B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7120/2014
Sen t en z a d e l 1 9 genn a i o 20 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 novembre 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 31 ot-
tobre 2014;
i verbali d'audizione del 5 novembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del
14 novembre 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di
Stato della migrazione, SEM) del 21 novembre 2014, notificata al richie-
dente il medesimo giorno (cfr. atto A13/1);
il ricorso del 5 dicembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 8 dicembre 2014);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-
33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
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che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano, nato e cresciuto a C._______ (River State) in
Nigeria (cfr. verbale 1, pag. 4);
che sarebbe espatriato poiché aggredito da una folla della sua comunità
dopo che una sua parente l'avrebbe scoperto intrattenere una relazione
omosessuale; che, in particolare, l'insorgente avrebbe subito delle
percosse ma sarebbe poi riuscito a fuggire, mentre il suo compagno
sarebbe stato catturato e ucciso dalla folla (cfr. verbale 1, pagg. 7-8;
verbale 2, D24, pagg. 3-4 e D62-63, pag. 7);
che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le
dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, segnatamente,
rilasciando unicamente dichiarazioni generalizzate, impersonali e a tratti
nebulose, egli non avrebbe reso verosimile quanto accaduto il
5 aprile 2014; che altresì sarebbe stato indefinito nel descrivere l'arrivo
della folla, come pure le circostanze che gli avrebbero permesso di fuggire
dall'aggressione; che neppure in merito alla sua relazione amorosa con il
compagno D._______, avrebbe fornito delle dichiarazioni sufficientemente
particolareggiate, limitandosi a risposte stereotipate e vaghe; che
perseverare nell'incontrare il suo amante nella camera di casa sua,
oltretutto senza chiudere la porta a chiave e questo nonostante il
richiedente fosse a conoscenza delle convinzioni della sua comunità
riguardo l'omosessualità, sarebbe incompatibile con la logica dell'agire;
che altresì risulterebbe sorprendente e illogico come, una volta fuggito, egli
si sarebbe completamente disinteressato alle conseguenze causate dagli
eventi del 5 aprile 2014, evitando inoltre qualsiasi contatto con la sua
famiglia;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso
verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'in-
verosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che, infatti, avendo egli ri-
sposto puntualmente alle numerose e ripetitive domande circa i fatti acca-
duti il 5 aprile 2014, non si potrebbe concludere all'inverosimiglianza di tali
allegazioni; che inoltre, nonostante l'imbarazzo provato per la presenza di
un'interprete donna alla prima audizione, egli avrebbe descritto in maniera
non stereotipata la sua relazione amorosa, i sentimenti scaturiti da essa e
la dolcezza dei momenti passati con il compagno; che, in particolare, l'in-
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sorgente contesta la domanda postagli dall'autorità inferiore circa la deci-
sione di avviare una relazione sentimentale con D._______, in quanto, a
suo modo di vedere, l'avvio di una relazione non sarebbe il frutto di una
decisione; che, in conclusione, le allegazioni a proposito della sua rela-
zione amorosa non potrebbero essere considerate né vaghe, né stereoti-
pate;
che, per ciò che è delle difficoltà dell'insorgente nell'evocare con precisione
il momento dell'arrivo della folla e la sua capacità di sfuggire al linciaggio,
sarebbero riconducibili alla concitazione e allo stato di choc nel quale egli
si sarebbe trovato durante quei momenti; che, infine, la scelta di
intrattenere una relazione omosessuale, nonostante il contesto sociale
ostile, sarebbe esclusivamente legata ai sentimenti e perciò
profondamente personale; che altresì, dopo essere fuggito, egli non
avrebbe mai contattato la sua famiglia poiché anch'essa figurerebbe tra gli
artefici dell'aggressione; che, pertanto, la sua condotta non potrebbe
definirsi illogica;
che, inoltre l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe lecita, possibile
e ragionevolmente esigibile in ragione della particolarità della situazione
personale dell'insorgente; che infatti, in Nigeria, l'omosessualità sarebbe
fortemente combattuta, passibile di pene detentive e socialmente non
accettata, ragione per cui la rete famigliare del ricorrente non sarebbe
pronta a sostenerlo, bensì a ucciderlo; che oltracciò, anche la situazione di
violenza generale che regnerebbe nel Paese d'origine del ricorrente si
opporrebbe ad un suo allontanamento verso lo stesso;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento
della decisione dell'UFM del 21 novembre 2014 ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che, in via subordinata,
ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo
giudizio, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì
presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e
ripetibili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera;
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che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione
(altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra
loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da
consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il
pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF
2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati);
che preliminarmente, circa la presenza di una donna nel ruolo di traduttrice
in occasione dell'audizione sulle generalità, l'audizione sui motivi d'asilo è
stata condotta alla sola presenza di persone del medesimo sesso
dell'insorgente, conformemente alle disposizioni legali relative a problemi
legati alla persecuzione di natura sessuale (art. 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che pertanto, il Tribunale fonderà la sua decisione esclusivamente sulle
dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nell'ambito dell'audizione sui motivi
d'asilo del 14 novembre 2014;
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che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura
sono inverosimili, non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo
ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su alcun
dettaglio concreto;
che, in primo luogo, l'insorgente non è stato in grado di circostanziare
quanto accaduto il 5 aprile 2014 dichiarando semplicemente che una
parente l'avrebbe visto mentre si trovava insieme al compagno D._______
(cfr. verbale 2, D55, D57-58, pag. 6); che unicamente dopo essere stato
sollecitato più volte a descrivere con precisione l'episodio che sarebbe la
causa del suo timore fondato di subire persecuzioni, l'insorgente ha
aggiunto qualche dettaglio alla sua versione dei fatti (cfr. verbale 2, D60,
pag. 6); che altresì interrogato circa il sopraggiungere della folla, egli si è
limitato a ripetere che la folla sarebbe arrivata e li avrebbe visti (cfr. verbale
2, D67, D69-70, pag. 7), aggiungendo che non sarebbe in grado di
rilasciare dichiarazioni più specifiche a riguardo poiché la pressione
sarebbe stata molto alta quel giorno (cfr. verbale 2, D65-66, pag. 7);
che neppure in merito alla sua fuga dall'assalto della folla egli non ha
saputo evocare il benché minimo particolare, limitandosi a dichiarare che
sarebbe riuscito a fuggire ma che non saprebbe come (cfr. verbale 2, D81-
82, pag. 8); che, sia come sia, anche tenendo conto dell'eventuale
concitazione del momento, non si spiega come il racconto dell'insorgente
risulti, nella sua totalità, impersonale e scarno;
che, in secondo luogo, interrogato a proposito della sua relazione amorosa
con D._______ il ricorrente si è limitato ad asserire, in maniera stereoti-
pata, che insieme condividevano tutto (cfr. verbale 2, D46, pag. 5), che per
lui D._______ era tutto (cfr. verbale 2, D45, pag. 5) e che non aveva molto
altro da aggiungere in merito (cfr. verbale 2, D47, pag. 5); che circa le atti-
vità svolte in compagnia dell'amante, egli dichiara in maniera generale e
vaga che avrebbero passato molto tempo insieme, giocando, divertendosi
e uscendo (cfr. verbale 2, D48, pag. 5); che tuttavia alla richiesta di descri-
vere un evento particolare vissuto insieme al compagno, il ricorrente non
ha saputo rispondere; che, invero, inizialmente non ha capito la domanda
(cfr. verbale 2, D49, pag. 5) e quando gli è stata ripetuta ha dichiarato sem-
plicemente che avrebbe "condiviso tutto con lui" (cfr. verbale 2, D51, pag.
6); che, pertanto le sue dichiarazioni a tal proposito risultano lacunose e
impersonali;
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che a mente di questo Tribunale, le considerazioni dell'UFM circa la logica
dell'agire non sono, in casu, decisive per la valutazione della verosimi-
glianza dei motivi d'asilo, avendo, oltretutto, il ricorrente fornito una spiega-
zione convincente in merito;
che a prescindere da ciò, dalla sua narrazione non sono emersi elementi
che giustifichino una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione; che, per il resto, onde evitare ulteriori ripeti-
zioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM;
che in limine, nonostante l'omosessualità in Nigeria sia effettivamente con-
siderata un delitto punibile penalmente, in passato questo Tribunale ha già
avuto modo di ritenere che, mantenendo un atteggiamento discreto ri-
guardo al loro orientamento sessuale, gli omosessuali possano condurre
una vita relativamente libera in questo Stato, segnatamente nelle città si-
tuate a sud del Paese (cfr. in particolare sentenze del TAF
E-5499/2013 del 18 ottobre 2013, pag. 7; E-832/2010 del 19 febbraio 2010,
pag. 7), zona che peraltro coincide con il luogo di provenienza dell'insor-
gente;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37
consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
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prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, malgrado si verifichino occasionalmente degli scontri violenti,
la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale; che altresì, come già anticipato in
precedenza, nel sud della Nigeria mantenendo un certo riserbo circa al
proprio orientamento sessuale è possibile condurre una vita relativamente
libera e perciò l'asserita omosessualità del ricorrente non risulta di per se
un ostacolo all'allontanamento verso il suo Paese d'origine;
che egli è giovane, ha frequentato la scuola elementare e secondaria e
vanta di un'esperienza professionale come imbianchino/pittore (cfr. ver-
bale 1, pag. 4); che la sua famiglia risiede nel Paese d'origine e, nono-
stante il ricorrente supponga che questa provi dell'odio nei suoi confronti,
non esistono prove concrete atte a corroborare tale ipotesi; che invero,
dopo la sua fuga, egli ha evitato qualsiasi contatto con i suoi famigliari e
non è quindi informato sulla loro effettiva posizione circa i fatti del
5 aprile 2014 e circa la sua omosessualità; che perciò si può supporre che
il ricorrente disponga di una rete famigliare sufficientemente buona in Pa-
tria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: