B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7089/2013
S e n t e n z a d e l 2 4 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell' 11 dicembre 2013 / N (...).
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 28 giugno 2012;
la decisione dell'UFM del 1° febbraio 2013 con la quale non è entrato nel
merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della legge
sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allon-
tanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome
lecita, esigibile e possibile;
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in
data 12 novembre 2013;
il verbale d'audizione sulle generalità del 18 novembre 2013 (di seguito:
verbale 1) nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito
all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi di medesima data (di segui-
to: verbale 2);
la decisione dell'UFM dell'11 dicembre 2013, notificata oralmente al
ricorrente il giorno medesimo (cfr. atto B17/1), con la quale detto Ufficio
non è entrato nel merito della suddetta domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'inte-
ressato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;
il ricorso inoltrato il 16 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata: 17 dicembre 2013);
la copia dell'incarto parziale dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data
17 dicembre 2013;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
19 dicembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso;
che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera il (...) agosto 2013, dopo
la conclusione infruttuosa della sua procedura d'asilo e di non essere ri-
tornato nel proprio Paese di origine (cfr. verbale 2, pag. 1); che egli ha al-
tresì dichiarato di non avere nuovi motivi d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 8;
verbale 2, pag. 1);
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità e dell'audizione in merito al
diritto di essere sentito, il ricorrente ha dichiarato che i motivi d'asilo sono
gli stessi già fatti valere nella prima domanda d'asilo, ossia sarebbe espa-
triato per ragioni economiche, mancanza di lavoro e di soldi e per co-
struirsi un futuro migliore (verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 1);
che, dopo la conclusione della prima procedura d'asilo, il medesimo a-
vrebbe lasciato la Svizzera il (...) agosto 2013 per recarsi in Italia, prima a
B._______, poi a C._______, dove avrebbe vissuto fino al suo arrivo in
Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 1);
che, nella decisione dell'11 dicembre 2013, l'UFM ha considerato, da un
lato, che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti
addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare
la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pro-
nunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzio-
ne verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile;
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che la stessa ha altresì fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4
LAsi, di 600.– CHF a carico del richiedente;
che, nel ricorso l'interessato fa valere che dopo il respingimento della sua
domanda d'asilo i suoi problemi sono ulteriormente peggiorati; che si ri-
trova in Europa senza diritti, senza prospettive, senza alloggio e senza
lavoro; che inoltre la situazione in Marocco sarebbe ancora peggiore;
che, di conseguenza, se fosse allontanato nel suo Paese d'origine si ri-
troverebbe in una situazione di grave pericolo; che per questo l'UFM
avrebbe dovuto esaminare la sua domanda in maniera ben più approfon-
dita;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità in-
feriore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in
via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha,
altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
che, infine, egli chiede che sia revocato l'emolumento posto a suo carico
dall'UFM;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era penden-
te la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a
meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frat-
tempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria;
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la
crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 1° febbraio 2013;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non es-
sere rientrato al suo Paese d'origine tra la crescita in giudicato della deci-
sione del 1° febbraio 2013 e l'inoltro della seconda domanda d'asilo in
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Svizzera e di fare valere gli stessi motivi già invocati nel corso del primo
procedimento d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 7 e 8; verbale 2, pag. 1);
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, s'esauriscono in mere affermazioni
di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consi-
stenza;
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che
non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motiva-
re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2
pag. 769 e i relativi riferimenti);
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuo-
vamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione
della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM a-
vrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 lu-
glio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (di-
vieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
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e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Conven-
zione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, alla luce di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è am-
missibile;
che, considerata la situazione generale in Marocco e la situazione perso-
nale del ricorrente, egli è ancora giovane, scolarizzato, ha un'esperienza
professionale come macellaio e come commerciante (cfr. verbale 1,
pag. 4); che in Patria dispone inoltre di un'importante rete sociale, ritenuto
che vi risiedono i genitori, la sorella, il figlio, nonché diversi parenti, zii e
cugini (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 6);
che, inoltre, i problemi di ipertensione di cui soffre il ricorrente non sono
ostativi all'esecuzione dell'allontanamento in quanto il richiedente ha la
possibilità di seguire una terapia adeguata in Patria;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pa-
ese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in mate-
ria d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che, per quanto attiene all'emolumento fissato dall'UFM, il Tribunale os-
serva che, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, se una persona presenta una
nuova domanda di asilo dopo che una procedura di asilo e allontanamen-
to nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato,
l'Ufficio riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la
domanda; che, a richiesta, l'autorità inferiore esonera dal pagamento del-
le spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda non sembri a
priori destinata all'insuccesso, eccetto che il richiedente sia tornato in
Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza;
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che, ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente fissato un emolumento al
ricorrente, per il che la censura in questo senso va respinta;
che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: