Corte IV
D-7103/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Kurt Gysi e Walter Lang,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Cossovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM
dell' 11 giugno 2002 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7103/2006
Fatti:
A.
L'interessato – d'etnia serba del Cossovo – ha inoltrato una domanda
d'asilo in Svizzera il 2 settembre 2001. Successivamente, è stato
attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo,
d'essere espatriato segnatamente per il timore di persecuzioni da
parte degli albanesi dell'UCK, un suo fratello essendo già stato
sequestrato e picchiato da membri di detto movimento ed un suo zio
addirittura ucciso ([...]) e per il timore di dovere prestare il servizio
militare in Serbia ([...]).
B.
L'11 giugno 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente, e di
seguito, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Nello stesso
tempo, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera,
nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo in Serbia.
C.
Il 15 luglio 2002, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del
provvedimento impugnato e, in via principale, la concessione dell'asilo
nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
D.
Il 24 luglio 2002, la CRA ha rinunciato, per eccezione, a chiedere il
versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali.
E.
Il 4 settembre 2002 e il 4 luglio 2005, chiamato ad esprimersi, l'UFM
ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 16 febbraio 2006, l'UFM ha ritenuto – nonostante la proposta
favorevole della competente autorità del Cantone Ticino del
23 novembre 2005 – che non erano dati i presupposti per
l'ammissione di un caso di rigore personale grave (secondo l'abrogato
art. 44 cpv. 3 della legge sull'asilo).
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G.
Il 16 marzo 2006, l'insorgente ha replicato all'UFM sulla questione dei
requisti per l'adempimento di un caso di rigore personale grave.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) pronuncia
definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
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4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(v. art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha rilevato, da un
lato, che il ricorrente può ottenere in Cossovo un'appropriata
protezione contro l'agire di terzi da parte della UNMIK e della KFOR.
Ha osservato, d'altro lato, che per l'insorgente, d'etnia serba, sussiste
comunque in Serbia un'alternativa di rifugio interna. Ha segnalato,
altresì, che la mancanza di lavoro e il rifiuto di prestare il servizio
militare in Serbia non sono motivi rilevanti in materia d'asilo,
considerato segnatamente che la Serbia non è coinvolta in alcun
conflitto armato. Ha considerato, infine, che l'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente in Serbia è ragionevolmente
esigibile.
5.2 Nel gravame, il ricorrente sostiene che la KFOR, pur essendo
presente in Cossovo, non riesce a garantire un'appropriata protezione
alle minorenze, compresa quella serba. In caso di rientro in Cossovo
rischia pertanto l'esposizione a persecuzioni da parte degli albanesi,
esattamente come allorquando ha deciso d'espatriare. Peraltro,
l'esecuzione dell'allontanamento è da considerare illecita, ai sensi
dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ed
inesigibile sia verso il Cossovo sia verso qualsiasi altra zona della
Serbia.
6.
Nelle successive osservazioni, l'UFM ha, in un primo momento,
rilevato che l'atto ricorsuale non contiene fatti o mezzi di prova nuovi
che potrebbero giustificare una modificazione della suddetta decisione
ed ha proposto la reiezione del gravame. In un secondo tempo, ha
osservato che – pur non potendo essere totalmente escluso in
Cossovo un pericolo concreto per i membri della minoranza serba che
non provengono dal nord del Cossovo stesso – sussiste comunque
un'alternativa di rifugio interna in Serbia contro le persecuzioni ed ha
pure considerato che il ricorrente, benché non possa rientrare in
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Cossovo, può recarsi in un'altra parte del suo Paese, segnatamente
nel sud della Serbia. Ha quindi nuovamente proposto la reiezione del
gravame. L'autorità inferiore ha pure rilevato che l'integrazione del
ricorrente in Svizzera è normale, e non particolarmente pronunciata
come richiesto dalla giurisprudenza del Tribunale federale per
l'ammissione di un caso di rigore personale grave.
7.
Nella replica, il ricorrente ha allegato che si trova in Svizzera da
quattro anni e mezzo, che si è integrato e che si è creato una
situazione d'indipendenza economica. Ha aggiunto una dichiarazione
del suo datore di lavoro che gli garantisce l'impiego anche per il futuro.
Ha, inoltre, fatto valere che nel suo caso si può parlare di un caso di
rigore personale grave, ritenuto che in caso di rientro in patria si
troverebbe in una situazione peggiore rispetto ad un suo connazionale
che non ha mai lasciato il Paese. Andrebbe tenuto conto anche della
sua situazione sentimentale (sarebbe fidanzato da diverso tempo).
8.
Questo Tribunale osserva, innanzitutto, che la verosimiglianza delle
dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura non è
mai stata contestata dall'UFM, segnatamente l'appartenenza alla
minoranza serba del Cossovo e le minacce nei suoi confronti da parte
dell'UCK al momento dell'espatrio. Nella decisione impugnata, l'UFM
ha poi genericamente rilevato che in Cossovo sussiste una protezione
appropriata contro le persecuzioni di terzi, ma ha poi abbandonato tale
tesi nelle osservazioni al ricorso del 4 luglio 2005. Ha poi affermato
che sussisteva comunque in Serbia un'alternativa di rifugio interna
contro le persecuzioni, ma contrariamente alla costante
giurisprudenza in materia (v. fra le tante, Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1996 n. 1), ha omesso di motivare adeguatamente la sua
decisione sull'esistenza nel luogo di rifugio di un'efficace protezione
contro le persecuzioni statali dirette ed indirette, fermo restando che le
condizioni per ritenere effettivamente ottenibile una reale protezione
sono severe (v. ibidem consid. 5c). In siffatte circostanze, il
provvedimento litigioso – che si fonda su un accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti – incorre nell'annullamento.
Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che secondo la prassi
della CRA e dell'UFM vigenti al momento della pronuncia della
decisione impugnata, l'esistenza di un'alternativa di soggiorno (da non
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confondere con l'alternativa di rifugio) per un serbo del Cossovo in
un'altra regione della Serbia poteva essere ammessa solo a
determinate condizioni restrittive ed esclusivamente per i serbi
provenienti dal nord del Cossovo, ma non per quelli, come l'insorgente,
provenienti dal sud-est (nel caso di specie da B._______). Certo, nella
replica del 4 luglio 2005 l'UFM ha, infine, riconosciuto il problema, ma
genericamente asserito – senza che ciò possa costituire una valida
sanatoria dell'assenza di motivazione nella decisione impugnata – che
conto tenuto della formazione del ricorrente un'esecuzione
dell'allontanamento fuori dal Cossovo, segnatamente nel sud della
Serbia, era ragionevolmente esigibile nonostante che l'insorgente
stesso non vi avesse mai vissuto e non vi avesse una sufficiente rete
sociale.
9.
Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con
istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418).
Questo Tribunale si sostituisce all'autorità inferiore segnatamente se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale
del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale
non è il caso nella presente fattispecie. In effetti, la situazione fattuale
è, nel frattempo, mutata in modo decisivo. Il 17 febbraio 2008, il
Cossovo ha autoproclamato la propria indipendenza e alcune
componenti rappresentative della comunità internazionale – finora una
quarantina di Stati, fra cui la Francia, la Germania, la Gran Bretagna,
l'Italia, gli Stati Uniti e, per ciò che qui maggiormente interessa, la
Svizzera (quest'ultima il 27 febbraio 2008) – hanno riconosciuto il
nuovo Stato. Dal profilo dei presupposti giuridici, uno Stato può essere
riconosciuto come tale soltanto se ne presenta le caratteristiche
secondo il diritto internazionale pubblico. Giusta la dottrina dominante,
gli elementi costitutivi che occorrono a tale scopo sono tre: territorio,
popolo e potestà pubblica. In altri termini, occorre che un governo
risulti capace in fatto d'esercitare in via esclusiva il potere d'imperio
sulla comunità territoriale distaccatasi, nell'ambito di un ordinamento
giuridico non derivato, cioè indipendente da altri Stati (con, per
esempio, una Costituzione propria). Per l'attribuzione della qualifica di
Stato sono determinanti unicamente le circostante effettive (principio
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dell'effettività). Peraltro, e secondo la prassi attuale, il riconoscimento
di uno Stato è un atto meramente politico, dotato d'efficacia
dichiarativa della personalità giuridica internazionale e non costitutiva
(cfr. PATRICK DAILLIER / ALAIN PELLET, Droit International Public, 7a ed.,
Parigi 2002, n. 365 a 367 pag. 557 e segg.; WALTER KÄLIN / ASTRID EPINEY,
Völkerrecht, Bern 2003, pag. 118 e segg.). Come tale è un atto
discrezionale che gli Stati emettono in base a proprie valutazioni circa
l'effettività e l'indipendenza del nuovo Stato, ma anche in virtù d'altri
elementi decisionali (di natura politica formulate in vista d'instaurare
rapporti diplomatici), tra cui in particolare l'atteggiamento della
comunità internazionale o di un gruppo di Stati di particolare rilievo per
lo Stato riconoscente, l'osservanza dello Statuto delle Nazioni Unite, il
rispetto dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani. Sotto
un altro profilo, quello del diritto internazionale generale
consuetudinario, la nascita di uno Stato è una situazione di fatto, che
assume rilievo per l'ordinamento internazionale solo in quanto si
produce nei fatti. In altri termini, si produce un fatto storico; si forma
uno Stato; il diritto ne prende atto. Non è né favorevole né contrario
(cfr. EDOARDO GREPPI, La proclamazione dell'indipendenza del Kosovo e
il diritto internazionale, Istituto per gli studi di politica internazionale,
ISPI-Policy Brief n. 80 – aprile 2008). Ad ogni buon conto e visto
quanto precede, l'UFM dovrà esaminare le conseguenze del
riconoscimento del Cossovo da parte della Svizzera sull'esame del
caso di specie, non potendosi senz'altro argomentare un'eventuale
rigetto facendo un generico riferimento all'esistenza di un'alternativa di
rifugio interna (argomento utilizzabile in presenza di un solo Stato), di
un'appropriata protezione (in Cossovo, quale Stato autonomo, o in
Serbia) o ancora di un'alternativa di soggiorno interna ad un Paese.
Andrà pure accertata la questione della cittadinanza – o della doppia
cittadinanza – del ricorrente e dovrà essere distinta la questione del
possesso della cittadinanza (de iure) da quella dell'effettivo godimento
dei diritti derivanti da detta cittadinanza (sussistendo altrimenti, e per
esempio, il rischio per un serbo del Cossovo d'essere certo de iure in
possesso della cittadinanza serba, ma d'essere nondimeno costretto a
rientrare in Cossovo, dove se del caso potrebbe temere delle
persecuzioni, perché in Serbia non gli sono garantiti nei fatti tutti i
diritti derivanti dalla citata cittadinanza, fors'anche a causa del fatto
che si era a suo tempo sottratto agli obblighi militari). Gli atti di causa
sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda,
in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare
l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova
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decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di
cassazione.
10.
Visto l’esito del gravame, non si riscuotono spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA). Considerato altresì che l'insorgente non è
rappresentato in questa sede e che non risulta, comunque, che abbia
dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in
relazione alla procedura di ricorso in esame, non si giustifica
l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno
(in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- C._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Vito Valenti Carlo Monti
Data di spedizione:
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