Corte IV
D-7099/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 l u g l i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Kurt Gysi, Robert Galliker,
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______ e
F._______,
d'origine palestinese,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 luglio 2002 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7099/2006
Fatti:
A.
Gli interessati, d'origine palestinese e con ultimo domicilio in Libano
nel campo profughi di G._______, hanno presentato una domanda
d'asilo in Svizzera il 17 agosto 2001 (A._______), rispettivamente il
23 gennaio 2002 (moglie e figli). Hanno dichiarato, per quanto è qui di
rilievo (cfr. verbali d'audizione del 31 agosto e 3 dicembre 2001, del
29 gennaio e 22 aprile 2002) d'essere espatriati perché A._______
sarebbe stato oggetto di attentati alla vita cagionati dal suo rifiuto di
collaborare con H._______, un responsabile di I._______, il quale gli
avrebbe chiesto di fornirgli informazioni in merito a rappresentanti
dell'autorità libanese, clienti della sua carrozzeria.
B.
Tramite decisione del 19 luglio 2002 (notificata agli interessati il
23 luglio 2002; cfr. risultanze processuali), l'allora Ufficio federale dei
rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, UFM) ha respinto la succitata
domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 22 agosto 2002, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione
impugnata, limitatamente al punto di questione dell'esecuzione
dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione provvisoria.
Hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria
parziale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo.
D.
La CRA, con decisione incidentale del 10 settembre 2002, ha
rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
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E.
Con scritto del 23 settembre 2002, i ricorrenti hanno esibito due
documenti intitolati "ordine d'arresto" che concernerebbero A._______.
F.
Con scritto del 24 settembre 2004, A._______ ha sollecitato una
sentenza finale da parte della CRA ed ha segnalato di soffrire di
problemi di salute.
G.
Il 9 dicembre 2004, in ottemperanza alla decisione incidentale
dell'11 novembre 2004 della CRA, la parte ha esibito diversi
documenti medici concernenti A._______.
H.
Nella sua risposta del 4 giugno 2005, l'UFM ha proposto la reiezione
del gravame.
I.
Il 20 giugno 2005, i ricorrenti hanno presentato una replica.
J.
Il 18 ottobre 2005, la CRA ha invitato l'UFM ad esprimersi in merito ad
una possibile appartenenza degli insorgenti alla categoria dei casi di
rigore personale grave.
K.
Il 28 marzo 2006, l'UFM ha ritenuto non soddisfatte le condizioni per
considerare i ricorrenti come rientranti nell'amibto d'applicazione dei
casi di rigore personale grave.
L.
Il 28 aprile 2006, gli insorgenti hanno presentato le loro osservazioni in
merito all'essere considerati come casi di rigore ed hanno inoltrato,
altresì, una copia di un contratto di lavoro a tempo parziale del
ricorrente presso una carrozzeria in Ticino con inizio il 1° aprile 2006.
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA,
nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco,
ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
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5.
5.1
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato stereotipate,
fantasiste ed inconsistenti le allegazioni dei richiedenti concernenti la
loro domanda d'asilo. A._______ non sarebbe stato in grado di fornire
una storia dettagliata ed avrebbe presentato un racconto privo di ogni
fondamento di credibilità. Infatti, nella prima audizione non sarebbe
stato capace di datare gli avvenimenti da lui descritti, mentre nella
seconda audizione avrebbe immediatamente indicato le date rilevanti.
Inoltre, avrebbe allegato in un primo tempo che la persona mascherata
avrebbe commesso l'omicidio dell'amico quattro o cinque giorni dopo
la bomba lanciata a casa sua, per poi dichiarare che tale fatto si
sarebbe svolto sette giorni dopo l'attentato con la bomba. Peraltro, il
racconto di sua moglie si differenzierebbe in modo sostanziale, come
ad esempio sul luogo del lancio della bomba e sui danni provocati. Per
di più, l'UFM ha sostenuto che gli eventuali timori di A._______ nei
confronti dell'esponente di I._______ si baserebbero su congetture ed
ipotesi non corroborate da nessun tipo di prova concreta e tangibile.
Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano
le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per
conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato
previste dall'art. 3 LAsi nella fattispecie.
5.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno segnalato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, che la recrudescenza del conflitto israelo-
palestinese farebbe temere un allargamento del medesimo ai Paesi
limitrofi, tra i quali il Libano. In questo senso andrebbe letta la
decisione del consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite (ONU) che avrebbe prorogato sino a fine gennaio 2003 la
presenza del suo contingente in Libano (allegato comunicato stampa
del 30 luglio 2002). Considerano inoltre che, per quanto attiene
all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM non avrebbe
verificato le peculiarità del loro caso. Per il resto, ribadiscono d'essere
minacciati da H._______ che avrebbe già tentato d'uccidere
A._______.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non
conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni
sviluppate nella decisione impugnata. Inoltre, il gravame porterebbe
esclusivamente sulla questione medica che, secondo i certificati
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medici presenti agli atti, non sarebbero di natura a rimettere in
discussione l'esecuzione dell'allontanamento.
5.4 Nella replica i ricorrenti hanno segnalato che il loro ricorso non si
baserebbe soltanto sullo stato di salute, ma anche su altri motivi
menzionati dallo stesso atto ricorsuale del 22 agosto 2002 nonché su
degli ordini di arresto versati agli atti il 23 settembre 2002. Inoltre, per
quanto riguarda lo stato di salute del ricorrente, la prognosi sarebbe
incerta.
6.
6.1 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è
impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio
federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle
disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
6.2 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione
dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità –
sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è
adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allonta-
namento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera
dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e
seg.). È sul punto dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
che il TAF intende concentrare la sua analisi.
6.3 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia
ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la
pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria
(art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr,
l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in
particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a
pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione
non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione
di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in
particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a causa
della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o
dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente
di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un adeguato
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reinserimento (v. Decisione del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve
dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.
6.4 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei
medesimi è un elemento che deve essere preso in considerazione
(cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 e sentenza del
TAF D-6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1). Il benessere del
fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. In tale
contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti
in vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13, consid. 5e aa,
pag. 98 e seg.). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine,
causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono
comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera
famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e seg. nonché
GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e seg.).
6.5 Nella fattispecie, la situazione circa i tre figli attualmente in età
scolastica si presenta nel modo che segue: il figlio maggiore ha quasi
13 anni e soggiorna in Svizzera dal suo quinto anno di vita, mentre il
secondo figlio ne ha quasi 11 e la figlia ne ha otto. Inoltre, abitano
ormai da sette anni e mezzo in Svizzera e l'inserimento nella scuola è
avvenuto il 3 settembre 2003 per il primo figlio, rispettivamente nel
2005 per il secondo e il terzo, quest'ultimo alla scuola dell'infanzia.
Peraltro, conto tenuto della loro età e degli anni trascorsi in Svizzera, i
tre figli si sono adeguati al modo di vivere svizzero e sono stati
notevolmente influenzati dall'ambiente socioculturale locale. Per
contro, le conoscenze della loro lingua materna - in particolare di
quella scritta – non possono considerarsi tali da presupporre un
inserimento adeguato nel sistema scolastico del loro Paese d'origine.
Inoltre, pure in altri ambiti sociali è dubbia la loro possibilità
d'integrazione in Patria. Sussiste quindi, da un lato, il pericolo concreto
di uno sradicamento dall'ambiente sociale svizzero nel quale sono
cresiuti e, dall'altro, la problematica dell'integrazione che si presente-
rebbe in un ambiente a loro divenuto estraneo. Tali fattori incide-
rebbero marcatamente sul loro sviluppo nell'infanzia, rispettivamente
nell'adolescenza e non sono compatibili con il principio di protezione
del benessere del fanciullo. Da quanto suesposto, discende che
l'esecuzione dell'allontanamento dei figli e quindi dell'intera famiglia
non è ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre,
dagli atti di causa non risultono alcuni indizi per eventuali motivi
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d'esclusione giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr. Si rivela pertanto giudizioso
pronunciare l'ammissione provvisoria.
7.
Per conseguenza, il gravame va accolto. La decisione dell'UFM del
19 luglio 2002 è annullata per quanto concerne i punti 4 e 5. L'UFM è
invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in
conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli
stranieri.
8.
8.1 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese
processuali (art. 63 PA). La domanda di dispensa dalle spese
processuali è pertanto divenuta senza oggetto.
8.2 La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per
le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in
relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese
ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio
dal TAF sulla base degli atti di causa in CHF 600.- (art. 16 cpv. 1 lett. a
LTAF nonché art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 19 luglio 2002 sono annullati.
L’UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in
conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli
stranieri.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- J._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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