonna a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 5); che, invece, nella
seconda audizione non ha menzionato la sosta in un villaggio, bensì
ha dichiarato che sarebbero andati direttamente a B._______
(cfr. verbale 2, pag. 6, D52); che, soltanto confrontato a tale
contraddizione, è rivenuto sulla prima versione, adducendo in modo
molto vago che suo padre l'avrebbe fatto uscire dall'ospedale e
l'avrebbe nascosto "in un posto" e che dopo sarebbero andati a
B._______ (cfr. verbale 2, pag. 6),
che il ricorrente si è contraddetto su altri punti, adducendo, ad
esempio, dapprima, che, in passato, aveva votato il PDP e che nel
2007 aveva deciso di non votare più per quel partito ma per l'AC
(cfr. verbale 2, pag. 5, D44), mentre più tardi ha affermato di aver
votato una sola volta nella sua vita, in occasione delle votazioni
dell'11 aprile 2007 (cfr. verbale 2, pag. 7, D64),
che, inoltre, la credibilità del ricorrente è ulteriormente indebolita
dall'affermazione secondo cui avrebbe chiamato suo padre in Nigeria
per procurarsi dei documenti d'identità (cfr. verbale 2, pag. 2, D6),
che, pertanto, le allegazioni riguardanti i precitati fatti sono considerate
inverosimili,
che, in sovrabbondanza, vi è assenza di un legame di causalità
temporale tra gli allegati motivi dell'espatrio e la partenza del
ricorrente dal suo Paese, in quanto tra l'allegata morte di suo padre e
di sua sorella il 2 febbraio 2008 e il momento dell'espatrio, in data
16 agosto 2009, sono passati oltre un anno e mezzo,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
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che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8
pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, in Nigeria, non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
vanta un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale 1, pag. 2) e
dispone in Patria di una rete familiare e sociale, ritenuto segnatamente
che perlomeno suo zio (cfr. verbale 1, pag. 3) e sua nonna, dalla quale
avrebbe vissuto dall'aprile 2007 fino ad agosto 2009, (cfr. verbale 1,
pag. 5) vivono in loco,
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti in causa, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
J._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di J._______ (via fax,
per l'incarto N […], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- K._______.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione:
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